Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2084
Presa d'atto e recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale nell'ambito del sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche).
B.U.R. 9 febbraio 2016, n. 11

 

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. n. 88 del 7.5.2015 che sancisce il "Protocollo tecnico nazionale" per l'istituzione di una rete laboratoristica a supporto dell'attività di vigilanza prevista dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 (Regolamento REACH) e dal successivo Regolamento (CE) 16.12.2008 n. 1272, detto Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze chimiche).

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nell'ambito della progressiva attuazione, all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, del Reg. (CE) del 18.12.2006 n. 1907, si sta sempre più consolidando il sistema dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alla normativa REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), rappresentata dallo stesso Reg. (CE) n. 1907/2006 citato e dal successivo Reg. (CE) del 16.12.2008 n. 1272, conosciuto come Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio delle sostanze chimiche).
In Italia, sulla scorta delle disposizioni nazionali di applicazione dei suddetti regolamenti comunitari - L. 6.4.2007 n. 46 e successivo DM Ministero della Salute 22.11.2007 - e conseguentemente all'Accordo Stato Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, i singoli contesti regionali, attraverso l'azione di coordinamento svolta da ciascuna Autorità competente regionale REACH, hanno attivato sistemi di controllo nel rispetto degli atti di programmazione annuale provenienti dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e dell'Autorità competente nazionale REACH (Ministero della Salute).
A partire pertanto dall'anno 2011, sulla base di specifici atti regionali, è stato assicurato in ambito regionale veneto, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS in collaborazione con l'ARPAV, lo svolgimento dei "Piani regionale di controllo REACH".
Ciò posto, l'obiettivo di affermare e sviluppare sul territorio nazionale l'azione di prevenzione e controllo istituzionale REACH sulle sostanze chimiche per salvaguardare sempre più la salute della popolazione secondo criteri di efficacia ed incisività degli accertamenti da effettuare, ha determinato l'esigenza di sostenere i programmi di controllo attraverso una rete strutturata di laboratori in grado di offrire, secondo una logica di sistema, una capacità analitica su tutto il territorio nazionale.
In particolare si è convenuto che l'organizzazione di tale rete laboratoristica debba essere caratterizzata dall'efficienza e dalla celerità del servizio di analisi sul territorio nazionale, dalla disponibilità di centri di eccellenza e di specializzazione delle prestazioni analitiche, realizzando nel contempo un contenimento dei costi gestionali necessari a garantire il buon funzionamento della stessa rete laboratoristica.
A tal fine, sulla base dell'art. 4 D.Lgs. 28.8.1977 n. 281, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano, richiamando l'Accordo n. 181 stipulato in data 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e le linee di indirizzo per l'attività del suddetto Reg. (CE) n. 1907/2006, ha concluso il nuovo Accordo - n. 88 del 7 maggio 2015 - di "Protocollo tecnico nazionale" per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale REACH sul territorio nazionale.
L'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. n. 88 del 7.5.2015, nel definire l'organizzazione della rete laboratori ed i criteri per l'individuazione dei laboratori di controllo e dei centri di eccellenza analitici, stabilisce le procedure operative riguardanti il campionamento, le modalità tecnico operative per l'esecuzione dei controlli analitici, le procedure operative delle azioni da intraprendere conseguentemente agli esiti delle analisi e le modalità per armonizzare le prestazioni della rete di laboratori, realizzando una gestione di qualità dei laboratori, anche attraverso "circuiti interlaboratori" riconosciuti e validati a livello nazionale o internazionale.
Nell'intento di favorire in ambito regionale veneto lo standard relativo alla rete laboratoristica suddetta, è posto all'attenzione della Giunta regionale il recepimento dell' Accordo "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A,. paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento CE. n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272(CLP)", Accordo che viene proposto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si evidenzia che lo stesso Accordo Stato Regioni e PP.AA. n. 88 del 7.5.2015 di approvazione del Protocollo tecnico nazionale per l'istituzione di una rete laboratoristica a supporto dell'attività di vigilanza prevista dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 (Regolamento REACH) e dal successivo Regolamento (CE) 16.12.2008 n. 1272 è stato concluso sulla base di una proposta iniziale del Ministero della Salute, discussa nella riunione tecnica tra Amministrazioni centrali e Regioni del 02.04.2015, dalla quale è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al testo originariamente proposto.
Successivamente il Coordinamento della Commissione Salute ha espresso l'assenso tecnico al documento opportunamente emendato.
Poiché il documento approvato in Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 07.05.2015 costituisce il riferimento fondamentale per assicurare a livello regionale la funzione di sostegno dei laboratori di analisi all'attività di vigilanza REACH, l'attuazione delle indicazioni evidenziate nell'Accordo in oggetto sarà assicurata ed eventuali indirizzi operativi da parte della struttura regionale competente.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE


Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
VISTO il Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 che ha istituito in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche.
VISTO il D.L. 15.02.2007 n. 10, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH.
VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previste dal Reg. (CE) n. 1907/2006.
VISTO il Regolamento (CE) 16.12.2008 n. 1272 ("Regolamento CLP").
VISTO l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.
VISTO il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.09.2011.
VISTA la DGR n. 2019 del 29.11.2011.
VISTA la DGR n. 2324 del 20.11.2012.
VISTA la DGR n. 1311 del 23.7.2013.
VISTA la DGR n. 607 del 29.4.2014.
VISTA la DGR n. 477 del 07.04.2015.
VISTO il Decreto Direttore Sezione Prevenzione Sanità Pubblica n. 16 del 5.6.2015.
CONSIDERATO l'Accordo "tra Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 7 maggio 2015 "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A,. paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento CE. n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272(CLP)"
Visto l'art. 2, c. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
 

delibera
 

1. di recepire l'Accordo tra Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 7 maggio 2015 "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A. paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento CE. n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272(CLP)" che, pubblicato nella G.U. è ora proposto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di stabilire che in ambito regionale l'attuazione delle indicazioni evidenziate nell'Accordo di cui al punto 1., sarà assicurata mediante successivi atti regionali e quindi attraverso eventuali ulteriori indicazioni operative da parte della struttura regionale competente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato - Rep. Atti 7 maggio 2015, n. 88/CSR