Protocollo di intesa 16 luglio 2007 Programma INFO - OK
Protocollo di intesa per la prevenzione degli infortuni nel comparto della ceramica
TRA

 

Regione Emilia Romagna, Direzione Regionale Inail, Confindustria Ceramica, Filcea/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil
 

PREMESSO

che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze stazionai, in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" e di “tutela della salute" promuove lo sviluppo di iniziative che concorrano al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
che l'Inail è titolare, in forza dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, di compiti di informazione, assistenza e consulenza nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e
di proposizione di soluzioni atte a ridurre il fenomeno infortunistico e tecno-pratico sulla scorta dello studio dei sistemi di prevenzione, a vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'economia nazionale;
che CONFINDUSTRIA CERAMICA inserisce il Protocollo in una più vasta iniziativa denominata "Progetto CerAmica" volta a fornire strumenti e a proporre iniziative di miglioramento della salute e della sicurezza nelle aziende ceramiche; tale iniziativa che fa seguito alle precedenti già assunte nel passato e le ricomprende in una ottica di prevenzione globale.
L'accordo costituisce l'ultimo tassello in ordine di tempo di un percorso di confronto e collaborazione pluriennale volto a migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico nel settore, a fornire alle aziende ceramiche e all'associazione strumenti operativi per la riduzione dei rischi e insieme strumenti di analisi in grado di orientare e migliorare il processo di valutazione e prevenzione; tutto in un'ottica premiante per le imprese che aderiscano volontariamente a percorsi di qualificazione del processo aziendale di prevenzione;
Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, quali Organizzazioni sindacali dei lavoratori, promuovono la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale diritto fondamentale dei lavoratori e sostengono, a tal fine, lo sviluppo del sistema partecipativo tra i soggetti secondo lo spirito del D.Lgs. 626/94;
che, tenuto conto delle rispettive finalità, la Regione Emilia-Romagna anche attraverso le sue Aziende Sanitarie ed in particolare l'Azienda USL di Reggio Emilia, di Modena, di Imola e Ravenna, nel cui territorio di competenza è concentrata la produzione ceramica, l'Inail, CONFINDUSTRIA CERAMICA, FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL intendono promuovere una efficace collaborazione finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nel comparto ceramico, attraverso il miglioramento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica;

CONDIVISA

l'opportunità di impegnare i soggetti firmatari in azioni volte allo studio del fenomeno infortunistico del comparto della ceramica al fine di individuare azioni preventive efficaci e mirate alla riduzione degli infortuni;
l'opportunità di promuovere l'impiego nelle aziende del comparto di strumenti di analisi degli infortuni in grado di orientare costantemente ed efficacemente il processo di prevenzione secondo una logica di miglioramento continuo aderente ai principi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
l’opportunità di promuovere una efficace ed approfondita elaborazione dei dati infortunistici del comparto;
l’opportunità di dotare le aziende di specifici strumenti di autovalutazioni ulteriori rispetto a quelli già esistenti, finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza e alla riduzione degli infortuni sul lavoro;
la disponibilità da parte di Inail, a valorizzare il sistema premiante per le imprese che aderiscono a percorsi di qualificazione del processo aziendale di prevenzione.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2
1.Nell’ambito della collaborazione istituita viene promosso il “Programma di gestione automatizzata degli infortuni nell’industria della ceramica e dei materiali refrattari” INFO OK quale strumento finalizzato a:
• consentire a tutti gli effetti contrattuali e di legge la registrazione in via informatica degli infortuni sul lavoro, in sostituzione del registro infortuni cartaceo tenuto ai sensi del DPR 547/55.
• consentire l'elaborazione di indici statistici di settore anche al fine di implementare la base conoscitiva complessiva del fenomeno infortunistico del comparto secondo criteri uniformi, tenendo così aggiornato in modo continuo e approfondito il quadro di rischio su cui basare azioni ed interventi di miglioramento per l'intero comparto.
2. Il Programma "INFO OK", verrà fornito gratuitamente alle aziende da CONFINDUSTRIA CERAMICA, che ne ha curato l'ideazione e la progettazione in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della regione. CONFINDUSTRIA CERAMICA, l'Inail e le Aziende USL forniranno adeguata formazione e informazione agli operatori delle aziende del comparto ceramico che lo utilizzeranno.
3. Il Programma "INFO OK" consente, nella versione fornita alle aziende, il calcolo di indici statistici aziendali e, in una ulteriore apposita versione di pertinenza di CONFINDUSTRIA CERAMICA, il calcolo di indici infortunistici di compatto.
4. I dati necessari a tal fine saranno trasmessi dalle aziende a CONFINDUSTRIA CERAMICA, che li utilizzerà per il calcolo degli indici di comparto, collaborando con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL e con l'INAIL ai fini dell'aggiornamento del quadro epidemiologico infortunistico.
5. Considerata l'importanza di diffondere soluzioni telematiche ed informatizzate per il trattamento dei dati, che possono grandemente influire sulla migliore gestione dei processi anche nel campo specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro, le parti si impegnano ad attivare iniziative di informazione e promozione per l'adozione del Programma "INFO OK", e a promuovere presso le aziende il ricorso a modalità telematiche di inoltro all'Inail della denuncia di infortunio, in un'ottica di collaborazione reciproca alla promozione e implementazione degli strumenti telematici realizzati.

ARTICOLO 3
1. Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente protocollo viene promosso l'utilizzo, da parte delle aziende, del "Piano di miglioramento per la riduzione degli infortuni sul lavoro nel comparto ceramica", le cui schede di autovalutazione sono presentate come ALLEGATO 2.
2. Le parti firmatarie condividono che l'adozione di tale piano e delle schede di autovalutazione costituisca un insieme di azioni individuabili come buone pratiche volte all'aggiornamento periodico della valutazione dei rischi e al monitoraggio dell'attuazione delle azioni di miglioramento in materia di sicurezza e prevenzione, nonché uno strumento utile per l'eventuale verifica, da parte degli Enti delegati alla vigilanza, delle misure di prevenzione predisposte dall'azienda in applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore.
3. Allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei lavoratori alle azioni di prevenzione, i risultati dell'analisi degli Infortuni saranno oggetto annualmente di iniziative informative rivolte agli stessi.
4. Al fine di favorire le iniziative aziendali tese a migliorare le condizioni di scurezza, la Regione orienterà i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL a fornire alle aziende ceramiche assistenza per l'utilizzo corretto degli strumenti predisposti, in quanto il loro impiego è da considerarsi come elemento di qualificata attenzione aziendale sui temi della salute e sicurezza.
5. Le parti si impegnano fin da ora a valutare l'andamento del programma e dei risultati raggiunti, anche al fine di includere il presente protocollo tra i criteri utilizzati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per programmare l'attività di vigilanza.

ARTICOLO 4
1. Considerato e condiviso che l'utilizzo corretto e sistematico dell’insieme degli strumenti previsti dal presente Protocollo configura un complesso di iniziative autonomamente assunte dalle aziende in tema di sicurezza e prevenzione, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione specifica, coerentemente inquadrabili con lo spirito del D.M. dei 12 dicembre 2000 in materia di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL, si concorda di riconoscere una positiva valutazione ai fini della sussistenza delle condizioni per ottenere l'applicazione dell'oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità dì Applicazione delle tariffe annesse al DM sopra citato, così come attuato dalla nota INAIL del 23 novembre 2004 (necessità di tre interventi di cui uno in campo di formazione-informazione) alle aziende che, in applicazione del presente protocollo, applichino gli strumenti previsti agli articoli 2 e 3.
2. In particolare, ferma restando la necessità che le aziende interessate presentino l'istanza prevista sull'apposito modulo entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento a quanto realizzato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, si conviene che l'uso sistematico e corretto dei suddetti strumenti, secondo quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa, configuri i miglioramenti delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (allo stato e fatta salva la eventuale modifica della modulistica si concorda che i miglioramenti rientrano nei nn. 9, 12 e 21 del MODULO UNICO DI DOMANDA, come previsto dall'art. 24 del D.M. 12.12.2000).
3. Nello specifico infatti le iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa sulla base dell'attuale modulistica, sono inquadrabili:
- al punto 9 del MODULO UNICO di domanda, in quanto il progetto prevede proprio che il datore di lavoro raccolga ed analizzi in maniera sistematica le informazioni sugli infortuni avvenuti nei suoi ambienti lavorativi;
- al punto 12 del MODULO UNICO, in quanto il progetto è una buona prassi non solo segnalata all'INAIL ma anche riconosciuta attraverso la presente Convenzione;
- al punto 21 in quanto la realizzazione di un'iniziativa di informazione/ formazione diretta ai lavoratori sui risultati dell'analisi degli infortuni, con particolare riferimento alle modalità più frequenti di accadimento e alle relative misure di prevenzione e protezione, costituisce una procedura circolare che comporta l'informazione e la formazione costante dei lavoratori sui rischi concreti dell'azienda.

ARTICOLO 5
Le aziende che applicheranno il presente Protocollo si impegnano affinché i relativi strumenti applicativi siano oggetto di esame nella riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi prevista dall'art. 11 del DLgs 626/94 e successive modificazioni, al fine di favorire una piena e fattiva partecipazione dei lavoratori attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, curando in particolare la divulgazione nei confronti degli stessi lavoratori dei dati sugli infortuni espressi in forma anonima e collettiva.

ARTICOLO 6
1. Il Progetto è assegnato alla responsabilità del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, il quale potrà avvalersi della collaborazione di soggetti indicati dalle parti firmatarie.
2. Il Responsabile del Progetto indirizza l'attività scientifica e l'attività gestionale necessarie per raggiungere gli obiettivi comunemente definiti e presenterà annualmente una relazione sull'attività svolta.
3. Del presente Protocollo d'intesa e successivamente dei risultati raggiunti verranno informati, tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, i componenti del Comitato regionale di coordinamento degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 27 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7
Il Presente Protocollo di Intesa entra in vigore dopo la firma da parte dei competenti organi dei soggetti firmatari ed ha durata dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato.

Firmato a Bologna, il 16 luglio 2007


Fonte: uiltec.it