Regione Tentino - Alto Adige

Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
B.U.R. 28 luglio 2015, n. 30 - S. n. 3

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 

- visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 del 13 luglio 2015 con la quale viene approvato il regolamento;
 

emana
 

il seguente regolamento:

 

Capo I
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19
(legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013)

Art. 1
Definizioni.

1. Nel capo I di questo regolamento s’intende per:
a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: gli interventi che la normativa urbanistica provinciale definisce di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non riguardano edifici;
b) legge provinciale: la legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013;
c) progetti di durata: i progetti che necessitano di un continuo monitoraggio della compatibilità ambientale in ragione dell’inscindibilità delle fasi di realizzazione e di gestione. Sono progetti di durata, per esempio, i progetti di coltivazione di cave e torbiere, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave) e i progetti di discariche, secondo quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e i progetti di coltivazione delle miniere;
d) relazione di monitoraggio sui fattori ambientali: il documento che riporta i dati delle analisi condotte su componenti e fattori ambientali, corredato da idonea relazione valutativa;
e) relazione di proroga: il documento allegato alla richiesta di proroga del provvedimento di VIA che analizza l'evoluzione del contesto ambientale e del progetto e indica lo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di VIA stesso;
f) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA, che gestisce la fase istruttoria del procedimento e adotta ogni atto non riservato alla Giunta provinciale.

 

Art. 2
Informazione e partecipazione pubblica

1. L’informazione e la partecipazione pubblica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di consultazione preliminare e di VIA sono assicurate alle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individuate dall’allegato A a questo regolamento, e agli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori, secondo quanto previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento. In particolare tali soggetti:
a) prendono visione della documentazione relativa ai procedimenti individuati da questo comma e presentano osservazioni alla struttura provinciale competente;
b) partecipano alle assemblee pubbliche disciplinate dalla legge provinciale e dall’articolo 6;
c) partecipano alla conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di consultazione preliminare e di quello di VIA.
2. I cittadini partecipano ai procedimenti previsti dal comma 1 nei modi previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma.
3. L’elenco delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative contenuto nell’Allegato A a questo regolamento è aggiornato, su richiesta di singole associazioni o d’ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 3
Verifica di assoggettabilità

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti preliminari indicati dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale, allegando la prescritta documentazione.
2. Entro il termine di sette giorni previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente accerta la completezza della documentazione allegata alla domanda e, se essa risulta incompleta o carente, chiede al proponente le opportune integrazioni documentali o i necessari chiarimenti, fissando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, la struttura provinciale competente non avvia il procedimento di verifica di assoggettabilità e ne dà comunicazione al proponente.
3. Verificata la completezza della documentazione, anche a seguito delle integrazioni documentali presentate, la struttura provinciale competente comunica al proponente l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità e procede alle pubblicazioni dell’avviso previste dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati anche l’importo e il termine per l’assolvimento degli oneri istruttori per la verifica di assoggettabilità previsti dall’articolo 20 della legge provinciale. Il mancato assolvimento degli oneri istruttori sospende il procedimento fino alla presentazione da parte del proponente della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
5. L’avviso previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale resta pubblicato nell’albo elettronico della Provincia e nell’albo dei comuni territorialmente interessati fino alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte previsto dal medesimo articolo.
6. Quando è necessario integrare i contenuti della documentazione presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge provinciale, la struttura provinciale competente assegna al proponente un termine per l’integrazione. Si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa). In caso di mancata o insufficiente integrazione dei contenuti della documentazione, se la carenza documentale impedisce la compiuta valutazione circa l’assoggettabilità o meno del progetto preliminare al procedimento di VIA, la struttura provinciale competente dichiara l’estinzione del procedimento ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge provinciale, e ne dà comunicazione al proponente.
7. Alla conferenza di servizi eventualmente indetta nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge provinciale, si applica l’articolo 7, in quanto compatibile.

 

Art. 4
Verifica documentale preventiva

1. Nella fase di verifica documentale preventiva disciplinata dall’articolo 8 della legge provinciale, la struttura provinciale competente accerta la completezza della documentazione da allegare alla domanda di VIA e di quella necessaria al rilascio delle altre autorizzazioni comprese nel provvedimento di VIA e fornisce al proponente indicazioni sui contenuti dell’avviso da pubblicare a mezzo stampa. L’avviso contiene gli elementi previsti dall’articolo 9, comma 3, della legge provinciale e le informazioni sulle caratteristiche del provvedimento di VIA, con riferimento alla durata e alle autorizzazioni comprese nel provvedimento stesso.
2. Entro cinque giorni dalla conclusione della verifica documentale preventiva, la struttura provinciale competente, se non ravvisa la necessità di chiarimenti o integrazioni documentali, comunica al proponente l’esito della verifica, ai fini della presentazione della domanda di VIA.
3. Con la comunicazione dell’esito della verifica documentale preventiva, la struttura provinciale competente indica al proponente l’importo degli oneri istruttori per l’attivazione del procedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale.

 

Art. 5
Avvio e istruttoria del procedimento di VIA

1. Il proponente allega alla domanda di VIA la ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori. La struttura provinciale competente accerta l’avvenuto pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, della legge provinciale.
2. Il mancato assolvimento degli oneri istruttori sospende il procedimento di VIA fino alla presentazione da parte del proponente della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento. Resta comunque fermo l’espletamento della fase di partecipazione pubblica disciplinata dall’articolo 10 della legge provinciale, quando è già stato comunicato l’avviso di convocazione di assemblea pubblica previsto dall’articolo 6.
3. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di VIA, la struttura provinciale competente, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge provinciale, richiede alle strutture provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate, nelle materie di rispettiva competenza, l’espressione dei pareri, delle valutazioni tecniche e dei provvedimenti.
4. Entro settantacinque giorni dall’avvio del procedimento, quando è necessario integrare la documentazione presentata nel procedimento di VIA, secondo quanto previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento, la struttura provinciale competente assegna al proponente un termine per l’integrazione.
5. Ferma restando la possibilità di proroga di trentacinque giorni della fase istruttoria prevista dall’articolo 11, comma 7, della legge provinciale, la Giunta provinciale può disporre il prolungamento della medesima fase istruttoria, fino ad un massimo di sessanta giorni, quando ciò si rende necessario per svolgere attività di monitoraggio, di studio, di analisi o di sperimentazione di particolare complessità o per verificare ed eventualmente migliorare il livello di compatibilità ambientale del progetto e non è possibile, per ragioni tecniche o climatiche, svolgere tali attività nei termini previsti dalla legge provinciale.

 

Art. 6
Assemblea pubblica

1. L’assemblea pubblica prevista dall’articolo 10 della legge provinciale può essere richiesta entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Provincia della documentazione allegata alla domanda di consultazione preliminare o entro trenta giorni dall’avvio del procedimento di VIA ed è indetta dalla struttura provinciale competente. L’avviso di convocazione è comunicato al proponente e ai soggetti richiedenti almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento ed è pubblicato sul sito internet della Provincia per almeno quindici giorni antecedenti la medesima data.
2. Nel corso dell’assemblea il proponente illustra il progetto sottoposto a VIA e lo studio di impatto ambientale. La struttura provinciale competente descrive il procedimento di valutazione e lo stato dell’istruttoria e redige il verbale dell’assemblea indicando, in particolare, le osservazioni formulate.

 

Art. 7
La conferenza di servizi

1. La struttura provinciale competente comunica al dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente, alle altre strutture provinciali e alle amministrazioni interessate i tempi e il luogo di svolgimento della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 della legge provinciale, con un preavviso di almeno quindici giorni. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale, per il rilascio di provvedimenti e di atti vincolanti ai sensi di questo articolo, alla conferenza di servizi partecipano i dirigenti o i loro sostituti, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di ordinamento del personale. In caso di impedimento, preventivamente comunicato, di uno o più dei soggetti invitati alla conferenza di servizi, la struttura provinciale competente effettua una nuova convocazione.
2. Se il progetto di un’opera o di un intervento richiede il rilascio di titoli abilitativi edilizi, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale, il comune territorialmente interessato partecipa alla conferenza di servizi anche ai fini dell’espressione dell’atto di assenso in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia.
3. Per consentire la partecipazione dei soggetti indicati dall’articolo 12, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente invita il Coordinamento provinciale degli imprenditori, il Museo delle scienze previsto dall’articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) e ogni amministrazione di beni di uso civico a designare ciascuno un proprio rappresentante e un sostituto. La struttura provinciale competente invita inoltre le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, indicate dall’articolo 12, comma 3, lettera a), della legge provinciale e individuate dall’allegato A a questo regolamento a designare, in forma congiunta, un unico rappresentante e un unico sostituto.
4. I rappresentanti designati secondo quanto previsto dal comma 3 sono nominati con una o più deliberazioni della Giunta provinciale e restano in carica cinque anni. Fino alla designazione dei rappresentanti, si prescinde dalla partecipazione dei medesimi alla conferenza dei servizi.
5. I rappresentanti previsti dal comma 3 possono presentare proprie osservazioni di carattere ambientale nell’ambito della conferenza di servizi. Le osservazioni sono valutate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 9, della legge provinciale.
6. I dissensi sono sempre resi in forma esplicita, sono motivati in relazione alle discipline di settore e, quando possibile, indicano le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. I dissensi si considerano rilevanti e determinano le conseguenze previste dall’articolo 9, comma 2, se sono espressi dalle strutture provinciali o dalle amministrazioni interessate per ragioni attinenti:
a) alla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
b) al vincolo idrogeologico;
c) alla salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal punto di vista geologico e idrogeologico;
d) alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;
e) alla non conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione del territorio, compresi i piani di settore, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della deroga prevista dalla normativa urbanistica provinciale;
f) alla tutela del patrimonio storico-artistico e alla tutela del paesaggio;
g) alla valutazione di incidenza del progetto.
7. Si considera acquisito l'assenso della struttura provinciale o dell’amministrazione interessata, quando il rappresentante che ha partecipato alla conferenza di servizi non ha espresso definitivamente la volontà della struttura provinciale o dell’amministrazione di appartenenza. Si considera acquisito anche l’assenso del rappresentante che non ha partecipato alla conferenza di servizi, limitatamente alle valutazioni tecniche, ai pareri e ai provvedimenti diversi da quelli individuati dal comma 8.
8. In caso di mancata partecipazione del rappresentante della struttura provinciale o dell’amministrazione interessata alla conferenza di servizi non possono ritenersi acquisiti, con le conseguenze previste dall’articolo 9, comma 3, le valutazioni tecniche, i pareri e i provvedimenti relativi:
a) alla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
b) al vincolo idrogeologico;
c) all’assetto geologico e idrogeologico del territorio, quando l’atto di assenso della struttura provinciale competente è vincolante in base ad espressa previsione dell’allegato B alla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del piano urbanistico provinciale) o del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche);
d) al rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio, compresi i piani di settore, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della deroga prevista dalla normativa urbanistica provinciale;
e) alla tutela del patrimonio storico-artistico e alla tutela del paesaggio;
f) alla valutazione d’incidenza del progetto.
9. Se il rappresentante del comune si esprime positivamente secondo quanto previsto dal comma 2, a seguito dell’adozione del provvedimento di VIA, le opere o gli interventi soggetti a permesso di costruire, ai sensi della normativa urbanistica provinciale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 in tema di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione del territorio, nel caso di mancata espressione dell’atto di assenso indicato dal comma 2, per aspetti diversi dalla conformità del progetto agli strumenti di pianificazione, a seguito dell'adozione del provvedimento di VIA, il proponente richiede al comune territorialmente competente il rilascio del titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.
10. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate possono formulare, con l’atto di assenso, prescrizioni vincolanti.
11. La struttura provinciale competente coordina lo svolgimento dei lavori della conferenza ed espone ai partecipanti gli esiti della fase di partecipazione pubblica prevista dall’articolo 10 della legge provinciale. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, la struttura provinciale competente favorisce l’armonizzazione e il superamento delle posizioni, delle prescrizioni e delle osservazioni tra loro incompatibili dei partecipanti alla conferenza di servizi per consentire l’espressione di un’unica proposta conclusiva alla Giunta provinciale.
12. Il verbale di conclusione della conferenza di servizi riporta la descrizione dei lavori svolti, in particolare evidenziando le posizioni e le prescrizioni espresse dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e le osservazioni formulate dai soggetti indicati dal comma 3. Il verbale di conclusione della conferenza è comunicato, a cura della struttura provinciale competente, a tutti i soggetti partecipanti.
13. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità ai sensi dell’articolo 12, comma 1, delle legge provinciale, i compiti individuati dal comma 11, sono esercitati dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente.

 

Art. 8
Rapporto istruttorio

1. La struttura provinciale competente, a seguito della ponderazione degli interessi coinvolti, si esprime con un’unica proposta conclusiva alla Giunta provinciale, formulata nel rapporto istruttorio, evidenziando in particolare, in modo conciso, chiaro e pertinente:
a) le questioni ambientali rilevanti;
b) il livello di coerenza del progetto proposto rispetto alle finalità della legge provinciale;
c) i dissensi e i mancati atti di assenso resi in sede di conferenza di servizi, eventualmente motivando in ordine alla non rilevanza dei medesimi, se differenti da quelli individuati dall’articolo 7, comma 6;
d) le prescrizioni formulate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate, coordinate ai sensi dell’articolo 7, comma 11;
e) le osservazioni rese nella fase di partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge provinciale e la relativa valutazione;
f) le osservazioni rese dai soggetti indicati dall’articolo 7, comma 3, e la relativa valutazione;
g) altri contenuti previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti compresi nel provvedimento di VIA, incluse le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo eventualmente individuate dalle strutture provinciali competenti, secondo quanto previsto dall’articolo 16;
h) in conformità con le linee guida approvate ai sensi dell’articolo 12, le indicazioni per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impianti, opere o interventi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge provinciale.

 

Art. 9
Provvedimento di VIA

1. La Giunta provinciale, sulla base del verbale conclusivo della conferenza di servizi e della proposta contenuta nel rapporto istruttorio, adotta il provvedimento di VIA.
2. Quando i dissensi sono rilevanti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, il provvedimento di VIA non può essere positivo. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 11 dell’articolo 7, la Giunta provinciale può adottare il provvedimento positivo di VIA anche in caso di dissensi non rilevanti ai sensi dell’articolo 7.
3. La mancata acquisizione delle valutazioni tecniche, dei pareri e dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, non consente l’adozione di un provvedimento positivo di VIA e il proponente non può realizzazione l’opera. In questo caso, il provvedimento conclusivo di VIA dà atto dell’impossibilità di emettere un provvedimento positivo, in ragione della mancata partecipazione alla conferenza di servizi del rappresentante della struttura provinciale o dell’amministrazione interessata.
4. Il provvedimento di VIA non comprende le concessioni di beni e di servizi pubblici, le concessioni di linee funiviarie in servizio pubblico e i provvedimenti che autorizzano il mero esercizio dell’attività svolta dall’impianto oggetto del procedimento di VIA quali, per esempio, le autorizzazioni commerciali e quelle di pubblica sicurezza.
5. I provvedimenti di autorizzazione che rientrano nelle materie indicate dall’articolo 11, comma 1, della legge provinciale, adottati senza la previa sottoposizione a procedimento di VIA, se prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

Art. 10
Modifica del provvedimento di VIA

1. Se si rende opportuno ridefinire le prescrizioni imposte nel provvedimento di VIA, anche a fronte di modifiche del progetto che, secondo quanto previsto dalla legge provinciale, non impongono un nuovo procedimento di VIA, la struttura provinciale competente indice la conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 7, proponendo alle strutture e alle amministrazioni interessate, le modifiche al provvedimento di VIA che ritiene necessarie. In questo caso si applicano gli articoli 7, 8 e 9 di questo regolamento. Il rapporto istruttorio è redatto entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi. La deliberazione della Giunta provinciale è adottata entro venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
2. Le modifiche al provvedimento di VIA possono essere richieste alla struttura provinciale competente anche dal proponente del progetto sottoposto a VIA. In questo caso, la struttura provinciale competente, se ritiene fondata la proposta, procede secondo quanto previsto dal comma 1.

 

Art. 11
Durata e proroga del provvedimento di VIA

1. L’articolo 14, comma 2, della legge provinciale si applica ai progetti di durata. I contenuti dei rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate, previsti dal medesimo articolo 14, comma 2, sono definiti nell’ambito del piano di monitoraggio previsto dall’articolo 15 della legge provinciale. Le verifiche istruttorie sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate sono condotte dalla struttura provinciale competente entro ottanta giorni dalla presentazione dei rapporti. In esito alle verifiche istruttorie, se non emerge la necessità di imporre nuove prescrizioni o modifiche progettuali, la struttura provinciale competente ne dà comunicazione al proponente. In caso contrario, con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro trenta giorni dalla conclusione delle verifiche istruttorie, sono definite nuove prescrizioni o modifiche progettuali per la prosecuzione dell’attività.
2. Il soggetto interessato che richiede la proroga del termine di efficacia del provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge provinciale presenta domanda motivata alla struttura provinciale competente almeno centoottanta giorni prima del termine finale di durata del provvedimento, allegando la documentazione necessaria, tra cui, in particolare:
a) relazione di proroga;
b) elaborati progettuali aggiornati, comprensivi delle varianti eventualmente apportate;
c) relazione tecnica, contenente la descrizione tecnica delle opere realizzate, degli interventi ancora da realizzare e delle eventuali varianti progettuali adottate;
d) relazione di monitoraggio sui fattori ambientali.
3. La struttura provinciale competente cura l’istruttoria al fine di verificare, sulla base della documentazione presentata, la fondatezza delle ragioni della domanda di proroga.
4. La struttura provinciale competente richiede alle strutture provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate, nelle materie di rispettiva competenza, il rilascio dei pareri e delle valutazioni tecniche e l’eventuale rinnovo dei provvedimenti acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA. La struttura provinciale competente può indire, se necessario, la conferenza di servizi prevista dall’articolo 7. Alla conferenza di servizi non partecipano i soggetti indicati dall’articolo 7, comma 3.
5. Al termine dell’istruttoria, la struttura provinciale competente, entro centoquindici giorni dalla presentazione della domanda, redige rapporto istruttorio, nel quale dà atto dell’esito delle verifiche effettuate ed individua eventuali ulteriori prescrizioni o condizioni per il rilascio della proroga.
6. Il provvedimento di proroga o l’eventuale diniego è adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
7. La proroga può essere concessa per una sola volta e comunque, nel rispetto dei principi di idoneità ed adeguatezza, per il tempo strettamente necessario al completamento del progetto ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge provinciale.

 

Art. 12
Monitoraggio

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le linee guida per la programmazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impianti, opere o interventi.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le modalità di calcolo degli oneri previsti dall’articolo 20, comma 3, della legge provinciale per le attività di monitoraggio svolte dalla pubblica amministrazione.

 

Art. 13
Controlli e sanzioni

1. Il comune territorialmente competente, nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio, accerta l’avvenuta sottoposizione del progetto al procedimento di verifica di assoggettabilità o al procedimento di VIA, anche mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto interessato.
2. Se è prevista dalla normativa vigente una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento di VIA, diversa da quella individuata dall’articolo 16, comma 3, della legge provinciale, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) spetta al dirigente della struttura provinciale o dell’amministrazione competenti per materia.
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione ed eventualmente di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale o di adeguamento dell’opera spettano alle strutture competenti all’emissione dell’ordinanza ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

 

Art. 14
Impatti ambientali interregionali

1. L’intesa tra le autorità competenti, indicata dall’articolo 18 della legge provinciale, per la sottoposizione ai procedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA di impianti opere o interventi localizzati anche nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti è ratificata con legge provinciale o regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione.
2. Se il progetto di un impianto, opera o intervento situato sul territorio della provincia di Trento può avere un impatto rilevante o effetti ambientali negativi e significativi nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti, per la prossimità al confine territoriale o per le caratteristiche del progetto stesso, la struttura provinciale competente informa la Provincia o le regioni e gli enti locali territoriali interessati e ne acquisisce i relativi pareri nella conferenza di servizi eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale e in quella indetta ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge.

 

Art. 15
Partecipazione della Provincia alla procedura di VIA di competenza statale

1. Nell’ambito dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale di competenza statale per i quali lo Stato ha l’obbligo di acquisire il parere della Provincia autonoma di Trento, la struttura provinciale competente può indire una conferenza di servizi, ai sensi della legge provinciale sull’attività amministrativa, a cui sono invitati i comuni, gli enti di gestione delle aree naturali protette eventualmente interessati e le strutture provinciali e le amministrazioni interessate di cui si ritiene utile la partecipazione, ai fini dell’acquisizione dei rispettivi pareri.

 

Art. 16
Rapporti tra provvedimento di VIA e provvedimenti autorizzativi di settore

1. I provvedimenti di durata inferiore al quinquennio, secondo la disciplina di settore, compresi in un provvedimento di VIA di durata quinquennale, hanno la medesima durata di quest’ultimo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 le strutture provinciali competenti e le amministrazioni interessate possono individuare le attività di autocontrollo da effettuare alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione previsto dalla normativa di settore o, in assenza, secondo le prescrizioni dell’amministrazione.
3. La durata dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nell’ambito della conferenza di servizi coincide sempre con quella del provvedimento di VIA di durata quinquennale, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.
4. Il termine finale di efficacia della segnalazione certificata di inizio attività presentata al termine del procedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, coincide con il termine di efficacia del provvedimento di VIA di durata quinquennale, in deroga a quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.
5. Il regolamento in materia di autorizzazione unica territoriale di cui all’articolo 21 della legge provinciale può prevedere una durata unitaria dei provvedimenti di cui al comma 1 dopo la scadenza del provvedimento di VIA e disciplinare un procedimento unico per il loro rinnovo.

 

Art. 17
Temperamento del regime sanzionatorio

1. Le disposizioni procedurali richiamate dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) si applicano alle fattispecie previste dall’articolo 16, comma 3, della legge provinciale che concernono il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta, se tali violazioni non danno luogo a impatti sull’ambiente o a modificazioni permanenti dello stato dei luoghi.

 

Art. 18
Coordinamento con i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione strategica

1. Se un progetto, sottoposto al procedimento di VIA, è assoggettato anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), secondo quanto previsto dal titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo (Norme in materia ambientale), il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA. In questo caso, la fase istruttoria, dalla presentazione della domanda fino alla stesura del rapporto istruttorio, è comune e non può superare i duecento giorni dall’avvio del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, della legge provinciale. Si applicano le disposizioni di coordinamento procedurale previste da questo articolo.
2. Il progetto definitivo e lo SIA e i relativi allegati, individuati dall’articolo 9, comma 1, della legge provinciale, contengono anche le ulteriori informazioni previste dall’articolo 29 ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.
3. La disciplina prevista dalla legge provinciale concernente la pubblicità, la partecipazione e la consultazione del pubblico sostituisce la corrispondente disciplina stabilita dall'articolo 29 quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il procedimento di rilascio dell’AIA, a condizione che la struttura provinciale competente dia specifica evidenza dell’integrazione delle due procedure.
4. Le valutazioni e i pareri che sono rilasciati nell’ambito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 29 quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi disciplinata dall’articolo 12 della legge provinciale. In questo caso, alla conferenza di servizi sono necessariamente invitate le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
5. In relazione alla complessità del procedimento per il rilascio dell’AlA e alla molteplicità delle materie da essa considerate, la struttura provinciale competente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda assegnando un termine per la presentazione delle stesse. Su richiesta del proponente il termine può essere prorogato per un periodo definito dalla struttura provinciale competente. Si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale sull’attività amministrativa.
6. Nel caso di progetti assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale, l’AlA può essere rilasciata solo dopo che, all’esito della verifica di cui all’articolo 5 della legge provinciale, l’autorità competente ha stabilito la non assoggettabilità al procedimento di VIA. Si applica l’articolo 9, comma 4.
7. Nella redazione dello SIA, previsto dall’articolo 7 della legge provinciale, relativo ad un progetto previsto da piani o programmi già sottoposti a valutazione strategica, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale previsto dalla normativa provinciale in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
8. Ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale, il procedimento di verifica di assoggettabilità è condotto nell’ambito di quello di valutazione strategica, se la struttura provinciale competente rileva che le opere o gli interventi previsti dai piani o dai programmi sottoposti a valutazione strategica presentano un grado di definizione tale da consentirne l’assoggettamento a procedimento di verifica e se ricorrono le seguenti condizioni:
a) è già disponibile la documentazione prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge provinciale (o altra documentazione ritenuta assimilabile);
b) è data specifica evidenza dell’integrazione delle due procedure.
9. Nell’ipotesi prevista dal comma 8, gli adempimenti relativi alle fasi di pubblicità e di consultazione previsti dalla legge provinciale e dalla normativa provinciale in materia di valutazione strategica sono integrate. A tal fine il piano o il programma è assoggettato anche alle ulteriori forme di pubblicità previste dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale e chiunque può prendere visione e presentare osservazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo elettronico della Provincia.
10. Le fasi procedimentali previste dai commi 8 e 9 si concludono con il parere del dipartimento competente in materia di ambiente, espresso ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10) e con l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge provinciale. Ai fini del rilascio del parere previsto da questo comma, il dipartimento competente in materia di ambiente si avvale della struttura provinciale competente.

 

Art. 19
Valutazione dell'Impatto ambientale delle opere pubbliche ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, della legge provinciale, la conferenza pubblica di informazione indetta nell’ambito della fase di concertazione disciplinata dall’articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici tiene luogo dell’assemblea pubblica prevista dall’articolo 10 della legge provinciale. In questo caso, l’amministrazione procedente di cui all’articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, quando indice la conferenza pubblica di informazione, dà evidenza della valenza della stessa anche ai fini dell’esame di profili di carattere ambientale.
2. Nella conferenza pubblica di informazione chiunque può presentare osservazioni anche di carattere ambientale che l’amministrazione procedente trasmette alla struttura provinciale competente. Tali osservazioni sono valutate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 9, della legge provinciale.
3. La fase di consultazione prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997 per la definizione dei contenuti dello SIA e del progetto definitivo è obbligatoria. La conferenza di servizi indetta nell’ambito della fase di consultazione può tenere luogo della conferenza di servizi prevista dall’articolo 45, comma 2 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici, se il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di opere pubbliche e quello competente in materia di ambiente lo ritengono opportuno per ragioni di semplificazione e coordinamento procedurale.
4. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 1997, il dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente può assumere il provvedimento positivo di compatibilità ambientale se una o più strutture o amministrazioni interessate non hanno partecipato o non si sono espresse in modo definitivo. Il provvedimento di compatibilità ambientale può avere contenuto positivo anche se sono stati manifestati in modo espresso uno o più dissensi, quando dalle risultanze dell’istruttoria emerge che tali dissensi possono essere superati a fronte di modifiche progettuali. In questo caso il provvedimento di compatibilità ambientale evidenzia anche le modifiche progettuali che le amministrazioni e le strutture dissenzienti ritengono necessarie, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, commi 4 e 11, della legge provinciale n. 13 del 1997.
5. Il provvedimento di compatibilità ambientale è acquisito prima della conclusione dei lavori della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo ed è comunicato al dirigente generale competente in materia di opere pubbliche. Se il dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente ha assunto il provvedimento di compatibilità ambientale di un progetto definitivo di opere pubbliche prima dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto, alla domanda di indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1997 è allegata una copia del provvedimento medesimo.
6. Se non è stato adottato un provvedimento positivo di compatibilità ambientale non può essere approvato il progetto definitivo.

 

Art. 20
Coordinamento con il procedimento di localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

1. Se un progetto di un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della legge provinciale e a procedimento di localizzazione ai sensi dell’articolo 67 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), la struttura provinciale competente, anche su richiesta dell’interessato, se ritiene opportuna una valutazione integrata e contestuale del progetto, può applicare le disposizioni di coordinamento previste da questo articolo.
2. Se un progetto di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti è sottoposto al procedimento verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge provinciale, la fase istruttoria è in comune e la struttura provinciale competente in particolare:
a) pubblica l’avviso previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale nell’albo elettronico della Provincia e all’albo del comune territorialmente interessato per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale chiunque può presentare osservazioni, sia di carattere ambientale, che in riferimento alla localizzazione dell’impianto. La struttura provinciale competente, all’atto della pubblicazione, da specifica evidenza dell’integrazione delle due procedure;
b) indice la conferenza di servizi prevista dall’articolo 5, comma 4, della legge provinciale, per l’esame istruttorio del progetto e per l’acquisizione dei pareri delle strutture individuate dall’articolo 67 bis, comma 2, del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
c) si esprime con un’unica proposta conclusiva alla Giunta provinciale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli esiti della conferenza di servizi.
3. Entro venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, la Giunta provinciale adotta una deliberazione che, oltre ai contenuti individuati dall’articolo 5, commi 5 e 6, della legge provinciale, approva anche in via definitiva la localizzazione dell’impianto, ai sensi dell’articolo 67 bis, comma 3, del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
4. Per l’acquisizione del parere del comune territorialmente competente nella conferenza di servizi prevista dal comma 2, lettera b), trova applicazione l’articolo 3, comma 3, della legge provinciale sull’attività amministrativa. 

 

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della legge provinciale, il capo I e il capo III della medesima legge provinciale si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. A seguito dell’entrata in vigore di questo regolamento, gli specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale) sono disciplinati dall’articolo 14 della legge provinciale.
3. Nel caso di provvedimenti di VIA rilasciati su progetti preliminari ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale), il proponente può richiedere la proroga del provvedimento di VIA anche per l’acquisizione delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi della vigente normativa. Si applica l’articolo 11.
4. La struttura provinciale competente richiede la designazione dei rappresentanti previsti dall’articolo 12, comma 3, della legge provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e, successivamente, trenta giorni prima della scadenza del termine di durata della carica.
5. L’articolo 17 si applica anche ai procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

 

Art. 22
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme a tutela dell'ambiente") è abrogato.
2. L’articolo 15 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) è abrogato.

 

Capo II
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15
dicembre 2004, n. 10)
 

Art. 23
Modificazioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg. del 2006

1. I commi 2 e 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg. no abrogati.
2. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg. del 2006 è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Parere della struttura ambientale
1. Contestualmente al deposito previsto dall’articolo 5, comma 1, la proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alla struttura ambientale, se distinta dal soggetto competente definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e). Il soggetto competente trasmette tempestivamente alla struttura ambientale anche le osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle osservazioni, la struttura ambientale, sulla base dell’esame della documentazione trasmessa, si esprime con parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano o del programma, compresa la valutazione dei
possibili effetti sull’ambiente. La struttura ambientale, nell’ambito del parere, può disporre l’integrazione o la modificazione del piano o del programma a fini di tutela ambientale e dettare prescrizioni o indicazioni relative allo svolgimento del monitoraggio sugli effetti del medesimo.”
 


Art. 24
Modificazioni dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg. del 2006

1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg. del 2006 è abrogato.

 

Capo III
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.
(Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10))

Art. 25
Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 dopo le parole: "legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10” sono inserite le seguenti: "e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9”.

 

Articolo 26
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di questo regolamento non si applicano agli impianti ad uso radioamatoriale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.”.

 

Art. 27
Modificazioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012, è sostituita dalla seguente:
"a) "impianti di telecomunicazione”: le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell’elenco approvato e aggiornato dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e pubblicato sul sito internet della Provincia;”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 25- 100/Leg. del 2012 è inserita la seguente:
"c bis) "impianti temporanei”: gli impianti di cui alle lettere a) e b) che stazionano nella stessa postazione o comunque finalizzati a servire una stessa area, per un periodo massimo di trenta giorni, in concomitanza con eventi, quali fiere e manifestazioni culturali o sportive;”.
3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituita dalla seguente:
"d) "impianti fissi”: gli impianti di cui alle lettere a) e b) che non sono temporanei ai sensi di quanto previsto dalla lettera c bis);”
4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituita dalla seguente:
"g) "struttura”: palo, traliccio o palina destinati ad ospitare impianti di telecomunicazione e radiodiffusione e il locale contenente le apparecchiature elettroniche a servizio degli stessi;”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
"1 bis. In questo regolamento la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali è denominata di seguito: "struttura provinciale competente.”;
 

Art. 28
Modificazioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente realizza e gestisce il catasto” sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente realizza e gestisce il catasto provinciale”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"2. La struttura provinciale competente cura l’inserimento nel catasto provinciale delle informazioni relative alle strutture e agli impianti fissi, ad eccezione di quelli esclusi ai sensi del comma 4.”.
3. Nel comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "catasto, nonché le informazioni oggetto della segnalazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: "catasto provinciale e le informazioni contenute nello stesso”.
4. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"5. La struttura provinciale competente acquisisce periodicamente dal ministero competente in materia di telecomunicazioni i dati relativi agli impianti ad uso radioamatoriale e li inserisce in uno specifico elenco”.
5. Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"6. I soggetti gestori di impianti censiti nel catasto provinciale ai sensi di questo articolo devono comunicare preventivamente alla struttura provinciale competente l’attivazione e la disattivazione degli impianti stessi.”.
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è inserito il seguente:
"6 bis. I dati contenuti nel catasto provinciale sono direttamente accessibili dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.”.
7. Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"7. I soggetti gestori di impianti autorizzati e già attivati alla data di entrata in vigore di questo regolamento che non hanno ancora effettuato la comunicazione di attivazione dell’impianto devono adempiere a quanto previsto dal comma 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.”.

 

Art. 29
Modificazioni dell’articolo 6 decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione e la modifica di strutture e l’installazione e la modifica di impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione sono autorizzate dalla struttura provinciale competente a seguito dell’acquisizione, nell’ambito di una conferenza di servizi, dei pareri e delle valutazioni tecniche delle strutture e delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto da questo articolo e dall’articolo 6 bis e sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di urbanistica.”
2. Nel comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 dopo le parole: "di autorizzazione” sono inserite le seguenti: "e delle comunicazioni relative ai casi di esonero dall’autorizzazione, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 8 bis.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è abrogato.
4. Nel comma 4 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "Il comitato decide all’unanimità dei voti dei componenti e” sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente” e dopo la parola "valutando” sono inserite: ", nell’ambito della conferenza di servizi”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole da: "In caso di accettazione della proposta” fino a "non siano state accettate dal richiedente.” sono sostituite dalle seguenti: "Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla struttura provinciale competente per la prosecuzione del procedimento, dando atto dell’accettazione o meno della proposta di localizzazione alternativa da parte del richiedente.”.
6. Nel comma 6 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è abrogato.
7. Il comma 7 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"7. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di impianti fissi su strutture esistenti, se è soddisfatta almeno una delle seguente condizioni:
a) i singoli impianti rispettano i requisiti di classe I della norma CEI 211-10;
b) la potenza complessiva dell’impianto è uguale o inferiore a 5 watt.”.
8. Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri di esonero dall’autorizzazione per la realizzazione e la modifica di strutture o di impianti che comportano un impatto ambientale poco significativo.”.
9. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è inserito il seguente:
"8 bis. Il soggetto che intende realizzare o modificare gli impianti e le strutture individuati ai sensi dei commi 7 e 8 ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente e ai comuni territorialmente interessati e trasmette la documentazione tecnica necessaria, individuata ai sensi del comma 2. Si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa). Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l’esonero dall’autorizzazione e, in caso di esito negativo della verifica, informa l’interessato circa la necessità di acquisire l’autorizzazione stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte della struttura provinciale competente, l’interessato può procedere alla realizzazione o alla modificazione dell’impianto o della struttura.”.
10. Nel comma 9 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "del comitato,” sono soppresse.
11. Il comma 10 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è abrogato.
12. Nel comma 11 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "del comitato” sono soppresse.
13. Nel comma 12 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "dal comitato” sono soppresse.
14. Dopo il comma 12 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è inserito il seguente:
"12. bis I proprietari delle strutture indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera g), entro due anni dalla dismissione di tutti gli impianti ospitati, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle normative di settore, provvedono alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi.”.
15. Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 2012 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
La conferenza di servizi nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione
1. La struttura provinciale competente rilascia l’autorizzazione prevista dall’articolo 6 a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi, degli atti di assenso della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e di quella competente in materia di comunicazioni, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e, per le finalità previste dal comma 3, del comune territorialmente competente.
2. La struttura provinciale competente indice la conferenza di servizi con un preavviso di almeno sette giorni e, se lo ritiene opportuno, può invitare anche strutture provinciali e amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 1. Le strutture provinciali e le amministrazioni partecipano alla conferenza di servizi attraverso rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell’amministrazione di appartenenza.
3. Il comune territorialmente competente partecipa alla conferenza di servizi quando la domanda di autorizzazione concerne la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione in siti sensibili. Quando la domanda concerne la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione in siti sensibili, il comune si esprime in ordine alla compatibilità della domanda con le direttive e le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 3, comma 3. Se il comune ha proposto al richiedente localizzazioni alternative, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e la proposta non è stata accettata, il comune può esprimere in conferenza di servizi il proprio dissenso.
4. Nell’ambito della conferenza di servizi, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si esprime in merito al rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell’articolo 3, diversi da quelli relativi ai siti sensibili. Se l’intervento oggetto della domanda non rispetta detti criteri generali, la struttura provinciale competente può sospendere il procedimento e proporre al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata.
5. Se l’intervento oggetto della domanda è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, quest’ultima è resa dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nella conferenza di servizi.
6. Nell’ambito della conferenza di servizi, la struttura provinciale competente in materia di comunicazioni si esprime in merito alla compatibilità dell’intervento con la rete radiomobile provinciale e con il servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Se l’intervento oggetto della domanda di autorizzazione è soggetto a permesso di costruire, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale, la struttura provinciale competente invita alla conferenza di servizi il comune territorialmente competente, ai fini dell’espressione dell’atto di assenso in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia.
8. Se il rappresentante del comune si esprime positivamente secondo quanto previsto dal comma 7, a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della struttura provinciale competente, gli interventi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi del rappresentante del comune o di mancata espressione definitiva della volontà del comune, a seguito dell'adozione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6, il proponente richiede il titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.
9. La struttura provinciale competente coordina lo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi, espone ai partecipanti gli esiti della verifica documentale preventiva e, nei casi previsti dai commi 3 e 4, riferisce in merito all’accettazione o meno della proposta di localizzazione alternativa da parte del richiedente. La struttura provinciale competente, nell’ambito della conferenza di servizi, favorisce l’armonizzazione e il superamento delle posizioni, delle prescrizioni e delle osservazioni tra loro incompatibili. Le strutture provinciali e le amministrazioni partecipanti possono formulare, con l’atto di assenso, prescrizioni vincolanti. Gli esiti della conferenza di servizi sono riportati nel verbale conclusivo.
10. La struttura provinciale competente rilascia l’autorizzazione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda se, nella conferenza di servizi, i soggetti partecipanti, secondo quanto previsto dai commi 1, 3, 4, 5 e 6, hanno espresso gli atti di assenso, quando dovuti. In caso contrario, la struttura provinciale competente conclude il procedimento con un provvedimento di diniego. La struttura provinciale competente può negare l’autorizzazione per il mancato rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell’articolo 3 solo a seguito della mancata accettazione da parte del richiedente della proposta di localizzazione alternativa, secondo quanto previsto dal comma 4. L’autorizzazione può contenere prescrizioni vincolanti.

 

Art. 30
Modificazioni dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
"3. Per la predisposizione degli accordi di programma, la Giunta provinciale può avvalersi della struttura provinciale competente e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.”.
2. Nel comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "del comitato” sono soppresse.
 


Art. 31
Modificazioni dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: "del comitato” sono soppresse.
2. Nel comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 dopo le parole: “dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente” sono inserite le seguenti ”alla struttura provinciale competente,”
3. Nel comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 le parole: “impartite dal comitato, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, previo contradditorio con il soggetto interessato,” sono sostituite dalle seguenti: “contenute nell’autorizzazione, la struttura provinciale competente, previo contradditorio con il soggetto interessato e avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente,”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è inserito il seguente:
“3 bis. Nel caso di superamento dei valori limite di esposizione o dei valori di attenzione previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, generato da esposizioni multiple, la struttura provinciale competente, nell’ambito del procedimento di diffida, comunica ai responsabili del superamento i fattori di riduzione di campo elettrico o di potenza al connettore d’antenna, da applicare ai fini del rispetto dei limiti, avvalendosi della collaborazione tecnica dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. Resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre tempestivamente soluzioni di risanamento alternative. La struttura provinciale competente, in merito alle soluzioni di risanamento alternative eventualmente proposte dagli interessati, può acquisire il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del comune territorialmente competente, della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, della struttura competente in materia di comunicazioni e del ministero competente in materia di telecomunicazioni. ”.
5. Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è sostituito dal seguente:
“4. Se il soggetto interessato non ottempera alla diffida indicata dal comma 3, la struttura provinciale competente, previo contradditorio con il soggetto interessato, ordina la sospensione dell’esercizio degli impianti per il tempo necessario all’adeguamento alle prescrizioni contenute nell’atto di diffida e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per l’adozione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4, la struttura provinciale competente può acquisire il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del comune territorialmente competente, della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, della struttura competente in materia di comunicazioni e del ministero competente in materia di telecomunicazioni. I predetti pareri possono essere acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente, ai sensi della legge provinciale sull’attività amministrativa.
4 ter. Se il soggetto interessato non si adegua alle prescrizioni violate entro il termine fissato nel provvedimento di sospensione previsto dal comma 4, la struttura provinciale competente ordina la disattivazione e la rimozione dell’impianto.”.

 

Art. 32
Modificazioni dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012

1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg. del 2012 è abrogato.
 

Capo IV
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
(Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)

Art. 33
Modificazioni dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998

1. Nel primo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38- 110/Leg. del 1998 le parole: "redatte dall’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (serie - linee guida 1/1998) ed alle eventuali direttive fornite dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: "approvate dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali”.
2. Il terzo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998 è abrogato.

 

Art. 34
Modificazioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998

1. Nel primo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38- 110/Leg. del 1998 le parole: "all’agenzia per la protezione dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: ”alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali”.
2. Il secondo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38- 110/Leg. del 1998 è abrogato.
3. Il terzo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998 è sostituito dal seguente:
"La valutazione delle domande è effettuata da una commissione composta da:
a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali o un suo sostituto;
b) un esperto in materia di acustica ambientale o un suo sostituto;
c) due funzionari della Provincia esperti in materie giuridiche.
4. Dopo il terzo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38- 110/Leg. del 1998 è inserito il seguente:
"I componenti effettivi e quelli supplenti sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali. Il medesimo provvedimento disciplina anche le modalità di funzionamento della commissione.”.
5. Il quarto comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998 è sostituto dal seguente:
"I tecnici competenti in acustica riconosciuti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano inviano alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali la copia dell’atto di riconoscimento adottato dalle altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell’inserimento nell’elenco previsto dal comma 5”.
5. Il quinto comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38-110/Leg. del 1998 è sostituito dal seguente:
"In esito alle valutazioni previste dal comma 3 e alle comunicazioni di cui al comma 4, la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali redige, a meri fini ricognitivi, un apposito elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, curandone la pubblicazione periodica nel Bollettino ufficiale della Regione.”.
 

Art. 35
Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
 

Allegato A

Allegato A (articoli 2 e 7, comma 3)
ASSOCIAZIONI AMBIENTALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
 

a) Italia Nostra;
b) Fondo Mondiale per la natura (WWF);
c) Legambiente;
d) Club Alpino Italiano (CAI) - Società alpinisti tridentini (SAT);
e) Lega Italiana protezione uccelli (Lipu);
f) Istituto nazionale urbanistica (INU)
g) Mountain Wilderness;
h) Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI);
i) Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA);
j) Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (ENGEA)
k) TERRANOSTRA
l) LEGA NAVALE ITALIANA
m) Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)
n) ACLI AMBIENTE ANNI VERDI
o) Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)
p) Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
q) CLUB AMICI DELLA TERRA
r) Ente Democratico Nazionale di Azione Sociale (ENDAS)
s) Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia (FederProprietà)
t) Fondazione Sorella Natura
u) Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori (CODACONS)
v) Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA)
w) AGRITURIST
x) Accademia Kronos