Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 1999
Validità: 01.07.1998 - 31.12.2001
Parti: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Intersind e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl terziario*
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: CNEL
Note: Ugl terziario firma il 23 gennaio 1999

Sommario:

Premessa al CCNL
Protocollo in materia di formazione professionale e relazioni istituzionali
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Livello nazionale
Art. 4.
Livello territoriale
Art. 5.
Livello aziendale
Art. 6.
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Capo III - Secondo livello di contrattazione
Art. 10.
Premio di risultato
Art. 11.
Materie della contrattazione
Art. 12.
Clausole di uscita
Art. 13.
Retribuzione onnicomprensiva
Art. 14.
Archivio dei contratti
Art. 15.
Capo IV - Enti bilaterali
Premessa
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 16.
Sostegno al reddito
Art. 17.
Enti bilaterali territoriali del settore turismo (EBT)
Art. 18.
Centri di servizio
Art. 19.
Finanziamento
Art. 20.
Conciliazione delle controversie
Art. 21.
Capo V - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Composizione della commissione paritetica nazionale
Art. 22.
Compiti della commissione paritetica nazionale
Art. 23.
Commissioni paritetiche territoriali
Art. 24.
Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 25.
Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
Art. 26.
Collegio arbitrale
Art. 27.
Procedure di conciliazione e arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
Art. 28.
Procedure di conciliazione e arbitrato relative ai licenziamenti individuali
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 32.
Art. 33.
Capo VI - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 34.
Dirigenti sindacali
Art. 35.
Permessi sindacali
Art. 36
Art. 37.
Art. 38.
Diritto di affissione
Art. 39.
Assemblea
Art. 40.
Referendum
Art. 41.
Norme generali
Art. 42.
Norma transitoria
Art. 43.
Contributi associativi
Art. 44.
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 45.
Declaratorie
Art. 46.
Art. 47.
Passaggi di qualifica
Art. 48.
Mansioni promiscue
Art. 49.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Apprendistato
Art. 50 - Assunzione dell'apprendista
Art. 51.
Art. 52 - Durata e qualifiche dell'apprendistato.
Art. 53.
Periodo di prova
Art. 54.
Art. 55.
Orario di lavoro
Art. 56.
Art. 57.
Obblighi del datore di lavoro
Art. 58.
Obblighi dell'apprendista
Art. 59.
Art. 60.
Conclusione del rapporto
Art. 61.
Retribuzione degli apprendisti
Art. 62.
Art. 63.
Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 64.
Capo III - Contratto a tempo parziale
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Capo V - Lavoro extra e di surroga
Art. 74.
Capo VI - Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato
Casi di ammissibilità
Art. 75.
Individuazione qualifiche
Art. 76.
Percentuale di lavoratori assumibili
Art. 77.
Informazione
Art. 78.
Formazione
Art. 79.
Campo di applicazione
Art. 80.
Capo VII - Lavoratori studenti
Art. 81.
Capo VIII - Contratto di inserimento
Art. 82.
Capo IX - Lavoro ripartito
Art. 83.
Capo X - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 84.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto
Assunzione
Art. 85.
Capo II - Periodo di prova
Art. 86.
Art. 87.
Capo III - Donne e minori
Art. 88.
Art. 89.
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 90.
Riduzione dell'orario
Art. 91.
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 92.
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 93.
Art. 94.
Flessibilità
Art. 95.
Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 96.
Orario di lavoro dei minori
Art. 97.
Recuperi
Art. 98.
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 99.
Lavoro notturno
Art. 100.
Lavoratori notturni
Art. 101.
Lavoro straordinario (vedi allegato E).
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Capo V - Riposo settimanale
Art. 105.
Lavoro domenicale
Art. 106.
Capo VI - Festività
Art. 107.
Art. 108.
Capo VII - Ferie
Art. 109.
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112.
Capo VIII - Permessi e congedi
Congedo per matrimonio
Art. 113.
Congedo per motivi familiari
Art. 114.
Permessi per elezioni
Art. 115.
Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 116.
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 117.
Sanzioni disciplinari
Art. 118.
Assenze non giustificate
Art. 119.
Divieto di accettazione delle mance
Art. 120.
Consegne e rotture
Art. 121.
Art. 122.
Art. 123.
Corredo - Abiti di servizio
Art. 124.
Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Art. 125.
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 126.
Indennità di funzione
Art. 127.
Formazione e aggiornamento
Art. 128.
Responsabilità civile
Art. 129.
Titolo VI - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione
Art. 130.
Art. 131.
Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 132.
Determinazione della retribuzione oraria
Art. 133.
Capo II - Paga base nazionale
Art. 134.
Capo III - Contingenza
Art. 135.
Capo IV - Corresponsione della retribuzione
Art. 136.
Capo V - Assorbimenti
Art. 137.
Capo VI - Scatti di anzianità
Art. 138.
Art. 139.
Capo VII - Mensilità supplementari
Tredicesima mensilità
Art. 140.
Quattordicesima mensilità
Art. 141.
Capo VIII - Previdenza complementare
Art. 142.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Art. 143.
Art. 144
Art. 145.
Art. 146.
Art. 147.
Capo II - Infortunio
Art. 148.
Art. 149.
Capo III - Conservazione del posto
Art. 150.
Art. 151.
Art. 152.
Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 153.
Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 154.
Art. 155.
Art. 156.
Art. 157.
Capo V - Chiamata alle armi
Servizio militare di leva
Art. 158.
Richiamo alle armi
Art. 159.
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso
Art. 160.
Capo II - Preavviso
Art. 161.
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 162.
Capo III - Dimissioni
Art. 163.
Art. 164.
Giusta causa
Art. 165.
Matrimonio
Art. 166.
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 167.
Art. 168.
Licenziamento discriminatorio
Art. 169.
Matrimonio
Art. 170.
Capo V - Trattamento di fine rapporto
Art. 171.
Art. 172.
Art. 173.
Capo VI - Restituzione documenti di lavoro
Art. 174.
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata
Art. 175.
Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 176.
Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria
Art. 177.
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo I - Classificazione del personale
Art. 178.
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 179.
Capo III - Apprendistato
Art. 180.
Art. 181.
Stagiaires
Art. 182.
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 183.
Art. 184.
Art. 185.
Art. 186.
Art. 187.
Art. 188.
Art. 189.
Art. 190.
Art. 191.
Art. 192.
Art. 193.
Art. 194.
Art. 195.
Art. 196.
Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 197.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 198.
Lavoro notturno
Art. 199.
Art. 200.
Lavoratori notturni
Art. 201.
Lavoro straordinario
Art. 202.
Capo VI - Festività
Art. 203.
Capo VII - Ferie
Art. 204.
Capo VIII - Elementi economici
Paga base aziende alberghiere minori
Art. 205.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 206.
Art. 207.
Calcolo dei ratei
Art. 208.
Scatti di anzianità- Norme transitorie
Art. 209.
Premio di anzianità
Art. 210.
Capo IX - Malattia
Art. 211.
Art. 212.
Capo X - Infortunio
Art. 213.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Art. 214.
Capo XII - Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. 215.
Classificazione del personale
Scatti di anzianità
Art. 216.
Trattamento di fine rapporto
Art. 217.
Premio di anzianità
Art. 218.
Disposizioni di raccordo
Art. 219.
Art. 220.
Capo XIII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 221.
Art. 222.
Art. 223.
Art. 224.
Art. 225.
Art. 226.
Art. 227.
Art. 228.
Art. 229.
Titolo XI - Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta
Capo I - Classificazione del personale
Art. 230
Capo II - Apprendistato
Art. 231.
Art. 232.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 233.
Art. 234.
Art. 235.
Art. 236.
Art. 237.
Art. 238.
Art. 239.
Art. 240.
Art. 241.
Art. 242.
Art. 243.
Art. 244.
Art. 245.
Art. 246.
Art. 247.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 248.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 249.
Lavoro notturno
Art. 250.
Art. 251.
Lavoratori notturni
Art. 252.
Lavoro straordinario
Art. 253.
Capo V - Festività
Art. 254.
Capo VI - Ferie
Art. 255.
Capo VII - Elementi economici
Paga base aziende minori
Art. 256.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 257.
Art. 258.
Scatti di anzianità - norma transitoria
Art. 259.
Calcolo dei ratei
Art. 260.
Capo VIII - Malattia
Art. 261.
Art. 262.
Capo IX - Infortunio
Art. 263.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 264.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 265.
Art. 266.
Art. 267.
Art. 268.
Art. 269.
Art. 270.
Art. 271.
Art. 272.
Art. 273.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo I - Classificazione del personale
Art. 274.
Art. 275.
Capo II - Apprendistato
Art. 276.
Art. 277.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 278.
Art. 279.
Art. 280.
Art. 281.
Art. 282.
Art. 283.
Art. 284.
Art. 285.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 286.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 287.
Lavoro notturno
Art. 288.
Lavoratori notturni
Art. 289.
Lavoro straordinario
Art. 290.
Festività
Art. 291.
Art. 292.
Ferie
Art. 293.
Permessi e congedi
Art. 294.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 295.
Capo VI - Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 296.
Capo VII - Trattamento economico dei percentualisti
Indennità di contingenza
Art. 297.
Percentuale di servizio
Art. 298.
Art. 299.
Art. 300.
Art. 301.
Art. 302.
Art. 303.
Art. 304.
Art. 305.
Art. 306.
Art. 307.
Art. 308.
Art. 309.
Mensilità supplementari
Art. 310.
Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 311.
Art. 312.
Capo VIII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 313.
Capo IX - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 314.
Infortunio
Art. 315.
Capo X - Pulizia dei locali
Art. 316.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Art. 317.
Capo XII - Norme per i locali notturni
Art. 318.
Art. 319.
Art. 320.
Art. 321.
Art. 322.
Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 323.
Art. 324.
Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti
Art. 325.
Cambi di gestione
Art. 326.
Art. 327.
Art. 328.
Art. 329.
Art. 330.
Art. 331.
Art. 332.
Art. 333.
Art. 334.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 335.
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 336.
Indennità Supplementare
Art. 337.
Clausola di inscindibilità
Art. 338.
Indennità speciale
Art. 339.
Orario di lavoro
Art. 340.
Sciopero nelle mense ospedaliere
Art. 341.
Confronto settoriale
Art. 342.
Capo XV - Refezione
Art. 343.
Capo XVI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 344.
Art. 345.
Art. 346.
Art. 347.
Art. 348.
Art. 349.
Capo XVII - Accordi settoriali
Art. 350.
Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo I - Classificazione del personale
Art. 351.
Capo II - Contratti a termine
Art. 352.
Art. 353.
Art. 354.
Art. 355.
Art. 356.
Art. 357.
Art. 358.
Capo III - Orario di lavoro
Art. 359.
Distribuzione orario settimanale
Art. 360.
Lavoro straordinario
Art. 361.
Festività
Art. 362.
Capo IV - Indennità di contingenza
Art. 363.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 364.
Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di 3a e 4a categoria
Art. 365.
Capo VII - Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 366.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 367.
Infortunio
Art. 368.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Art. 369.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Art. 370.
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo I - Classificazione del personale
Art. 371.
Capo II - Apprendistato
Art. 372.
Capo III - Contratto a termine
Art. 373.
Art. 374.
Art. 375.
Art. 376.
Art. 377.
Art. 378.
Art. 379.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 380.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 381.
Lavoro notturno
Art. 382.
Lavoratori notturni
Art. 383.
Lavoro straordinario
Art. 384.
Festività
Art. 385.
Capo V - Indennità di contingenza
Art. 386.
Capo VI - Trattamenti salariali integrativi
Art. 387.
Capo VII - Scatti di anzianità
Norma transitoria.
Art. 388.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 389.
Infortunio
Art. 390.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Art. 391.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Art. 392.
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale
Art. 393.
Capo II - Apprendistato
Art. 394.
Capo III - Orario di lavoro
Art. 395.
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 396.
Lavoro straordinario
Art. 397.
Capo IV - Festività
Art. 398.
Capo V - Ferie
Art. 399.
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Art. 400.
Art. 401.
Art. 402.
Art. 403.
Art. 404.
Capo VII - Trattamenti salariali integrativi
Art. 405.
Art. 406.
Paga base agenzie minori
Art. 407.
Indennità di contingenza
Art. 408.
Provvigioni
Art. 409.
Indennità di cassa
Art. 410.
Scatti di anzianità
Art. 411.
Norma transitoria
Art. 412.
Cambi di livello
Art. 413.
Anzianità convenzionale
Art. 414.
Mensilità supplementari
Art. 415.
Art. 416.
Capo VIII - Malattia
Art. 417.
Capo IX - Infortunio
Art. 418.
Sospensione dal lavoro
Art. 419.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 420.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 421.
Art. 422.
Art. 423.
Art. 424.
Art. 425.
Art. 426.
Art. 427.
Art. 428.
Art. 429.
Allegati
Allegato A Moduli tipo contratti a termine
Allegato B Contratti di formazione e lavoro
B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
• Art. 1.

Progetto di formazione e lavoro
Art. 2.
Trattamento economico e normativo
Art. 3.
• Art. 4.
• Art. 5.
B/2- Fac-simile progetto formazione e lavoro
B/3 - Progetto formazione e lavoro di tipo B
Allegato C Indennità di contingenza
C/1 - Tabella generale
C/2 - Tabella aziende minori (alberghi e complessi turistico ricettivi dell'aria aperta)
C/3 - Tabella aziende minori (pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3a e 4a categoria)
C/4 - Tabella aziende minori (imprese di viaggio e turismo)
Allegato D Lavoro straordinario
Allegato E Vitto e alloggio
E/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
E/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973
Allegato F (Mercato del lavoro) - legge 28.2.87 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
Allegato G Lavoratori stagionali
G/1 - Lettera Inail
G/2 - Lettera Inps
G/3 (Contratti a tempo determinato) - legge 18.4.62 n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato);
Allegato H (Statuto dei lavoratori) - legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
Allegato I (Disciplina dei licenziamenti individuali) - legge 15.7.66 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
Allegato L (Parità uomo-donna) - legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro);
Allegato M (Trattamento di fine rapporto) - legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).
Allegato N Premio di anzianità aziende alberghiere
Allegato O (Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie stipulato il 27.7.94);
Allegato P (Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato il 18.11.96).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999

Il giorno 22 del mese di gennaio 1999, in Roma tra Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi) […], Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) […], Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo (Fiavet) […], Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico- Ricettivi dell'Aria Aperta (Faita) […] con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio; Intersind* […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […];
visto il Protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94, l'Accordo per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, l'Accordo quadro sui centri di servizio del 29.9.97, il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'art. 1, composto da 15 titoli, 429 articoli e 14 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
* In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, Federreti - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a Intersind nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore Turismo.

Protocollo in materia di formazione professionale e relazioni istituzionali
[…]
5) Le parti sociali, riconoscendo grande importanza al ruolo della formazione, hanno promosso un progetto sperimentale sull'apprendistato denominato "Verso il 2000 approvato dal Ministero del lavoro e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
6) Il sistema degli Enti bilaterali del turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
7) Con il presente contratto, le parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
8) In conseguenza di ciò, le parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro
9) Le parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso l'EBNT e dalle sue articolazioni territoriali, preso atto di quanto previsto in materia di formazione professionale:
- dalla legge n. 236/93;
- dal Protocollo 23.7.93;
- dalla legge n. 196/97;
- dal Patto per il lavoro 24.9.96;
- dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 23.12.98;
- dai nuovi provvedimenti in materia di formazione degli apprendisti;
- dal Masterplan sulla formazione professionale;
- dalla riforma dei cicli scolastici e dei sistemi di formazione superiore;
al fine di potenziare le azioni intraprese s'impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali nel campo della formazione continua.
10) In questo quadro, le parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, s'impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
11) Le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.

1) Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie e ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5, legge 25.8.91 n. 287;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering e altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo

a) imprese di viaggi e turismo:
intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività d'intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti e approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro l'1.7.01 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16, legge 13.5.99 n. 133 e al Decreto del Ministero delle finanze 31.1.00 n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale.
Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche
- esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale.
1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "alberghi" ci si è intesi riferire alle "aziende alberghiere" di cui al punto I, art. 1.
2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "aziende pubblici esercizi" di cui al punto III, art. 1.
3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI, art. 1.
4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico- ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II, art. 1. Le norme dell'Accordo 27.3.79 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti e articoli del presente testo a stampa.

Articolo 2.
[…]
4) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
5) Restano salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 3.
1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Livello nazionale
Articolo 4.

1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle OO.SS., tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle OO.SS. nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento e alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

Livello territoriale
Articolo 5.

1) Annualmente, a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale.
Per quanto concerne le "Imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci s'intende riferire al livello regionale.

Livello aziendale
Articolo 6.

1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale e aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle OO.SS. competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
2) Nel corso di tale incontro le OO.SS. verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
3) Le OO.SS. dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Capo III - Secondo livello di contrattazione
Articolo 10.

1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
[…]
5) I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti.
8) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupano sino a 15 dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
9) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.

Materie della contrattazione
Articolo 12.

1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 8 e 9, art. 10, sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e della legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, regolandone l'eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 75 del presente contratto;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 90, 97 e 359);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 287 e 381);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno: intendendosi per tale il lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 96;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
q) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;

t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 185);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;
b) programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL) di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6, Accordo quadro sui CFL, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;
c) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 82 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
d) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 74;
e) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
f) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
g) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 58, comma 2;
h) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;

u) contratti a termine e aziende di stagione (artt. 190, 191, 192, 236, 241, 242 e 280);
v) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8, art. 52;
w) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;

z) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 226, 270 e 426);
aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 19.
4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;

5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e dalla legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 287);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno: intendendosi per tale il lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 96;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;

n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.

Capo IV - Enti bilaterali
Premessa

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio.
Dichiarazione a verbale.
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le OO.SS. dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del turismo.

Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Articolo 16.

1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo (EBNT), regolato da apposito statuto.
2) L'EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;

f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di CFL e apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
3) Gli organi di gestione dell'EBNT saranno composti su base paritetica tra OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Enti bilaterali territoriali del settore turismo (EBT)
Articolo 18.

1) L'EBT verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
3) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego, in collegamento con l'EBNT e con la rete degli EBT e con i Servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87, e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di CFL, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'EBNT.
5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale.
La partecipazione di Intersind* nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'EBT è regolata da accordi diretti tra Fipe e Intersind.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dall'1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli Enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5, art. 18, dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.
* In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, Federreti - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a Intersind nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo.

Centri di servizio
Articolo 19.

1) L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'EBNT.
2) Il Centro di servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3, art. 23, legge n. 56/87, ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 74 del presente contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di servizio.
4) Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 18 del presente contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente bilaterale.
6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione imprenditoriale regionale aderente a Fiavet nazionale.

Finanziamento
Articolo 20
.
1) Al fine di assicurare operatività all'EBNT e agli EBT, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 0,40% di paga base e contingenza, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
[…]

Conciliazione delle controversie
Articolo 21.

1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente Capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 22 del presente CCNL.

Capo V - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Composizione della commissione paritetica nazionale
Articolo 22.

1) La Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da 4 rappresentanti Filcams, 4 Fisascat, 4 Uiltucs, e da 3 rappresentanti Federalberghi, da 3 Fipe, da 3 Fiavet e da 3 Faita. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante dell'Associazione sindacale Intersind*.
2) La Commissione si articola in 4 sottocommissioni, 1 per gli alberghi, 1 per i pubblici esercizi, 1 per le imprese di viaggi e turismo, e 1 per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
* In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, Federreti - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a Intersind nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo.

Compiti della commissione paritetica nazionale
Articolo 23.

1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri contratti e Accordi nazionali di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme d'intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il 2° tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente CCNL e di altri contratti e Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
3) L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi 30 giorni.
5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del lavoro.

Commissioni paritetiche territoriali
Articolo 24.

1) Le OO.SS. locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni paritetiche territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2) Ferma restando la facoltà delle OO.SS. locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle OO.SS. locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Capo VI - Attività sindacale
Delegato aziendale
Articolo 34.

1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]

Diritto di affissione
Articolo 39.

1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Assemblea
Articolo 40.

1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle OO.SS. singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
6) […] Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Norme generali
Articolo 42.

1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H) e all'Accordo interconfederale 27.7.94 (allegato O).
Dichiarazione a verbale.
Le parti costituiranno una Commissione paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva della UE concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo III - Classificazione del personale
Declaratorie
Articolo 46.

1) Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici della UE e dell'area del Mediterraneo e alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo 6 mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa. Tale Commissione elaborerà, conseguentemente, anche indirizzi per la definizione dei contenuti delle attività formative destinate agli apprendisti.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Capo I - Apprendistato

[…]
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di affidare alla Commissione paritetica di cui all'art. 46 il compito di definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 50 - Assunzione dell'apprendista.

1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081 del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Orario di lavoro
Articolo 56.

1) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge n. 25/55, è vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le 6.
2) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Articolo 57.
1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.

Titolo di studio Ore di formazione
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
diploma universitario e diploma di laurea 80

2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]

Obblighi del datore di lavoro
Articolo 58.

1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Obblighi dell'apprendista
Articolo 59.

1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni d'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Retribuzione degli apprendisti
Articolo 63.

1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e d'istruzione professionale valgono le norme del presente contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
[…]

Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Articolo 64.

1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, le parti convengono quanto segue.
2) Il CFL mirato alla acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata di 24 mesi.
Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
3) Il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 4° e 5° livello d'inquadramento (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super) e ha una durata di 24 mesi.
Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
4) Il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di 12 mesi e deve prevedere una formazione pari a 20 ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità ad eccezione di quelle corrispondenti ai livelli 6° super e 7°, ferme restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super).
5) Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.
[…]
7) Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in base ai seguenti criteri:
Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità elevate:

livello iniziale livello finale ore formazione durata in mesi
1 B 130 24
2 1 130 24
3 2 130 24
4 3 130 24

Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie:

livello iniziale livello finale ore formazione durata in mesi
5 4 80 24
6s* 5 80 24
5 6s 80 24
6* 6s 80 24

* solo alberghi
** esclusi alberghi
Per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale:

livello iniziale livello finale ore formazione durata in mesi
1 B 20 12
2 1 20 12
3 2 20 12
4 3 20 12
5 4 20 12
6s 5 20 12
6* 6s 20 12
7 6 20 12

* solo alberghi
8) Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli Enti bilaterali, dai Centri di servizio o dalla contrattazione integrativa.
9) In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia d'età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello d'inquadramento.
10) La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato. La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta del datore di lavoro, per il tramite degli Enti bilaterali.
[…]
13) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'allegato B.
Dichiarazione a verbale.
[…]
Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali saranno trasferite ai Centri di servizio di cui all'art. 14 del presente contratto.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 73.

1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 104, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
2) I congedi di conguaglio di cui all'art. 95 nonché i permessi non goduti di cui all'art. 91 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e 14a mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e l'eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di 1/12 delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
[…]
5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica.
[…]

Capo V - Lavoro extra e di surroga
Articolo 74.

[…]
6) Le imprese comunicheranno al Centro di servizio - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.
7) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo Unico 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
[…]

Capo VI - Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato
Informazione
Articolo 78.

1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti di cui all'art. 75 comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo:
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;
c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche all'Ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'EBT potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato A).

Formazione
Articolo 79.

1) L'EBNT potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei ed a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97.

Campo di applicazione
Articolo 80.

1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente CCNL.
2) Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme ed il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette Organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Capo IX - Lavoro ripartito
Articolo 83.
[…]
6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'EBT, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo III - Donne e minori

Articolo 88.
1) Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 89.
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall'art. 13, D.lgs. n. 345/99, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
2) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Articolo 90.

1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente contratto per le Imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
[…]

Flessibilità
Articolo 95.

1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 90 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 90 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 90 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 90 non potrà superare le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di 6 settimane consecutive.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 91 è elevato a 116 ore.
6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di 2 volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
[…]

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Articolo 96.

1) Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario e una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 90, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
5) In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
[…]

Orario di lavoro dei minori
Articolo 97.

1) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori d'età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto a una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di 4 ore e mezza.
3) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 94.

Recuperi
Articolo 98.

1) È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 99.

1) è demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora e un massimo di 1 ora al giorno.

Lavoratori notturni
Articolo 101.

[…]
2) L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955.
3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
4) Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli artt. 95 e 96 del presente contratto.
5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/99, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
7) Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 26 del presente contratto.
8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Lavoro straordinario (vedi allegato E).
Articolo 102.

1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; s'intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 90 e 95 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.
3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2 del presente articolo.
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Articolo 103.
1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
2) […] Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle OO.SS. territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al comma 2 le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Articolo 104.
Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti s'impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente Capo nello spirito informatore della stessa. Le OO.SS. territoriali delle parti stipulanti s'incontreranno almeno 1 volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente Capo.

Capo V - Riposo settimanale
Articolo 105.

1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Capo IX - Norme di comportamento
Sanzioni disciplinari
Articolo 118.

1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni 5.
[…]
7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di 1a mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Corredo - Abiti di servizio
Articolo 124.

[…]
3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo II - Infortunio
Articolo 148.

1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo III - Conservazione del posto
Lavoratori affetti da tubercolosi
Articolo 153.

[…]
2) Ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Capo IV - Gravidanza e puerperio
Articolo 154.

1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]

Articolo 156.
1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
2) Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 97 e 99 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro della donna.
[…]

Articolo 157.
[…]
5) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Articolo 167.

1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300, 11.5.90 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 CC).
b) "giustificato motivo con preavviso": intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[…]
5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b), comma 7, art. 118;

d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche e impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;

h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 118;
j) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
k) reiterato stato di ubriachezza.

Titolo X - Aziende alberghiere
Capo III - Apprendistato
Stagiaires
Articolo 182
.
1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 183.
1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70.
2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.

Articolo 185.
1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Capo V - Orario di lavoro
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 198.

1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Lavoro notturno
Articolo 200
.
1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

Lavoro straordinario
Articolo 202.

[…]
6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo X - Infortunio
Articolo 213.

1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per l'invalidità permanente e 10 milioni per la morte.

Capo XII - Norme per i porti e gli approdi turistici
Disposizioni di raccordo
Articolo 220.
Dichiarazione a verbale.

Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della marina mercantile 2.2.82, s'impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.

Capo XIII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 221.

1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle OO.SS. stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Articolo 229.
1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore alberghiero.

Titolo XI - Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 233.

1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70.

Articolo 236.
1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 248.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) La norma di cui al comma 2, art. 95, può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 249.

1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Lavoro notturno
Articolo 251.

1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

Capo IX - Infortunio
Articolo 263.

1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni in caso d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte.

Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 265.
1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle OO.SS. stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Articolo 273.
1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - campeggi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni di Comitato nazionale Covelco del settore campeggi.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 278.

1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 286.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 287.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia d'orario di lavoro.

Capo IX - Malattia e infortunio
Infortunio
Articolo 315.

[…]
3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt. 144 e 314, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti ad Inps;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Capo X - Pulizia dei locali
Articolo 316.

1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XII - Norme per i locali notturni
Articolo 321.
1) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Articolo 322.
1) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.

Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Articolo 323.
1) Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento d'orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione d'orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6, Regolamento 10.9.23 n. 1955.
[…]

Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti
1) Angem, Fipe e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato da una attività che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai CCNL; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo 23.7.93, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30.9.01 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali: - indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- richiedere presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (Anci, Regione ecc.) la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- previsione per l'ente appaltante della possibilità di recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte dell'azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
[…]

Capo XV - Refezione
Articolo 343.

1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane e una consumazione analoga nel pomeriggio.
2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Capo XVII - Accordi settoriali
Articolo 350.

1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo II - Contratti a termine
Articolo 352
.
1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70.

Capo III - Orario di lavoro
Articolo 359
.
1) In deroga a quanto previsto dall'art. 90 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio e in 44 ore per il personale non impiegatizio.
2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.

Capo VIII - Malattia e infortunio
Infortunio
Articolo 368
.
[…]
3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli artt. 144 e 367 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti ad Inps;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo III - Contratto a termine
Articolo 373.

1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 380.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 381.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia d'orario di lavoro.

Capo VIII - Malattia e infortunio
Infortunio
Articolo 390.

[…]
3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli artt. 144 e 389 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti ad Inps;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 395.

1) A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 90, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri e inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni.
2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 396.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Capo IX - Infortunio
Articolo 418.

1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte.

Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 429.

1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore Imprese di viaggi e turismo.

Allegati
Allegato B Contratti di formazione e lavoro
B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Articolo 1.

[…]
3) Le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il presente accordo si attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per determinare indirizzi e obiettivi sui programmi e sulle strutture formative.
4) Le Organizzazioni territoriali datoriali e sindacali dei lavoratori definiranno attraverso specifici accordi i progetti di formazione per l'attuazione dei CFL. Copia del precedente accordo verrà depositata a cura delle parti presso gli Uffici centrali del Ministero del lavoro.
5) I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Federazioni imprenditoriali stipulanti del 'nulla osta' da parte degli Uffici del collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84.
6) In deroga a quanto disposto dal comma 4, particolari accordi per i progetti di formazione potranno essere stipulati tra le OO.SS. nazionali dei lavoratori e le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale, assistite dalle rispettive Federazioni nazionali.
[…]

Progetto di formazione e lavoro
Articolo 2.
[…]
5) L'azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione. Per i CFL stipulati con giovani in possesso di diplomi di qualifica conseguiti presso un istituto professionale o di attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'art. 14, legge n. 845/78, e preordinati al conseguimento di qualificazioni inerenti ai diplomi ed agli attestati predetti, le ore di formazione teorica possono essere sostituite, in tutto o in parte, da un numero equivalente di ore di formazione tecnico-pratica.
6) La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi presso gli EBT.
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Trattamento economico e normativo
Articolo 3.
1) Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo di cui al presente contratto, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
[…]

B/3 - Progetto formazione e lavoro di tipo B
Il Comitato direttivo dell'EBNT, riunito in Roma il 19 aprile 1995, visto quanto disposto dall'art. 2, Accordo di rinnovo del CCNL Turismo 6.10.94, il quale stabilisce la possibilità di instaurare rapporti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale (cosiddetto CFL di tipo b);
visto quanto disposto dal D.lgs. n. 626/94, che prevede l'obbligo di impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
considerato che la definizione dei contenuti dei progetti formativi concernenti i CFL è demandata agli Enti bilaterali, ai Centri di servizio, alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche;
delibera di approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo restando che l'effettivo ricorso allo stesso dovrà essere preceduto dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismi paritetici territoriali.

Progetto
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Caratteristiche generali:

- la formazione avrà una durata complessiva di 20 ore;

Contenuti della formazione:

- la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al CCNL Turismo e alla contrattazione integrativa, alle disposizioni aziendali e al sistema sanzionatorio;
- il servizio di prevenzione incendi e le azioni da espletare a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei clienti, con particolare riferimento agli incarichi specifici assegnati in relazione alla lotta antincendio e alle procedure d'evacuazione in caso di allarme d'incendio;
- il servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni, con particolare riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate, agli eventuali rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
- le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo di lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle normative igienico sanitarie, al risparmio energetico, alla tutela dal rumore.
Svolgimento della formazione:
La formazione si svolgerà nei locali dell'azienda normalmente adibiti ai processi produttivi eccezion fatta per l'eventuale partecipazione a corsi organizzati dall'EBT o da altri enti individuati dal datore di lavoro.
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