Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2016, n. 1247
Approvazione convenzione per la promozione e la realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti degli istituti tecnici e professionali con riferimento prioritario agli istituti tecnici agrari e professionali e istituti tecnici ad indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio dell'Emilia-Romagna"
B.U.R. 24 agosto 2016, n. 261
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un’incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;
- l’educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell’ambito della programmazione didattica delle scuole dell’autonomia;
- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;
- la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, previsti a partire dalle classi terze dell'anno scolastico 2015-2016 nel curriculum scolastico per un ammontare complessivo, per gli Istituti Tecnici e Professionali, di 400 ore nel secondo biennio e quinto anno, prevede lo svolgimento dell’attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro effettuata secondo quanto disposto dalla normativa succitata a favore degli studenti destinatari dei medesimi;
- la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro deve essere innanzitutto un’attività non solo educativa ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani;
Visti:
- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed i successivi decreti attuativi, che prevede che le Regioni e altri organismi ed Istituzioni, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 37, comma 1, concernente gli adempimenti previsti in materia di formazione;
- l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2011, con repertorio n. 221/ CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori;
- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- le disposizioni del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- la propria deliberazione n. 938 del 3 luglio 2006 avente per oggetto: “Recepimento Accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP”;
- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l’Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;
- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, entrata in vigore il 16 luglio 2015;
- l’art. 1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;
- l'art. 1, comma 38, della Legge sopra menzionata che stabilisce che “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- la Guida Operativa per la scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro trasmessa con nota prot. n. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ed in particolare il paragrafo 11 “Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti” e il Manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’INAIL e del MIUR, menzionato nel suddetto paragrafo;
- la propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 recante all'oggetto “Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale Emilia-Romagna”;
- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;
Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione”, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna intendono collaborare nelle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione de gli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
Considerato che:
- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le succitate Reti, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, con il supporto del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL (Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle Aziende USL, a seguito delle attività positivamente sperimentate nell'anno scolastico 2015-2016, hanno definito uno schema di Convenzione per lo svolgimento delle suddette attività, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il contenuto dell'allegato schema di Convenzione è stato valutato positivamente e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna;
- le attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna né delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti;
- le sopra citate attività saranno valutate, al termine di ogni anno scolastico e definite per l'anno scolastico successivo da parte di un Gruppo di Coordinamento, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente Convenzione, che verrà nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;
Ritenuto opportuno attivare la collaborazione richiesta, approvando la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione” e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle suesposte attività;
Dato atto che, a seguito della approvazione della Convenzione di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione della stessa provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;
Rilevato che la Convenzione in parola ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 702 del 16 maggio 2016;
Vista la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di attivare, sulla base di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione” e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione degli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
2. di approvare la Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le sopra menzionate Reti e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività suesposte, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie la Convenzione, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;
3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con le Parti firmatarie la medesima provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;
4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione in parola, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;
5. di stabilire che la Convenzione ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi contemplati;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI AD INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" E ISTITUTI TECNICI AGRARI E PROFESSIONALI
L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (***) con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari,
e
la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, rappresentata nella presente convenzione dal Presidente della Rete Maria Benedetta Borini, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Agrario ''Scarabelli-Ghini'' in Via Ascari, 15 a Imola
e
la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" denominata ''A scuola di professione'' rappresentata nella presente convenzione dal Dirigente Scolastico Fabio Muzi, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Statale ''Aleotti'' in Via Camilla Ravera, 11 a Ferrara (d'ora innanzi denominate le Reti)
e
la Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute (d'ora innanzi denominata Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 21, ***, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Adriana Giannini
e
la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, n. 5/a, rappresentata dal Direttore Regionale Mario Longo
d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti
VISTO
- la normativa antinfortunistica vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 ed i successivi decreti attuativi;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 sui corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro per lavoratori;
- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- gli indirizzi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018;
- gli indirizzi impartiti dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 938 del 03/07/2006 quale recepimento dell'Accordo Stato-Regioni;
- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15/03/2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l'Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;
- le Linee Guida del secondo biennio e quinto anno emanate con direttive n. 5 e n. 4 del 2012 rispettivamente per gli Istituti Professionali e Tecnici;
- la Legge "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" n. 107 del 13 luglio 2015;
- l'Art.1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;
- in particolare il successivo comma 38 del medesimo articolo della novella normativa che cita "le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- la Guida Operativa per la scuola relativa alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione prot. 9750 dell' 8/10/2015 ed in particolare il paragrafo 11 a tema "Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti" e il Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" - edizione 2013 ivi citato, a cura dell'INAIL e del MIUR;
- il protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna del 23.10.2009 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
premesso che
• il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un'incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;
• l'educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell'ambito della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;
• i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all'Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;
• la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come da norme sopra citate, comprende la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi a favore degli studenti coinvolti nei medesimi secondo quanto disposto dalla normativa succitata,
• le Parti convengono nel ritenere che la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzitutto un'attività educativa rivolta prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori di domani, a partire dagli studenti che svolgono Alternanza Scuola-Lavoro nei comparti suindicati;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 - Finalità
Le Parti, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e della normativa di riferimento, con la presente convenzione intendono collaborare per la tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di Formazione di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Destinatari prioritari sono gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti firmatarie.
La collaborazione è ampliabile, laddove ne ricorrano le condizioni, ad ulteriori attività improntate alle finalità di cui alla presente convenzione.
Articolo 3 - Impegni delle Parti
La Regione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ed in particolare attraverso i Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, si impegna a:
- comunicare i nominativi degli operatori del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL, referenti prioritari per ogni Azienda USL;
- rendere disponibili sui siti delle Aziende USL ed inviare ai referenti delle Reti n. 3 pacchetti formativi in formato .ppt, implementabili e modificabili da parte degli Istituti fruitori, inerenti la salute e sicurezza sul lavoro destinati alla formazione degli studenti, conformi ai contenuti dell' "Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 Formazione Lavoratori", progettati e realizzati a tal fine come di seguito dettagliati:
1) Formazione Generale (4 ore)
2) Formazione Specifica comparto Agricoltura (8 ore)
3) Formazione Specifica comparto Edilizia (12 ore)
corredati per ogni pacchetto formativo e argomento da relativi test di apprendimento;
- progettare e realizzare, d'intesa con l'USR, attività di formazione rivolta ai docenti degli Istituti afferenti alle Reti per diventare formatori alla sicurezza, organizzata per ambiti territoriali provinciali-interprovinciali, sulla base del contingente previsto e delle richieste delle scuole, in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 formazione ASPP, RSSP, in particolare conforme al modulo A (28 ore) e rilasciare la relativa qualificazione;
- accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale inerenti i temi della formazione alla sicurezza;
- aggiornare i pacchetti formativi in ragione dell'evoluzione della normativa in materia;
- collaborare per la progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti l'Alternanza Scuola-Lavoro.
L'INAIL Regionale, anche per il tramite delle proprie Direzioni territoriali, si impegna a:
- rendere disponibili sul proprio sito istituzionale i materiali didattici relativi al percorso formativo dei lavoratori, destinati agli studenti e adattati al target di riferimento;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale alla definizione di modalità di realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all'interno delle strutture INAIL.
Gli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti, si impegnano a:
- indicare ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna un docente che abbia la funzione di coordinatore dell'attività di formazione alla sicurezza per gli studenti;
- inviare al referente SPSAL territorialmente competente l'elenco dei docenti destinatari del corso per diventare formatori alla sicurezza;
- rilasciare agli studenti gli attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 al termine della formazione realizzata avvalendosi dei pacchetti formativi sopra richiamati;
- inviare al termine di ogni anno scolastico (entro giugno), al referente SPSAL territorialmente competente, una scheda di monitoraggio per la raccolta dati inerente gli studenti formati, secondo lo schema concordato;
- inviare una relazione annuale, a cura della rete di appartenenza, entro il mese di luglio all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna sulle attività realizzate, contenente anche il numero di studenti destinatari della formazione e l'elenco dei docenti qualificati come formatori alla sicurezza.
L'USR, anche per il tramite dei propri Uffici di Ambito Territoriale, si impegna a:
- valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente convenzione;
- rendere disponibili agli Istituti Secondari di Secondo Grado non afferenti alle Reti i predetti materiali formativi di fruibilità comune, ai sensi della normativa vigente, relativi alla Formazione Generale di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- monitorare le esigenze delle scuole in tema di formazione sulla sicurezza degli studenti, con specifico riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- monitorare l'andamento e l'esito delle attività al fine di una loro sistematizzazione e verifica di fattibilità di un ampliamento del bacino d'utenza, sulla base delle relazioni annuali redatte dalle Reti.
Articolo 4 - Oneri
Le attività realizzate dalla Regione e dall'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente convenzione non comportano oneri a carico delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti, né dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Articolo 5 - Gruppo di Coordinamento
Le attività saranno oggetto di valutazione congiunta, al termine di ciascuna annualità, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3.
A tal fine, è costituito un Gruppo di Coordinamento composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente convenzione che, al termine di ogni anno scolastico, effettuerà una riunione per procedere alla valutazione di cui sopra e per confermare/definire l'organizzazione delle attività per l'anno scolastico successivo. Il verbale della riunione suindicata costituirà documento di programmazione attuativa annuale. Il Gruppo di Coordinamento verrà nominato dal Direttore Generale dell'USR, sulla base delle designazioni espresse dalle Parti.
Articolo 6 - Durata
La presente convenzione, in sintonia con il PRP 2015-2018, ha validità triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).
Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico, in uguale misura, della Regione Emilia-Romagna e della Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna.
Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.
Bologna,
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Direttore Generale
Stefano Versari
Per la Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche per la Salute
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Adriana Giannini
Per INAIL Emilia Romagna
Il Direttore Regionale
Mario Longo
Per la Rete Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo ''Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna'' ''A scuola di professione''
Dirigente Scolastico
Fabio Muzi
Per la Rete Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER
Il Presidente
Maria Benedetta Borini