CONVENZIONE TRA
 

L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in seguito denominato "INAIL", rappresentato dal Direttore Regionale Dr. Alfredo Violante, domiciliato per la carica in Bari al C.so Trieste, 29;

e

l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, in seguito denominato "Assessorato", rappresentato dall'Assessore Regionale dott. Alberto Tedesco domiciliato per la carica in Bari alla via Caduti di tutte le guerre, 7 in seguito congiuntamente denominate "Parti".

 

PREMESSO CHE

• il fenomeno infortunistico e tecnopatia) costituisce un carico oneroso che grava su tutte le componenti del mondo del lavoro;
• la crescita di una adeguata cultura di prevenzione rappresenta un utile strumento finalizzato alla riduzione e al contenimento del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
• l'INAIL svolge tra i propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 23 d.lgs 38/2000, precise attività relative ai programmi e progetti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed ai sensi dell' art. 24 del DPR [dlgs] 626/'94 attività di formazione, informazione e consulenza destinate in particolare alle piccole e medie imprese;
• la Regione ha tra le proprie finalità primarie la tutela della salute sul posto di lavoro, nel quadro della realizzazione di un crescente benessere per la collettività pugliese;
• sono in corso, ormai da diversi anni, iniziative che vedono impegnate in forma sinergica le Regioni e gli Istituti centrali Inail e Ispesl per la realizzazione di progetti che mirano a favorire politiche attive per la prevenzione proiettate sul territorio;
• il 25 luglio 2002 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa Nazionale tra i Presidenti delle Regioni e Province autonome, l'ISPESL e l'INAIL con il quale i tre soggetti si sono impegnati a definire e realizzare un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo di un sistema informativo integrato con articolazioni in tutto il territorio nazionale, che valorizzino le specificità locali;
• all'art. 2 del suddetto protocollo si prevede che l'INAIL trasmetta alle Regioni e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL i dati relativi agli archivi degli eventi (infortuni e malattie professionali, tabellate e non);
• come sviluppo del Protocollo d'intesa tra le Regioni, l'Ispesl e l'Inail, con la collaborazione dei Comitati Paritetici, è stato avviato nel 2003 il progetto nazionale "Infortuni mortali" che ha tra i suoi obiettivi:
1) costruire un repertorio nazionale condiviso degli infortuni mortali;
2) definire un modello di riferimento unico per la conduzione delle inchieste e delle indagini in materia di infortuni;
3) mettere a disposizione di Istituzioni e parti sociali, nello spirito di quanto indicato dal dlgs 626, utili strumenti conoscitivi per l'attivazione di iniziative ed azioni di contrasto e riduzione del fenomeno degli infortuni mortali e gravi;
• le Parti concordano sulla necessità di dare vita, con ogni tempestività, a politiche attive tese alla realizzazione di azioni sinergiche finalizzate alla prevenzione antinfortunistica, al contenimento del fenomeno infortunistico e tecnopatico, con particolare attenzione agli infortuni con esito mortale e grave, nonché all'ottimizzazione della trasmissione reciproca di dati e informazioni;
• le Parti, a tale proposito, ritengono indispensabile dare vita, tra l'altro, a sistematiche iniziative di comunicazione rivolte alle proprie strutture e alle parti sociali per la diffusione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività sopra citate, al fine di indirizzare gli interlocutori verso la adozione delle misure idonee al contenimento del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Convenzione,
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Soggetti attuatori

Le attività oggetto della presente Convenzione riguardano l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia e l'INAIL (Direzione Regionale Puglia), per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie. Le Parti potranno concordemente proporre l'estensione ad altri soggetti pubblici o organizzazioni anche private di riconosciuto prestigio nazionale.

 

Art. 2
Oggetto e modalità della collaborazione

Le attività oggetto della presente Convenzione attengono specificatamente:
❖ all'area istituzionale della interazione sistematica che si va istaurando in conseguenza dell'assegnazione alla Pubblica Amministrazione del ruolo di gestore della "informazione qualitativa per la prevenzione" nei confronti degli operatori istituzionali e di parte sociale;
❖ ad ogni altra possibile forma di collaborazione che migliori l'offerta di salute o le prestazioni istituzionali degli Enti firmatari.
A tal fine viene costituito il "Comitato paritetico regionale congiunto per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatia)", in seguito denominato "Comitato" costituito da 3 componenti per ciascuna parte e presieduto ad anni alterni dall'Assessore Regionale o suo delegato e dal Direttore regionale dell'Inail o suo delegato.
In sede di prima attivazione la Presidenza toccherà all'Assessore Regionale o suo delegato fino al compimento dell'anno del mandato.
Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le Parti si comunicheranno i nomi dei componenti il Comitato.

 

Art. 3
Obiettivi della Convenzione

Le parti firmatarie della presente convenzione intendono raggiungere i seguenti
obiettivi:
a) migliorare la conoscenza delle cause dei fenomeni avversi per la salute nei luoghi di lavoro in Puglia;
b) contribuire a garantire lo scambio informativo tra tutti gli enti preposti ai fini della miglior conoscenza dei fenomeni, favorendo la realizzazione del modello partecipato indicato dal legislatore "626";
c) favorire la diffusione delle informazioni alle forze sociali, enti vari della Pubblica Amministrazione, organi di stampa, e di comunicazione in generale;
d) sperimentare forme di utilizzo dei dati per la programmazione degli interventi e la valutazione della loro appropriatezza ai fini prevenzionistici;
e) sperimentare ed attivare forme di collaborazione che facilitino lo scambio dei dati in possesso relativi alla propria attività istituzionale.

 

Art. 4
Compiti del Comitato

Il Comitato ha il compito di:
a) definire oggetto, tempi, settori di intervento e ogni altra modalità delle attività di analisi e approfondimento ritenute necessarie nel campo oggetto della presente Convenzione;
b) gestire in maniera innovativa e fortemente orientata alle specifiche esigenze del territorio i nuovi flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni su Infortuni e Malattie Professionali e i dati sugli infortuni mortali raccolti secondo le modalità e gli strumenti di cui al progetto "infortuni mortali";
c) aggiornare il personale addetto alla gestione ed utilizzo dei flussi informativi in sede locale in una logica di integrazione delle competenze professionali;
d) svolgere azioni di supporto per il Comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del dlgs 626/94 e l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
e) offrire un contributo in termini tecnico-scientifici alla operatività dell'INAIL nei momenti di confronto con le parti sociali;
f) individuare tempi e modalità con le quali le Parti congiuntamente comunicheranno, in riunioni periodiche riservate a target mirati di interlocutori, le informazioni e le indicazioni ricavate dagli studi di cui alla lettera precedente;
g) decidere modalità ulteriori di informazione e comunicazione che possano risultare utili per la crescita della cultura della prevenzione;
h) concordare ogni altra iniziativa che, nello specifico campo nel quale opera la presente Convenzione, possa essere congiuntamente avviata per il raggiungimento di risultati più significativi.
Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità, ed almeno una volta al bimestre; deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta, qualora questa provenga da almeno 3 dei suoi membri; la partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcun compenso.
Il Comitato funziona come un Collegio semplice; pertanto ogni determinazione potrà essere assunta a maggioranza semplice.
A cadenza semestrale il Comitato valuta le attività svolte ai fini della pianificazione del semestre successivo.

 

Art. 5
Obblighi delle parti

Le Parti pongono a base dell'Accordo di Costituzione la previsione di "spazi operativi di attività condivisi ed integrati" attraverso:
- la costituzione congiunta di un Fondo economico e di risorse tecniche ed umane costituito da apporti diretti e/o indiretti, destinato sia a realizzare i Progetti che potranno scaturire da un piano di azione del Comitato, che a finanziare le attività correlate ai suoi compiti, in termini di valorizzazione dell'integrazione tra gli operatori;
- la quantificazione e conseguente collocazione, attraverso lo sviluppo analitico di ogni singolo Progetto, delle risorse necessarie in termini di professionalità
anche esterne qualora ritenuto utile e acquisizione delle stesse con modalità concordate tra le parti e formalizzate e gestite dalla Regione;
- l'individuazione delle altre componenti organizzative con relativi costi e degli impegni specifici di ciascuna delle parti nel singolo Progetto, riguardo ai contenuti e alle caratteristiche del medesimo.
Le Parti si impegnano a concordare forme e modalità di ampliamento dell'Accordo ad altri operatori di settore con possibilità di eventuali collaborazioni relativamente allo sviluppo dei contenuti.
Al fine di rendere noti i risultati ottenuti a seguito delle attività congiunte di ricerca espletate nell'ambito della presente Convenzione potranno essere redatti, con la partecipazione congiunta dei referenti delle parti, scritti di carattere scientifico da presentare in occasione di congressi e da pubblicare su riviste di prestigio.
Le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione attraverso appositi accordi attuativi.

 

Art. 6
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la validità di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e non può essere rinnovata tacitamente.
Peraltro, ciascuna delle Parti, a proprio insindacabile giudizio, potrà darne formale disdetta con effetti ad un mese dalla avvenuta comunicazione.

 

Art. 7
Utilizzo dei risultati

Le Parti hanno il diritto di utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione di sorta i risultati delle ricerche effettuate nell'ambito della presente Convenzione, per fini diversi da quelli contemplati nel presente accordo, purché nello svolgimento e per le finalità della propria attività istituzionale.
In ogni caso dovrà essere citata la fonte delle informazioni.

 

Art. 8
Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per Iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.

 

Art. 9
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.

 

Art. 10
Registrazione

La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in base agli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. del 26/04/86, n. 131 a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Bari, 04/08/2006
 

Il Direttore Regionale dell'INAIL Puglia
Dott. Alfredo Violante
  L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute
Dott. Alberto Tedesco

Fonte: inail.it