Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 16-1214
Direttive ex L.R 63/95, art. 18 - Parziale modifica della Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - 2012_2014, di cui alla D.g.r. 26 - 4083 del 2/7/12 e s.m.i.: proroga di vigenza e integrazione delle azioni finanziabili.
B.U.R. 9 aprile 2015, n. 14 - S.O. n. 2
 

 

A relazione dell'Assessore Pentenero:
 

Vista la D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12 di approvazione della Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - periodo 2012-2014, di indirizzo alle Province per l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/2000, art. 77, le cui attività sono finanziate con le risorse derivanti dai Decreti Interministeriali 17/12/09 e 22/12/10 del Ministero del Lavoro e della P.S., del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
vista la D.G.R. n. 31-6433 del 30/9/13 di parziale modifica della Direttiva con l’integrazione di un intervento sperimentale di sensibilizzazione in materia di sicurezza destinato al volontariato della protezione civile;
vista la D.G.R. n. 33-152 del 21/7/14, di ulteriore modifica e integrazione della Direttiva per adeguamento alle norme sugli aiuti di stato di cui al Reg. UE 651/2014 del 17/6/14; considerato che ai sensi dei Decreti sopra richiamati le risorse destinate alle Regioni e Province autonome devono essere utilizzate per interventi di formazione, anche progettati e/o realizzati dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati, i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in coerenza con le indicazione dei Comitati Regionali di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008;
tenuto conto che i medesimi Decreti indicano, come target prevalente ma non esclusivo delle azioni finanziate, alcune categorie di soggetti, quali ad esempio i lavoratori stranieri, i lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e altri soggetti a cui destinare una specifica campagna formativa di sensibilizzazione al tema della sicurezza;
dato atto che a suo tempo si è già provveduto con la D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12 e con la D.G.R. n. 31-6433 del 30/9/13 sopra richiamate ad includere tra i destinatari della Direttiva in oggetto rispettivamente gli operatori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) e gli operatori delle associazioni e dei gruppi di volontariato della Protezione Civile del Piemonte, in quanto particolarmente interessati, nello svolgimento delle funzioni di competenza, agli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
considerata l’esigenza, manifestata dal Coordinamento regionale della Protezione Civile, di potenziare l’azione formativa rivolta ai propri gruppi tramite l’erogazione di uno specifico modulo destinato ai volontari con funzioni organizzative;
viste le indicazioni formulate nella seduta del 16/1/15 dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 - D.Lgs. 81/2008 della Regione Piemonte, riportate sul relativo verbale conservato agli atti della Direzione Coesione Sociale, volte ad una ulteriore estensione degli interventi finanziabili ai sensi della Direttiva in oggetto con particolare riguardo all’ottenimento di specifiche abilitazioni per l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, nonché al miglioramento della diffusione delle informazioni inerenti i rischi connessi alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA);
dato atto inoltre che La Commissione Regionale per l’Impiego ex artt. 7 e 20 della LR. n. 41/1998, nella seduta del 19/3/15, ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito all’opportunità, sostenuta dai Servizi per l’impiego della Città Metropolitana di Torino, di includere a titolo sperimentale tra le azioni a catalogo destinate agli inoccupati/disoccupati in fase di avviamento a un percorso lavorativo, in particolare attraverso un tirocinio, anche interventi di formazione generale ex art. 37, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 per l’acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza sul lavoro;
ritenuto di inserire tra le azioni dei cataloghi provinciali dell’offerta formativa costituiti ai sensi della predetta Direttiva gli interventi formativi sopra richiamati, rispettivamente destinati ai Capi Squadra volontari della Protezione Civile, a soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai servizi per l’impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione /ricollocazione professionale, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e al personale di sportello incaricati di assicurare informazioni inerenti i rischi derivanti dal trattamento di MCA;
ritenuto altresì, al fine di consentire la realizzazione dei suddetti nuovi interventi, di estendere la vigenza della Direttiva a tutto il 2016;
considerato che la realizzazione dei suddetti interventi avverrà nei limiti delle risorse attribuite alla Direttiva stessa con la D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12, nell’ambito della quota di Euro 1.920.000,00= destinata alle Province per la realizzazione del piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e già impegnata a favore delle Province stesse mediante i seguenti provvedimenti:
- D.D. n. 981 del 31/10/10 - Euro 167.250,00 sul capitolo 157096/2010, imp. n. 5805;
- D.D. n. 399 del 11/7/12 - Euro 135.750,00 sul capitolo 157096/2012, imp. delegato n. 1027;
- D.D. n. 539 del 24/9/12 - Euro 1.010.000,00 sul capitolo 184993/2012, imp. n. 2070;
- D.D. n. 734 del 28/11/13 - Euro 607.000,00 sul capitolo 184993/2013, imp. n. 3440;
dato atto che la predetta D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12 è stata comunicata alla Commissione Europea ai sensi del regolamento di esenzione CE 800/2008 e che con la D.G.R. n. 33-152 del 21/7/14 il regime di aiuti è stato adeguato al nuovo regolamento di esenzione UE 651/2014, prorogato con scadenza al 31/12/2020 e come tale debitamente comunicato alla CE;
tenuto conto che la parziale modifica della Direttiva di cui al presente provvedimento riguarda aspetti meramente tecnico organizzativi che non incidono sul regime prorogato, e conseguentemente non necessita di ulteriore comunicazione alla Commissione Europea;
considerato che in relazione al riordino degli assetti istituzionali derivante dall’applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56, nel testo della Direttiva in oggetto la denominazione “Provincia” è più propriamente sostituita dalla definizione “ente di area vasta territorialmente competente”; dato atto infine che, nelle more della ricostituzione del Segretariato per la Formazione Professionale e l’orientamento ex art. 19 della L.R. n. 63/1995, per le modifiche di cui al presente provvedimento è stato acquisito il parere positivo della sopra richiamata Commissione Regionale per l’Impiego; si rende necessario modificare il testo della Direttiva in oggetto come descritto in allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione, ferma restando ogni altra condizione da essa prevista; tutto ciò premesso, visti:
il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la L.R. 63/1995;
la L.R. 44/2000;
la L.R. 7/2001;
la L.R. 23/2008;
la L.R. 23/2014;
la Giunta Regionale, unanime,
 

delibera


- di approvare, sulla base delle indicazioni formulate nella seduta del 16/1/15 dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 - D.Lgs. 81/2008, e nella seduta del 19/3/15 dalla Commissione Regionale per l’Impiego ex artt. 7 e 20 della LR n. 41/1998, la parziale modifica della Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12, e s.m.i., come descritta in allegato “A”, parte integrante della presente deliberazione, finalizzata all’estensione degli interventi finanziabili;
- di dare atto che tali interventi sono finalizzati in particolare alla formazione dei volontari della protezione Civile con funzioni organizzative, all’acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all’ottenimento di specifiche abilitazioni per l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari per soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai servizi per l’impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, specie attraverso un tirocinio, alla formazione dei volontari della protezione Civile con funzioni organizzative, nonché al miglioramento della diffusione delle informazioni inerenti i rischi connessi alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA);
- di estendere il periodo di vigenza della Direttiva a tutto il 2016;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria con le risorse già attribuite alla Direttiva stessa con la D.G.R. n. 26-4083 del 2/7/12, nell’ambito della quota di Euro 1.920.000,00 destinata alle Province per la realizzazione del piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e già impegnata a favore delle Province medesime con i provvedimenti citati in premessa, senza ulteriori oneri.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
 

(omissis)
 

Allegato
 

ALLEGATO A

Parziale modifica della Direttiva Salute e Sicurezza 2012_2014 e della relativa D.g.r di approvazione n. 26 - 4083 del 2/7/12 e s.m.i

Paragrafo/
Sottoparagrafo

Modifica/Integrazione

Fronte - premessa - finalità della Direttiva - tutti i paragrafi

La denominazione delle Direzioni e dei Settori Regionali coinvolti nella Direttiva è aggiornata alla nuova configurazione organizzativa di cui alla D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2015.

Il periodo di riferimento degli interventi realizzati ai sensi della Direttiva è 2012/2016.

Il riferimento alle Province è sostituito con il riferimento agli Enti di Area Vasta territorialmente competenti ai sensi di legge.

I riferimenti al caso di titolarità regionale riportati tramite nota in parentesi sono modificati come segue: Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) ...

Premessa - Finalità della Direttiva

Il secondo capoverso è modificato come segue:
La Direttiva opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla G.U.U.E. del 26/06/2014 n. L187 (di seguito Reg. UE 651/14), e della comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n. C 319.

Il terzo capoverso è modificato come segue:
Per le attività ascrivibili ai bandi emanati in data antecedente al 01/07/2014, limitatamente ai buoni di partecipazione attribuiti entro il 31/12/2014, la Direttiva opera altresì nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sulla GUUE. 28/12/2006 n. L 379 (di seguito Reg. CE 800/08).

Il quarto capoverso è modificato come segue:
La Direttiva contiene gli indirizzi emanati dalla Regione in applicazione dell’art. 3 della L.R. 20/11/1998 n. 34, ai quali gli Enti di Area Vasta territorialmente competenti ai sensi di legge si uniformano per l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite alle Province in materia di gestione delle attività formative .... (omissis)

1a)

Al sesto capoverso è inserito il riferimento alle Associazioni dei datori di lavoro e alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori quali committenti dei corsi e agli addetti agli “sportelli informati amianto” quali destinatari dell’attività formativa

Al termine del paragrafo si aggiunge il seguente capoverso:
I suddetti buoni di partecipazione possono essere inoltre attribuiti ai soggetti inoccupati e/o disoccupati individuati dai Servizi per l’impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale.

1b)

Al terzo punto del primo capoverso è inserito il riferimento ai soggetti inoccupati e/o disoccupati individuati dai Servizi per l’impiego del Piemonte quali destinatari degli interventi formativi

1d)

Al termine del primo capoverso è inserita la seguente frase:
Per l’attuazione dei corsi finalizzati all’ottenimento di specifiche abilitazioni (intervento 9) le agenzie devono inoltre essere inserite negli specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei rispettivi corsi (DGR n. 22 - 5962 del 17/6/13).

1e)

Al terzo e al quinto punto dell’elenco dei soggetti committenti dei corsi è inserito il riferimento agli addetti degli “sportelli informativi amianto”” quali lavoratori interessati alla partecipazione ai corsi di cui sono committenti rispettivamente gli Organismi paritetici e le PA

L’elenco dei soggetti committenti dei corsi è aggiornato con l’inserimento del sesto punto:
- le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate alla partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali.

Il secondo capoverso è modificato come segue (attribuzione del ruolo di promotore alla Direzione regionale Coesione sociale per i Piani formativi Sicurezza destinati ai soggetti inoccupati/disoccupati):
(omissis) e ai inoccupati/disoccupati avviati dai Servizi per l’impiego è attribuito alla Direzione regionale Coesione Sociale (già Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro )

1f)

Al quinto punto dell’elenco dei destinatari degli interventi formativi è inserito il riferimento agli addetti agli “sportelli informativi amianto”.

Al settimo punto dell’elenco dei destinatari degli interventi formativi è inserito il riferimento ai capi squadra della Protezione Civile.

Al termine del paragrafo è inserito il seguente capoverso:
Sono altresì destinatari degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva i soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l’impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale in particolare attraverso un tirocinio; nella definizione di “inoccupati/disoccupati” rientrano i soggetti così identificati dal Dlgs 181/00 e s.m.i.

1g)

Al termine del paragrafo è inserita la frase:
L’accertamento di tale requisito avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 5 punto a) del Reg. UE 651/14.

2a)

Intervento 8 - Formazione per i volontari della Protezione Civile - l’oggetto è modificato come segue:
Unità didattiche redatte di concerto tra le Direzioni regionali Coesione Sociale e Opere pubbliche, finalizzate a uniformare/approfondire le conoscenze di base in materia di sicurezza integrandole con le competenze tipiche del ruolo attraverso una specifica sensibilizzazione al tema.

Intervento 8 - Formazione per i volontari della Protezione Civile - i destinatari sono modificati con l’inserimento del riferimento ai Capi Squadra delle associazioni/gruppi della Protezione Civile del Piemonte

Tra gli interventi ammissibili ai sensi della Direttiva sono inseriti i seguenti:
Intervento 9 - Formazione alla sicurezza per disoccupati/inoccupati
Oggetto
Interventi finalizzati all’acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all’ottenimento di specifiche abilitazioni
Obiettivi
Acquisizione di competenze finalizzate a consentire l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
Destinatari
Soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l’impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione /ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio;

Intervento 10 - Formazione alla sicurezza - rischio amianto

Oggetto
Intervento formativo in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA)
Obiettivi
Miglioramento della diffusione delle informazioni inerenti i rischi derivanti dal trattamento di MCA.
Destinatari
RLS/RLST e addetti agli sportelli informativi amianto.

2b)

Il terzo capoverso è modificato come segue:
Costituiscono eccezione i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali - D.Lgs 81/08, art. 37- comma 11 e art. 48 comma 7), i corsi per inoccupati/disoccupati finalizzati all’acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all’ottenimento delle abilitazioni all’uso di specifiche attrezzature (intervento 9), il corso per gli addetti allo sportello informativo amianto, per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria rispettivamente prevista dalla norma di riferimento e il corso base per i volontari della Protezione Civile (intervento 8) della durata di 4 ore.

2c)

Al sesto, settimo e ottavo punto dell’elenco dei corsi obbligatori previsti dal Dlgs 81/08 considerati non ammissibili ai sensi della Direttiva è inserita la seguente nota:
(*) Tipologie corsuali ammesse solo se destinate a inoccupati/disoccupati nell’ambito dell’intervento 9

3a)

 Nella tabella 1) - Direttiva Sicurezza 2012-2016 - Ripartizione delle risorse per intervento - è aggiornato l’elenco degli interventi, da 1 a 10 (escluso sett. Agricoltura), riferiti alla gestione locale

3b)

Il primo capoverso è modificato come segue:
La Direzione Coesione Sociale provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra gli Enti di Area Vasta considerando in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall’O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata per ciascun territorio a valere sulla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.

3e)

Al terzo capoverso è aggiornato l’elenco degli interventi non rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato con l’inserimento al quarto punto degli interventi destinati ai soggetti inoccupati/disoccupati.

3e)

Al terzo capoverso è aggiornato l’elenco degli interventi non rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato con l’inserimento al quinto punto degli interventi specificamente destinati agli addetti degli “sportelli informativi amianto” i cui committenti siano organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni dei datori di lavoro e/o organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La numerazione dei sottoparagrafi è invertita, con riferimento al Reg. UE 651/14 al sottopar. 3 e 1) e al Reg. CE 800/08 al sottopar. 3 e 2)

6a)

Il secondo capoverso è modificato come segue:
Gli Enti di Area Vasta emanano l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’ottenimento dei buoni di partecipazione alle attività formative da parte delle imprese/enti/interessati; analogamente emanano l’avviso pubblico ai lavoratori inoccupati/disoccupati per la partecipazione ai corsi presenti sul Catalogo Sicurezza (omissis)

6b)

Al quinto capoverso il termine per l’adozione dei provvedimenti di attribuzione dei buoni e dei relativi impegni di spesa è spostato al 31/12/2016.

6c)

Il terzo punto del primo capoverso è modificato come segue:
(omissis) analogamente l’iscrizione al/ai corso/i del soggetto inoccupato/disoccupato individuato dal Servizio per l’impiego e assegnatario del buono di partecipazione deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale l’Ente di Area Vasta può revocare l’attribuzione e riassegnare il buono ad altro soggetto;

6d)

Al termine del paragrafo è inserito il seguente capoverso:
Per i corsi destinati ai lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze- responsabilità particolari finanziati a valere sull’intervento 9 è previsto il rilascio della certificazione disciplinata dalla normativa di riferimento (abilitazione ai sensi del DLgs 81/08).

6g)

Al termine del paragrafo è eliminato il riferimento al sito internet dove sono reperibili i loghi delle Istituzioni coinvolte nella Direttiva in quanto non aggiornato.

 

 

Note

E’ inserita la nota n. 2
Ai fini della presente Direttiva per “sportelli informativi amianto” si intendono unità funzionali/strutture realizzate nei Comuni o in Associazioni di Comuni (Unioni), ovvero presso patronati o associazioni sindacali, che assolvono alla funzione di informare ed assistere i cittadini sull'applicazione delle normative in materia di amianto e sull'adozione di misure preventive da attuarsi per gestire il rischio amianto.

La nota n. 4 “unità didattiche per gli operatori della protezione civile del Piemonte” è modificata come segue:
Corso base per la formazione dei volontari della Protezione Civile
Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile del Piemonte. (omissis)

Corso di approfondimento per Capi squadra della Protezione Civile
Sensibilizzazione alla salute e sicurezza per capisquadra della Protezione Civile
1. Comprendere i fattori di rischio inerenti l’organizzazione della sicurezza
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti ed infortuni mancati
- Valutazione dei rischi con particolare riferimento ad contesto in cui il caposquadra opera
2. Relazionarsi con le figure del sistema di Protezione in ambito di salute e sicurezza
- Compiti e funzioni del responsabile dell’organizzazione e dei volontari
- Principali soggetti del sistema di Protezione Civile
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di Protezione Civile
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei volontari delle disposizioni di legge e di Protezione Civile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione

Il corso proposto ha una durata di 9 ore (8 ore di formazione e 1 ora di prova finale) per partecipante ed è svolto in modalità di lezione frontale, con l’ausilio di strumenti multimediali e supporti documentali. Al termine del corso ciascun partecipante dovrà svolgere un test di apprendimento a seguito del quale sarà consegnato un attestato di frequenza.
I partecipanti devono aver frequentato il corso di Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile del Piemonte.

È inserita la nota n. 5
“corsi finalizzati all’acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all’ottenimento delle abilitazioni all’uso di specifiche attrezzature”

- Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori
- Lavoratori addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2 e allegato XXI del Dlgs 81/08 e s.m.i.)
- Lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6 e allegato XXI Dlgs 81/08 e s.m.i.)
- Lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, comma 5 Dlgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/2/12 e s.m.i.), di cui:
- Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Lavoratore addetto alla conduzione di gru
- Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra
- Lavoratore addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo
- Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali

I contenuti dei corsi e le relative durate sono definiti dai rispettivi standard regionali.

E’ inserita la nota n. 6
“Intervento formativa in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA)”


Addetto allo sportello informativo amianto
1. Informare ed assistere la popolazione sulle misure da attuare per la presenza di manufatti e materiali contenenti amianto

- Aspetti generali sull’amianto (i Materiali e i Manufatti Contenenti Amianto, i Rifiuti contenenti amianto)
- Le patologie amianto correlate
- Gli Enti preposti alla tutela della salute ambientale ed umana: i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente: attività, funzioni, ruolo
- Gli sportelli informativi amianto: obiettivi, funzioni, attività
- La normativa tecnica sull’amianto
- Valutazione e gestione del rischio
- Il censimento dei materiali e manufatti contenenti amianto
- Metodi di bonifica per manufatti contenenti amianto in matrice compatta e friabile
- La gestione delle segnalazioni/esposti e la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto
- La rimozione di modeste quantità di amianto in matrice cementizia o resinoide in utenze civili da parte di privati cittadini
- I rifiuti contenenti amianto ed il conferimento in discarica
- Principi normativi e interventi di verifica dei cantieri con rimozione amianto
- Misure socio-economiche per la gestione del rischio amianto

Il corso è destinato a formare gli operatori addetti ad informare e assistere la popolazione su argomenti inerenti la presenza di manufatti contenenti amianto nell’ambito di sportelli informativi ed ha una durata di 32 ore (30 ore di formazione e 2 di prove finali). Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di frequenza e profitto.
Prerequisiti: Istruzione secondaria superiore di 2° grado