Regione Trentino - Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 14 aprile 2015, n. 442
Accreditamento provvisorio dei Soggetti formatori che intendono realizzare corsi di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81: Modifica della Guida per l'accreditamento provvisorio per interventi formativi nell'ambito della sicurezza sul lavoro approvata con Delibera della Giunta provinciale Nr. 1469 del 07.10.2013.
B.U.R. 28 aprile 2015, n. 17

LA GIUNTA PROVINCIALE

valuta le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
La Giunta Provinciale ha approvato con delibera n. 1469 del 07.10.2013 i criteri e le modalità relative all’accreditamento provvisorio dei Soggetti formatori che intendono realizzare corsi di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Il possesso dell’accreditamento per la formazione alla sicurezza sul lavoro consente ai Soggetti formatori di offrire interventi formativi per a) Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) b) Datori di lavoro (DL SPP) con compiti di prevenzione e protezione dai rischi, c) Operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
I Soggetti formatori hanno ormai l’urgente necessità di offrire alle imprese sudtirolesi ulteriori corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro, per i quali il legislatore prevede un apposito accreditamento ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e degli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni.
I suddetti criteri e le modalità relative all’accreditamento provvisorio prevedono che le Aree alla formazione professionale della Provincia Autonoma di Bolzano possano integrare le linee guida, nel caso in cui il legislatore provveda ad emanare ulteriori ambiti formativi per i quali venga richiesto l’accreditamento del Soggetto formatore.
In tal senso l’accreditamento provvisorio rilasciato ai sensi della delibera della Giunta Provinciale del 7 ottobre 2013, n. 1469, deve essere esteso a tutti gli interventi formativi in ambito di sicurezza sul lavoro, per i quali il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e degli Accordii della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni lo prevedano.
Inoltre detto accreditamento, per motivi sia temporali, che di tipo tecnico ed amministrativo, deve avere in futuro validità fino a quando sia stato elaborato, in collaborazione con l’Ufficio FSE dell’Amministrazione provinciale, un modello definitivo di accreditamento. Quest’ultimo è stato incaricato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 2 settembre 2013, di individuare tutte le possibili sinergie e le modalità operative che orientino la definizione di un modello di accreditamento definitivo dei Soggetti formatori.
Ciò premesso e visti:
- l’art. 1 della Legge Provinciale 10 agosto 1977, n. 29;
- gli artt. 1, 2 e 4 della Legge Provinciale 12 novembre 1992, n. 40;
- l’art. 2 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
- il D.P.G.P. 23 agosto 2011, n. 31;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 166;
- il verbale della seduta della Giunta Provinciale del 2 settembre 2013;
- l’allegata documentazione riguardante la “Guida per l’accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della Sicurezza sul lavoro così come previsto dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni”.
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
 

a voti unanimi legalmente espressi:
1. Di estendere l’accreditamento provvisorio concesso ai Soggetti formatori in base alla delibera della Giunta Provinciale del 7 ottobre 2013, n. 1469, a tutti gli interventi formativi in ambito di sicurezza sul lavoro, per i quali il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e gli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni lo prevedano;
2. Che detto accreditamento provvisorio ha validità fino a quando sia stato elaborato in collaborazione con l’Ufficio FSE dell’Amministrazione provinciale un modello definitivo di accreditamento;
3. Di approvare l'allegata “Guida per l’accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della Sicurezza sul lavoro così come previsto dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni” che rappresenta parte integrante della presente delibera;
4. Il presente atto non comporta impegno di spesa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
 

Allegato - Richiesta avvio procedura di accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della  Sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e degli Accordi della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  Bolzano e successive modifiche e integrazioni

 

Guida per l’accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della Sicurezza sul lavoro così come previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni


 

1.0 Generalità
Il possesso dell’accreditamento per la “formazione alla sicurezza sul lavoro” consente ai Soggetti formatori di offrire e realizzare interventi formativi in tutti gli ambiti previsti ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e degli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni che prevedono che, accanto ai Soggetti formatori già individuati ed elencati le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono altresì autorizzare o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità a modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma in coerenza con quanto previsto dal D.M. 166/01 e dall’intesa sottoscritta in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome.

2.0 Criteri per l’accreditamento provvisorio
In provincia di Bolzano possono perciò svolgere attività di formazione Soggetti formatori non elencati negli accordi sopra citati purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere Soggetto riconosciuto/accreditato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel cui ambito intende operare, in conformità al presente modello di accreditamento provvisorio
b) dimostrare di possedere gli anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nella formazione per le specifiche attrezzature così come indicato dagli accordi sopra citati
c) all’atto della realizzazione dei corsi disporre di docenti con gli anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nelle tecniche per l’utilizzazione delle specifiche attrezzature cosi come indicato dagli accordi sopra citati.
Si ritiene assolto il requisito indicato dal punto a per tutti i Soggetti formatori che risultino in regola con la normativa in materia di accreditamento FSE così come previsto dalla “Guida per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento” realizzata dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano e approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 14 settembre 2009, coerentemente a quanto definito dal D.M. 166/2001 e dall’intesa sottoscritta in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato Regioni e PP.AA
Con specifico riferimento al punto a, i Soggetti formatori che richiedono l’accreditamento provvisorio come condizione per poter organizzare corsi di sicurezza sul lavoro nella Provincia Autonoma di Bolzano dovranno dimostrare di possedere i requisiti di seguito riportati:

2.1 Adeguatezza e affidabilità del soggetto giuridico

La richiesta di accreditamento può essere presentata da qualsiasi Soggetto giuridico, indipendentemente dalla propria natura (società di persone, società di capitali, associazioni con o senza personalità giuridica, consorzi, Enti, etc.).
Tra le finalità del Soggetto, esplicitate nello statuto, si deve ritrovare l’esercizio di “attività di formazione” o definizione equivalente, anche a titolo non esclusivo. (Il soggetto giuridico può quindi esercitare anche altre attività oltre quella formativa)
Il Soggetto formatore in accreditamento deve inoltre comprovare la propria affidabilità economico finanziaria e quella del suo legale rappresentante; è da comprovare infine l’integrità e correttezza personale del legale rappresentante

2.2 Disponibilità di una o più sedi formative sul territorio della provincia di Bolzano

Il soggetto formatore che intende accreditarsi deve disporre almeno di:
i) una sede formativa ubicata nel territorio della provincia di Bolzano. La sede formativa è uno spazio dove vengono svolte le attività di direzione, coordinamento, progettazione ed amministrazione degli interventi formativi realizzati sul territorio provinciale; essa non corrisponde necessariamente con la sede legale e non coincide con l’aula didattica, potendo però ricomprenderla
ii) almeno un’aula (anche disconnessa dalla stessa sede formativa) nel territorio della provincia di Bolzano. L’aula didattica è il locale destinato all’erogazione dei servizi formativi
La disponibilità di sede formativa deve essere comprovata da un titolo di proprietà, da un contratto di locazione o da un altro titolo di godimento riferito all'intero periodo di durata dell'accreditamento.
La sede formativa, deve garantire conformità alla normativa vigente in merito ai seguenti elementi: adeguatezza nella destinazione d’uso dei locali, sicurezza sul luogo di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali (possesso di adeguata segnaletica visibile all’utenza, riportante la denominazione del Soggetto formatore, di una linea telefonica di rete fissa, una connessione ad internet, un indirizzo e-mail)
L’aula didattica deve garantire conformità alla normativa vigente in merito ai seguenti elementi: adeguatezza nella destinazione d’uso dei locali, sicurezza sul luogo di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali.
Nel caso in cui un soggetto formatore si accrediti per più sedi formative, ognuna di esse dovrà rispettare i parametri sopra indicati.

3.0 Modalità per l’accreditamento provvisorio
3.1 La domanda di accreditamento provvisorio

Il Soggetto formatore che intende accreditarsi presenta domanda (con bollo, data, firma e timbro del legale rappresentante) rispettivamente alla:
i) Area Formazione professionale italiana; Via S. Geltrude 3; 39100 Bolzano (www.provincia.bz.it/formazione-professionale)
indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ii) Bereich Deutsche Berufsbildung; DantestraRe, 3; 39100 Bozen (www.provinz.bz.it/berufsbildung)
indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il modello della domanda, da compilare in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione prevista, è reperibile sul sito www.provincia.bz.it/formazione-professionale)
Il Soggetto formatore che intende accreditarsi può presentare domanda entro le seguenti tre scadenze annuali: 30 aprile, 31 agosto e 30 dicembre.
L’esito delle richieste di accreditamento provvisorio presentate verrà comunicato al soggetto formatore richiedente entro 30 giorni dalle 3 scadenze annuali di presentazione.
Si ritiene assolto il requisito indicato dal punto a per i Soggetti formatori che risultino in regola con la normativa in materia di accreditamento FSE così come previsto dalla "Guida per l’accreditamento degli
organismi di formazione e orientamento” realizzata dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano e approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 14 settembre 2009
Nella domanda il Soggetto formatore deve dichiarare in ogni caso:
- i dati anagrafici del soggetto giuridico,
- i dati relativi alla sede dell’organismo (indirizzo, n. telefono, n. fax, e-mail, sito internet, ecc.)
- la persona incaricata come referente per l’accreditamento
Il Soggetto formatore non già accreditato presso il FSE della PA di Bolzano deve invece dichiarare in forma sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante:
i) l’esistenza di un proprio bilancio di esercizio in base alla normativa italiana
ii) l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del Soggetto formatore
iii) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale
iv) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti
v) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17)
vi) l’assenza, per il legale rappresentante, di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, di corruzione, di frode, di riciclaggio
vii) l’assenza, per il legale rappresentante, di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
viii) il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di arredi e attrezzature in suo possesso
ix) il rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sul lavoro e agibilità dei locali sede e aule
Il Soggetto formatore non già accreditato presso il FSE della Provincia autonoma di Bolzano deve allegare alla domanda di accreditamento provvisorio:
i) copia dello Statuto, che deve comprendere, tra le attività previste, la formazione e/o l’aggiornamento professionale
ii) copia del nulla osta tecnico sanitario, con evidenza dell’eliminazione delle barriere architettoniche, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, per la sede, la segreteria, le aule ed i locali accessori
iii) copia del certificato agibilità/abitabilità per la sede, la segreteria, le aule ed i locali accessori siti in provincia
iv) copia dei certificati di destinazione ad uso ufficio per la sede che comprende la segreteria ed i locali ad uso comune ad uso didattico per le aule ed i laboratori
Con riferimento al punto 2.0 lettera b della presente Guida il Soggetto formatore deve dichiarare in forma sostitutiva di atto notorio, sottoscritto dal legale rappresentante, il numero di anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nella formazione per le specifiche attrezzature.
In questo caso allegherà alla formale domanda di accreditamento il curriculum del Soggetto formatore o la sua presentazione completo dell’elenco dei progetti formativi progettati e/o realizzati a propria titolarità.
Con riferimento al punto 2.0 lettera c il Soggetto formatore, inoltre, deve formalmente dichiarare l’impegno di realizzare la propria offerta formativa mediante docenti in grado di dimostrare gli anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nelle tecniche per l’utilizzazione delle specifiche attrezzature previsti dagli Accordi citati nella presente Guida. A tale scopo il Soggetto formatore costituisce un proprio elenco dei docenti incaricati completo di curricula datati e firmati.

3.2 Ammissibilità della domanda
Le Formazioni professionali provinciali provvedono congiuntamente al controllo di ammissibilità della domanda di accreditamento.
La domanda è ammissibile quando il Soggetto formatore possiede tutti i requisiti richiesti dalla presente Guida ha inviato la documentazione corretta e completa.
La domanda non è ammissibile quando il Soggetto richiedente non possiede i requisiti previsti dalla Guida e quando la documentazione richiesta non è corretta e completa nonostante la richiesta di eventuali integrazioni. L’inammissibilità della domanda viene comunicata al Soggetto richiedente dalla Formazione professionale provinciale.

3.3 Rilascio dell’accreditamento provvisorio

Le Formazioni professionali provinciali dopo aver preso visione della domanda e della documentazione allegata e verificata l’ammissibilità della domanda, comunicano al Soggetto richiedente il rilascio dell’accreditamento provvisorio.
L’elenco dei Soggetti formatori accreditati provvisoriamente secondo tali modalità è unico e viene riportato sui siti internet della Formazione professionale italiana e della Formazione professionale tedesca agli indirizzi:
www.provincia.bz.it/formazione-professionale
www.provinz.bz.it/berufsbildung
La veridicità delle dichiarazioni verrà verificate tramite controlli.
Nel caso in cui il legislatore provveda ad emanare ulteriori ambiti formativi a quelli contemplati nella presente guida e per i quali venga richiesto l’accreditamento del Soggetto formatore, la Formazione professionale provinciale provvederà ad integrare il presente documento fissando, eventualmente, ulteriori requisiti.
Il Soggetto formatore è tenuto a comunicare preventivamente all’Area Formazione professionale italiane e rispettivamente all’Area Formazione professionale tedesca le date di avvio e il calendario di svolgimento delle attività formative, nonché i nominativi dei docenti incaricati nei corsi avviati.
Con l’acquisizione dell’accreditamento provvisorio il Soggetto formatore si impegna ad operare negli specifici ambiti e processi formativi nel rispetto tutti gli elementi normati che caratterizzano la loro realizzazione; nel caso in cui il Soggetto formatore realizzi la formazione in violazione alle norme ed agli accordi citati nella presente Guida verrà cancellato dall’elenco dei Soggetti accreditati.
L’accreditamento provvisorio acquisito con tali modalità si intende tacitamente rinnovato fino alla definizione di un sistema di accreditamento definitivo.

Allegato - DICHIARAZIONE


n.b. Per il testo in lingua tedesca si rimanda al B.U.R. Trentino Alto Adige 28 aprile 2015, n. 17