Regione Sicilia
Assessorato della salute
Decreto 21 gennaio 2015.
Modifiche al decreto 9 luglio 2004, n. 3769, concernente “Disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti” – Semplificazioni procedurali finalizzate alla protezione dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti – Contenimento della spesa sanitaria e indicazioni operative per la riscossione delle tasse di concessioni governative regionali relative al possesso di apparecchiature radiologiche.
G.U.R.S. 13 marzo 2015, n. 11

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Visto il decreto assessoriale n. 13306 del 18 novembre 1994;
Visto il decreto legislativo n. 230/95, come modificato dal decreto legislativo n. 241/2000 e dal decreto legislativo n. 257/2001;
Visto il decreto Assessorato sanità n. 28668 del 13 aprile 1999 “Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione ed all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”;
Visto il decreto legislativo n. 187/2000;
Vista la circolare 21 marzo 2001, n. 1045 “Linee guida del Dipartimento di prevenzione”;
Vista la legge n. 405 del 16 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 810 del 4 luglio 2003;
Vista la circolare n. 19291 del 30 dicembre 2003 dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito “Tasse sulle concessioni governative regionali. Art. 4 legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 – Disposizioni programmatiche finanziarie per l’anno 2003”;
Visto il decreto 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”;
Visto il decreto n. 3769 del 9 luglio 2004 “Disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”;
Visto il decreto 9 febbraio 2005 “Nuove modalità di presentazione dei progetti di aggiornamento, formazione e informazione in campo sanitario”;
Visto il decreto Assessorato sanità del 28 dicembre 2007 “Norme procedurali in tema di radioprotezione”;
Vista la circolare Assessorato sanità n. 1250 dell’1 dicembre 2008 “Monitoraggio in tema di radioprotezione ai fini della valutazione delle esposizioni mediche a radiazioni ionizzanti”;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico per la sicurezza”, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 106/09;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Considerato il rapido sviluppo e il crescente utilizzo degli agenti fisici di cui al Titolo VIII del citato D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. nelle applicazioni mediche, industriali, tecnologiche e di ricerca scientifica e la conseguente esigenza di individuare organi ispettivi specifici per tali rischi che assicurino uniformità di controllo sul territorio regionale;
Considerato che le procedure previste nel decreto 9 luglio 2004 n. 3769 in materia di “Rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti” necessitano di una rivisitazione, alla luce di quanto sancito dal citato D.Lgs. n. 81/08 “Testo unico per la sicurezza“, dalle sopravvenute disposizioni regionali sopra citate e dalla legge regionale n. 5/2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, in particolare dall’art. 5 della citata legge regionale che prevede una programmazione interaziendale di bacino finalizzata all'ottimale integrazione delle attività sanitarie delle AA.SS.PP. al fine di uniformare gli standard a livello regionale;
Considerato, altresì, che il Comitato tecnico regionale di radioprotezione di cui all’art. 6 del DARS n. 3769/2004 nella seduta del 21 giugno 2013 ha formulato l’esigenza non più procrastinabile di un aggiornamento dei compiti e della composizione del Comitato stesso, onde venire incontro alle nuove esigenze operative e normative e alle emergenti richieste di pareri dal territorio, anche su tematiche di grande impatto e su progetti di valenza nazionale ed europea;
Preso atto che è stata attivata una concertazione tra la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e il Comitato tecnico regionale, tesa anche a rivedere e semplificare le procedure di rilascio dei pareri propedeutici al rilascio del nulla osta ex art. 27 D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. alla luce dei sopravvenuti aggiornamenti legislativi in materia antincendio;
Vista la nota n. 4497 del 25 marzo 2014 del direttore regionale per la Sicilia dei Vigili del fuoco, il quale rileva che le valutazioni sulla prevenzione incendi vengono comunque espresse all’interno dei procedimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 per il rilascio dei nulla osta e che, pertanto, non è necessario assicurare nel Comitato tecnico regionale di radioprotezione la presenza di rappresentanti dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
Ritenuto pertanto di dovere provvedere a sostituire con il presente decreto il decreto n. 3769/2004 e il decreto 28 dicembre 2007, che vengono pertanto revocati;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive integrazioni e modificazioni, di seguito denominato decreto, in relazione a:
– idoneità dell'ubicazione locali, dei mezzi di radio protezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
– le conseguenze di eventuali incidenti;
– le modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori, in relazione ai rischi connessi all'impiego a scopo medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti, il presente decreto disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B, di seguito nulla osta, definendo l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici che devono essere consultati.

 

Art. 2
Nulla osta - domanda e autorità competente

1. L’istanza di nulla osta preventivo di cat. B all’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti è indirizzata al Direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica; la domanda, in accordo alle disposizioni vigenti sul bollo, deve contenere i dati e gli elementi indicati nell'allegato IX, punto 4, del decreto n. 230/95 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. n. 187/00. Vanno inoltre indicate le modalità dettagliate delle procedure messe in atto per garantire la corretta dismissione degli impianti e/o la cessazione della pratica. Per la provincia di Palermo, l’istanza va presentata all’U.O. “Radioprotezione” del Dipartimento di prevenzione dell’ASP Palermo; per la provincia di Catania, l’istanza va presentata all’U.O. “Radioprotezione” del Dipartimento di prevenzione dell’ASP Catania. Per le altre province, l’istanza va presentata all’U.O.C “Igiene ambienti di vita” dell’ASP competente per territorio.
2. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dal presente decreto sono a carico dei soggetti richiedenti e si applica, per le voci pertinenti, il decreto 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2004.

 

Art. 3
Commissioni provinciali per la radioprotezione

1. Presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale è costituita la commissione provinciale per la radioprotezione, di seguito commissione, che svolge le funzioni di organismo tecnico da consultare ai fini del rilascio del nulla osta.
2. La commissione, presieduta dal direttore del dipartimento di prevenzione, è composta da:
a) il direttore dell’UOC “Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro” o suo delegato;
b) il direttore dell’UOC “Igiene ambienti di vita” o suo delegato;
c) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
d) un medico radiologo o un medico nucleare;
e) un fisico esperto qualificato di 2° o 3° grado.
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale nomina la commissione, su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione. Per i componenti di cui alle lettere d) ed e), la commissione si dovrà avvalere di dipendenti delle aziende sanitarie provinciali o ospedaliere; per essi, sono nominati altresì i sostituti, che subentrano in caso di incompatibilità e/o indisponibilità dei titolari. La commissione resta in carica 5 anni, dispone di una segreteria amministrativa ed esprime parere solo in presenza di tutti i componenti.
3. L’istanza di nulla osta preventivo di cat. B all’impiego non medico (industriale e di ricerca scientifica) va presentata al Prefetto competente per territorio. L’organismo tecnico consultivo è il Comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 4; il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio viene inviato preventivamente al Prefetto e al Comitato tecnico regionale.

 

Art. 4
Comitato tecnico regionale per la radioprotezione

1. Presso l'Assessorato regionale della salute – Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è costituito il Comitato tecnico regionale per la radioprotezione, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esamina le istanze per il rilascio del nulla osta preventivo all'impiego di cat. A e rilascia il parere di competenza regionale previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.;
b) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo per le istanze di nulla osta di cat. B per uso medico presentate dalle aziende sanitarie provinciali, dalle Aziende ospedaliere, dall’ISMETT, dagli IRCCS e dagli Ospedali classificati e rilascia il relativo parere;
c) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo per le istanze di nulla osta di cat. B per le attività di radioterapia per l’intero territorio regionale e rilascia il relativo parere;
d) svolge, per l’intero territorio regionale, le funzioni di organismo tecnico consultivo per le istanze di nulla osta di cat. B per uso industriale e di ricerca scientifica e rilascia il relativo parere al Prefetto competente per territorio;
e) col supporto operativo delle UU.OO. di radioprotezione di cui al successivo art. 6, provvede con frequenza quinquennale alla trasmissione al Ministero della salute delle valutazioni delle esposizioni mediche della popolazione regionale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 187/2000 e della circolare n. 1250/2008 dell’Assessorato regionale per la sanità;
f) di concerto con le associazioni scientifiche e professionali, promuove iniziative formative ed elabora indicazioni operative e Linee guida in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e dai rischi da agenti fisici;
g) con riferimento all’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e all’art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con oneri a carico del soggetto richiedente autorizzazioni, esprime parere tecnico-sanitario preventivo per le installazioni comportanti rischi da agenti fisici per lavoratori (impianti per telefonia mobile, impianti radioelettrici e per radiodiffusione, elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, cabine elettriche).
Nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, si riporta la modulistica per la presentazione dell’istanza.
2. Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale per la salute ed è così composto:
a) il dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute, o suo delegato, che presiede il comitato;
b) il direttore del dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente o suo delegato;
c) i responsabili delle UU.OO. di radioprotezione di cui all’art. 6 del presente decreto o loro delegati;
d) un medico del lavoro, iscritto all’elenco nazionale dei medici autorizzati alla sorveglianza medica della radioprotezione;
e) un medico radioterapista o un medico nucleare;
f) un rappresentante di un ente di ricerca scientifica, iscritto all’elenco nazionale degli esperti qualificati di 2° o 3° grado;
g) un ingegnere o fisico, iscritto all’elenco nazionale degli esperti qualificati di 2° o 3° grado, con documentata esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro, delle comunicazioni elettriche e della sicurezza antincendio;
h) un esperto in fisica medica, dipendente di un’azienda sanitaria o ospedaliera;
i) un componente del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

COMPONENTE

TITOLARE

SOSTITUTO

Medico del lavoro autorizzato radioprotezione

Dott.ssa Valeria Enia

Dott. Mauro Grant

Medico radioterapista o medico nucleare

Dott. Ivan Fazio
Responsabile radioterapista Casa di cura Macchiarella di Palermo

Dott. Renato Patrizio Costa
Direttore U.O.
“Medicina nucleare” Policlinico Palermo

Rappresentante ente di ricerca esperto qualificato di 2° o 3° grado

Prof. Renzo Delia
Policlinico universitario di Tor Ver gata Roma

Prof. Ing. Elio Tomarchio
Università di Palermo

Ingegnere/fisico esperto qualificato di 2° o 3° grado

Ing. Alessandro D’Aquila
 

Ing. Antonella Culotta

Esperto in fisica medica

Dott. Salvatore Piraneo
Esperto in fisica medica ASP Agrigento

Dott. Vincenzo Salamone
Esperto in fisica medica Policlinico Catania

I sostituti subentrano in caso di incompatibilità e/o indisponibilità dei titolari. Il Comitato può assumere decisioni solo in presenza di tutti i componenti. Il Presidente può disporre sopralluoghi presso le installazioni di cui alla richiesta di parere. I costi derivanti dalle procedure disciplinate dal presente decreto sono a carico dei soggetti richiedenti e si applica il tariffario per il rilascio di pareri del Comitato tecnico regionale di radioprotezione riportato nell’Allegato 2 del presente decreto. Con successivo atto verrà istituito apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a cui affluiranno le somme versate a fronte del rilascio dei pareri di cui al precedente comma 1. I proventi derivati dal rilascio dei pareri vengono suddivisi in analogia a quanto previsto nel D.A. 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”; la quota destinata all’Amministrazione regionale alimenterà un fondo destinato a:
– acquisizione di attrezzature tecnologiche, informatiche, software e norme tecniche in materia di radioprotezione e agenti di rischio fisici;
– progettazione e realizzazione di un sistema informativo regionale della radioprotezione, con l’obiettivo del miglioramento della programmazione, gestione e valutazione delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio;
– realizzazione di campagne di comunicazione e diffusione della “cultura della radioprotezione” con la predisposizione e la diffusione di materiale informativo, manuali, linee guida, nonché l’organizzazione di eventi e di corsi di formazione specifici.

 

Art. 5
Procedimento

1. Ai fini del rilascio del nulla osta, o della modifica dello stesso nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche al provvedimento e/o alle prescrizioni tecniche in esso contenute, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, acquisito il parere preventivo della commissione, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, comunicando all'interessato l'esito del procedimento.
2. Il direttore dell’U.O. “Igiene ambienti di vita”, o, per le province di Palermo e Catania, dell’U.O. “Radioprotezione” territorialmente competente, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di nulla osta, accerta la sussistenza degli elementi radioprotezionistici necessari alla formulazione del parere della commissione e lo comunica alla segreteria, che provvede entro 30 giorni a riunire la commissione stessa; il presidente può disporre sopralluoghi presso le installazioni del richiedente il nulla osta.
3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 2 sono interrotti per una sola volta; in tali casi, i 30 giorni decorrono dalla ricezione degli elementi richiesti.

 

Art. 6
Contenuti del nulla osta e eventuali variazioni

1. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a:
– le fasi di costruzione, di prova e di esercizio, la gestione dei rifiuti radioattivi, il riciclo dei materiali e la disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione;
- il valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione interessata, tenendo conto dell'esposizione sia interna che esterna;
– l'eventuale smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente;
– gli aspetti di radioprotezione del paziente.
I pareri radioprotezionistici preventivi, le verifiche periodiche e straordinarie, il monitoraggio quinquennale per la valutazione delle esposizioni mediche, i pareri preventivi e le verifiche periodiche per le installazioni di risonanza magnetica nucleare soggette ad autorizzazione regionale, le verifiche inerenti l’esposizione dei lavoratori ai rischi da agenti fisici, il censimento regionale delle apparecchiature radiologiche e le verifiche relative alle tasse di ispezione ex art. 196 T.U.LL.SS. sono affidati alle UU. OO. di radioprotezione delle AA.SS.PP. di Palermo e di Catania, la cui dotazione organica e qualificazione saranno definite negli emanandi atti aziendali. In conformità all’art. 5 della legge regionale n. 5/2009, allo scopo di garantire efficacia e omogeneità sul territorio regionale, mantenendo un elevato standard delle prestazioni di controllo e vigilanza e al fine di contenere la spesa sanitaria, le stesse UU.OO., su richiesta del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e/o dei Dipartimenti di prevenzione competenti per territorio, effettueranno l’attività istituzionale di cui sopra anche nell’ambito dei rispettivi bacini della Sicilia occidentale ed orientale, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
2. Ogni 7 anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare alla commissione una relazione tecnica sullo stato dell'installazione; tale relazione è redatta e sottoscritta, per quanto di competenza, dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica, dal medico addetto alla sorveglianza medica, dal responsabile dell'impianto radiologico e dall'esperto in fisica medica.
3. Le variazioni nello svolgimento della pratica, che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo e delle prescrizioni tecniche in esso contenute, sono soggette solo a preventiva comunicazione alla commissione. Qualora entro 30 giorni il presidente della commissione non comunichi al titolare del nulla osta l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta stesso, il titolare può procedere ad adottare le variazioni comunicate.
4. Il nulla osta può essere modificato dall'azienda sanitaria provinciale:
- su proposta del presidente della commissione, ove ritenuto necessario a seguito della relazione tecnica periodica di cui al precedente comma 2;
- su richiesta degli organi di vigilanza.
L'eventuale procedura di sospensione o revoca del nulla osta viene avviata dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, su proposta del presidente della commissione, nelle ipotesi previste dall'art. 35 del decreto.
5. La volontà di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicata al presidente della commissione, che provvede agli atti istruttori di revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Qualora nel nulla osta fossero state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta deve inviare al presidente della commissione, nei termini previsti dal nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di protezione e di sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti radioattivi, risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione e alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.
7. Il presidente della commissione autorizza le operazioni di disattivazione, stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni; la revoca del nulla osta è subordinata alla verifica radioprotezionistica sulla conclusione della disattivazione, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione, la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti e delle sorgenti impiegate.

 

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 21 gennaio 2015.

BORSELLINO
 

Allegato 1
 

MODULO PER L’ISTANZA DI PARERE
AL COMITATO TECNICO REGIONALE DI RADIOPROTEZIONE

Al dirigente generale del Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Comitato tecnico regionale di radioprotezione
Via Vaccaro 5 – 90100 Palermo
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ il ___________ e residente a
________________________________ in via ___________________________n. ____ nella qualità di rappresentante legale di
___________________________________________________________ CF/P. IVA _____________________________ con sede in
______________________________________________ via _________________________________________________ n. ____
 

CHIEDE
 

il rilascio del parere tecnico di Vs. competenza relativo al seguente progetto:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
A tale scopo, allega:
1. Relazione tecnica firmata da professionista abilitato, corredata da elaborati planimetrici e documentazione illustrativa;
2. Bollettino di versamento di  € ____________ intestato a ______________________________________ riportante causale:
Parere tecnico del Comitato tecnico regionale di radioprotezione.

Codice _____________________

Luogo e data __________________________


Firma e timbro _____________________

 

Allegato 2

TARIFFARIO PER IL RILASCIO DI PARERI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE DI RADIOPROTEZIONE
(DECRETO 4 GIUGNO 2004 “TARIFFARIO UNICO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI RESE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE”)
 

voce
(v. art. 4 c. 1 del decreto)

Prestazione

Riferimento normativo

Tariffa (in €)

 

 

 

 

a)

Parere radioprotezionistico ai fini del rilascio di nulla osta di cat. A da parte del Ministero dello sviluppo economico

Art. 28 D. Lgs. n. 230/95 e ss.mm. e ii.

520,00

b)

Parere radioprotezionistico ai fini del rilascio di nulla osta di cat. B per uso medico su richiesta delle Aziende
sanitarie provinciali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale

Art. 29 D. Lgs. n. 230/95 e ss.mm. e ii.

0,00

c)

Parere radioprotezionistico ai fini del rilascio di nulla osta di cat. B da parte dell’Azienda sanitaria provinciale per installazioni private di radioterapia

Art. 29 D. Lgs. n. 230/95 e ss.mm. e ii.

520,00

d)

Parere radioprotezionistico ai fini del rilascio di nulla osta di cat. B da parte del Prefetto per uso industriale e di ricerca scientifica

Art. 29 D. Lgs. n. 230/95 e ss.mm. e ii.

520,00

f)

Iniziative formative in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e dai rischi fisici

Art. 184 D. Lgs. n. 81/08 e art. 61 D. Lgs. n. 230/95

Secondo le modalità di cui al D.A. 9 febbraio 2005 di cui in premessa

g)

Parere preventivo tecnico-sanitario per l’autorizzazione di impianti e attività comportanti rischi fisici per i lavoratori

Art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Per ogni cabina/stazione/impianto presente nel progetto:
senza sopralluogo: 200,00
con sopralluogo: 520,00