Regione Abruzzo
D.G.R. 5 maggio 2014, n. 320
Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - anno 2014 - indicazioni alle ASL sui controlli da effettuarsi sul territorio nell’anno 2014
B.U.R. 28 maggio 2014, n. 21
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la “tutela della salute” tra le materie di potestà legislativa concorrente;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000 /21/CE;
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 con la quale si è recepito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07/12/2009;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 476 del 14/06/2010 punto 6) nella quale si è dato atto che il piano regionale dei controlli sul REACH sarà elaborato in conformità al Piano nazionale delle attività di controllo;
RICHIAMATE le D.G.R. n. 675 del 10/10/2011, D.G.R. n. 542 del 29/08/2012 e D.G.R. n. 317 del 29/04/2013 con le quali sono stati recepiti i piani nazionali dei controlli anno 2011 e anno 2012 e anno 2013 e approvati i rispettivi piani regionali 2011, 2012 e 2013 in ordine all’applicazione del regolamento REACH;
VISTO il Piano nazionale di vigilanza relativo all’anno 2014 trasmesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione con nota prot. n. 4976 – P – del 18/02/2014, acquisito al protocollo della Direzione Politiche della Salute n. RA/54002 del 25/02/2014 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato 1;
TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del gruppo di coordinamento regionale interdirezionale in materia di REACH del 27 Marzo 2013, nella quale è stata decisa la ripartizione dei controlli per le ASL del territorio, secondo le indicazioni operative contenute nel piano nazionale dei controlli anno 2014, come da verbale che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione, allegato 2;
RITENUTO di dover procedere al recepimento del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici anno 2014 e di fornire alle ASL della Regione Abruzzo indicazioni operative sui controlli da realizzare per l’anno 2014;
RILEVATO che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;
VISTA la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni;
DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
- di recepire il Piano nazionale di vigilanza sull’applicazione del regolamento REACH – anno 2014 - così come trasmesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione con nota prot. n. 4976 – P – del 18/02/2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato 1;
- di impegnare le AUSL della Regione Abruzzo alla realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale dei controlli anno 2014 come segue:
• Per quanto previsto dal punto 1 del Piano nazionale dei controlli, titolato “adesione e realizzazione progetto reach – en force 3 – 2° fase”, le ASL devono eseguire 2 controlli in Regione Abruzzo, secondo il metodo (REACH – EN FORCE 3), con le modalità descritte dal punto 1.4 del Piano nazionale controlli, con rendicontazione secondo il punto 1.5, così distribuiti:
1 controllo eseguito dalla ASL di Pescara metodo (REACH – EN FORCE 3);
1 controllo eseguito dalla ASL di Lanciano – Vasto - Chieti metodo (REACH – EN FORCE 3);
• Per quanto riguarda il punto 2 del piano nazionale dei controlli metodologie (REACH – EN FORCE 1 e/o REACH EN FORCE 2), le ASL provvederanno ad effettuare 4 controlli mediante metodologia REF 1 o REF 2 così distribuiti:
2 controlli effettuati dalla ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, metodo (REACH – EN FORCE 1 e/o REACH EN FORCE 2);
2 controlli effettuati dalla ASL di Teramo, metodo (REACH – EN FORCE 1 e/o REACH EN FORCE 2);
• In riferimento alla possibilità menzionata al punto 2.4 del Piano nazionale dei controlli, si ritiene di avvalersi dell’ausilio del gruppo ispettivo dell’A.C. nazionale.
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.
Allegato 1
PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)
ANNO 2014
1. ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO REACH-EN-FORCE 3 - 2°FASE
1.1 - Metodi di individuazione delle imprese
1.1.1 - Target group
■ Imprese con il ruolo di fabbricante
■ Imprese con il ruolo di importatore
■ Imprese con il ruolo di rappresentante unico (OR) o di utilizzatore a valle direttamente riconducibili all'OR.
■ Imprese con il ruolo di utilizzatore a valle che re-importano
1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese
■ imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane;
■ imprese con il ruolo di rappresentante unico, comunicate dal coordinatore nazionale REF3-2° fase su indicazione dell'ECHA;
■ imprese che fabbricano o importano sostanze CMR, o sostanze identificate ai sensi dell'art. 59 del Reg. REACH (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table);
■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i o rientranti nel campo d'applicazione.
1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo
■ portale RIPE;
■ elenco imprese trasmesse dalla AC nazionale anche in seguito ad elaborazione delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle dogane e delle segnalazioni ricevute da parte dell'ECHA RIPE Focal Point;
■ archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio.
■ Database EPIWORK
1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
Sostanze fabbricate, importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con particolare riferimento a quelle individuate dalla AC nazionale in accordo con l'Agenzia delle dogane.
1.3 - Obiettivi del controllo
Verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.
1.4 - Quantificazione numerica dei controlli
Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono effettuati entro il 30 novembre 2014 almeno due controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al progetto coordinato REF-3-20 fase.
Sono fatti salvi i controlli eseguiti mediante metodologia di cui al progetto REF-3-20 fase condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, come di seguito specificato.
1.5 - Modalità di trasmissione dati sugli OR e rendicontazione dei controlli
Entro il 30 maggio 2014, le Regioni e Province Autonome trasmettono al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA (Coordinatore Nazionale del progetto REF-3-20 fase) la lista delle imprese con ruolo di rappresentante unico individuate nei controlli condotti fino a quel momento, mediante metodologia REF3, che abbiano sede legale in un Paese della Comunità EU diverso dall'Italia, utilizzando l'apposito formato prodotto dal Forum dell'ECHA. In Tabella 1 è riportato il quadro riassuntivo delle scadenze del presente piano.
Il coordinatore nazionale REF3-2° fase trasmette alle Regioni e Province Autonome entro il 15 luglio 2014 i dati sugli OR individuati nel territorio italiano da altri Stati Membri. A partire da tale data le Regioni e le Province autonome che riceveranno tali informazioni potranno integrare l'attività REF 3-2° fase già avviata il 1 febbraio 2014.
Entro il 30 Dicembre 2014, le Regioni e Province Autonome trasmettono al Coordinatore Nazionale del progetto REF-3-20 fase, il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto coordinato REF-3-20 fase, e redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.
Per la modalità di rendicontazione dei controlli eseguiti mediante metodologia di cui al progetto REF-3-20 fase, condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, si rimanda al successivo paragrafo 2.5 e Tabella 1
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA ANCHE MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI REACH- EN-FORCE 1 E/O 2
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese
2.1.1 - Target group 1
■ imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale.
■ imprese che formulano deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5);
■ imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
■ imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6),della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e peili (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH come di riportate nella Tabella 2;
2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese
■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.
■ imprese che formulano miscele in quantità superiore a 100 tonnellate/anno complessivamente rispetto alla miscela di interesse.
2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo
■ portale RIPE;
■ archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio.
■ database EPIWORK.
2.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
■ sostanze soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli;
■ sostanze/miscele scelte in base alla pericolosità (CMR cat 1A e 1B, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP) e al tonnellaggio.
2.3 - Obiettivi del controllo
■ verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
■ verifica della qualità dei dati delle SDS in coerenza con l'etichettatura di pericolo apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 453/2010);
■ verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e 49 Reg. CLP);
■ verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e Vili Reg.
■ verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP).
2.4 - Quantificazione numerica dei controlli
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2014 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.
Le citate Autorità comunicano, entro il 28 febbraio 2014, alla AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA, il numero di controlli programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.
Laddove non risulti ancora formalizzata l'organizzazione regionale per l'espletamento delle attività di controllo di cui al presente Piano, l'AC nazionale procede direttamente all'esecuzione delle attività di controllo, concordando tempi e modalità con la Regione o Provincia Autonoma interessata.
2.5 - Modalità di rendicontazione dei controlli
Entro il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4 dell'Accordo Stato-Regioni N. 181/CSR/2009, sono trasmesse all'AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 Dicembre 2014 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH (vedi Tabella 1).
3. ATTIVITÀ DI INDAGINE
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate" alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma,
4. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
a. In presenza di un sistema informativo nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR cat. 1 e 2, sensibilizzanti respiratori e pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP.
c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni aziendali, salvo palesi incongruenze; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'accordo di Conferenza Stato-Regioni N. 181/CSR/2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
In base all'esperienza maturata durante i controlli nell'ultimo triennio in fase di ispezione si evidenzia l'utilità di azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e ARPA.
Tabella 1 - Schema riassuntivo delle attività principali: trasmissione dati OR e rendicontazione dei controlli
Attività |
Scadenza |
Modalità |
REF 3-seconda fase- trasmissione da parte delle Regioni e Province Autonome dei dati relativi agli OR basati in Stati membri EU diversi dall'Italia. |
30.05.2014 |
Trasmissione dei dati utilizzando il formato predisposto dal Forum dell'ECHA e diffuso dal coordinatore nazionale REF-3. |
Trasmissione alle Regioni e Province Autonome dei dati sugli OR individuati nel proprio territorio da altri Stati Membri |
15.07.2014 |
Trasmissione via e-mail PEC da parte del coordinatore nazionale REF3-2° fase. |
REF 3 - seconda fasee: rendicontazione delle attività di controllo. |
30.12.2014 |
Trasmissione dei dati da parte delle Regioni e province Autonome al coordinatore nazionale REF-3. |
PNC 2014 - rendicontazione complessiva. |
31.03.2015 |
Trasmissione via e-mail PEC all'AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA del format tecnico predisposto dalla AC nazionale, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH. |
Tabella 2: schema individuazione target per il controllo delle restrizioni
settore |
NACE |
Sostanza/e-voce |
matrici |
trasporti |
19.20; 22.11 |
IPA- 50 |
Olii diluenti; pneumatici |
costruzioni |
23.5; 23.6 |
Cr VI |
Cemento |
gioielleria/bigiotteria |
32.1 |
Cd- 23 |
Articoli di gioiellerie e bigiotteria e loro parti metalliche |
tessile e pelli |
13; 14 e 15 |
Coloranti azoici-43 |
Articoli tessili e in pelle |
_________
1 I codici NACE riportati nel presente documento sono estratti dal regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (G.U. dell'LIE L 393/1 del 30.12.2006).