Categoria: Cassazione penale
Visite: 15048

 

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30560 - Impresa di autotrasporti e caduta dal cassone dell'autocarro: mancanza di misure di salvaguardia per lavori in quota


 

 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/06/2016

 

 
Fatto

 


1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, appellata dall'imputato Q.E., ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo b) della rubrica perché estinta per prescrizione e, risolta la continuazione con detto reato, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, ha rideterminato la pena.
La vicenda riguarda l'incidente occorso il 03/10/2008 a S.M., lavoratore dipendente della M.T., ditta di trasporti riconducibile all'imputato, durante lo scarico, presso la ditta D. Sistemi s.a.s., di alcuni profilati in alluminio. Più specificamente, apprestandosi lo S.M. a scaricare la merce, costui si era arrampicato sul cassone e sui profilati ivi stipati, perdendo l'equilibrio e cadendo terra e procurandosi le gravi lesioni refertate. Il teste A., del Dipartimento Prevenzione ASL di Salerno, giunto immediatamente sul posto, aveva verificato che l'autocarro non era stato dotato di una scala necessaria per lo svolgimento di attività in quota superiore ai due metri.
Ne era derivata la contestazione al Q.E. - nella qualità di datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la ditta M. Trasporti - del reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 commi II e III, in relazione all'art. 583 n. 1, per generica imprudenza, imperizia e negligenza e per avere omesso di fornire al lavoratore attrezzature idonee a mantenere condizioni di lavoro sicure, in violazione delle norme di cui all'art. 111 commi 1 e 3 del d.lgs. 81/2008, oltre al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 111 commi 1 e 3 del d. lgs. 81/2008, perché n.q. di cui sopra non provvedeva a che, sia pur in condizioni temporanee di lavoro in quota superiore ai due metri, il personale fosse fornito di idonea attrezzatura (scala a pioli o altro materiale idoneo), per evitare condizioni di pericolo.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due separati motivi, con i quali ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità derivante dalla mancata osservanza di una norma antinfortunistica (misure di salvaguardia per lavori in quota) che non potrebbe trovare applicazione nel caso, come quello all'esame, di impresa di autotrasporti, avuto riguardo alle modalità di esecuzione dello scarico della merce che non presupponevano la salita del lavoratore sul camion.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va rigettato.
2. La vicenda all'esame è stata ricostruita sulla scorta di documentazione ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento (tra cui quella medica relativa alle lesioni riportate dallo S.M., il verbale di sequestro dell'autocarro e delle barre di alluminio trasportate e quella fotografica attestante lo stato dei luoghi dopo l'incidente) e delle dichiarazioni della p.o. e del teste A. D.. A fronte del compendio probatorio richiamato, la parte ha contestato in gravame la penale responsabilità dell'imputato, rilevando che i profilati erano stati caricati sul cassone secondo un ordine di consegna presso le varie ditte, tale che per il loro scarico non sarebbe stato necessario salire sul cassone.
La Corte di merito, pienamente condivisa e richiamata per relationem la sentenza di primo grado, ha ritenuto invece attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o., precisando che la stessa doveva essere considerata alla stregua di un vero e proprio testimone e rilevando l'assertività della tesi difensiva alternativa, non suffragata dagli elementi emersi dall'istruttoria.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
La Corte ha affrontato tutte le censure articolate dall'appellante, che sono state trasfuse nel ricorso, senza essere precedute da un serio confronto con le argomentazioni che sorreggono la valutazione del giudice del gravame che sono invece del tutto logiche, coerenti con il dato probatorio, neppure contestato nella sua storicità e non contraddittorie, cosicché le censure stesse si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del dato probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Quanto all'esistenza di una posizione di garanzia dell'imputato, in relazione allo specifico rischio, essa è stata correttamente agganciata alla qualità di datore di lavoro della vittima e responsabile della sicurezza, ma anche alla specificità del lavoro da svolgersi nell'occorso, non potendosi considerare la scelta del lavoratore di salire sul camion eccentrica rispetto ad esso e tale da configurare un comportamento abnorme idoneo ad interrompere la sequenza causale tra la condotta omissiva contestata e l'infortunio.
Sul punto specifico, peraltro, la Corte non intende discostarsi dall'orientamento consolidato di questa stessa sezione, per il quale, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321, in una fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità di un datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
Ed infatti, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori e ha, pertanto, il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al “procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile [Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 261946].
Peraltro, si è pure osservato che le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, determinato dai lavori in corso [cfr. Sez. 4 n. 3774 del 09/10/2014 ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 262123].
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 07 giugno 2016