Regione Sardegna
Deliberazione 4 aprile 2014, n. 12/4
Individuazione dell’Autorità per i controlli e definizione delle articolazioni organizzative per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.
B.U.R. 24 aprile 2014, n. 22
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, definito con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), obbliga i produttori, gli importatori e gli utilizzatori alla registrazione delle sostanze chimiche, singole o contenute in miscele ed articoli, prodotte nel territorio dell’Unione Europea o importate da Paesi terzi, con il precipuo fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Precisa l’Assessore che il suddetto Regolamento REACH ha istituito un’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki, che ha la funzione di gestire gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi al Regolamento stesso, al fine di assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario, e che dal 1 giugno 2007 il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri e prevede la designazione, presso ciascuno Stato membro, di Autorità Competenti Nazionali. L’Assessore fa presente che in Italia, ai sensi della Legge 6 aprile 2007, n. 46, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, è stato designato, quale Autorità Competente Nazionale, il Ministero della Salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province autonome.
Aggiunge l’Assessore che il Decreto Interministeriale 22 novembre 2007 stabilisce, tra l’altro, al paragrafo 3 dell’allegato I - al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza nel rispetto del D.Lgs. n. 52/1997 recante “Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” e del D.Lgs. n. 65/2003 recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi” - la stipula di un apposito atto di accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che definisca le modalità per concorrere all’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006.
L’Assessore evidenzia che tale Accordo, sancito il 29 ottobre 2009, Rep. n. 181/CSR, disciplina la programmazione e l’organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1907/2006 in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante dell’Accordo stesso, e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L’Assessore precisa, in particolare, che l’Accordo stabilisce, tra l’altro, che le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo dandone contestualmente comunicazione all'Autorità Competente Nazionale (punto 3.3 dell’Allegato A dell’Accordo) ed individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo in base alle indicazioni provenienti dal Piano nazionale annuale delle attività di controllo (punti 10.1 e 10.2 dell’Allegato A dell’Accordo); sottolinea che nell’anno 2013, sulla base di quanto previsto dal suddetto Piano nazionale per tale annualità, sono stati condotti nella Regione Sardegna 4 controlli inerenti il Regolamento REACH. L’Assessore aggiunge, inoltre, che il D.Lgs. n. 186 del 27 ottobre 2011 - recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006” - stabilisce che, nelle more delle designazioni dell'autorità competente o delle autorità competenti di cui all'articolo 43 del Regolamento 1272/08, definito con l’acronimo CLP (Classification, Labelling, Packaging), si intendono «Autorità competente locali» quelle che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto nel suddetto allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR).
L’Assessore richiama, inoltre, i seguenti riferimenti normativi:
- la Legge n. 689/81 recante “Modifiche al sistema penale”;
- il D.Lgs. n. 145/2008 concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al suddetto Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- il D.Lgs. n. 133/2009 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;
- il Documento approvato il 28 novembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008, recante “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”;
- la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Sardegna";
- la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5";
- la Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, comma 12 dell’articolo 8 recante “Disposizioni nel settore sanitario e sociale”.
L’Assessore evidenzia che la Regione Sardegna ha partecipato, già dal 2009, alle attività nazionali di formazione in materia di REACH e CLP con due rappresentanti, di cui uno individuato dalla ASL di Cagliari (che riveste il ruolo di ASL capofila in materia di REACH e CLP) e uno individuato dall’ARPAS, designati dalla Direzione generale della Sanità; precisa che gli stessi rappresentanti sono gli unici titolati in Sardegna ad eseguire, allo stato attuale, gli atti ispettivi e abilitati all’accesso/utilizzo del portale R.I.P.E. (Reach Information Portal for Enforcement), realizzato dall’ECHA, che permette, mediante chiavi “token” (dispositivo fisico necessario per effettuare l’autenticazione al portale) di accedere allo stesso portale e reperire tutte le informazioni necessarie per effettuare le attività di controllo.
L’Assessore, nell’evidenziare la necessità di individuare l’Autorità competente per i controlli e le articolazioni organizzative per l’attuazione, in Sardegna, dei suddetti Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i., al fine di consentire l’operatività a livello regionale del sistema dei controlli previsti nel succitato Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 181/CSR del 29 ottobre 2009, sottolinea che si rende urgente provvedere in merito anche in considerazione dei verbali di sequestro per violazioni amministrative di cui al citato D.Lgs. n. 186/2011 in relazione alle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) depositati recentemente presso l’Assessorato da parte di Amministrazioni dello Stato (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri) rientranti nel punto 3.2 del suddetto Accordo, cui è indifferibile dare seguito viste le imminenti scadenze dei termini stabiliti per l’elevazione dei relativi verbali di contestazione.
L’Assessore propone, pertanto, di recepire tale Accordo e di individuare:
- il Servizio Prevenzione della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, avvalendosi anche del supporto della ASL capofila, per le funzioni di coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale per i Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP);
- il Dipartimento di Prevenzione delle ASL della Sardegna, nella rispettiva articolazione e forma organizzativa, quale Autorità competente per i controlli sull’applicazione dei suddetti Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. nell’ambito del territorio di propria competenza, precisando che i Direttori di tali Dipartimenti dovranno, tra l’altro, provvedere all’individuazione con apposito provvedimento - da trasmettere entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - del personale del Dipartimento, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), addetto ad eseguire i controlli ispettivi ufficiali inerenti tali Regolamenti, congiuntamente agli altri compiti istituzionali cui è già preposto. Al riguardo l’Assessore specifica che il personale individuato - di cui almeno una unità afferente al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (per gli aspetti relativi ai rischi da sostanze chimiche in ambienti di lavoro che mantengono una specificità come rischio professionale in quanto presenti in quasi tutti i processi di lavorazione) e almeno una unità afferente alla struttura ASL che si occupa di Salute e Ambiente (per gli aspetti concernenti le azioni da porre in atto a tutela della popolazione in relazione agli effetti nocivi, sull’ambiente e sulla salute dell’uomo, delle sostanze chimiche e relativi articoli) - dovrà essere opportunamente formato in materia di Regolamenti REACH e CLP nell’ambito dell’attuazione del Progetto Regionale inerente la riduzione delle esposizioni a fattori di rischio chimico attraverso l’implementazione a livello regionale dei Regolamenti Comunitari REACH e CLP, da inserire nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 che dovrà, appunto, prevedere fra le azioni la formazione in materia di REACH e CLP del personale sopra individuato. Resta fermo, precisa l’Assessore, che, nelle more di tale formazione, i controlli continueranno ad essere eseguiti, su tutto il territorio regionale, dal rappresentante della ASL di Cagliari con il supporto del rappresentante dell’ARPAS che, come precedentemente riportato, hanno partecipato, già dal 2009, alle attività nazionali di formazione in materia di REACH e CLP;
- l’ARPAS quale struttura territoriale deputata all’esecuzione delle attività analitiche a supporto dell’attività di controllo, con la quale le ASL stipuleranno apposite convenzioni laddove disponga di metodi di prova validati e idonei all’uso, funzionali alla/e ricerca/che delle sostanze comprese nel Piano nazionale annuale delle attività di controllo e nell’eventuale programmazione regionale. In caso contrario, l’Assessore evidenzia la necessità, per l’assolvimento delle esigenze analitiche non espletabili dall’ARPAS, che le ASL stipulino apposite convenzioni con centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale.
Inoltre, l’Assessore propone l’istituzione di un Gruppo Tecnico Regionale, coordinato dal Servizio Prevenzione della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - avente la precipua funzione di definire, entro 180 giorni dall’adozione della presente deliberazione, linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i., al fine di assicurare procedure omogenee in tutto il territorio regionale e far sì che i controlli siano effettuati secondo criteri di omogeneità, efficacia ed efficienza - composto da:
1. il Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, o un suo delegato, ed il Referente regionale in materia di REACH del medesimo Assessorato;
2. i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Sardegna o loro delegati;
3. il Direttore Tecnico Scientifico di ARPA Sardegna o un suo delegato;
4. i già citati rappresentanti (un rappresentante della ASL di Cagliari, che riveste il ruolo di ASL capofila in materia di REACH e CLP, e un rappresentante dell’ARPAS) che hanno partecipato, già dal 2009, alle attività nazionali di formazione in materia di REACH e CLP;
5. un Rappresentante dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
6. un Rappresentante dell’Assessorato dell'Industria.
Infine l’Assessore - nel richiamare che, ai sensi della L.R. n. 3/2008, art. 8, comma 12, competono alle ASL della Sardegna le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria e che i relativi proventi costituiscono entrate proprie delle stesse Aziende e sono imputati a capitoli di bilancio appositamente istituiti - propone di destinare i proventi delle sanzioni, a seguito di violazioni commesse nel proprio territorio derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Sardegna competenti per territorio, per incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione e per iniziative informative e di aggiornamento formativo, a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici, nonché per gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate con l’ARPAS e/o con centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale per esecuzione delle attività analitiche a supporto dell’attività di controllo.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
Delibera
- di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 181/CSR, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che disciplina la programmazione e l’organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1907/2006 in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante dell’Accordo stesso, e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- di assegnare al Servizio Prevenzione della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, con il supporto della ASL di Cagliari, in qualità di ASL capofila in materia di REACH e CLP, le funzioni di coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale per i Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP);
- di individuare il Dipartimento di Prevenzione delle ASL della Sardegna, nella rispettiva articolazione e forma organizzativa, quale Autorità competente per i controlli sull’applicazione dei suddetti Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. nell’ambito del territorio di propria competenza, precisando che i Direttori di tali Dipartimenti dovranno, tra l’altro, provvedere all’individuazione con apposito provvedimento, da trasmettere entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, del personale del Dipartimento, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), addetto ad eseguire i controlli ispettivi ufficiali inerenti tali Regolamenti, congiuntamente agli altri compiti istituzionali cui è già preposto. Il personale individuato, di cui almeno una unità afferente al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro e almeno una unità afferente alla struttura ASL che si occupa di Salute e Ambiente, dovrà essere opportunamente formato in materia di Regolamenti REACH e CLP;
- di individuare l’ARPAS quale struttura territoriale deputata all’esecuzione delle attività analitiche a supporto dell’attività di controllo, con la quale le ASL stipuleranno apposite convenzioni laddove disponga di metodi di prova validati e idonei all’uso, funzionali alla/e ricerca/che delle sostanze comprese nel Piano nazionale annuale delle attività di controllo e nell’eventuale programmazione regionale. In caso contrario, per l’assolvimento delle esigenze analitiche non espletabili dall’ARPAS, le ASL stipuleranno apposite convenzioni con centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale;
- di istituire un Gruppo Tecnico Regionale, coordinato dal Servizio Prevenzione della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, avente la precipua funzione di definire, entro 180 giorni dall’adozione della presente deliberazione, linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i., al fine di assicurare procedure omogenee in tutto il territorio regionale, composto da:
1. il Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, o un suo delegato, ed il Referente regionale in materia di REACH del medesimo Assessorato;
2. i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Sardegna o loro delegati;
3. il Direttore Tecnico Scientifico di ARPA Sardegna o un suo delegato;
4. il Rappresentante della ASL di Cagliari (che riveste il ruolo di ASL capofila in materia di REACH e CLP) e il Rappresentante dell’ARPAS, che hanno partecipato, già dal 2009, alle attività nazionali di formazione in materia di REACH e CLP;
5. un Rappresentante dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
6. un Rappresentante dell’Assessorato dell'Industria;
- di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito di violazioni delle prescrizioni dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i., l’applicazione delle quali è espletata nell’ambito delle relative funzioni amministrative di competenza delle ASL, ai sensi della L.R. n. 3/2008, art. 8, comma 12, ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Sardegna competenti per territorio, per incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione e per iniziative informative e di aggiornamento formativo, a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici, nonché per gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate con l’ARPAS e/o con centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale per esecuzione delle attività analitiche a supporto dell’attività di controllo;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità di provvedere a notificare all’Autorità competente nazionale (Ministero della Salute) la presente deliberazione, che dovrà essere anche inviata per la pubblicazione sul Buras.
Il Presidente
Pigliaru
Il Direttore Generale
Massidda