Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2014, n. 484
Rinnovo senza soluzione di continuità della Convenzione Regione Puglia - I.N.A.I.L. per la prevenzione sugli infortuni nei posti di lavoro. Costituzione Comitato paritetico regionale congiunto per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
B.U.R. 2 aprile 2014, n. 45
L'Assessore al Welfare Dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", dal Dirigente del medesimo Ufficio 1 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:
Con Deliberazione n. 878 del 19 giugno 2006, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per la Puglia di seguito INAIL, per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie.
Con il citato provvedimento, la Giunta Regionale ha autorizzato l'Assessore alle Politiche della Salute alla sottoscrizione della Convenzione nonché alla costituzione di un Comitato paritetico regionale congiunto per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatico composto da sei componenti di cui tre nominati dall'Assessore alle Politiche della Salute, scelti tra i Responsabili SPESAL delle AA.SS.LL. della Regione, e tre componenti nominati dall'INAIL.
La Convenzione che qui ci occupa ha stabilito, altresì, che la Presidenza del Comitato spetta, alternativamente e per la durata di un anno, all'Assessore alle Politiche della Salute o suo delegato ed al Direttore Regionale INAIL o suo delegato, e che nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è dovuto ai componenti del Comitato e ad eventuali figure aggiuntive che potrebbero integrare il medesimo.
La suddetta Convenzione ha la validità di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e non può essere rinnovata tacitamente.
Con Deliberazione n. 1512 del 5/08/2008, la Giunta Regionale ha rinnovato la Convenzione che qui interessa per un ulteriore biennio.
Con Deliberazione n. 2975 del 28/12/2010, la Giunta Regionale ha rinnovato, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL.
La tutela della salute sul posto di lavoro è uno dei principali obiettivi nella Programmazione sanitaria regionale. In particolare la prevenzione sugli infortuni nei posti di lavoro rappresenta il mezzo per il contenimento sia del fenomeno infortunistico e tecnopatico sia dell'onere finanziario che ne deriva a carico di soggetti, pubblici e privati, del mondo del lavoro.
La scarsa collaborazione fra Enti pubblici interessati al problema della sicurezza nei posti di lavoro ha portato ad un enorme spreco di risorse sia umane che finanziarie oltre che a risultati non sufficientemente adeguati.
Con la Convenzione sottoscritta con l'INAIL sono state poste le basi per affidare alla pubblica amministrazione il suo vero ruolo di "gestore dell'informazione qualitativa per la prevenzione" nei confronti degli operatori istituzionali e della parte sociale e, nello stesso tempo, per creare una migliore forma di collaborazione tra Istituzioni pubbliche che migliori l'offerta di salute e le prestazioni antinfortunistiche, a maggior ragione dopo la pubblicazione del Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i.).
Grazie all'impegno ed alle sinergie profuse dai componenti il Comitato paritetico e dalle strutture tecnico-amministrative di supporto del competente Ufficio 1 del Servizio PATP dell'Assessorato al Welfare e dell'INAIL, molti degli obiettivi sono stati concretamente raggiunti.
In particolare, si ritiene opportuno evidenziare la scansione temporale degli eventi pianificati dal Comitato paritetico per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Convenzione e realizzati dall'Ente Regionale e dall'INAIL:
a) Presentazione congiunta del Rapporto Annuale ai sindacati e parti sociali; relazione sull'attività svolta dal "Nucleo Operativo Integrato di prevenzione e vigilanza" costituito in provincia di Taranto a supporto delle attività di controllo presso lo Stabilimento ILVA di Taranto (ottobre 2008);
b) Elaborazione con presentazione del 1° Atlante degli Infortuni sul Lavoro della Regione Puglia realizzato per la programmazione di politiche di prevenzione mirate sul territorio (fine novembre 2008);
c) Mostra fotografica itinerante "LavoriValori" presso il Castello Svevo di Bari (ottobre 2008) e nelle altre Province della Regione (2008/ 2009);
d) Proiezione film e documentari sul mondo del lavoro alla presenza di studenti di Scuola Media Superiore in collaborazione con il Dirigente Scolastico Regionale (2008/2009);
e) Progetti relativi ad "Alcool e lavoro" con realizzazione di corsi di formazione rivolti ai Medici competenti (2010);
f) Predisposizione del volume "Infortuni mortali: drammi inevitabili o eventi prevenibili?" (2010);
g) Predisposizione di un manuale relativo alla "Sindrome Apnee notturne" (Progetto OSAS 2009/2010);
h) Convegno Internazionale sulla "Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche nei comparti Agricoltura ed Edilizia;
i) Progetto "Dal Palcoscenico alla realtà. A Scuola di Prevenzione" (edizione 2012-2013 e 20132014).
Per quanto sopra, acquisita la disponibilità dell'INAIL a proseguire con le attività di cui alla citata Convenzione, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale il rinnovo, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, della Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione della medesima nonché alla Costituzione del Comitato paritetico regionale per lo studio del fenomeno infortunistico.
"COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e ss. mm. e ii. "
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale così come definito dall'art.4, comma 4) lett. K) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di rinnovare, per quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione della medesima;
2. di confermare l'istituzione del Comitato paritetico regionale per lo studio del fenomeno infortunistico composto da sei componenti di cui tre nominati dall'Assessore Regionale al Welfare, scelti tra i Responsabili SPESAL delle AA.SS.LL. della Regione, e tre componenti nominati dall'INAIL;
3. di stabilire che la Presidenza del Comitato spetterà, alternativamente e per la durata di un anno, all'Assessore al Welfare o suo delegato ed al Direttore Regionale INAIL o suo delegato, e che nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è dovuto ai componenti del Comitato e ad eventuali figure aggiuntive che potrebbero integrare il medesimo;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio PATP., a:
a) Direttore Regionale INAIL di Bari;
b) Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;
c) Direttori SPESAL AA.SS.LL.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta |
Il Presidente della Giunta |
CONVENZIONE TRA
L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in seguito denominato "INAIL", rappresentato dal Direttore Regionale Dott. Giovanni Asaro, domiciliato per la carica in Bari - C.so Trieste, n. 29;
e
l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, in seguito denominato "Assessorato", rappresentato dall'Assessore Regionale Dott.ssa Elena Gentile domiciliato per la carica in Bari alla via G. Gentile, n. 52 in seguito congiuntamente denominate "Parti".
PREMESSO CHE
• il fenomeno infortunistico e tecnopatico costituisce un carico oneroso che grava su tutte le componenti del mondo del lavoro;
• la crescita di una adeguata cultura di prevenzione rappresenta un utile strumento finalizzato alla riduzione e al contenimento del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
• l'INAIL svolge tra i propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 38/2000 e dell'art. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, precise attività relative ai programmi e progetti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed attività di formazione, informazione e consulenza destinate in particolare alle piccole e medie imprese;
• la Regione ha tra le proprie finalità primarie la tutela della salute sui luoghi di lavoro, nel quadro della realizzazione di un crescente benessere per la collettività pugliese;
• Le Regioni e gli Istituti Centrali Inail, fermo restando quanto sancito dall'art. 7 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con Legge n. 122/2010, sono impegnati in forma sinergica per la realizzazione di progetti che mirano a favorire politiche attive per la prevenzione proiettate sul territorio;
• il 25 luglio 2002 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa Nazionale tra i Presidenti delle Regioni e Province autonome, l'ISPESL e l'INAIL con il quale i tre soggetti si sono impegnati a definire e realizzare un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo di un sistema informativo integrato con articolazioni in tutto il territorio nazionale, che valorizzino le specificità locali;
• all'art. 2 del suddetto protocollo si prevede che l'INAIL trasmetta alle Regioni e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL i dati relativi agli archivi degli eventi (infortuni e malattie professionali, tabellate e non);
• come sviluppo del Protocollo d'intesa tra Regioni, l'Inail con la collaborazione dei Comitati Paritetici e l'ISPESL è stato avviato nel 2003 il progetto nazionale "Infortuni mortali" che ha tra i suoi obiettivi:
1) costruire un repertorio nazionale condiviso degli infortuni mortali;
2) definire un modello di riferimento unico per la conduzione delle inchieste e delle indagini in materia di infortuni;
3) mettere a disposizione di Istituzioni e parti sociali, nello spirito di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m., utili strumenti conoscitivi per l'attivazione di iniziative ed azioni di contrasto e riduzione del fenomeno degli infortuni mortali e gravi;
• le Parti concordano sulla necessità di dare vita, con ogni tempestività, a politiche attive tese alla realizzazione di azioni sinergiche e finalizzate alla prevenzione antinfortunistica, al contenimento del fenomeno infortunistico e tecnopatico, con particolare attenzione agli infortuni con esito mortale e grave, nonché all'ottimizzazione della trasmissione reciproca di dati e informazioni;
• le Parti, a tale proposito, ritengono indispensabile dare vita, tra l'altro, a sistematiche iniziative di comunicazione rivolte alle proprie strutture e alle parti sociali per la diffusione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività sopra citate, al fine di indirizzare gli interlocutori verso la adozione delle misure idonee al contenimento del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
• Vista la Legge 30 luglio 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, con cui è stata disposta la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA, con conseguente incorporazione ed attribuzione all'INAIL delle relative funzioni.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,
valutato positivamente il rapporto stabilizzato con la Regione Puglia,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Soggetti attuatori
Le attività oggetto della presente Convenzione riguardano l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia e l'INAIL (Direzione Regionale Puglia) per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie. Le Parti potranno concordemente proporne l'estensione ad altri soggetti pubblici o organizzazioni anche private di riconosciuto prestigio nazionale.
Art. 2
Oggetto e modalità della collaborazione
Le attività oggetto della presente Convenzione attengono specificatamente:
❖ all'area istituzionale della interazione sistematica che si va istaurando in conseguenza dell'assegnazione alla Pubblica Amministrazione del ruolo di gestore della "informazione qualitativa per la prevenzione" nei confronti degli operatori istituzionali e di parte sociale;
❖ ad ogni altra possibile forma di collaborazione che migliori l'offerta di salute o le prestazioni istituzionali degli Enti firmatari.
A tal fine viene costituito il "Comitato Paritetico Regionale Congiunto per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatia)", in seguito denominato "Comitato" costituito da 3 componenti per ciascuna parte e presieduto ad anni alterni dall'Assessore Regionale o suo delegato e dal Direttore Regionale dell'Inail o suo delegato.
In sede di prima attivazione la Presidenza toccherà all'Assessore Regionale o suo delegato fino al compimento dell'anno del mandato.
Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le Parti si comunicheranno i nomi dei componenti il Comitato.
Art. 3
Obiettivi della Convenzione
Le parti firmatarie della presente convenzione intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
a) migliorare la conoscenza delle cause dei fenomeni avversi per la salute nei luoghi di lavoro in Puglia;
b) contribuire a garantire lo scambio informativo tra tutti gli enti preposti ai fini della miglior conoscenza dei fenomeni, favorendo la realizzazione del modello partecipato indicato dal legislatore "D.L.gs. 9/04/08 n. 81 - D.L.gs. 3/08/09 n. 106";
c) favorire la diffusione delle informazioni alle forze sociali, enti vari della Pubblica Amministrazione, organi di stampa, e di comunicazione in generale;
d) sperimentare forme di utilizzo dei dati per la programmazione degli interventi e la valutazione della loro appropriatezza ai fini prevenzionistici;
e) sperimentare ed attivare forme di collaborazione che facilitino lo scambio dei dati in possesso relativi alla propria attività istituzionale.
Art. 4
Compiti del Comitato
Il Comitato ha il compito di:
a) definire oggetto, tempi, settori di intervento e ogni altra modalità delle attività di analisi e approfondimento ritenute necessarie nel campo oggetto della presente Convenzione;
b) gestire in maniera innovativa e fortemente orientata alle specifiche esigenze del territorio i flussi informativi INAIL-Regioni su Infortuni e Malattie Professionali e i dati sugli infortuni mortali raccolti secondo le modalità e gli strumenti di cui al progetto "infortuni mortali";
c) aggiornare il personale addetto alla gestione ed utilizzo dei flussi informativi in sede locale in una logica di integrazione delle competenze professionali;
d) svolgere azioni di supporto per il Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
e) offrire un contributo in termini tecnico-scientifici alla operatività dell'INAIL nei momenti di confronto con le parti sociali;
f) individuare tempi e modalità con le quali le Parti congiuntamente comunicheranno, in riunioni periodiche riservate a target mirati di interlocutori, le informazioni e le indicazioni ricavate dagli studi di cui alla lettera precedente;
g) decidere modalità ulteriori di informazione e comunicazione che possano risultare utili per la crescita della cultura della prevenzione;
h) concordare ogni altra iniziativa che, nello specifico campo nel quale opera la presente Convenzione, possa essere congiuntamente avviata per il raggiungimento di risultati più significativi.
Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità, ed almeno due volte l'anno; deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta, qualora questa provenga da almeno 3 dei suoi membri; la partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcun compenso.
Il Comitato funziona come un Collegio semplice; pertanto ogni determinazione potrà essere assunta a maggioranza semplice.
A cadenza semestrale, il Comitato valuta le attività svolte ai fini della pianificazione del semestre successivo.
Art. 5
Obblighi delle parti
Le Parti pongono a base dell'Accordo di Costituzione la previsione di "spazi operativi di attività condivisi ed integrati" attraverso:
- la costituzione congiunta di un gruppo di lavoro destinato sia a realizzare i progetti che potranno scaturire da un piano di azione del Comitato sia ad eseguire interventi in termini di valorizzazione dell'integrazione tra gli operatori;
- l'INAIL si impegna a finanziare, per stati di avanzamento dei lavori progettuali, l'importo a base del progetto che sarà erogato in favore della Regione entro trenta giorni successivi dall'approvazione;
- la Regione si impegna a porre in atto risorse tecniche ed umane costituite da apporti diretti e/o indiretti, per l'esecuzione delle attività progettuali finanziate dall'INAIL.
Le Parti si impegnano a concordare forme e modalità di ampliamento dell'Accordo ad altri operatori di settore con possibilità di eventuali collaborazioni relativamente allo sviluppo dei contenuti.
Al fine di rendere noti i risultati ottenuti a seguito delle attività congiunte di ricerca espletate nell'ambito della presente Convenzione potranno essere redatti, con la partecipazione congiunta dei referenti delle parti, scritti di carattere scientifico da presentare in occasione di congressi e da pubblicare su riviste di prestigio.
Le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione attraverso appositi accordi attuativi.
Art. 6
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha la validità di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e non può essere rinnovata tacitamente.
Peraltro, ciascuna delle Parti, a proprio insindacabile giudizio, potrà darne formale disdetta con effetti ad un mese dalla avvenuta comunicazione.
Art. 7
Utilizzo dei risultati
Le Parti hanno il diritto di utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione di sorta i risultati delle ricerche effettuate nell'ambito della presente Convenzione, per fini diversi da quelli contemplati nel presente accordo, purché nello svolgimento e per le finalità della propria attività istituzionale.
In ogni caso dovrà essere citata la fonte delle informazioni.
Art. 8
Modifiche
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.
Art. 9
Controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.
Art. 10
Registrazione
La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in base agli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. del 26/04/86, n. 131 a spese della Parte che richiederà la registrazione.
Bari,
Il Direttore Regionale INAIL Puglia Dott. Giovanni ASARO |
L'Assessore Regionale al Welfare Dott.ssa Elena GENTILE |