Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2015, n. 745
Protocollo d’Intesa relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro. Presa d’atto.
B.U.R. 12 maggio 2015, n. 66

 

L’Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro” dell’Ufficio 1 “Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro”, dal Dirigente del medesimo Ufficio 1 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la Regione Puglia Assessorato al Welfare ‐ Servizio PATP, la ASL BA, la ASL BT, la ASL FG e l’INAIL Direzione Regionale Puglia hanno condiviso un Protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro.
I contenuti di tale documento sono stati elaborati da un Gruppo di lavoro composto da Magistrati, Responsabili dei Servizi Spesal delle ASL, dai Rappresentanti della Regione e dell’INAIL, con specifica competenza in materia di indagini inerenti a reati sopra menzionati.
Nel corso delle riunioni del suddetto Gruppo di lavoro, è emerso, tra l’altro, che:
‐ una chiara incentivazione allo strumento del Protocollo è contenuta in numerosi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di organizzazione degli Uffici Giudiziari, sia requirenti che giudicanti;
‐ le notizie di reato che pervengono agli uffici della Procura, spesso necessitano preventiva selezione e, in molti casi, non vengono trasmesse “spontaneamente” dai datori di lavoro per le conseguenze che l’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale può avere per l’Impresa;
‐ frequentemente è coinvolta nella gestione di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale una pluralità di soggetti istituzionali (Servizi di Pronto Soccorso, Servizi Spesal delle ASL, le altre forze di P.G., l’INAIL, gli Ispettorati del Lavoro ed i Comandi dei VV.FF.), così che il medesimo episodio viene portato da più parti e più volte a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria con la conseguente apertura di più procedimenti per lo stesso fatto;
‐ in alcuni casi, il mancato coordinamento non consente il necessario e tempestivo intervento di personale specializzato per il compimento dei primi e spesso decisivi accertamenti.
Alla luce di quanto evidenziato, si è ritenuto necessario definire procedure omogenee su tutto il territorio della Corte di Appello di Bari per la gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore nonché di concordare le modalità di conduzione delle indagini al fine di assicurare maggior coordinamento negli interventi e una copertura omogenea su tutto il territorio con l’elaborazione e successiva sottoscrizione del richiamato Protocollo d’intesa.
La Procura Generale di Bari ha manifestato interesse a che la Regione Puglia condivida, prendendone atto, il Protocollo d’intesa allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che impegna operativamente le Asl BA, BT e FG con i rispettivi servizi Spesal.
Pertanto si propone alla Giunta Regionale la presa d’atto del Protocollo allegato.
Si ritiene opportuno, inoltre, dare al Protocollo che qui interessa, ampia diffusione a cura del Servizio PATP, per la fondamentale importanza in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di aumento dell’efficacia delle attività poste in essere nella Pubblica Amministrazione.
“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e ss. mm. e ii.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale così come definito dall’art. 4, comma 4) lett. K) della L.R. n. 7/97.
 

LA GIUNTA
 

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
 

D E L I B E R A
 

di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
di prendere atto del Protocollo d’intesa, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, costituito da numero quattordici facciate dattiloscritte;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione alla sottoscrizione del suddetto Protocollo ed agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
di provvedere alla notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio P.A.T.P., alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione ed ai Direttori Spesal delle AASS.LL. nonché agli Enti interessati.
 

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

PROTOCOLLO D'INTESA
 

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la Regione Puglia , la ASL BA, la ASL BT, la ASL FG e l’INAIL Direzione Regionale Puglia condividono il seguente Protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro.

OBIETTIVI
L'accordo si propone di definire procedure omogenee su tutto il territorio del Distretto della Corte di Appello di Bari per gestire le notizie di reato aventi ad oggetto lesioni gravi o gravissime o morte verificatesi in occasione di rapporto di lavoro dipendente.

§1 - AFFLUENZA DELLE INFORMAZIONI
In particolare il Protocollo si propone di definire le modalità di conduzione delle indagini al fine di assicurare una copertura omogenea su tutto il detto territorio.
Per assicurare maggiore efficienza e rapidità all'azione giudiziaria penale si riconosce essenziale una preventiva selezione della mole ingente di notizie che pervengono agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Trani e Foggia da organi diversi, senza alcun coordinamento tra loro.
A tal fine, si stabilisce che i flussi informativi avranno come unici destinatari i Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) presso la ASL di competenza che cureranno una prima selezione delle notizie, secondo la gravità dell'infortunio e della malattia, seguendo le seguenti direttive:
- La Procura della Repubblica darà indicazioni a tutti i servizi e agli organi di polizia giudiziaria affinché, ricevuta notizia relativa ad infortunio o malattia professionale, ne informino tempestivamente gli SPESAL territorialmente competenti, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione anche al Magistrato di turno esterno nei casi previsti dalle direttive di cui al punto … del presente protocollo ( infortuni con esito mortale, prognosi riservata, prognosi anche solo presumibilmente superiore a 40 giorni o tale da determinare il probabile indebolimento di un senso o di un organo)
- La Direzione della ASL competente darà disposizioni ai sistemi 118 e ai reparti di pronto soccorso dei presidi ospedalieri sul territorio dell'obbligo di trasmettere tempestivamente agli SPESAL notizia di tutti i casi di intervento su pazienti relativi ad infortuni sul lavoro.
- La Direzione della ASL competente adotterà inoltre ogni utile iniziativa per rendere sistematicamente operativo l'obbligo di referto da parte del personale sanitario diverso da quello innanzi detto, dipendente dall'azienda, in caso di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro; tale referto andrà trasmesso direttamente allo SPESAL territorialmente competente. Richiamerà, altresì, i medici che intervengano per constatare il decesso all'obbligo di redigere il referto in tutti i casi in cui la morte sia presumibilmente riconducibile a causa lavorativa (anche se esiste già un precedente referto per lesioni colpose). In questi casi il referto deve essere inviato senza ritardo allo SPESAL ed alla Procura presso il Tribunale territorialmente competenti per consentire al Magistrato di condurre le indagini per omicidio colposo e, ove lo ritenga, di disporre l'effettuazione di autopsia.
- Lo SPESAL quando venga a conoscenza del decesso di un lavoratore connesso a causa lavorativa, su cui erano già state disposte indagini per il reato di lesioni colpose ne darà immediata informazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
- Gli uffici INAIL, nel quadro e nel rispetto delle intese nazionali in corso di definizione, trasmetteranno con rapidità agli SPESAL tutte le informazioni relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali con prognosi superiore ai 40 giorni (nel momento in cui l’INAIL ne acquisisce la notizia) ovvero con prognosi iniziale superiore a 30 giorni ma per i quali è prevedibile una estensione a 40 giorni, ovvero ancora comportanti una invalidità permanente (nel momento in cui l’INAIL ne acquisisce la notizia).
- A tal fine invieranno, per via informatica mediante PEC, i referti di accertata malattia professionale contenenti indicazioni dettagliate della presumibile data di insorgenza, indicazione del datore di lavoro nonché dell'avvenuta definizione della percentuale di invalidità derivante da infortuni (se superiore al 4%) o malattia professionale (se superiore al 6%) con indicazione dell'entità.
- La documentazione che l’INAIL dovrà trasmettere sarà preventivamente concordata con definizione anche dei contenuti e della modulistica da utilizzare.
- Le Procure della Repubblica daranno comunicazione all’INAIL ed allo Spesai competente dell'esito delle indagini all'atto della chiusura della relativa fase di indagine preliminare secondo una procedura concordata dai rispettivi Uffici di Bari, Foggia e Trani in sede di applicazione del presente protocollo.
- Gli Uffici dello Spesai comunicheranno mensilmente all’INAIL gli elenchi delle notizie nei confronti delle quali si decide di non procedere". 

§2 - INFORTUNI SL LAVORO
2.1 Selezione delle notizie di infortunio

In tutti i casi in cui pervenga agli SPESAL notizia di infortunio sul lavoro, il Servizio territorialmente competente procederà in primis alla selezione della medesima.
La selezione dei flussi informativi potrà condurre a tre diverse ipotesi.

1) Trasmissione immediata degli atti alla Procura della Repubblica
L'ipotesi si verifica in due casi:
- decesso a seguito di infortunio sul lavoro;
- notizia di infortunio risalente a molto tempo indietro.
In entrambi i casi l'indagine deve essere condotta direttamente dalla Procura della Repubblica e pertanto lo SPESAL trasmetterà immediatamente tutti gli atti in suo possesso ed attenderà direttive di indagine da parte del Magistrato.

2) Casi in cui non si farà luogo ad apertura di indagine
Non saranno oggetto di indagine da parte degli SPESAL:
- Gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui si ravvisi una responsabilità di terzi (esempio: lavori in edilizia con pluralità di contratti, appalti, responsabilità del costruttore macchinari);
- Gli infortuni in itinere e quelli stradali, in cui le indagini sono affidate ad altri organi;
- Gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante I’ attività di apprendimento in aula o in palestra, ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori con l'utilizzo di particolare strumentazione;
- Gli infortuni che, in base alle informazioni disponibili, risultino occorsi per causa accidentale;
- Gli infortuni avvenuti in ambito domestico.
In tali ipotesi i servizi dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica solo qualora siano stati compiuti atti di Polizia Giudiziaria. La relazione sarà molto sintetica con esplicito riferimento all'inutilità di avvio indagini.

3) Casi in cui sarà avviata inchiesta per infortunio
In presenza di ipotesi di reato procedibili d'ufficio (art. 590 c.p. con lesioni gravi o gravissime e non ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti punti 1) e 2)), gli SPESAL avvieranno l'attività di indagine di iniziativa, fermo restando l'obbligo di informare comunque nell'immediatezza telefonicamente il P.M. di turno esterno secondo quanto previsto dalle direttive di indagine di cui al seguente punto ….
I Servizi analizzeranno tuttavia anche i casi in cui la prognosi della lesione derivante dall'infortunio sia compresa fra i gg. 30 ed i gg. 40 (ipotesi astrattamente non procedibile d'ufficio), al fine di valutare, alla luce della diagnosi iniziale, la probabilità che comunque la prognosi definitiva supererà i gg. 40; in caso positivo attiverà comunque l'indagine.

2.2 Modalità da seguire per lo svolgimento dell'Inchiesta per infortunio
I Servizi orienteranno la propria azione in fase preliminare sulla scorta della documentazione pervenuta (referti, certificati INAIL, denunce di infortunio, comunicazione INAIL di raggiungimento della procedibilità d'ufficio comprensiva di documentazione allegata, ecc.).
I Servizi si atterranno inoltre alle direttive qui di seguito elencate in tutti i casi di infortuni sul lavoro con esito mortale, prognosi riservata, prognosi anche solo presumibilmente superiore ai 40 giorni o tale da determinare il probabile indebolimento di un senso o di un organo.
Le Procure cureranno peraltro di impartire le medesime direttive a tutti gli organismi di Polizia Giudiziaria al fine di promuovere comunque uniformità di procedure di intervento.

2.2a Direttive di indagini da seguire a cura di tutti gli organismi di P.G. eventualmente intervenuti in tutti i casi di infortunio di infortuni sul lavoro con esito mortale, prognosi riservata, prognosi anche solo presumibilmente superiore ai 40 giorni o tale da determinare il probabile indebolimento di un senso o di un organo.

A) Soccorso e sterilizzazione del luogo dell'infortunio

In via assolutamente prioritaria, chiunque intervenga, subito dopo aver assicurato tutte le operazioni di soccorso necessarie, dovrà assumere le iniziative possibili al momento e utili a sterilizzare il luogo del sinistro: impedendo a chiunque di avvicinarsi, fotografando, anche con mezzi di fortuna lo stato dei luoghi, chiedendo a tutti i presenti di attendere sul posto ecc.

B) Comunicazione ed attivazione degli Uffici competenti
Il personale di PG intervenuto per primo sul luogo dell'infortunio segnalerà telefonicamente ed immediatamente l'infortunio al sostituto procuratore di turno esterno.
Il sostituto di turno nonché il personale di PG intervenuto attiveranno il personale Ispettivo - Ufficiali di P.G., appartenente alle Unità Operative SPESAL delle ASL territorialmente competenti e/o il personale ispettivo del N.I.L (Nucleo Investigativo Lavoro) secondo i turni di reperibilità comunicati periodicamente a cura delle rispettive Direzioni.
Il personale reperibile SPESAL e/o NIL dovrà immediatamente portarsi sul luogo del sinistro.

C) Modalità dell'intervento
Il personale di PG intervenuto per primo sul luogo dell'infortunio nonché quello specializzato sopravvenuto procederà quindi secondo le direttive generali di seguito precisate, ferme restando le ulteriori indicazioni del PM di turno a seguito dell'assunzione da parte dello stesso della direzione delle indagini:
1. Assicurerà, innanzitutto, che lo stato dei luoghi non venga alterato e/o modificato. A tal fine, ove già adottate, perfezionerà le misure destinate a salvaguardare l'integrità del luogo dove si è verificato l'infortunio (transennatura, divieto di accesso, di rimozione di qualsiasi oggetto, macchinario, indumento ecc.), ovvero le porrà in essere; documenterà fotograficamente, anche con mezzi di fortuna immediatamente ed eventualmente disponibili, lo stato dei luoghi, salvi comunque i successivi rilievi tecnici (fotografici e pianimetrici) da effettuarsi secondo le ordinarie modalità (sub punti 4 e 5);
2. provvederà, quindi, ad identificare tutte le persone che erano presenti al momento dell'infortunio che dovranno essere sentite separatamente a sommarie informazioni, possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi;
3. assumerà a sommarie informazioni subito anche la parte lesa ove questa sia in condizioni di deporre; e, comunque, non appena possibile;
4. provvederà ad effettuare tutti i rilievi tecnici ed ambientali necessari alla ricostruzione della dinamica infortunistica unitamente al medico legale ed eventualmente al consulente tecnico nominati dal P.M. di turno.
5. provvederà a produrre rilievi fotografici e/o riprese filmate, anche con l'ausilio di schizzi pianimetrici, di macchine, impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere, se presente e senza preavviso, il difensore della persona soggetta alle indagini ove già identificata;
6. procederà al sequestro di macchine, ponteggi, impianti e aree cantierizzate, quando ciò sia necessario o ad impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova. In tal caso il relativo provvedimento sarà depositato presso la cancelleria della Procura presso il Tribunale entro 48 ore affinché il P.M. provveda per la convalida (durante le operazioni di sequestro la persona indagata, se presente, potrà farsi assistere da legale di fiducia; vedi artt. 354, 355 e 253 e sgg. c.p.p.);
7. identificherà ed assumerà informazioni dalle figure preposte alla sicurezza (Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, preposti). In tale fase, trattandosi di assunzioni testimoniale, e fino a quando non emergano indizi di reato a carico di taluno, le audizioni non richiedono la presenza di difensore.
8. procederà all'acquisizione di tutta la documentazione utile e, pertanto:
- orari dei turni di lavoro;
- elenco della forza lavoro per ogni turno;
- ordini di lavoro;
- commesse di lavoro;
- visure camerali dell'azienda e/o delle aziende coinvolte;
- piani di sicurezza;
- documento di valutazione dei rischi e di ogni altra documentazione pertinente la materia della sicurezza esistente nel luogo dell'infortunio o presso la sede dell'azienda (corsi di formazione dipendenti etc.);
- copia dell'organigramma aziendale e atto costitutivo in caso di società;
- documento di sicurezza e salute (DVR, DSS)
- documentazione tecnica e uso dei macchinari eventualmente interessati dall'infortunio, registro infortuni (PSC, POS, ecc.), dal quale evincere l'eventuale ripetizione di infortuni similari a quello di specie;
- caratteristiche tecniche di OPI forniti dal lavoratore e utilizzati al momento degli infortuni; documentazione sanitaria relativa all'infortunio al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi
- ogni altra ulteriore documentazione utile.
Si avrà cura in ogni caso di acquisire attestazione formale da parte dei soggetti che detengono la documentazione richiesta che non ne esiste ulteriore.
9. verranno individuate e identificate tutte le persone alle quali è addebitabile il reato, a partire dal datore di lavoro, persona fisica e/o legale rappresentante dell'Ente, verificando altresì l'esistenza di eventuali deleghe, procure, poteri e ordini di servizio (con relativa acquisizione) che conferiscono ad altri soggetti (quali il direttore tecnico, di stabilimento, di cantiere dei lavori, capo cantiere, capo squadra) tale responsabilità. Si avrà cura di ricevere la dichiarazione o elezione di domicilio dei soggetti sottoposti ad indagine.
10. si raccoglieranno dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma dell'art. 350, 7° comma c.p.p.); Si può, invece, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del difensore (a norma dell’art. 350, 1°, 2° e 3° comma c.p.p.)
11. In caso di chiarimenti ci si rivolgerà al Pubblico Ministero di turno, il quale - in relazione alle circostanze del caso concreto- ove si fosse determinato l’intervento contestuale di diverse forze di polizia giudiziaria, assicurerà anche le direttive necessarie ad evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni di atti di indagine, delegando quella dotata di maggiore specializzazione nel settore interessato.

2.3 Conclusione dell'indagine
a) Qualora avviate le prime indagini emergano circostanze suscettibili di escludere la sussistenza di responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti, lo SPESAL potrà decidere di non proseguire oltre negli accertamenti.¹
In tali casi i Servizi trasmetteranno comunque alla Procura della Repubblica una breve relazione contenente le risultanze delle verifiche operate e gli elementi necessari per decidere in ordine alla sussistenza o meno dei reati ipotizzabili.
In via esemplificativa, possono considerarsi casi non legati ad irregolarità dei luoghi di lavoro o errata organizzazione del lavoro stesso quelli concernenti:
- distorsioni ed altre lesioni determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, non legate a situazioni anomale delle superfici di transito;
- lesioni di vario tipo riconducibili a circostanze del tipo "urtava spigoli, arredi, infissi, materiali eccetera";
- distorsioni e lesioni muscolari conseguenti a movimento scoordinato in assenza di movimentazione di pesi;
- lesioni determinate da circostanze in cui il lavoratore subiva l’infortunio con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.

b) Qualora dalle indagini e/o dai referti medici dovessero invece emergere profili di possibile omissione di cautela contro gli infortuni, l'inchiesta sarà portata a conclusione.
In via esemplificativa, deve avviarsi e portarsi a conclusione l'inchiesta nei casi di:
- caduta dall'alto;
- caduta in profondità;
- caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
- intossicazione per ingestione o inalazione;
- folgorazioni;
- investimento o schiacciamento da semoventi;
- caduta di materiali;
- lesioni conseguenti a esplosioni e incendi;
- contatto con agenti chimici e fisici;
- lesioni da sforzo in occasione di sollevamento o spostamento di pesi.
- Ecc.

Di regola, gli SPESAL ultimeranno l'inchiesta per infortunio nel termine di 120 gg. entro il quale provvederanno a trasmettere gli atti di indagine ed il loro esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza.
L'informativa conclusiva dovrà, tra l'altro, indicare:
- i reati ipotizzabili con la relativa formale comunicazione di reato;
- la ricostruzione della dinamica dell'evento infortunistico;
- l'eventuale violazione alle norme di prevenzione riscontrate durante le indagini con indicazione esatta di quelle che siano risultate in relazione con l'evento infortunistico;
- la ricostruzione del possibile nesso causale;
- gli elementi indicativi delle responsabilità dei singoli soggetti e le ragioni della riferibilità della condotta a ciascun soggetto;
- le motivazioni dell'eventuale impossibilità di individuare responsabilità in relazione all'evento;
- l'eventuale responsabilità amministrativa dell'azienda con i dettagli esplicitati nella sezione di questo Protocollo dedicato a questo aspetto;
- l'eventuale attivazione della procedura sanzionatoria di cui al D.L.vo 758 /94;

§3 - MALATTIE PROFESSIONALI
3.1 Selezione delle notizie relative a malattie professionali

Tutte le notizie relative alle malattie professionali provenienti da INAIL, Presidi Ospedalieri, Medici del Servizio Pubblico Sanitario e Medici competenti di cui all'art. 2 lett. h), comma 1 D.L.vo 81/08 confluiranno presso gli SPESAL territorialmente competenti.
I Servizi cureranno una prima selezione distinguendo fra inchieste da trasmettere immediatamente alla Procura ed inchieste da trasmettere solo all'esito delle indagini.

1) Trasmissione immediata atti alla Procura della Repubblica
Rientrano in tale ipotesi i casi di malattia professionale da cui sia derivata la morte del lavoratore.
Le relative indagini saranno dirette dal P.M. titolare del procedimento che valuterà tempi e modalità di svolgimento.

2) Avvio degli accertamenti relativi ai casi di malattie professionali
In tutti gli altri casi gli SPESAL avvieranno l'inchiesta per malattia professionale a mezzo di medico del lavoro con qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria che potrà avvalersi, ove necessario, di altre figure professionali quali tecnici della prevenzione, epidemiologi, specialisti in igiene industriale, medici specialisti della patologia evidenziata, tutti facenti parte dell'ASL di appartenenza.

3.2 Criteri di priorità nella trattazione delle inchieste per malattia professionale:
I criteri per individuare le priorità di intervento degli SPESAL BA sono indicati nei seguenti:

*gravità delle lesioni.
Si darà priorità ai:
- casi mortali
- casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori;
- casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo con invalidità riconosciuta dall'INAIL superiore al 6%;
- casi di inabilità assoluta al lavoro di durata superiore ai 40 gg.
All'interno delle ipotesi sopra indicate sarà data priorità ai seguenti casi:
1) malattia professionale prevista dalla lista I (malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità) dell'ultimo aggiornamento dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T. U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
2) malattia professionale prevista dalla lista 2 (malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità) del D.M. di cui sopra.
3) malattia professionale prevista dalla lista 3 (malattie la cui origine professionale è possibile) del D.M. di cui sopra.

*valenza preventiva dell'intervento.
Si avrà, altresì, cura di valutare la:
- possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in contesti similari;
- possibilità di avviare, a seguito dell'inchiesta, interventi mirati di prevenzione;
- eventi sentinella per patologie attuali (esempio casi di malattia professionale in lavorazioni apparentemente non correlate);
- luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili:
- possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati.

*contesto epidemiologico.
All'interno delle ipotesi sopra indicate sarà data priorità quando risulti:
-che nella medesima azienda si sono verificati più casi di patologie analoghe;
-che in lavorazioni similari anche se in aziende diverse si sono verificate patologie analoghe

3.3 Modalità da seguire per lo svolgimento dell'Inchiesta per malattia professionale
L'inchiesta per malattia professionale sarà diretta a verificare l'esistenza, la data d'insorgenza, la data dell'ultimo aggravamento della malattia professionale e l'esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e l'esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agenti di rischio, al fine di individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nello stesso contesto lavorativo.
L'inchiesta per malattia professionale prenderà le mosse dall'esame delle certificazioni pervenute agli SPESAL territorialmente competenti (referto, denuncia, primo certificato di malattia professionale) anche quando le stesse siano carenti di informazioni, in particolare in ordine all'anamnesi lavorativa ed all'esposizione al rischio specifico.
Il mancato riconoscimento INAIL non preclude la possibilità di attivare l'indagine perché i criteri di riconoscimento assicurativo possono essere diversi da quelli imposti dal diritto penale.
Le indagini saranno condotte da un medico UPG diverso da quello che abbia eventualmente redatto il referto di malattia professionale o abbia comunque concorso alla diagnosi.
Di massima, l'inchiesta si svilupperà secondo le seguenti fasi:
1) accertamento della diagnosi, anche mediante:
-visita medica, qualora sia possibile effettuarla, da effettuarsi prima o dopo il sopralluogo a seconda delle situazioni anche al fine di gestire al meglio la raccolta delle sommarie informazioni testimoniati da parte dell'interessato o di coloro che possono riferire notizie utili per le indagini.
-valutazione della documentazione acquisita preliminarmente
-valutazione della documentazione eventualmente portata in visione dal lavoratore
-valutazione delle condizioni clinico-funzionali (se necessaria e possibile)
2) valutazione del danno
3) valutazione del nesso di causalità e dei dati statistico epidemiologici
4) individuazione delle responsabilità
Al fine di giungere al corretto accertamento di quanto sopra indicato, i servizi dovranno procedere ad esaminare, tra l'altro:
- documenti provenienti dal sistema informativo INAIL;
- cartella sanitaria e di rischio del lavoratore;
- libretto sanitario e estratto INPS e/o libretto d'imbarco;
- altri documenti riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le patologie in questione:
- referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia e cartelle cliniche;
- eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici;
- documenti di valutazione del rischio;
- visure aziendali;
- dati storici aziendali.
Nei casi di accertato tumore si provvederà ad attivare una collaborazione con il coordinamento provinciale del registro tumori e con altri centri eventualmente esistenti sul territorio.
Si procederà poi a sottoporre, se possibile, il lavoratore a visita medica, ascoltando anche a S.I.T. lo stesso e tutti coloro che possono riferire notizie utili al proseguo delle indagini.
Si procederà inoltre, se possibile, ad ispezione del luogo di lavoro, se ancora esistente, con acquisizione della documentazione ritenuta utile (esempio, DVR, DSS, documenti storici, eccetera).

3.4 Conclusione dell'indagine
a) Qualora avviate le prime indagini emergano circostanze suscettibili di escludere la sussistenza di responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti, lo SPESAL potrà decidere di non proseguire oltre negli accertamenti.
Le indagini saranno sospese nelle ipotesi in cui:
- l’elevato numero di imprese con rischi similari presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consente di ricostruire il nesso causale
- tutti i soggetti che possono avere responsabilità nell'insorgenza della patologia sono deceduti.
Allo stesso modo non si continuerà nell'indagine quando dalla documentazione esaminata emerge che l'ammalato è il datore di lavoro o un lavoratore autonomo o quando gli elementi raccolti non permettono di individuare un nesso causale con l'attività lavorativa (esempio malattia contratta in epoca antecedente all'inizio dell'attività lavorativa).
In tutti tali casi, analogamente a quanto disposto in materia di infortuni sul lavoro, i servizi inoltreranno comunque alla Procura della Repubblica una breve relazione indicando il motivo per cui le indagini non vengono ulteriormente proseguite.
Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.

b) Nei rimanenti casi, al termine dell'inchiesta, i servizi SPESAL territorialmente competenti inoltreranno alla Procura un'informativa conclusiva che, tra l'altro, dovrà indicare:
- esistenza della malattia professionale;
- prognosi della malattia;
- data di insorgenza e data dell'ultimo aggravamento;
- individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause della malattia:
- evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse);
- insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo la patologia;
- mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione;
- violazione delle norme che si ritengono collegate all'insorgere della malattia professionale;
- individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire a tali
- soggetti la responsabilità della malattia professionale.
Verrà allegata tutta la documentazione acquisita e quella relativa ai singoli atti di indagine svolti.

§4 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Come noto l'art. 25 septies del D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 (come aggiornato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 e modificato dall'art. 300 del D.lvo n. 106/2009) prevede che i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diano luogo a responsabilità degli enti ed estende a tali delitti la relativa disciplina.
Ne consegue che in ogni inchiesta attinente ai reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p., ove si ritenga sussistente la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di quanti siano sottoposti alla vigilanza di questi ultimi si deve procedere a valutare anche l'eventuale sussistenza delle responsabilità amministrativa dell'impresa.
A tal fine è necessario che concorrano le seguenti condizioni:
- il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere stato commesso con violazione della normativa relativa all’igiene e sicurezza del lavoro;
- l'impresa deve rientrare in talune categorie: enti, società di persone, società di capitali, associazioni (con o senza personalità giuridica) ed enti pubblici economici. Sono infatti escluse dalla normativa che regola la responsabilità amministrativa: le aziende individuali, le aziende familiari, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali e lo Stato.
- il fatto deve essere commesso nell'interesse dell'ente oppure l'ente deve avere tratto un vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale. Se emerge che non vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non è ravvisabile responsabilità amministrativa. Condizione invero rara in quanto di regola si realizza comunque almeno un vantaggio del datore di lavoro in quanto la mancata adozione di misure di prevenzione comporta sempre un risparmio economico, un aumento della produzione e la velocizzazione delle procedure operative².
- Sia ravvisabile una colpa organizzativa³ da parte dell'impresa che ha reso possibile la violazione di norme di sicurezza e conseguentemente il determinarsi dell'infortunio o della malattia professionale.
Qualora tutte le suddette condizioni concorrano, l'inchiesta verrà trasmessa alla Procura della Repubblica segnalando che è ipotizzabile per l'impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art. 300 del D.L.vo 81/2008.
Sarà cura dello SPESAL competente acquisire l'eventuale modello di organizzazione e di gestione e, se possibile, effettuare una valutazione sulla corretta adozione ed efficace attuazione dello stesso nonché porre in evidenza anche gli elementi indicativi dell'opportunità di applicare le misure cautelari previste dagli artt. 45-54 del D.L.vo 23 giugno 2001.
Verrà data esatta indicazione della denominazione, della sede sociale, del codice fiscale e partita IVA dell'impresa.
Sarà poi onere dell'impresa dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all'art. 30 del D. L. vo 81/2008 per sottrarsi alle conseguenze relative alla responsabilità amministrativa.

§ 5 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E OTTIMIZZAZIONE DEI RELATIVI RISULTATI
Per favorire il funzionamento del presente Protocollo nonché di promuovere al meglio il coordinamento tra gli enti firmatari si stabilisce:
1) In ragione del maggior carico di lavoro connesso con le inchieste per infortuni e malattie professionali le ASL interessate, previo accordo con la Regione e nei limiti delle risorse disponibili e/o suscettibili di essere acquisite, si impegnano a incrementare gli organici ora presenti o quanto meno a garantire la totale copertura dell'attuale pianta organica;
2) sarà altresì necessario che tutti gli operatori con competenze tecniche o mediche siano nominati ufficiali di P.G. allo scopo di rendere possibile l'espletamento utile di tutti gli atti necessari all'indagine;
3) il Direttore SPESAL competente garantisce il corretto espletamento delle indagini e la tempestività delle stesse; i relativi risultati saranno inviati alla Procura della Repubblica previa sua sottoscrizione per presa visione. Gli operatori cui è affidata la conduzione delle inchieste resteranno responsabili dei singoli atti di P.G. compiuti;
4) saranno adottate tutte le misure utili a creare uno stabile rapporto di collaborazione tra Procura della Repubblica e SPESAL all'interno del quale resterà assicurata la reciproca disponibilità nei singoli casi concreti;
5) anche in tale ottica è auspicata l'individuazione di una unità amministrativa in servizio allo SPESAL con funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che sia delegata, nel primo periodo di applicazione del presente protocollo, a soddisfare eventuali esigenze di "raccordo" delle attività di indagini in corso presso i Servizi e/o la Procura;
6) gli Uffici della Procura della Repubblica, secondo i rispettivi modelli organizzativi interni, individuano un pool specializzato di sostituti cui saranno assegnati tutti i procedimenti aventi ad oggetto decessi e/o lesioni connesse a violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro; nei casi di decesso il sostituto di turno esterno, adottati eventuali atti urgenti, rimetterà il procedimento al Procuratore Aggiunto che lo riassegnerà ad uno dei componenti il pool specializzato;
7) gli Uffici della Procura della Repubblica si impegnano a comunicare, ove possibile a mezzo PEC, agli SPESAL competenti ed all'INAIL le determinazioni assunte a conclusione della fase delle indagini preliminari aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali.
8) per assicurare la puntuale applicazione del protocollo gli uffici di Procura, gli SPESAL e l'INAIL promuoveranno incontri comuni di formazione nel corso dei quali, tra l'altro, sarà messa a punto modulistica uniforme, procedimentalizzate più esattamente le diverse fasi delle indagini, 
esaminate eventuali criticità del protocollo e definite eventuali correzioni e/o integrazioni operative.
9) Le ASL si attiveranno in un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici chiamati a redigere referti richiamandoli sulla necessità di adempiere a tale obbligo in maniera tempestiva, esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.
10) i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a contribuire all'effettivo funzionamento degli Organismi di Coordinamento Provinciali già esistenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anche effettuando valutazioni periodiche sull'operatività del presente protocollo.
Alla scadenza annuale le parti firmatarie procederanno ad una verifica tesa ad accertare il funzionamento complessivo dell'accordo di cui al presente Protocollo evidenziando eventuali criticità ed opportune azioni correttive.

Bari,

Per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari:
Per la Procura presso il Tribunale di Bari:
Per la Procura presso il Tribunale di Foggia:
Per la Procura presso il Tribunale di Bari:
Per l'INAIL Regionale
Per l'ASL BA
Per l'ASL BAT
Per l'ASL FG
Per la Regione Puglia

Il Documento "Protocollo d'Intesa relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro", allegato al presente provvedimento, consta di n. 15 facciate dattiloscritte compresa la presente.
 

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Giovanna Labate)


¹ Esempi:
1) dalla documentazione consultabile emerge che l'infortunato è lo stesso datore di lavoro o lavoratore autonomo; in questo caso si possono compiere accertamenti sempre su base documentale (una visura camerale, dal cui esame si può avere conferma o meno di quanto precedentemente rilevato). Nel caso di conferma non si avvia indagine, mentre nel caso si rilevi trattarsi di socio, oppure di operatore del settore edile possono essere necessari ulteriori accertamenti.
2) in tutti i casi in cui si sia avviata l'apertura di inchiesta sulla base di dinamiche che lasciano supporre l'esistenza di violazioni essa potrà sempre fermarsi al momento in cui vi sia la prova che l'evento non è correlabile a violazioni. In pratica ciò potrebbe accadere quando: in seguito a sopralluogo sul luogo dell'infortunio per esaminare gli elementi connessi, non si rilevino violazioni in materia di sicurezza. In tale ipotesi si potrà evitare di procedere all'acquisizione di ulteriori sommarie informazioni e di documentazione aziendale specifica.
² Dovendosi intendere per interesse o vantaggio:
-interesse: elemento soggettivo consistente nell'intenzione dell'autore del reato di favorire l'ente cui appartiene. Richiede una verifica ex ante.
-vantaggio: elemento oggettivo riferito agli effettivi risultati favorevoli per l'ente in conseguenza del fatto che ha contribuito al verificarsi del reato. Richiede una verifica ex post.
³ Intesa come carenza dell'organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretarsi della violazione.