Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Deliberazione 16 marzo 2015, n. 253
Accordo di collaborazione Regione Toscana- INAIL per la realizzazione della ricerca “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”.
B.U.R. 25 marzo 2015, n. 12

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell’accordo del 1 agosto 2007, recante “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e succ. mod. ed int. (di seguito D.Lgs. 81/08), in particolare il Titolo VIII, Capi I, II, III, IV, V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;
Richiamati l’art. 5 del predetto Decreto legislativo che prevede il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, e l’art. 9 che individua le importanti competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di INAIL, ISPESL ed ISPEMA, tra cui la realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
Richiamata la Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modifiche del D.L. 78/2010, che dispone la soppressione di IPSEMA ed ISPESL e l’attribuzione delle relative funzioni all’INAIL;
Richiamato il Nuovo Protocollo d’Intesa sul Sistema Informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 12 luglio 2007 da ISPESL, da INAIL e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;
Vista la Direttiva 2013/35/UE del 26/06/2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita entro il 01/07/2016;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5888 del 1 dicembre 2008 con il quale la Regione Toscana ha approvato il “Piano mirato sui rischi derivanti dagli Agenti fisici” predisposto dal Laboratorio di Sanità pubblica dell’Area vasta di Sud Est e istituito il Portale Agenti fisici presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL di Siena;
Richiamato il Progetto del Ministero della salute - CCM del 2010-2012 “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo ed adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”, che individua come soggetto attuatore l’ISPESL e come unità operative le Az. USL di Siena e di Modena;
Visto il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative, aggiornato alla Revisione approvata il 13/02/2014 dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 131/2003, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018, in particolare il paragrafo 2.7 “Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” che richiama il Portale Agenti Fisici quale importante fonte per una conoscenza più approfondita dei rischi professionali;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1242 del 22/12/2014 che recepisce il predetto PNP, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della predetta Intesa;
Reso noto che il Portale Agenti Fisici comprende le seguenti banche dati: Rumore, Vibrazioni mano - braccio, Vibrazioni corpo intero, Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche artificiali e ottiche naturali;
Considerato che: l’esposizione dei lavoratori agli Agenti fisici può essere più agevolmente valutata attraverso l’utilizzo delle informazioni e dei dati reperibili presso Banche dati e che, in particolare:
- le Banche Dati “Vibrazioni Mano Braccio” e “Vibrazioni Corpo Intero” sono valevoli ai fine della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 202, comma 2 e dell’Allegato XXXV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- le Banche dati su Campi Elettromagnetici e Radiazioni ottiche sono utilizzabili per la elaborazione del documento di valutazione del rischio;
- l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Consultiva ex art. 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento, ai sensi dell’art. 19, c. 5 bis del D.Lgs. 81/08;
Preso atto della volontà della Direzione centrale INAIL, di pervenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Toscana al fine di sostenere l’attività di ricerca del Portale Agenti Fisici;
Visto l’accordo “Accordo di collaborazione “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi” proposto da INAIL, (Allegato A), parte integrante del presente atto”;
Rilevato che il predetto schema di accordo prevede la collaborazione scientifica tra INAIL e la Regione Toscana con i seguenti obiettivi:
- adeguare ed integrare la banca dati relativa alle sorgenti CEM (campi elettromagnetici), secondo quanto previsto dalla nuova Direttiva 2013/35/UE, e le altre banche dati già presenti nel Portale Agenti fisici, inserendo le sorgenti e le macchine più rappresentative dal punto di vista prevenzionistico presenti nei comparti maggiormente a rischio;
- mettere a punto una procedura guidata on line per la valutazione dei rischi da esposizione a Campi elettromagnetici, in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva 2013/35/UE, e adeguare ed integrare le altre procedure guidate on line già presenti nel Portale, comprensive della scelta e valutazione dei relativi dispositivi di protezione individuali (DPI) ed interventi di protezione;
- coinvolgere nell’attuazione del programma la Regione Emilia Romagna e almeno altre due Regioni, una del Sud e una del Nord, per la definizione e attuazione di adeguati strumenti di verifica della diffusione sul territorio dell’efficacia degli strumenti presenti nel Portale Agenti Fisici e di programmi per il miglioramento dei contenuti informativi in base alle specifiche esigenze territoriali;
Reso noto che nell’incontro del Coordinamento interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 26 febbraio 2015 è stata data comunicazione alle Regioni e P.A. del predetto schema di accordo, convenendo che in una fase successiva, in tale sede, saranno concordate le modalità di coinvolgimento delle altre Regioni e P.A. interessate, secondo quanto previsto dall’art. 1, p. 3 del medesimo accordo;
Rilevato che per lo svolgimento delle predette attività l’INAIL assegna alla Regione Toscana un contributo complessivo pari a Euro 70.000, che sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 6 del predetto accordo;
Ritenuto di individuare, come previsto dall’art. 3 dell’accordo, quale responsabile scientifico per la Regione Toscana la Dott.ssa Iole Pinto, dirigente del Laboratorio Agenti Fisici dell’Az. USL di Siena, alla quale sarà affidata la gestione del finanziamento;
Ritenuto opportuno sottoscrivere l’accordo proposto da INAIL al fine di favorire l’implementazione del Portale Agenti fisici che rappresenta un efficace strumento informativo a sostegno dei cittadini, degli attori aziendali della sicurezza e degli operatori della prevenzione che operano per la protezione dei lavoratori esposti agli agenti fisici;
Visto il parere positivo del CTD del 12 marzo 2015;
A voti unanimi
 

DELIBERA
 

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Centrale Ricerca di INAL per la realizzazione della ricerca “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”, (Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria di adottare i provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della LR 23/2007.
Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta
 

ALLEGATO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA

“Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”


TRA
 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL”, con sede legale in Roma Via IV Novembre 144, codice fiscale 01165400589 e Partita IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca, Dott. Alessandro Barletta
 

E
 

la Regione Toscana, di seguito denominato “Ente” con sede legale in Piazza del Duomo, 10 - Palazzo Strozzi Sacrati - 50122 Firenze, Codice Fiscale 01386030488, rappresentato da ....
Di seguito indicate come “le Parti”:
 

P R E M E S S O


- che con delibera n. 20 del 28 dicembre 2012, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il Piano di Attività della ricerca per il triennio 2013- 2015, organizzato in Linee di ricerca che afferiscono a Programmi;
- che con nota n. 6658-P del 29 agosto 2014, il Ministro della Salute ha comunicato l’avvenuta approvazione del suddetto Piano ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303;
che il Piano in questione prevede, tra l’altro, l’attivazione di collaborazioni a titolo oneroso per l’affidamento di ricerche di essenziale rilevanza ad integrazione dei risultati conseguiti dalle attività intramurali;
- che l’INAIL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche e private, nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti i compiti istituzionali; partecipa a progetti di attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, alla
sicurezza dei luoghi di lavoro ovvero a programmi di studi e ricerca di altri enti pubblici e privati, anche internazionali;
- che la Regione Toscana, ha avuto il ruolo di coordinamento operativo del progetto per la creazione del Portale Nazionale per la protezione dagli agenti fisici nei luoghi di lavoro (delibera del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di Lavoro, che nella seduta del 15 marzo 2011).
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente accordo è finalizzato a stabilire una collaborazione scientifica tra l’INAIL e la Regione Toscana con i seguenti obiettivi:
1. Banche dati:
- adeguare ed integrare la banca dati relativa alle sorgenti CEM (campi elettromagnetici) già presente nel Portale Agenti Fisici, a quanto previsto dalla nuova Direttiva 2013/35/UE, inserendo le sorgenti più rappresentative dal punto di vista prevenzionistico presenti nei comparti maggiormente a rischio;
- adeguare ed integrare le altre banche dati già presenti nel Portale Agenti Fisici (PAF) - vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali (ROA) - con le macchine e sorgenti più rappresentative dal punto di vista prevenzionistico presenti nei comparti maggiormente a rischio.
2. Procedure guidate online:
- mettere a punto una procedura guidata online per la valutazione dei rischi da esposizione a CEM, in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva 2013/35/UE, comprensiva anche della scelta e valutazione dei relativi dispositivi di protezione individuali (DPI) ed interventi di prevenzione;
- adeguare ed integrare le altre procedure guidate online per la valutazione dei rischi già presenti nel Portale Agenti Fisici (rumore, vibrazioni, RO), comprensive anche della scelta e valutazione dei relativi DPI e interventi di prevenzione.
3. Diffusione e trasferimento:
- coinvolgere nell’attuazione del programma, la Regione Emilia-Romagna e almeno altre due regioni, una del Nord e una del Sud, nel definire e attuare adeguati strumenti di verifica della diffusione sul territorio, dell’efficacia degli strumenti presenti nel PAF (banche dati, supporti informativi e operativi per la valutazione del rischio, FAQ, ecc.) e nella formulazione di programmi di miglioramento ed integrazione dei contenuti informativi sulla base delle specifiche esigenze territoriali.

 

Art. 2 - Durata

La durata del presente accordo di collaborazione viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino al termine del 31 dicembre 2015.
Il termine della ricerca potrà essere prorogato dietro presentazione di formale e motivata richiesta, da inviare, sia al responsabile scientifico INAIL che all’Ufficio II della Direzione Centrale Ricerca, tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi della ricerca, non oltre i trenta (30) giorni precedenti la data di scadenza del presente accordo.

 

Art. 3 - Responsabili scientifici

I responsabili scientifici sono:
- per l’INAIL, il Dott. Pietro Nataletti;
- per la Regione Toscana, la dott.ssa Iole Pinto, dell’Azienda USL 7 di Siena.
In caso di sostituzione dei referenti scientifici, ciascuna parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla controparte il nominativo del soggetto subentrante.

 

Art. 4 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall’accordo medesimo.
Il personale di entrambe le parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

 

Art. 5 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo stesso.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale e contrattuale vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto del contratto stesso, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

 

Art. 6 - Finanziamento

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’INAIL assegna alla Regione Toscana un contributo complessivo pari a € 70.000,00 (settantamila), comprensivo di spese ed oneri, da erogarsi secondo le seguenti modalità:
- una prima rata a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, dopo la stipula del presente accordo;
- Il saldo pari al 50% del contributo, dopo l’approvazione della conclusione del progetto, secondo le modalità stabilite dal citato art. 7.
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto di Tesoreria Unica.
Il finanziamento sarà corrisposto subordinatamente al rilascio di regolare nota di debito o ricevuta, a seguito di specifica richiesta da parte dell’INAIL, ed intestata a INAIL Direzione Centrale Ricerca Ufficio II - Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata, Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma.
La suddetta nota di debito o ricevuta, dovrà riportare l’indicazione del seguente Codice Unico di Progetto (CUP): E16D15000080005
Il finanziamento, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/01/72 n. 633.
Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese strettamente connesse alle attività oggetto del progetto di ricerca, limitatamente al periodo di durata del progetto medesimo. Non è ammesso l’utilizzo del finanziamento dell’INAIL per l’acquisto o per l’affitto di locali, per la realizzazione di opere edilizie, nonché per l’acquisto di autovetture o di apparecchi di telefonia.
È fatto divieto di utilizzare il finanziamento per l’acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote parte stipendiali a favore del personale dipendente. Le spese non direttamente riconducibili all’attività di ricerca, oggetto del presente atto, ma indispensabili per l’effettuazione della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzate, su richiesta dell’Ente, dal responsabile scientifico, per il tramite dell’INAIL - Direzione Centrale Ricerca Ufficio II - Ufficio coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata, Piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144, al fine di non incorrere in eventuali
disconoscimenti in fase di rendicontazione.

 

Art. 7 - Relazione scientifica (elaborato) e Rendicontazione finanziaria

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, il Responsabile Scientifico dell’Ente inoltra entro 30 giorni successivi alla scadenza dell’accordo, al Responsabile Scientifico INAIL, una dettagliata relazione conclusiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, esclusivamente per la realizzazione del progetto, sottoscritto dal responsabile amministrativo.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata, dall’Ente, in originale o copia conforme per eventuali future richieste dell’INAIL
La relazione conclusiva, deve recare sul frontespizio la dicitura trattasi di “elaborato finale”, e va consegnata in due copie, di cui una va inviata al responsabile scientifico INAIL ed una copia alla Direzione Centrale Ricerca Ufficio II - Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata, Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma.
Nel caso in cui la relazione conclusiva non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, l’INAIL ha facoltà di richiedere chiarimenti che dovranno comunque essere resi in un tempo non superiore a quindici giorni dalla data della richiesta stessa, pena la nullità dell’accordo con conseguente restituzione all’INAIL delle somme fino a quel momento erogate.
Il responsabile scientifico dell’INAIL valuterà i risultati dell'attività di ricerca svolta dall’Ente, in relazione agli obiettivi prefissati, con apposito parere, da trasmettere alla Direzione Centrale Ricerca - Ufficio II.
Il suddetto parere dovrà essere espresso entro 45 giorni dalla data di ricezione della relazione
scientifica conclusiva o degli ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che, il responsabile scientifico INAIL dovesse ritenere di richiedere.

 

Art. 8 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito della ricerca di cui al presente atto è dell’INAIL, ferma restando la possibilità dell’Ente, previa richiesta all’INAIL, di fruirne, nel rispetto della normativa vigente, con l’indicazione del finanziamento dell’INAIL.

 

Art. 9 - Diffida ad adempiere e Risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione della relazione scientifica di cui al precedente art. 7, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’Ente, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’INAIL intima per iscritto allo stesso, a mezzo raccomandata A/R, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l’accordo di collaborazione si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente atto, la Regione Toscana dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo medesimo.

 

Art. 10 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, si tenterà di definire amichevolmente qualsiasi controversia. Se ciò non risultasse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

 

Art. 11 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

 

Art. 12 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli art. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Il presente atto viene redatto in due esemplari, uno dei quali per l’Ente.

Roma,
 

Per la Regione Toscana Per l’INAIL
Il Direttore Centrale Ricerca
Dott. Alessandro Barletta*