Regione Lombardia
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. X / 5168
Deliberazione comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Aggiornamento composizione e regolamento di cui alla dgr VIII/9446/2009

 

VISTI i provvedimenti regionali di costituzione degli organi di cui all’art. 27, D.Lgs n. 626/94 operanti in materia di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro:
DGR 05.12.1997, n. VI/32955 "Istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626";
• DGR 06.08.1998, n. VI/38117 "Istituzione delle commissioni provinciali del comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626";
• DGR 14.01.2002, n. VII/7740 "Modifica alla DGR del 05.12.1997, n. VI/32955 relativa all’istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626 e alla DGR del 06.08.1998, n. VI/38117 relativa all’istituzione delle commissioni provinciali di coordinamento quali articolazioni del comitato regionale";
VISTO l’articolo 5, comma 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 che prevede la realizzazione del coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 2 del DPCM 21.12.2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro" che affida la presidenza del Comitato regionale di coordinamento al Presidente della Giunta Regionale o ad un assessore da lui delegato e che declina i componenti del comitato stesso;
VISTO l’art. 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che affida le attività di programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro al Comitato regionale di coordinamento ex DPCM 21 dicembre 2007;
VISTA la DGR del 20.05.2009, n. VIII/9446 "Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Aggiornamento composizione e approvazione regolamento di funzionamento (art. 7, D.Lgs n. 81/2008)" con cui la Giunta regionale ha approvato la composizione del Comitato regionale e le regole di funzionamento;
VISTI i provvedimenti regionali con cui la Giunta ha approvato strategie, obiettivi e strumenti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, confermando il modello organizzativo del Sistema Integrato della Prevenzione composto da Cabina di regia, Comitato di Coordinamento, Laboratori di approfondimento, ovvero:
DGR 02.04.2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro";
DGR 08.06.2011, n. IX/1821 "Piano regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
DGR 20.12.2013, n. X/1104 "Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTA la legge regionale 11.08.2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" che nel definire l’insieme delle funzioni, risorse, servizi, attività professionisti e prestazioni del sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo istituisce le Aziende di Tutela della Salute (ATS) cui sono attribuite funzioni tra cui prevenzione e controllo della salute negli ambienti di lavoro;
CONSIDERATO necessario aggiornare il regolamento approvato con DGR del 20.05.2009, n. VIII/9446 recependo nell’Allegato 1 al presente provvedimento - di cui è parte integrante - le variazioni organizzative e funzionali introdotte dalla citata lr n. 23/2015 che si riflettono sia sulla Composizione del Comitato regionale che sulle sue articolazioni territoriali, ovvero che:
• il Comitato regionale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore al Welfare da lui delegato, che a sua volta potrà delegare il Direttore Generale, il Dirigente d’Unità Organizzativa o il Dirigente di Struttura con funzioni riguardanti la materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• i Comitati provinciali di coordinamento, ex art.7, D.Lgs 81/08 a seguito dell’istituzione delle Aziende Territoriali per la Salute (ATS) sono denominati Comitati territoriali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito Comitati territoriali di coordinamento SSL;
• il Comitato territoriale di coordinamento SSL è presieduto dalla ATS, Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria cui è demandata la funzione di prevenzione e controllo della salute negli ambienti di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;
• il Comitato territoriale di coordinamento SSL esplica il suo ruolo sul territorio di competenza della ATS;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

1. di approvare l’Allegato 1 al presente provvedimento - di cui è parte integrante - che aggiorna la composizione del Comitato regionale e delle sue articolazioni definite con DGR n. VMI/9446/2009, recependo le variazioni organizzative e funzionali introdotte dalla lr n. 23/2015 che hanno riflessi sia sulla Composizione del Comitato regionale che sulle sue articolazioni territoriali;
2. di stabilire che il Comitato regionale di coordinamento, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore al Welfare da lui delegato, che a sua volta potrà delegare il Direttore Generale, il Dirigente d’Unità Organizzativa o il Dirigente di Struttura con funzioni riguardanti la materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è composto da:
- Regione Lombardia, con la partecipazione degli Assessori regionali, o loro delegati, competenti per i seguenti settori:
- Welfare
- Agricoltura
- Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
- Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
- Sviluppo Economico
- ATS, Servizi PSAL del Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria,
- ARPA
- DIREZIONE INTERREGIONALE LAVORO
- INAIL Direzione regionale per la Lombardia
- INPS Direzione regionale per la Lombardia
- ANCI
- UPL
- Rappresentanti degli Uffici di Sanità Aerea del Ministero della Sanità
- Rappresentanti OO.SS
- Rappresentanti datori di lavoro e segnatamente di:
- ABI, ANCE Lombardia, ARAL, Assolombarda, CNA Lombardia, Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti, Confapindustria Lombardia, Confartigianato, Confcommercio Lombardia, Confindustria Lombardia, Federcoordinatori, Federdistribuzione, Federlombarda Agricoltori;
3. di stabilire che il Comitato territoriale di coordinamento SSL è presieduto dalla ATS, Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria ed esplica il suo ruolo sul territorio di riferimento della ATS. È compito dell’ATS, se nel territorio di riferimento sono rappresentate più Province, assicurare la partecipazione dei rappresentanti del partenariato socio-economico e istituzionale, nel rispetto del principio della semplificazione e dell’integrazione funzionale.
 

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
 

ALLEGATO 1

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
REGOLAMENTO
 

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 3 Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 4 Pianificazione e monitoraggio della pianificazione regionale per la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Art. 5 Nuclei operativi integrati
Art. 6 Organi territoriali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 del d.lgs 81/2008
Art. 7 Funzionamento del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/7740 del 14 gennaio 2002, il presente regolamento modifica il precedente (approvato con dgr 9446/2009) recependo le variazioni organizzative e funzionali introdotte dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”.

 

ARTICOLO 2
Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito Comitato) è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore al Welfare da lui delegato, che a sua volta potrà delegare il Direttore Generale, il Dirigente d’Unità Organizzativa o il Dirigente di Struttura con funzioni riguardanti la materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato si compone come previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 del citato DPCM 21 dicembre 2007.

 

ARTICOLO 3
Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato assolve i compiti previsti dal DPCM 21 dicembre 2007 ed, in particolare, cura affinché i bisogni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, presenti a livello locale, rilevati ed espressi dalle singole Istituzioni componenti, siano tradotti e sviluppati in piani di attività e progetti operativi, in coerenza alle esigenze e alle priorità regionali. Parimenti, si adopera affinché le criticità riscontrate a livello locale da parte dei diversi soggetti istituzionali con competenze in materia di controllo in SSL siano discusse,
analizzate e superate; si caratterizza quale luogo in cui le esperienze locali sono presentate e, ove opportuno, valorizzate in coerenza agli indirizzi regionali.
Con riguardo all’attività connesse all’applicazione della pianificazione regionale a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, rinnovata di norma con cadenza quinquennale, il Comitato è informato sia dello stato di avanzamento delle diverse azioni; sia degli effetti, ossia delle ricadute in termini di efficacia, derivanti dalla realizzazione degli interventi di controllo in esso previste. Il Comitato, di converso, raccoglie e riferisce alla Cabina di regia, di seguito descritta, le criticità riscontrate.
Altresì il Comitato:
a) propone nuovi indirizzi di programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione, anche al fine di individuare future linee strategiche di intervento, sulla base delle analisi del contesto locale;
b) promuove e coordina la comunicazione, l’informazione e la formazione attivando sinergie tra le diverse istituzioni competenti in materia;
c) è informato, attraverso il Sistema Informativo regionale della Prevenzione, degli esiti della raccolta e dell’analisi delle informazioni relative ai fenomeni infortunistici e tecnopatici ed ai rischi;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali in grado di orientare i comportamenti dei datori di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale.

 

ARTICOLO 4
Pianificazione e monitoraggio della pianificazione regionale per la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Al fine di garantire un governo adeguato all’applicazione del Piano, che individua - con cadenza quinquennale - le strategie regionali in SSL, è istituita un’apposita Cabina di regia, coordinata dalla Direzione Generale Welfare e composta dalle altre Direzioni Generali interessate, da INAIL, dalla Direzione Interregionale del Lavoro, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalle Associazioni datoriali e sindacali. Detta Cabina rappresenta attuazione dell’ufficio operativo indicato nel DPCM 21 dicembre 2007.
La Cabina di regia ed il Comitato hanno funzioni diverse, ma lavorano in sinergia, sotto la direzione della U.O. Prevenzione.
Alla Cabina compete la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano, finalizzato principalmente ad innalzare il livello di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso azioni tese a ridurre infortuni ed a contenere il fenomeno tecnopatico. Compete altresì la validazione dei documenti di indirizzo (linee guida, vademecum, ...) elaborati dai Laboratori di Approfondimento (istituiti dai Piani regionali SSL)
La Cabina cura il monitoraggio costante dell’andamento delle attività e dei risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia: registra gli interventi con impatto positivo e sottopone a revisione quelli di non provata l’efficacia, orientandoli verso obiettivi sostanziali e non formali.

 

ARTICOLO 5
Nuclei operativi integrati

In ottemperanza dell’art. 2 comma 2 del DPCM 21 dicembre 2007, per nuclei operativi si intendono gruppi di lavoro istituiti al fine di:
- elaborare protocolli operativi dando attuazione alle azioni definite dalle ATS all’interno dei Piani integrati di vigilanza e controllo e dei provvedimenti regionali in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario, aggiornati con cadenza annuale;
- applicare protocolli d’intesa già sottoscritti tra Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare e Direzione Interregionale del Lavoro, Direzione Regionale INAIL, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

 

ARTICOLO 6
Organi territoriali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 del D.Lgs 81/2008

In continuità con l’esperienza maturata in Regione Lombardia in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività di cui all’art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007 sono attuate da organismi territoriali denominati “Organo territoriale per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di SSL, ex art. 7, D.Lgs 81/08”.
L’Organo territoriale di coordinamento è presieduto dalla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) cui la lr 23/2015 (art. 6, comma 3, lettera f) affida anche la funzione di prevenzione e controllo della salute negli ambienti di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico.
Oltre alla ATS, sono componenti dell’Organo territoriale di coordinamento i rappresentanti della Direzione territoriale del Lavoro, dell’INAIL, dell’INPS, del Comando VVFF nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello locale.
È compito dell’ATS, se nel territorio di riferimento sono rappresentate più Province, assicurare la partecipazione dei rappresentanti del partenariato socio-economico e istituzionale, nel rispetto del principio della semplificazione e dell’integrazione funzionale. Inoltre, qualora ricorra il bisogno puntuale di trattazione di temi a specificità locale, l’Organo Territoriale può organizzare riunioni, anche decentrate, cui partecipano rappresentanti locali del partenariato socio-economico e istituzionale.
Al fine di migliorare l’efficacia delle politiche di prevenzione, l’Organo territoriale organizza dati e informazioni per l’analisi del contesto e la valutazione del guadagno di salute.

 

ARTICOLO 7
Funzionamento del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato, con un preavviso minimo di 15 giorni.
Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, come previsto dall’art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007.
In caso di impedimento, i componenti effettivi sono tenuti a comunicarne le motivazioni e a delegare contestualmente un componente supplente.
Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente alla seduta almeno la metà dei componenti.
Le attività di funzionamento del Comitato sono svolte dalla Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione.
La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.
Gli avvisi di convocazione del Comitato devono esplicitare gli argomenti all’ordine del giorno che possono essere integrati da ogni componente, attraverso richiesta scritta da inoltrare alla segreteria con adeguato anticipo.


Fonte: welfare.regione.lombardia.it