Regione Campania
Delibera della Giunta Regionale 10 maggio 2016, n. 193
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

Costituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 del d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e del d.p.c.m. del 21.12.2007 ed approvazione regolamento di funzionamento (art. 7, d.lgs. n. 81/2008).
B.U.R. 16 maggio 2016, n. 31

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:
a. La legge istitutiva del S.S.N. e quelle relative al riordino della materia sanitaria confermano e specificano le funzioni legislative ed amministrative, affidate alle Regioni e alle AA.SS.LL. in materia sanitaria, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione;
b. la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientra tra le materie, assegnate alla competenza della Regione ed ai Servizi di Vigilanza dei Dipartimenti di Prevenzione;
c. il D.Lgs. 626/94, cosi come modificato dal D.Lgs 242/96, e le disposizioni contenute nel capo VII, in particolare, disciplinano le attività della Pubblica Amministrazione per l’applicazione di tale normativa; specificatamente l’art. 27 del citato D.Lgs 626/94 delinea il coordinamento di tali attività a livello di governo centrale e regionale;
d. l’art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, del decreto per la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione affidato ai comitati regionali di cui al citato art. 27 del D.Lgs. n. 626/94;
e. il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’individuazione degli organi operanti della materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro” realizza sul territorio l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando alle regioni il compito di istituire il comitato di coordinamento, individuandone gli enti ed organismi costitutivi;
f. il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 abrogativo del D.Lgs. n. 626/94, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, conferma, all’art. 7, l’operatività dei comitati regionali di coordinamento di cui al richiamato D.P.C.M. 21/12/2007;

Richiamati:
a. il D.P.G.R.C. n. 14953 del 14.10.1999 con cui la Regione Campania ha istituito il Comitato di Coordinamento Regionale, stabilendone la composizione da parte degli organismi interessati;
b. il D.P.G.R.C. n. 198 del 24/09/2008, con cui è stato ricostituito il Comitato in argomento alla luce del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008;
c. il D.P.G.R.C. n. 37 del 16/02/2011, con cui è stato ricostituito il Comitato in argomento alla luce del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008;
Dato Atto dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 31 maggio 2015;

Ritenuto di:
a. ricostituire il Comitato ex D.P.C.M. 21 dicembre 2007 ed art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 nella composizione ex lege, disciplinando che il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, preveda la partecipazione degli Assessori Regionali competenti per le funzioni correlate, e quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori territorialmente competenti, designati tra le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello regionale;
b. garantire che le attività svolte da detto Comitato di Coordinamento abbiano impatto e ricadano nella sfera delle attività della Sanità Regionale e rientrino in obiettivi strategici previsti nel Piano di Prevenzione Nazionale;
c. garantire l’attribuzione coerente delle competenze regionali con quanto attribuito in materia alla Commissione Salute dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Visti:
a. l’articolo 4, comma 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 che disciplina le Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. l’art. 1, comma 2 del DPCM 21.12.2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro” che affida la presidenza del Comitato regionale di coordinamento al presidente della giunta regionale o ad un assessore da lui delegato e che declina i componenti del comitato stesso;
c. l’art. 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che affida le attività di programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro al Comitato regionale di coordinamento ex DPCM 21 dicembre 2007;
Considerato necessario fissare attraverso uno specifico regolamento il funzionamento del Comitato regionale e delle sue articolazioni provinciali, da istituire ex lege, allegato che è parte integrante della presente deliberazione;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; propone e la Giunta a voto unanime
 

D E L I B E R A
 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:
1. di aggiornare la composizione del Comitato regionale di coordinamento come previsto dal DPCM del 21 dicembre 2007 in attuazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
2. di stabilire che detto Comitato regionale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
3. di individuare, quali soggetti rappresentati nel comitato stesso:
3.1 Regione Campania, con la partecipazione degli Assessori Regionali o loro delegati, competenti per i seguenti settori: - Sanità, - Ambiente, - Istruzione, - Formazione, - Lavoro, Agricoltura, Lavori Pubblici e Protezione Civile; - Governo del Territorio;
3.2 ASL: Servizi PSAL o Servizi IML dei Dipartimenti di Prevenzione;
3.3 ARPAC;
3.4 DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI;
3.5 DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO;
3.6 DIREZIONE REGIONALE INAIL;
3.7 DIREZIONE REGIONALE INPS;
3.8 Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Napoli (USMAF);
3.9 Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
3.10 Autorità Portuale di Napoli;
3.11 Autorità Portuale di Salerno;
3.12 Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI)
3.13 Unione Province Italiane (UPI)
3.14 N.4 rappresentanti dei datori di lavoro: Confindustria Campania, Coldiretti Campania, Confcommercio Campania, Direzione Regionale Confapi;
3.15 N. 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina dei componenti del comitato;
5. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito;
6. di approvare il Regolamento di funzionamento del comitato (Allegato 1) quale parte integrante della presente deliberazione;
7. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento SSR per il seguito di competenza ed al BURC per la pubblicazione.

Allegato

Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Regolamento di funzionamento

 

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 3 Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 4 Nuclei operativi integrati ed Ufficio Operativo
Art. 5 Comitato provinciale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 6 Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7 Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, il presente regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall’art. 7 del d.lgs. 81/08, di seguito Comitato.

 

ARTICOLO 2
Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (rif.) e potrà delegare il Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale o il Dirigente d’Unità Organizzativa con funzioni riguardante la materia salute e sicurezza nei luoghi. Il Comitato si compone come previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 del citato DPCM 21 dicembre 2007.
rif. decisione del 25 gennaio 2007, con cui la Conferenza delle Regioni ha previsto che, nell’ambito della materia "tutela e sicurezza del lavoro”, attribuita precedentemente alla Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, le tematiche più strettamente riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro venissero istruite dalla Commissione Salute, anche in riferimento alla normativa vigente in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; mentre la Commissione Istruzione e Lavoro restasse comunque coinvolta per tutti gli aspetti attinenti le politiche del lavoro

 

ARTICOLO 3
Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato assolve i compiti previsti dal DPCM 21 dicembre 2007 ed, in particolare, cura affinché i bisogni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, presenti a livello locale, rilevati ed espressi dalle singole Istituzioni componenti, siano tradotti e sviluppati in piani di attività e progetti operativi, in coerenza alle esigenze e alle priorità regionali. Parimenti, si adopera affinché le criticità riscontrate nei diversi territori provinciali nell’esercizio delle attività di vigilanza da parte dei diversi soggetti istituzionali siano discusse, analizzate e superate; si caratterizza quale luogo in cui le esperienze locali sono presentate e, ove opportuno, valorizzate in coerenza agli indirizzi regionali.
Altresì il Comitato:
a) propone nuovi indirizzi di programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, ispezione, controllo, anche al fine di individuare future linee strategiche di intervento, sulla base delle conoscenze delle diverse aree territoriali;
b) promuove e coordina la comunicazione, l’informazione e la formazione attivando sinergie tra le diverse istituzioni competenti in materia;
c) è informato degli esiti della raccolta e dell’analisi delle informazioni relative ai fenomeni infortunistici e ai rischi;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali in grado di orientare i comportamenti dei datori di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale.

 

ARTICOLO 4
Nuclei operativi integrati ed Ufficio Operativo

In ottemperanza dell’art. 2 comma 2 del DPCM 21 dicembre 2007, per nuclei operativi si intendono gruppi di lavoro istituiti al fine di:
- elaborare protocolli operativi dando attuazione alle azioni definite dalle AA.SS.LL. all’interno dei Piani di programmazione delle attività di vigilanza, ispezione e controllo;
- sottoscrivere ed applicare protocolli d’intesa tra:
a) Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e Direzione Regionale del Lavoro
b) Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed INAIL.
Presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale è istituito l’Ufficio Operativo, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007.

 

ARTICOLO 5
Comitati di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Al Comitato compete stimolare, governare e presidiare che nelle province siano attivati gli organismi provinciali di cui all’art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007. Detti organismi, denominati Comitati provinciali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono presieduti dalle Aziende Sanitarie Locali e sono integrati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale. In presenza di più Aziende Sanitarie locali nello stesso territorio provinciale, secondo il principio della semplificazione e massima integrazione, è individuata un’unica Commissione Provinciale che affiderà, ad una delle ASL rappresentate territorialmente, la funzione di coordinamento a seguito di votazione da condursi nel corso della seduta di insediamento. Nella Commissione Provinciale convergono i dati, le informazioni e le analisi dello stato di salute e sicurezza sul lavoro di tutte le ASL ricompresse nella Provincia.

 

ARTICOLO 6
Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le attività di funzionamento del Comitato sono a carico della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.

 

ARTICOLO 7
Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato, con un preavviso minimo di 15 giorni. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, come previsto dall’art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007.
In caso di impedimento, i componenti effettivi sono tenuti a comunicarne le motivazioni e a delegare contestualmente un componente supplente.
Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente alla seduta almeno la metà dei componenti più uno.
Gli avvisi di convocazione del Comitato devono esplicitare gli argomenti all’ordine del giorno che possono essere integrati da ogni componente, attraverso richiesta scritta da inoltrare alla segreteria con un adeguato anticipo.