Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 19 luglio 2016, n. 30507 - Autocertificazione della valutazione dei rischi


Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: MOCCI MAURO Data Udienza: 18/05/2016

 

Fatto


1. G.C. è stato condannato dal Tribunale di Vallo della Lucania, il 28 ottobre 2014, alla pena di euro 6.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 29 comma 1° e 55 comma 1° lett. a), 63 comma 1° e 68 comma 2°, 71 comma 1° e 80 e 87 comma 2° lett. b), D. L. 9 aprile 2008 n. 81, relativi ad una serie di fattispecie poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Tribunale ha affermato che, nella ditta di falegnameria di cui l'imputato era titolare, al momento dell'accertamento della ASL di Salerno, i dipendenti erano intenti a lavorare in un contesto ad alto rischio, in ragione delle polveri e delle vernici ivi presenti. Sul luogo di lavoro non erano state adottate tutte le misure già prescritte in esito ad un'ispezione del 24 febbraio 2010, necessarie a garantire la sicurezza dei dipendenti, come era risultato nel corso del successivo sopralluogo del 4 ottobre 2010.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, sulla base di tre motivi.
Con la prima doglianza, deduce violazione dell'art. 606 comma 1° lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125, 192 e 605 c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art 29 comma 5° D.Lvo n. 81/2008, i datori di lavoro che occupavano fino a dieci dipendenti avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre 2012 per autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. In tal modo, il Tribunale, pur dando atto che il termine in parola avrebbe riguardato solo la redazione del documento dei rischi, aveva poi condannato il G.C. per tutti i reati.
Con la seconda lagnanza, il ricorrente sostiene che analoga violazione dell'art. 606 comma 1° lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125, 192 e 605 c.p.p. sarebbe stata commessa dal primo giudice anche con riguardo ai capi b) e c) della rubrica, giacché il teste escusso avrebbe solo riferito della mancanza dei dispositivi di protezione individuale.
Con il terzo mezzo, il G.C. denuncia violazione dell'art. 606 comma 1° lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 68 comma 2°  D.Lvo n. 81/2008, giacché le violazioni contestate, ai fini della determinazione della pena, avrebbero dovuto essere considerate come un'unica violazione.
 

 

Diritto


1. Il ricorso non è manifestamente infondato.
In effetti, il disposto dell'art. 29 comma 5 del D.Lvo n. 81/2008 ["I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui ai presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all' articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all' articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g")] riguarda tutti i tipi di rischi e non solo quelli derivanti dallo stress del lavoro [Sez. 3, n. 33567 del 04/07/2012 (dep. 31/08/2012), Griffoni, Rv. 253171],
Mentre la seconda doglianza è del tutto generica, con riguardo al terzo motivo, il Tribunale non ha applicato il disposto dell'art. 68 comma 2° - così come introdotto dall'art. 41 del D.Lvo 3 agosto 2009 n. 106 "La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b)".
Invero, avuto riguardo a quanto riportato nell'imputazione rivolta all'odierno ricorrente, emerge chiaramente che le violazioni contestate concernevano alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata. Consegue pacificamente, da tale evenienza, l'applicabilità, anche nella fattispecie, del disposto di cui del D.Lgs n. 81 del 2008, art. 68, comma 2, come correttamente argomentato in ricorso. Quale ulteriore conseguenza, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare la pena di cui comma 1, lett. b), cosa che non è avvenuta perché, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, le violazioni sono state considerate separatamente.
Attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, la Corte deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more della sua discussione (il 24 febbraio 2015), in mancanza dell'evidente sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, rimettendo gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine agii interessi civili
 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine agli interessi civili.
Così deciso il 18/05/2016