Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30563  - Infortunio occorso al lavoratore straniero conseguente a perdita del controllo del flessibile. Responsabilità per mancata informazione e formazione


 

 

... L'infortunato, se adeguatamente formato ed informato, di fronte ad una difficoltà del tutto prevedibile e valutabile ex ante (quale era la presenza di una fessura sul tubo di ferro da tagliare), avrebbe saputo quali accorgimenti adottare, quali precauzioni prendere e non avrebbe perso il controllo dello strumento che stava utilizzando. ...

La responsabilità del datore di lavoro, non poteva dirsi esclusa dal comportamento del lavoratore infortunatosi, in quanto detto comportamento non poteva affatto ritenersi imprevedibile, in considerazione della concreta situazione di fatto: l'infortunato era extracomunitario; aveva difficoltà di comprensione dell'idioma nazionale; non era stata verificata alcuna esperienza specifica del predetto nel compiere tipologie di lavoro, che, per quanto semplici, presentano rischi specifici (come quello in concreto verificatosi); era stato adibito alle mansioni (nell'espletamento delle quali si era verificato l'infortunio) in poche precedenti occasioni e senza che nessuno vigilasse sul lavoro che stava svolgendo.


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 22/06/2016

FattoDiritto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città, ad esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto M.B., quale amministratore della società RCS, responsabile del reato di lesioni colpose, commesso ai danni di C.R., dipendente di quella società, in Milano, il 15 maggio 2012.
2. Era accaduto che la persona offesa, sentita dagli ispettori del lavoro in sede di indagini, aveva spiegato che, lavorando alle dipendenze del M.B. dal maggio 2011, il giorno dell'infortunio si era trovata da sola all'interno di un container con il compito di tagliare un tubo di ferro a forma di U con l'impiego di un flessibile, lavorazione questa che aveva fatto altre volte, ma non di frequente; senonché - aveva aggiunto l'infortunato - il disco del flessibile si era inceppato in una fessura del tubo di ferro, ragion per cui lui aveva perso il controllo dell'utensile, che lo aveva colpito al braccio sinistro.
Nella stessa occasione C.R.: aveva affermato che riceveva indicazioni sui lavori da svolgere da un collega (l'unico che parlava la lingua italiana), che a sua volta le riceveva dal M.B.; aveva precisato che non aveva mai ricevuto alcun tipo di informazione concernente la sicurezza sul lavoro e che non aveva mai partecipato ad alcuna attività di formazione in materia; aveva aggiunto che nella circostanza dell'infortunio disponeva di dispositivi di protezione individuale, ma il flessibile elettrico adoperato era privo dell'apposita cuffia a protezione della lama.
3. Ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato M.B. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove era stata affermata la rilevanza causale del profilo di colpa attribuitogli.
Secondo il ricorrente, sostenere che, se al lavoratore fossero state impartite istruzioni specifiche volte ad impedire proprio quel tipo di evento, lo stesso non si sarebbe verificato, significa inferire la sussistenza del nesso causale, tra la condotta omissiva colposa contestata e l'evento, dal mero dato storico della verificazione dell'infortunio e rinunciare alla doverosa e necessaria indagine relativa alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento (cioè agli elementi che delineano i confini della colpa penalmente rilevante). Il ricorrente deduce che non possa essere ravvisata una effettiva e reale efficienza causale della ritenuta condotta omissiva, in quanto, anche laddove fosse stata fornita al lavoratore una formazione più ampia e completa in materia di sicurezza, la stessa non avrebbe mai compreso l'informazione idonea a prevenire l'infortunio per come si è verificato in concreto, vale a dire l'avvertimento che la lama del flessibile, se non utilizzato correttamente, avrebbe potuto incepparsi e subire un contraccolpo.
4. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
Invero, il ricorrente deduce vizio di motivazione, ma dimentica che detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.
Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la colpa del M.B., in quanto l'infortunato non aveva mai ricevuto indicazioni sui pericoli connessi all'utilizzazione della strumentazione fornitagli e non era mai stato informato né sui rischi concernenti le proprie mansioni né sulle misure da porre in essere per scongiurarli. Hanno ritenuto, inoltre la rilevanza causale della condotta omissiva del datore di lavoro, in quanto l'infortunato, se adeguatamente formato ed informato, di fronte ad una difficoltà del tutto prevedibile e valutabile ex ante (quale per l'appunto era la presenza di una fessura sul tubo di ferro da tagliare), avrebbe saputo quali accorgimenti adottare, quali precauzioni prendere e non avrebbe perso il controllo dello strumento che stava utilizzando. Nessuno dei due giudici di merito ha attribuito efficacia causale all'assenza della cuffia di protezione, in quanto le lesioni avevano interessato il braccio sinistro in seguito alla perdita del controllo del flessibile; ma il giudice di primo grado ha rilevato che detto elemento denotava lo stato di completa disattenzione del M.B. nella gestione della tematica della prevenzione degli infortuni.
In particolare, secondo la Corte territoriale, la responsabilità del M.B., nella contestata sua qualità di datore di lavoro, non poteva dirsi esclusa dal comportamento del lavoratore infortunatosi, in quanto detto comportamento non poteva affatto ritenersi imprevedibile, in considerazione della concreta situazione di fatto: C.R. era extracomunitario; aveva difficoltà di comprensione dell'idioma nazionale; non era stata verificata alcuna esperienza specifica del predetto nel compiere tipologie di lavoro, che, per quanto semplici, presentano rischi specifici (come quello in concreto verificatosi); era stato adibito alle mansioni (nell'espletamento delle quali si era verificato l'infortunio) in poche precedenti occasioni e senza che nessuno vigilasse sul lavoro che stava svolgendo. 
In definitiva, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/06/2016.