Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 luglio 2016
Validità: 01.07.2016 - 31.12.2017
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Terziario, Distribuzione e servizi
Fonte: www2.filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 5 (Accordo di riordino dell'apprendistato - Periodo di prova)
Art. 17 (Accordo di riordino apprendistato - Percentuale di conferma)
Sezione I - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo III - Strumenti paritetici nazionali

Premessa [eliminata]
Art. 14 - (Osservatorio nazionale) [eliminato]
Titolo IV - Bilateralità e Welfare contrattuale
Capo I - Bilateralità

Art. 17-bis (Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali)
Art. 18 - (Ente bilaterale nazionale)
Art. 19 - (Analisi problemi settoriali - EBN.TER) - eliminato
Art. 20 - (Enti bilaterali territoriali)
Avviso comune in materia di Enti bilaterali
Art. 21 - (Finanziamento Enti bilaterali territoriali)
Capo II - Welfare contrattuale
Art. 21 bis (Fondo ASTER)
Art. 21 ter (Assistenza sanitaria Quadri)
Art. 63 (Contratto a tempo determinato)
Art. 66 (Limiti percentuali)
Art. 66 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche)
Art. 66 ter (Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale)
Art. 69 bis (Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione)
Art. 72 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 90 (Part-time post maternità)
  Art. 100 (Classificazione)
Art. 112 (Trasferimenti)
Sezione IV - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro

Art. 121 (Articolazione dell'orario settimanale)
Art. 124 (Procedure per l’articolazione dell'orario settimanale)
Art. 125 (Flessibilità dell'orario)
Art. 126 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 127 (Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 141 (Lavoro domenicale)
Art. 164 (Congedi e permessi per handicap)
Art. 176 (Trattamento economico di malattia)
Art. 188 bis (Adozioni internazionali)
Art. 200 (Aumenti retributivi mensili)
Art. … (Una Tantum)
Art. 244 (Decorrenza e durata)
Art. 236 bis (Elemento economico di garanzia)
Sezione IV - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo VII

Art. 243 bis (Contributi di assistenza contrattuale (Adesione contrattuale)
Art. 100 bis (Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’information and communication technology)
Art. 11 (Diarie)
Art. 11 bis (Elemento Economico di Garanzia operatori di vendita)
Art. 15 (Trattamento economico operatori di vendita)

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 12 Luglio 2016

Art. 17 (Accordo di riordino apprendistato - Percentuale di conferma)
(art. 46 CCNL)
[…]
Considerando quanto previsto D.lgs n. 81/2015 le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1 dell’Accordo di riordino dell’apprendistato del 28 marzo 2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Sezione I - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo IV - Bilateralità e Welfare contrattuale
Capo I - Bilateralità
Art. 17 bis (Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali)

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le parti, in coerenza con quanto definito con l'Accordo sulla governance del 12 luglio 2016 condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le parti hanno sottoscritto il 12 luglio 2016 l'Accordo sulla governance sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.
Il mancato rispetto da parte degli Enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione degli Statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse.
Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente accordo di rinnovo entro dicembre 2016 ed adottati dagli Enti entro gennaio 2017.

Art. 18 (Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale, in conformità a quanto previsto dagli accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 26 luglio del 2010 e del 2016 svolge le seguenti funzioni:
- assicura l'attività di supporto agli enti territoriali per l'adeguamento di Statuti e regolamenti ai nuovi Statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti bilaterali territoriali;
- predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente bilaterale nazionale;
- raccoglie da tutti gli Enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli accordi di governance di cui al 1° comma del presente articolo;
- raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle Commissioni apprendistato, delle Commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell'Ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all'anno in un'iniziativa pubblica;
- censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti accordi sulla governance;
- segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall'accordo governance 12 luglio 2016 ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;
- promuove la rete degli Enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del CCNL e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi.
L'Ente bilaterale nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; 
b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) riceve dalle aziende e analizzai dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/1991;
e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FONTER):
g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali;
i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
j) riceve la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
le) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali nonché in tema di welfare aziendale e staffetta generazionale;
l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;
n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente bilaterale nazionale per il terziario.
Le parti concordano, inoltre, di:
- dotare l'Ente bilaterale nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali;
- conferire all'Ente bilaterale nazionale potere di intervento sugli Enti territoriali in caso di inadempienza e/o inerzia, attraverso specifiche norme. 
Per il finanziamento dell'ente bilaterale nazionale è dovuto un contributo da parte degli Enti territoriali pari al 15% delle entrate contributive di cui al successivo art. 21.
Per gli Enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso EBN.TER tramite F24 od altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del 10%.

Art. 20 (Enti bilaterali territoriali)
Gli Enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL
L'Ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ accordo governance del 12 luglio 2016.
L'Ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.
L'Ente bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:
a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
c) tutela della salute e della dignità della persona;
d) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;
e) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;
f) lavoro ripartito;
g) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
h) riceve comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);
i) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37-bis e 38.
L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.
L'Ente Bilaterale, inoltre, può:
1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628:
2. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
3. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
4. svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.
Le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

Art. 63 (Contratto a tempo determinato)
Le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69-bis del presente CCNL.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
[…]

Art. 66 (Limiti percentuali)
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, 65, commi 2 e 3 e all'art. 69-bis contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione.
La presente percentuale non è cumularle con quella prevista dal 6° comma dell'art. 63 del presente CCNL.

Art. 66 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche)
Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto
esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23 punto 2 lettera c) del Dlgs 81/2015
Le parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.

Art. 66 ter (Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale)
Sono esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23 punto 2 lettera c) del D.lgs 81/2015 i centri di assistenza fiscale nel periodo di intensificazione delle attività connesse alle scadenze fiscali di legge che va dal mese di febbraio al mese di luglio.

Art. 69 bis (Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione)
Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati ima sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con soggetti che, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008. art. 2, punto 18, lett. a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente CCNL
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo FONTER, a fronte di specifiche indicazioni che le parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
[…]
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'art. 72, 1° comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell'art. 69 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.

Art. 72 (Rapporto a tempo parziale)
[…]
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

Art. 90 (Part-time post maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in fruizione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. 

Sezione IV - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro
Art. 121 (Articolazione dell'orario settimanale)

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al 2° comma della presente lettera a la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 125.
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell'art. 146.
Le rimanenti ore di cui all'art. 146, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 125.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell'art. 146 e 56 al 3° comma dell'art. 146.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 146, ferma restando l'applicabilità dell'art. 125.

Art. 124 (Procedure per l’articolazione dell'orario settimanale)
L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 133, e contestualmente, per iscritto, all'Ente bilaterale territoriale regionale di competenza, di cui all'art. 20, ovvero all'Ente bilaterale nazionale per le aziende multilocalizzate.
Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, l'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.
A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti bilaterali, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.

Art. 125 (Flessibilità dell'orario)
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136.

Art. 126 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125. con le seguenti modalità:
per le aziende di cui all'art. 121. lett. a), b) e c):
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 127 (Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità;
1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146. pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. 

Art. 141 (Lavoro domenicale)
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.
In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del CCNL 23 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non auto sufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 137.
La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL
[…]

Art. 164 (Congedi e permessi per handicap)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:
a) il periodo di congedo parentale fruibile fino agli otto anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'Inps;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’articolo 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, legge n. 1204/1971.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.