Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33606 - Sostanze cancerogene: tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore
Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 14/06/2016
Fatto
1. Con atto in data 4/5/2015, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 17/4/2015 con la quale il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.P., per estinzione del reato in conseguenza dell'intervenuta prescrizione, con riguardo a un'ipotesi di omicidio colposo asseritamente commesso, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore G.M., in data 10/11/2006.
In particolare, al G.P. - in qualità di direttore generale, dal 1962 al 1979, e di vicepresidente e direttore generale, dal 1979 al 1984, della società C.T. S.p.A. - era stata contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente richiamate in imputazione, per effetto della quale il G.M., dislocato per più di trent'anni presso lo stabilimento di Breno della società datrice di lavoro con continuativa esposizione a polveri e fumi contenenti silice, amianto ed altre sostanze cancerogene, è deceduto in data 10/11/2006.
Con la sentenza impugnata, il giudice a quo, sul presupposto che il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, c.p., fosse entrato in vigore in epoca posteriore alla commissione del fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del G.P. in ragione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
2. Con l'impugnazione avanzata in questa sede, il procuratore ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il giudice a quo erroneamente ritenuto che il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, c.p., sia entrato in vigore in epoca posteriore alla commissione del fatto, atteso che tale raddoppio è stato introdotto dalla legge n. 251/2005 (modificativa su punto dell'art. 157 c.p.) in epoca anteriore alla consumazione del reato oggetto di giudizio, con il conseguente mancato compimento del termine previsto dalla legge per la prescrizione di detto reato.
Diritto
3. Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 251/2005 (entrata in vigore in epoca anteriore alla consumazione del reato oggetto dell'odierno giudizio), il tempo necessario a prescrivere (non inferiore a sei anni in relazione ai delitti) deve ritenersi raddoppiato in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 589, secondo comma, c.p..
Sulla base di tale presupposto, deve ritenersi che il tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo ascritto all'odierno imputato - commesso, in data 10/11/2006, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - non può essere inferiore a 12 anni (suscettibile di un'ulteriore estensione non superiore a tre anni per le eventuali interruzioni) e, pertanto, non può ritenersi interamente decorso prima del 10/11/2018, suscettibile di estensione fino al 10/11/2021 per le eventuali interruzioni (e salve le eventuali sospensioni).
Ciò posto, non essendo alla data odierna ancora spirato il termine di prescrizione in ordine al reato addebitato al G.P., dev'essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/6/2016.