Categoria: 2015
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Tipologia: Contratto Collettivo Aziendale
Data firma: 18 febbraio 2015
Validità: triennale
Parti: Busitalia - Sita Nord e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, RSU/RSA
Settori: Trasporti, Busitalia
Fonte: filtcgil.it

Sommario:

  Premesse
Parte I Sistema delle relazioni industriali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Procedure di rinnovo dell’accordo collettivo aziendale
Art. 3 - Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali
Art. 4 - Pari Opportunità
Art. 5 - Assemblea
Art. 6 - Referendum
Art. 7 - Locali per le Rappresentanze Sindacali
Art. 8 - Permessi per motivi sindacali
Art. 9 - Contributi sindacali
Art. 10 - Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda
Art. 11 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 12 - Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento
Art. 13 - Acquisizione di nuovi servizi
Art. 14 - Armonizzazione normativa
Art. 15 - Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero
Parte II Disciplina normativa generale
Art. 16 - Trasferimento della residenza di servizio
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Festività del Santo Patrono
Art. 19 - Mobilità e flessibilità delle mansioni
Art. 20 - Personale inidoneo
Art. 21 - Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy
Art. 22 - Disposizioni disciplinari integrative
Art. 23 - Permessi e congedi individuali
Art. 24 - Assistenza legale
Art. 25 - Utilizzo autoveicoli aziendali
Art. 26 - Vestiario uniforme e indumenti di lavoro
Art. 27- Pasti aziendali
Art. 28 - Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
Art. 29 -Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio personale o sociale
Art. 30 - Titoli e abilitazioni
Art. 31 - Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente
Art. 32 - Ritiro o sospensione patente di guida e recupero punti
Parte III Disciplina specifica per il personale viaggiante
Art. 33 - Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico
Art. 34 - Rotazione nei turni di servizio
Art. 35 - Cambio turno
Art. 36 - Nastro lavorativo e riprese
Art. 37 - Tempi accessori e relative prestazioni
Art. 38 - Pulizia e rifornimento autobus e catene da neve
Art. 39 - Ritardi
Art. 40 - Intervallo tra le corse
Art. 41 - Indennità di diaria ridotta
Art. 42 - Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio
Art. 43 - Contrasto all’evasione tariffaria
Art. 44 - Personale riservista e disponibile
Art. 45 - Individuazione delle aree
Art. 46 - Servizio di manovra
Art. 47 - Autolinee urbane e suburbane
Art. 48 - Servizi scolastici e scuolabus
Art. 49 - Servizi a chiamata
Art. 50 - Autoservizi specializzati e atipici
Art. 51 - Servizi sostitutivi
Art. 52 - Servizi occasionali e noleggio autobus con conducente
Art. 53 – Telefonia mobile
  Art. 54 - Commissione Orari e Turni (C.O.T.)
Art. 55 - Sinistri e incidenti in generale
Art. 56 - Risarcimento danni
Art. 57 - Ferie e permessi
Parte IV Disciplina specifica per il personale non viaggiante
Art. 58 - Servizi ausiliari per la mobilità
Art. 59 - Organizzazione dell’orario di lavoro
Art. 60 - Reperibilità funzionale
Art. 61 - Banca ore
Art. 62 - Ferie e permessi
Art. 63 - Trasferte
Art. 64 - Quadri
Parte V Mercato del lavoro
Art. 65 - Contratti a termine
Art. 66 - Lavoro a tempo parziale
Art. 67 - Apprendistato professionalizzante
Art. 68 - Lavoro somministrato
Art. 69 - Telelavoro
Parte VI Retribuzione aziendale
Art. 70 - Erogazione delle retribuzioni
Art. 71 - Caratteristiche delle indennità
Art. 72 - Indennità mensili rientranti nella retribuzione normale
Art. 73 - Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale
Art. 74 - Indennità legate alla prestazione giornaliera
Art. 75 - Indennità legate all’organizzazione del lavoro
Art. 76 - Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato
Art. 77 - Indennità legate all’effettuazione di specifiche attività
Art. 78 - Mensa e ticket
Art. 79 - Retribuzione aziendale degli apprendisti
Art. 80 - Linee guida per la definizione del premio di risultato
Art. 81 - Armonizzazione della retribuzione aziendale
Parte VII Welfare aziendale
Art. 82 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Art. 83 - Prestito aziendale
Art. 84 - Agevolazioni titoli di viaggio
Art. 85 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 86 - Concorso per spese scolastiche e asili nido
Art. 87 – Attività culturali sociali e ricreative
Art. 88 - Solidarietà tra lavoratori
Parte VIII Disposizioni finali
Art. 89 - Detassazione e decontribuzione
Art. 90 - Validità e durata
Art. 91 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 92 - Clausola di salvaguardia
Art. 93 - Rinvii
Note a verbale
Allegati
All. n. 1- C.P.O.
All. n. 2 - RSU
Allegato n. 2/sub A Regolamento Quadro per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia -Sita Nord srl”
Allegato n. 2/sub B Regolamento Quadro per l’integrazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia -Sita Nord srl”
All. n. 3 - Tabelle distanze
All. n. 4 - Profili formativi apprendistato

Contratto Collettivo Aziendale Busitalia

Il presente accordo di secondo livello, che è stato esaminato e discusso in numerosi incontri da settembre 2013 al 18 febbraio 2015 e sottoscritto, in Firenze, in tale ultima data, è denominato “Contratto collettivo aziendale di Busitalia”
Il presente accordo è sottoscritto tra Busitalia - Sita Nord srl (in seguito, per brevità, anche semplicemente Busitalia, Società, Azienda o parte aziendale) […] e Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […], Faisa-Cisal […], con la partecipazione di una delegazione: delle RSU di Firenze e Sansepolcro […], delle RSA di Padova e Rovigo […]
Copia del presente accordo e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante, sarà consegnata e/o resa disponibile sulla rete intranet aziendale ad ogni dipendente di Busitalia a cura di quest’ultima.

Premesse
1. Busitalia è una società preordinata a svolgere tutte le attività e tipologie di servizi previste dallo statuto societario e, in particolare, quelle tipiche del trasporto professionale di persone (in qualsivoglia modo esercitate) e quelle connesse con tali attività, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i servizi di TPL (incluse le linee stagionali e/o G.T.), di linea per il trasporto di persone in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, specializzati e/o atipici, sostitutivi FS, scolastici e di scuolabus, nonché turistici e di noleggio autobus con conducente, servizi ausiliari per la mobilità, etc.
2. Le attività e le tipologie di servizi di cui al precedente comma 1. possono essere esercitate da Busitalia direttamente o subaffidate a Società del Gruppo FS o terze, in parziale o totale outsourcing, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), commi 6 e 7, del presente accordo. La Società, a sua volta, può esercitare tali attività anche in subaffidamento o comunque per altre Società del Gruppo FS o anche in conto di imprese terze.
3. Il presente contratto collettivo di secondo livello (in seguito, per brevità, anche “accordo”), aggiorna, uniforma e rende unica, certa ed esigibile la disciplina economica e normativa di secondo livello applicata a tutti i lavoratori dipendenti da Busitalia -Sita Nord srl (in seguito “Busitalia”) impiegati nei servizi dalla stessa effettuati, secondo quanto definito all’art. 1 (Campo di applicazione) del presente accordo.
Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore, il presente accordo costituisce, nel suo insieme, l’unica disciplina contrattuale collettiva di secondo livello applicabile agli anzidetti lavoratori, con la contestuale cessazione della previgente pattuizione collettiva di pari grado, così come di tutti gli usi e le consuetudini che dalla stessa traevano origine, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal medesimo presente accordo.
4. Il personale di Busitalia svolge, nell’ambito del proprio rapporto contrattuale di lavoro dipendente e conformemente con la declaratoria del profilo professionale assegnato, anche alle attività proprie e/o complementari a quelle anzidette che gli vengono comandate, nonché quelle diverse eventualmente assegnate in applicazione dell’art. 19 (Mobilità e flessibilità delle mansioni) del presente accordo.
5. L’Azienda ha predisposto, per ognuna delle quattro aree operative, l’organigramma funzionale alla sua struttura e, nella prospettiva dell’incremento dimensionale della rete, perseguito da Busitalia, ha assegnato tutto il personale in forza ad un’area operativa con contestuale attribuzione della figura professionale e del parametro previsto dalla disciplina normativa di cui al CCNL applicato secondo quanto definito all’art. 1 (Campo di applicazione) del presente accordo.
6. Nell’ambito del predetto organigramma funzionale e ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni:
a) “Unità Produttiva Regionale”: complesso delle strutture e/o dei depositi ubicati nel territorio
della medesima regione, al quale, in considerazione dell’attuale articolazione funzionale, organizzativa ed operativa di Busitalia, è concordemente attribuita, in via esclusiva e ad ogni effetto di legge e di contratto, l’autonomia funzionale propria dell’unità produttiva e a cui fanno capo una o più Sedi/Unità operative ivi ubicate.
Nel caso in cui eventuali particolari e specifiche situazioni - anche sopravvenute - rendano impossibile individuare, nel complesso di strutture ubicate nel territorio di una medesima regione, l’autonomia funzionale richiesta ai fini del riconoscimento della caratteristica di Unità Produttiva Regionale di cui al precedente capoverso, le stesse sono da ritenersi facenti parte dell’Unità Produttiva regionale cui sono funzionalmente legate.
b) “Sede Operativa”: complesso di strutture e depositi ubicati nel territorio di una singola o più provincie nell’ambito della medesima regione geografica e alle quali fanno riferimento funzionale una o più Unità Operative ubicate in detto territorio geografico regionale e/o anche in quello di altre regioni ove, anche in considerazione dell’esiguità dei servizi ivi effettuati, non trovi giustificazione funzionale e/o sia antieconomico prevedere una Sede Operativa;
c) “Unità Operativa”: complesso di strutture e depositi ubicati nel territorio di medesima provincia e/o di una provincia - anche di diversa regione geografica - con questa confinante; l’Unità Operativa è funzionalmente legata ad una sola Sede Operativa.
7. Le parti firmatarie del presente accordo sono reciprocamente impegnate a confrontarsi frequentemente nel corso dei processi di adeguamento dell’organizzazione dell’Azienda alle nuove situazioni che si dovessero determinare per effetto del nuovo assetto istituzionale, industriale ed imprenditoriale del settore, nonché per l’acquisizione e il mantenimento da parte di questa delle certificazioni ambientali e di qualità.
In particolare, nell’ambito dei processi di adeguamento dell’organizzazione dell’Azienda, le parti procederanno all’integrazione del presente accordo in relazione alle nuove attività aziendali (impianti a fune, scale mobili e ascensori, navigazione, servizi ferroviari, etc.)
Le parti medesime si danno reciprocamente atto che, nell’ambito dei predetti processi, per la definizione, in fase di prima applicazione, delle erogazioni di cui all’art. 80 (Linee guida per la definizione del Premio di Risultato), nella competente sede negoziale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2., lett. c), saranno opportunamente considerati anche gli elementi/parametri di produttività previgenti alla procedura di cui all’art. 13 (acquisizione di nuovi servizi).
8. Le parti stipulanti il presente accordo si danno altresì reciprocamente atto che, nelle more delle definizioni di competenza del CCNL, il rispetto di quanto disposto dal presente accordo agli artt. 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 5, e 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), dà attuazione alle previsioni di pertinenza della contrattazione collettiva aziendale di cui agli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Quarta.
9. Le Parti stipulanti il presente accordo dichiarano infine di aver proceduto alla definizione della disciplina di cui all’art. 65 (Contratti a termine) e all’art. 67 (Apprendistato professionalizzante) in deroga alle vigenti discipline contrattuali nazionali di cui all’A.N. 18 novembre - 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL, art. 2, rispettivamente lett. A) e lett. D), allo scopo di adeguarne i contenuti, per quanto demandato dalla legge alla contrattazione collettiva aziendale, alle profonde modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Parte I Sistema delle relazioni industriali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo si applicano a tutti i lavoratori di Busitalia il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL Autoferrotranvieri, ivi inclusi coloro ai quali si applicano le “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” di cui all’Allegato A dell’A.N. 27 novembre 2000 e comunque limitatamente a quanto da tale Allegato non appositamente e specificamente normato.
2. Per tutti i lavoratori di cui al comma 1. del presente articolo si adotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri Asstra di cui al CCNL 23 luglio 1976 (c.d. “Testo Unico” ex Federtrasporti e Fenit, di seguito, per brevità CCNL), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo o comunque da altri contratti/accordi nazionali e/o interconfederali ad essi connessi.
3. Il presente accordo costituisce il secondo livello di contrattazione collettiva del predetto CCNL ed è a quest’ultimo che deve essere fatto riferimento per quanto dal primo non espressamente disciplinato.

Art. 3 Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali
1. Con riferimento all’art. 3 dell’A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, il sistema delle relazioni industriali si struttura:
- nelle sedi di cui al comma 2. del presente articolo;
- nelle fasi di cui al comma 3. del presente articolo;
- sulle materie di cui al comma 4. del presente articolo.
2. Le sedi delle relazioni industriali sono:
a) nazionale, la cui titolarità è affidata, con riferimento all’articolazione di cui al successivo punto 4.1:
- per l’Azienda, alla Società, eventualmente coadiuvata dalle strutture della Capogruppo e/o di una o più Unità Produttive Regionali;
- per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, alle Segreterie Nazionali, congiuntamente alle rispettive rappresentanze regionali;
b) territoriale, la cui titolarità è affidata, con riferimento all’articolazione di cui al successivo punto 4.2:
- per l’Azienda, alla Società, eventualmente coadiuvata dalle strutture della Capogruppo e/o dall’Unità Produttiva Regionale territorialmente competente;
- per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, alle strutture territorialmente competenti delle medesime, congiuntamente alle rispettive RSA o, ove costituita/e, alla/e RSU della/e Unità Produttiva/e Regionale/i;
3. Per ognuna delle sedi di cui al comma 2. del presente articolo, le fasi delle relazioni industriali sono:
a) informazione;
b) esame congiunto;
c) contrattazione.
4. Fermo restando il principio di non ripetitività previsto al punto 2 del Protocollo delle Relazioni industriali del 25 giugno 2013, le materie rispettivamente assegnate ad ognuna delle sedi di cui al comma 2 del presente articolo e ad ognuna delle fasi di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate come segue.
4.1 - Sede nazionale:
a) informazione

- annualmente informativa di cui all’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), comma 5.;
- annualmente, aggiornamento valore previsto dall’art. 26 (Vestiario uniforme e indumenti di lavoro), comma 7.;
- verifiche periodiche annuali previste dall’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 7., sesto capoverso;
- annualmente, gli elementi previsti dall’art. 68 (Lavoro somministrato), comma 4., secondo capoverso;
[…]
- entro il mese di luglio di ogni anno: strategie aziendali di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo; andamento dei principali indicatori economici desunti dal bilancio annuale della Società; evoluzione dei livelli e della composizione occupazionale; indirizzi aziendali in materia di azioni positive, di promozione dell’equilibrio occupazionale di genere e di promozione dell’occupazione giovanile; linee guida ed iniziative su formazione ed aggiornamento professionale; orientamenti, tipologia e volumi complessivi delle attività affidate in appalto e dei servizi in subaffidamento;
- prima dell’attuazione di modifiche significative della macrostruttura organizzativa aziendale;
b) esame congiunto
- congruità delle coperture assicurative di cui all’art. 24 (Assistenza legale), comma 1.;
- annualmente, verifica dotazione dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 3., secondo capoverso, primo alinea;
c) contrattazione
- attuazione di quanto previsto dall’art. 2 (Procedure di rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), comma 1.;
- armonizzazione prevista dall’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), comma 3., secondo capoverso;
- modifiche previste dall’art. 19 (Mobilità e flessibilità), comma 1., ultimo capoverso;
- istituzione o variazione delle aree interessanti più Unità Produttive Regionali, ai sensi dell’art. 45 (Individuazione delle aree), comma 4;
[…]
4.2 - Sede territoriale regionale:
a) informazione

- con cadenza annuale, dati numerici complessivi ai sensi dell’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), comma 4.;
- a seguito della corrispondente fase informativa nazionale, ovvero a seguito di richiesta da parte sindacale, orientamenti, tipologia e volumi complessivi delle attività affidate in appalto e dei servizi in subaffidamento;
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. a) e b), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1, lett. a), del presente articolo;
b) esame congiunto
[…]
- assegnazione del personale ai sensi dell’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), commi 3. e 4.;
- armonizzazione prevista dall’art. 14 (Armonizzazione normativa), commi 3. e 4.;
- trasferimenti ad iniziativa aziendale di cui all’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 4., ultimo capoverso;
- orario di lavoro di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), comma 2.;
- preventivamente e periodicamente, accertamento previsto dall’art. 20 (Personale inidoneo), comma 2.;
- modalità di ripresa dell’attività lavorativa e soluzione di eventuali criticità nella concessione di permessi di cui all’art. 23 (Permessi e congedi individuali), punti 2.2 e 2.4.;
- su richiesta dei RLS, verifica dotazione dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 3., secondo capoverso, secondo alinea, nonché verifiche periodiche annuali di cui al comma 7., quarto capoverso, medesimo articolo;
- verifica preventiva delle misure previste dall’art. 29 (Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio sociale), comma 2.;
- verifica preventiva della diversa utilizzazione del personale prevista dall’art. 30 (Titoli e abilitazioni), comma 7.;
[…]
- integrazione e/o modifica dell’All. 3 (Distanze chilometriche), ai sensi dell’art. 44 (Personale riservista e disponibile), comma 3., lett. a);
- preventiva verifica del numero, delle qualifiche e della durata dei contratti di cui all’art. 68 (Lavoro somministrato), comma 4., primo capoverso;
- a richiesta di parte sindacale, livelli quantitativi/qualitativi dell’offerta erogata rispetto al contratto di affidamento del servizio in atto;
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. c), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1., lett. b), del presente articolo;
c) contrattazione
- modalità attuative di quanto previsto dall’art. 5 (Assemblea), comma 1.;
- armonizzazione prevista dall’art. 14 (Armonizzazione normativa), commi 3. e 4.;
- adeguamenti previsti dall’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), commi 2. e 3., primo capoverso;
- rinvio previsto dall’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologia, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy), comma 10.;
- modalità e tempi di acquisizione dei titoli di cui all’art. 30 (Titoli e abilitazioni), commi 2. e 3.;
- modalità e flessibilità ulteriori previste dall’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), commi 5. e 12.;
- situazioni particolari previste dall’art. 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), comma 4.;
- modalità e tempi di cui all’art. 38 (Pulizia e rifornimento autobus), comma 3.;
- modalità attuative di quanto previsto dall’art. 42 (Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio), comma 2.;
[…]
- modalità e individuazione dei lavoratori prevista dall’art. 60 (Reperibilità funzionale), comma 2.;
- integrazione attività stagionali prevista dall’art. 65 (Contratti a termine), comma 6.;
[…]
- profili formativi di figure professionali diverse e/o ulteriori prevista dall’art. 67 (Apprendistato professionalizzante), comma 10.;
[…]
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. c), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1., lett. c), del presente articolo;
5. Fatta salva la specifica procedura da adottare in occasione del rinnovo del presente accordo, disciplinata dal precedente art. 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), le fasi relazionali di cui al precedente comma 4. vengono di norma svolte secondo quanto di seguito previsto.
a) Informazione:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di informazione si attiva ad iniziativa aziendale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto alla scadenza della relativa attivazione;
- la fase di informazione di cui all’alinea precedente, si esaurisce con l’invio da parte dell’azienda di adeguata documentazione scritta, fatto salvo il caso di apposita richiesta scritta di incontro avanzata da parte sindacale entro i 7 giorni successivi al ricevimento della documentazione aziendale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di informazione si attiva ad iniziativa aziendale, mediante l’invio alla parte sindacale di adeguata documentazione scritta, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- la fase di informazione si conclude, di norma, con apposito verbale di riunione.
b) Esame congiunto:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di esame congiunto si attiva ad iniziativa aziendale convocando l’incontro con la parte sindacale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto al termine entro il quale è prevista l’attivazione;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di esame congiunto si attiva ad iniziativa aziendale, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- la fase di esame congiunto si conclude, di norma, con apposito verbale di riunione.
c) Contrattazione:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di contrattazione si attiva ad iniziativa aziendale convocando l’incontro con la parte sindacale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto al termine entro il quale è prevista l’attivazione;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di contrattazione si attiva ad iniziativa aziendale, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
6. La presente disciplina è in vigore dalla data di decorrenza del presente accordo. Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione e l’entrata in vigore del presente accordo resta vigente il Protocollo di Relazioni Industriali del 25 giugno 2013.
7. Con riferimento ai precedenti comma 2., lett. a), secondo alinea, e comma 2., lett. b), secondo alinea, a fare data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà transitoriamente attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, alla previsione in materia di titolarità negoziale delle Organizzazioni Sindacali di cui agli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Terza.

Art. 4 Pari opportunità
1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a:
a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro;
b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato;
e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti;
f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali;
g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica.
3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale.
4. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordo.

Art. 5 Assemblea
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue.
La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio.
Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c).
La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro.
A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore.
[…]
La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.

Art. 7 Locali per le Rappresentanze Sindacali
1. Nelle Unità Produttive Regionali che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, l’Azienda mette permanentemente a disposizione di RSA e/o RSU legittimamente costituite, un locale idoneo allo svolgimento della propria attività.
Il locale - che, anche in caso di coesistenza di RSA ed RSU è unico - viene individuato, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dal responsabile della Unità Produttiva Regionale interessata, il quale procede alla sua assegnazione a RSA e/o RSU, predisponendo il relativo verbale di consegna. L’Azienda può successivamente sostituire il locale assegnato con un altro, previa comunicazione scritta, da inviarsi ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima.
2. Qualora, in funzione dell’articolazione territoriale della Unità Produttiva Regionale interessata, le RSA e/o la RSU assegnatarie in via permanente di locale aziendale, abbiano occasionale necessità di far uso, in relazione allo svolgimento della propria attività, di altro e diverso locale, queste ultime possono congiuntamente avanzare richiesta in tal senso al responsabile della struttura aziendale interessata, secondo quanto previsto al comma 3. del presente articolo.
Nel caso in cui la Unità Produttiva Regionale occupi complessivamente più di 1.000 dipendenti, l’azienda assegna permanentemente, ai soggetti sopra richiamati, nel loro complesso, e su richiesta scritta degli stessi, più di un locale qualora la distribuzione territoriale dei lavoratori lo richieda.
3. Nelle Unità Produttive Regionali che occupano complessivamente meno di 200 dipendenti, l’Azienda può mettere a disposizione delle/a RSA e/o RSU uno o più locali idonei per lo svolgimento delle proprie riunioni.
Alle medesime RSA/RSU è altresì estesa, ove possibile, la previsione di cui al comma 2., primo capoverso, del presente articolo e la relativa richiesta deve essere inoltrata in forma scritta al responsabile della corrispondente struttura aziendale almeno 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento prevista per la riunione.
4. La presente disciplina è in vigore dalla data costituzione delle RSA e/o di insediamento in carica delle RSU elette ai sensi del successivo art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda). Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al capoverso precedente, resta temporaneamente in vigore quanto già in atto in Busitalia nella medesima materia.
5. A far data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal), Parte Seconda.

Art. 8 Permessi per motivi sindacali
1. Per consentire la partecipazione alle riunioni degli organi cui appartengono o alle attività sindacali di loro competenza, ai lavoratori componenti organi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto, saranno concessi, ai sensi degli artt. 19 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, permessi retribuiti, anche frazionabili secondo quanto previsto al comma 4. del presente articolo.
[…]
4. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall’Azienda, la richiesta per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi sindacali va inoltrata in forma scritta all’Azienda con un preavviso, di norma, non inferiore a 48 ore (24 ore per i RLS), fatti salvi i casi di documentata urgenza:
[…]
- da parte dei RLS, per i permessi di cui all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., primo capoverso, del presente accordo.
L’eventuale diniego da parte dell’Azienda alla concessione dei permessi retribuiti richiesti nei termini predetti dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta e con un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore (12 ore per i RLS), per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o di particolarmente elevata difficoltà gestionale.
5. La fruizione dei permessi retribuiti di cui ai commi 1., primo capoverso, e 3. del presente articolo, all’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 5., nonché all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., secondo capoverso, del presente accordo, può avvenire, in relazione alla specifica attività da svolgere a frazione di giornata:
- per il personale viaggiante adibito al servizio urbano di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3., punto 3.1, lett. a);
- per il personale viaggiante adibito agli altri servizi ove tecnicamente possibile ed in base alle contingenti esigenze di servizio e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda;
- per il restante personale in funzione dell’attività lavorativa effettivamente svolta. Resta comunque fermo quanto previsto al comma 4., secondo capoverso, del presente articolo.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., terzo capoverso, del presente accordo, in caso di fruizione frazionata dei predetti permessi retribuiti, il calcolo in ore è comprensivo dei tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, eventualmente impiegati per raggiungere e tornare dal luogo interessato dall’espletamento dell’attività che dà titolo al permesso stesso, dovendosi contestualmente escludere che detti tempi possano dare luogo, per la parte non coincidente con l’orario di lavoro, a qualsivoglia ed anche diversa forma di indennizzo e/o autonomo riconoscimento.
I permessi di giornata intera sono determinati nella misura convenzionale di 6 h e 30’ per ciascun giorno in rotazione 6+1, misura riproporzionata in caso di diversa rotazione.
[…]
6. Il presente articolo decorre dal 10 marzo 2015 e dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale e, in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di Busitalia e delle sue possibili evoluzioni, in applicazione estensiva delle previsioni in materia contenute negli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria - Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
[…]

Art. 10 Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda
1. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, alle previsioni in materia contenute negli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria - Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) /14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Detta disciplina è in vigore dalla data di insediamento in carica delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (di seguito, RSU) elette ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, la disciplina prevista dal presente articolo dà attuazione in Busitalia a quanto previsto dai predetti Accordi Interconfederali e, pertanto, sostituisce, a livello aziendale il relativo A.N. 28 marzo 1996 per quanto con essa in contrasto.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al secondo capoverso del presente comma 1., resta in vigore quanto già previsto dalla contrattazione e dalle leggi vigenti nonché quanto aziendalmente in atto in Busitalia nella materia di rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda.
2. Le RSU vengono costituite/rinnovate, ovvero integrate, in ciascuna Unità Produttiva Regionale di Busitalia, definita ai sensi delle Premesse, comma 6., lett. a), del presente accordo, come disciplinato dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
Congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, e secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) al presente accordo, le RSU assumono le seguenti titolarità negoziali riferite all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali) del presente accordo:
- nelle sedi di cui al relativo comma 2., lett. b);
- nelle fasi di cui al relativo comma 3.;
- sulle materie di cui al relativo comma 4., punto 2.
3. I componenti le RSU sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, nonché di quanto rispettivamente previsto agli artt. 5 (Assemblea), 6 (Referendum) e, in via esclusiva, 7 (Locali per le Rappresentanze Aziendali) del presente accordo.
I componenti le RSU sono altresì titolari in via esclusiva delle seguenti agibilità sindacali, disciplinate dalle parti con il presente articolo in applicazione estensiva degli Accordi Interconfederali richiamati al precedente comma 1., primo capoverso, in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di Busitalia e delle sue possibili evoluzioni, relativamente a: numero dei componenti, di cui all’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accodo; monte permessi retribuiti, di cui al comma 4., del presente articolo; rimborsi, di cui al comma 5. del presente articolo; strumentazione in dotazione ai locali aziendali posti a disposizione, di cui al comma 7. del presente articolo.
[…]
7. Per l’espletamento del proprio mandato l’Azienda riconosce ad ogni componente le RSU:
- l’accesso, da postazione all’uopo dedicata, a collegamenti su rete internet per l’uso della propria posta elettronica personale;
- la possibilità di effettuare e ricevere, da postazione all’uopo dedicata, comunicazioni da e per specifiche utenze, anche di telefonia mobile, preventivamente comunicate ed abilitate dall’Azienda.
La possibilità di utilizzare le anzidette postazioni dedicate può anche essere garantita dall’Azienda in forma occasionale, di volta in volta, su specifica richiesta di ogni componente le RSU.
Le apparecchiature di comunicazione messe a disposizione dei componenti le RSU, sia permanentemente che occasionalmente, sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy) del presente accordo.
8. I locali di cui all’art. 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali) del presente accordo sono disponibili all’uso anche da parte dei RLS, fatto salvo quanto per questi ultimi previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 10., del presente accordo.
9. In fase di prima applicazione, restano temporaneamente operanti, ove esistenti e fino a scadenza, le RSU; nei casi in cui fossero attive le RSA, ai fini del monte ore di permessi sindacali retribuiti è fatto esclusivo riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976. In tal caso, in occasione degli incontri formalmente convocati su iniziativa aziendale, nonché in occasione degli incontri in Azienda relativi all’espletamento delle fasi relazionali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2 del presente accordo, l’azienda pone in permesso sindacale aziendale, per ogni Organizzazione Sindacale, i rappresentanti sindacali aziendali dell’Unità produttiva Regionale nel numero previsto dall’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976.

Art. 11 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il presente articolo disciplina la materia in applicazione del relativo A.N. 28 marzo 1996, integrandolo alla luce dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in conseguenza del mutamento degli assetti dimensionale ed organizzativo di Busitalia che ha fatto seguito alle operazioni societarie che hanno riguardato l’Azienda a decorrere dall’anno 2011.
Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia al relativo A.N. 28 marzo 1996 attuativo dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Per quanto, invece, diversamente disciplinato dal presente articolo, esso sostituisce il richiamato A.N. 28 marzo 1996.
2. In applicazione estensiva dei criteri e delle modalità di espletamento della funzione dettati dal D.Lgs. e dall’A.N. di cui al capoverso precedente, il numero dei RLS di cui al successivo comma 5, il monte permessi retribuiti di cui al successivo comma 6, i rimborsi di cui al successivo comma 7 e la strumentazione in dotazione e i locali utilizzabili di cui al successivo comma 8 sono stati definiti dalle parti in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di Busitalia e per concorrere, nell’ambito di tale articolazione, all’efficace espletamento da parte dei RLS della loro importante funzione.
3. Presso ogni Unità Produttiva Regionale operano i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Ad ogni RLS vengono conferite le attribuzioni stabilite dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. La nomina dei RLS ha luogo mediante elezione da parte dei lavoratori dipendenti da ogni Unità Produttiva Regionale di cui al comma 3. del presente articolo, secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo.
5. Il numero dei RLS e l’eventuale implementazione a seguito di significative modifiche dell’assetto produttivo ed organizzativo aziendale in atto alla data di stipula del presente accordo, è determinato secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo.
6. Per l’espletamento del proprio mandato sono concessi dall’azienda ad ogni RLS permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annuali - da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno -, la cui richiesta va effettuata adottando le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 4., del presente accordo.
La fruizione di detto monte ore può avvenire con le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 5., del presente accordo.
La fruizione del predetto monte ore va calcolata al netto:
- dei tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, eventualmente impiegati per raggiungere e tornare dal luogo interessato all’espletamento della specifica attività programmata, dovendosi contestualmente escludere che detti tempi possano dar luogo, per la parte non coincidente con l’orario di lavoro, a qualsivoglia ed anche diversa forma di indennizzo e/o autonomo riconoscimento;
- delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., lettere b), c), d), g), i) ed l);
- delle ore utilizzate per la riunione periodica indetta dall’azienda, in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- delle ore eventualmente necessarie per lo svolgimento, qualora richiesta, di una riunione dei RLS preparatoria della riunione di cui al precedente alinea;
- delle ore necessarie per partecipare ad ogni altra eventuale riunione convocata su iniziativa dell’azienda.
7. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, per la giornata o frazione di essa in cui fruisce dei permessi retribuiti di cui al comma 6. del presente articolo per lo svolgimento dell’attività al di fuori della propria residenza di servizio, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in materia di indennità di trasferta o, per i soli RLS appartenenti al personale viaggiante che nella medesima giornata svolgono anche attività di guida e sempre che ne sussistano i presupposti previsti dal CCNL, il trattamento economico più favorevole tra la summenzionata indennità di trasferta e l’indennità di diaria ridotta.
Qualora, nel caso sopra prospettato, il RLS abbia la necessità di utilizzare il proprio autoveicolo - all’uso del quale sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda -, allo stesso è riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 6. (Rimborso chilometrico), del presente accordo.
È, invece, specificamente esclusa qualsivoglia altra ed anche diversa forma di indennizzo/rimborso.
8. L’azienda svolge nei confronti di ogni RLS gli interventi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., articolati in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e 8 annuali di aggiornamento.
Gli interventi formativi di cui al precedente capoverso saranno erogati entro il primo quadrimestre dalla nomina dei RLS effettuata ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
Ai partecipanti ai corsi provenienti da una residenza di servizio situata in un Comune diverso da quello di svolgimento del corso medesimo, è riconosciuto il trattamento di cui al comma 7. del presente articolo.
9. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, in relazione a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:
- l’accesso, da postazione all’uopo dedicata, a collegamenti su rete internet per l’uso della propria posta elettronica personale;
- la possibilità di effettuare e ricevere, da postazione all’uopo dedicata, comunicazioni telefoniche da e verso specifiche utenze, anche di telefonia mobile, preventivamente comunicate ed abilitate dall’Azienda.
La possibilità di utilizzare le anzidette postazioni dedicate può anche essere garantita dall’azienda in forma occasionale, di volta in volta, su specifica richiesta dei RLS.
Le apparecchiature di comunicazione messe a disposizione del RLS, sia permanentemente che occasionalmente, sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy) del presente accordo.
10. I locali di cui all’art. 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali) del presente accordo, sono disponibili all’uso anche da parte dei RLS, fatta salva la facoltà dell’Azienda di assegnare ai RLS, su loro richiesta, un locale diverso.
11. La presente disciplina è in vigore dalla data di insediamento in carica dei RLS eletti ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) del presente accordo.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al capoverso precedente, resta temporaneamente in vigore quanto già aziendalmente in atto in Busitalia nella medesima materia.
12. A far data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal), Parte Seconda.

Parte II Disciplina normativa generale
Art. 17 Orario di lavoro

1. Ai sensi dell’art. 6, lett. a), A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, e dell’art. 4, Allegato A), al medesimo, la durata dell’orario settimanale di lavoro, contrattualmente prevista, è stabilita in 39 ore settimanali realizzate come media nell’arco temporale di 17 settimane consecutive (c.d. “periodo di compensazione”).
Fermo restando quanto previsto dell’art. 6, lett. e), A.N. 27 novembre 2000, la durata media dell’orario settimanale di lavoro non può in ogni caso eccedere, nell’anzidetto periodo di 17 settimane consecutive, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Non rientrano in tale computo le ore di cui all’art. 61 (Banca ore per il personale impiegatizio), comma 2., del presente accordo.
2. L’orario di lavoro settimanale è distribuito in funzione delle esigenze del servizio e, di norma, l’assegnazione dei carichi di lavoro è equamente distribuita tra tutto il personale.
Ai sensi dell’art. 3, lett. c), A.N. 12 luglio 1985, di rinnovo del CCNL, le relative modalità di attuazione sono materia di preventivo esame congiunto nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b), del presente accordo.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1. e 2. del presente articolo, l’orario e i turni di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali di tutto il personale sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, A.N. 25 luglio 1997 e dall’art. 6, A.N. 14 dicembre 2004, entrambi di rinnovo del CCNL, conformemente a quanto segue:
3.1 Personale viaggiante e lavoratori mobili: visto l’art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.:
a) R.D. n. 2328/1923, convertito in L. n. 473/1925 per gli addetti ai servizi di cui all’art. 47 (Autolinee urbane e suburbane), del presente accordo e per quelli adibiti ad analoghi servizi svolti con le modalità di cui all’art. 49 (Servizi a chiamata), del presente accordo, nonché al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
b) L. n. 138/1958 per gli addetti ai servizi rientranti nel campo di applicazione di tale norma e per quelli adibiti ad analoghi servizi svolti con le modalità di cui all’art. 49 (Servizi a chiamata), fatta esclusione per quelle rientranti nel campo di applicazione della normativa richiamata alla lett. c) del presente punto, nonché al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
c) Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 234/2007 per tutte le tipologie di servizi rientranti nel campo di applicazione di dette normative, nonché, al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
d) nei casi in cui la prestazione lavorativa programmata giornalmente e/o settimanalmente non ricada uniformemente in uno dei casi previsti alle precedenti lett. a), b) o c), il regime normativo da applicarsi segue il criterio della rispettiva prevalenza (c.d. “attività prevalente”) con conseguente applicazione del regime così individuato anche alle altre tipologie di trasporto disciplinate dal presente accordo, nonché alle eventuali connesse utilizzazioni nei servizi di cui agli artt. 44 (Personale riservista e disponibile) e 46 (Servizio di manovra) del presente accordo.
Ove l’individuazione della predetta attività prevalente risulti particolarmente difficile, viene applicata la disciplina di maggiore tutela per il lavoratore con riferimento ai turni di servizio programmati.
Resta comunque confermato, per i singoli servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, l’obbligo del rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dal Regolamento (CEE) n. 3821/1985 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 6, lett. c), A.N. 12 luglio 1985, di rinnovo del CCNL, ulteriori elementi di regolazione della prestazione lavorativa del personale viaggiante sono disciplinati dagli artt. 35 (Cambio turno), 36 (Nastro lavorativo e riprese), 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), 39 (Ritardi) e 40 (Intervallo tra le corse).
3.2 Altro personale: si applica il D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 9 e dagli artt. 16 e 17 del medesimo D.Lgs.

Art. 19 Mobilità e flessibilità
1. In applicazione dell’art. 2, lett. A), punto 10), dell’A.N. 27.11.2000 di rinnovo del CCNL e fermo restando quanto previsto al punto 4. delle premesse al presente accordo, nonché, laddove applicabili, le flessibilità stabilite dall’art. 3 dell’Allegato A), R.D. n. 148/1931, ed anche allo scopo di favorire la crescita professionale dei singoli lavoratori, è realizzabile, nell’ambito dei settori tecnico/amministrativi, sia la mobilità tra i reparti che la pluralità delle mansioni per tutte le qualifiche paritetiche.
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono confermate le previgenti modalità di attuazione dell’art. 2, lett. A), punto 10), del predetto A.N. derivanti dalla pattuizione collettiva aziendale in Busitalia, nonché le flessibilità in uso.
Ai sensi del secondo capoverso della lett. a) del già richiamato punto 10) del medesimo A.N. predetto, la modifica delle previgenti modalità, di cui al capoverso precedente è materia di contrattazione nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. c).
2. Ferma restando la salvaguardia della professionalità individualmente acquisita, è altresì consentita l’attribuzione di mansioni, oltre che proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni, anche proprie di figure professionali appartenenti ad aree operative diverse collocate sia nella medesima area professionale che in quella immediatamente inferiore.
In caso di attribuzione di mansioni riferibili ad un’area operativa diversa e collocate nell’area professionale immediatamente inferiore, dette mansioni non devono risultare quantitativamente prevalenti.
3. In casi straordinari e/o di comprovata emergenza è sempre consentito lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o diverse aree operative.

Art. 20 Personale inidoneo
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono integralmente confermate le norme in materia di personale inidoneo derivanti dalla pattuizione collettiva, nonché dagli usi e dalle consuetudini che dalla stessa traggono origine, previgente in Busitalia al medesimo presente accordo in attuazione del relativo A.N. 3 luglio 1986, Allegato 2).
2. Ai sensi dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, art. 3, lett. c), l’accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili per una eventuale proficua utilizzazione, in mansioni diverse, del personale temporaneamente inidoneo al servizio nelle funzioni proprie della qualifica rivestita o ai fini dell’assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti inidonei, nonché per l’eventuale aggiornamento delle previgenti regolamentazioni di cui al comma 1. del presente articolo, è materia di preventivo e periodico esame congiunto nella sede territorialmente competente di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.

Art. 21 Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy
1. Ferme ed impregiudicate restando le tutele riconosciute dagli art. 4 e 8, L. n. 300/1970, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai Provvedimenti Normativi del Garante per la Privacy, le Parti, dando concreta attuazione a quanto previsto dall’Allegato 4, lett. C), del Verbale di Incontro nazionale del 26 aprile 2013, concordano che, allo scopo di adempiere a specifici obblighi e al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone, del personale e del patrimonio aziendale, sia consentita l’installazione e l’utilizzo, nei locali e sui veicoli aziendali, di sistemi satellitari e/o altre apparecchiature elettroniche (hardware e software) atte a rilevare, registrare e trasmettere dati relativi allo svolgimento e alla sicurezza del servizio nonché del patrimonio aziendale.
[…]

Art. 23 Permessi e congedi individuali
1. Il presente articolo regolamenta e disciplina le modalità di richiesta, concessione ed utilizzazione dei congedi, dei riposi giornalieri, dei permessi e della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. e dei congedi e dei permessi riconosciuti ai dipendenti con disabilità grave o che assistono familiari con disabilità grave ai sensi della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii..
2. Nello specifico, secondo le previsioni e nei limiti previsti dalla legge, il presente accordo interviene sui seguenti istituti: congedo obbligatorio e facoltativo di paternità; congedo parentale (astensione facoltativa per maternità/paternità); riposi giornalieri (ex allattamento); tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare disabile in situazione di gravità; congedi per malattia del figlio.
[…]
2.3 Riposi giornalieri (ex allattamento)
Al fine di contemperare le esigenze di assistenza e del regime biologico del bambino e quelle della produzione, i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41, D.Lgs. n. 151/2001 (allattamento) saranno usufruiti sulla base di un accordo tra lavoratore e azienda.
Per quanto riguarda il personale turnista il turno concordemente individuato tra quelli esistenti, può determinare, con il consenso del lavoratore, il cambiamento della residenza di servizio. In tal caso si applica il trattamento previsto dall’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 6., del presente accordo. Il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.
In caso di difficoltà oggettive riscontrate nella concorde individuazione di un turno di servizio, tra quelli esistenti, che soddisfi entrambe le esigenze, l’Azienda potrà valutare, d’intesa con il lavoratore, di collocare lo stesso a mansione alternativa, temporaneamente e per la sola durata prevista dalla legge per i riposi giornalieri fino al compimento di 1 anno di vita del bambino).
Qualora la fattibilità di detta soluzione alternativa, presupponga la temporanea modifica della residenza di servizio del lavoratore, la stessa è da trattarsi alla stregua della fattispecie prevista dall’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 6., del presente accordo.
Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta, nonché la qualifica originale.
In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo potrà essere richiesto l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro.
[…]

Art. 25 Utilizzo di autoveicoli aziendali
1. Il personale che, per ragioni esclusivamente attinenti al servizio, è autorizzato ad utilizzare autoveicoli ad esclusione di quelli di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) e l) del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. che sono di proprietà o comunque nella disponibilità di Busitalia, è tenuto a rispettare quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli autoveicoli di cui al comma 1. del presente articolo, fermo restando il loro utilizzo esclusivamente per motivi di servizio e solo per l’itinerario e per il tempo strettamente necessario a tale scopo, devono:
[…]
- essere utilizzati esclusivamente da personale dipendente e, fatti salvi i casi specifici preventivamente autorizzati, senza trasportare persone terze e comunque estranee all’azienda;
[…].
3. Gli utilizzatori degli autoveicoli di cui al comma 1. del presente articolo devono:
- essere in possesso dei titoli, in corso di validità, abilitanti alla guida dell’autoveicolo che si apprestano a condurre;
- acquisire preventivamente l’apposita autorizzazione aziendale, copia della quale è custodita presso l’impianto o unità che ha in carico l’autoveicolo;
- assicurarsi dell’efficienza del veicolo e in condizione di circolare nel pieno rispetto delle norme del vigente “Codice della Strada” e relativo “Regolamento di attuazione”, con particolare riferimento ai componenti ed impianti relativi alla sicurezza stradale;
- verificare la regolarità e la completezza dei documenti di bordo:
a) carta di circolazione (in originale o, ove consentito, in fotocopia autenticata);
b) tagliando dell’assicurazione R.C.A.;
c) eventuali autorizzazioni per il transito in aree soggette a limitazioni di traffico e/o circolazione;
- verificare la presenza della dotazione di bordo composta da:
a) modulo “Rapporto di Servizio”;
b) triangolo;
c) gilet o bretelle retro-riflettenti;
d) dispositivo Telepass e/o Viacard;
e) catene da neve o pneumatici invernali (nel periodo e per le località che ne impongono l’obbligo per la circolazione);
- segnalare tempestivamente alla competente struttura aziendale ogni malfunzionamento dell’autoveicolo e, in caso di guasto con necessità di recupero da parte del soccorso stradale, procedere, previa acquisizione del nulla osta da parte della medesima struttura aziendale, alla chiamata del soccorso;
- effettuare la corretta compilazione in ogni sua parte del Rapporto di servizio, indicando, in modo leggibile, prima della partenza, il cognome e nome, la data, l’ora, la località di partenza, la lettura iniziale del contachilometri e apporre la propria firma; all’arrivo scrivere la data, ora, località di arrivo, lettura finale del contachilometri e apporre la propria firma;
[…]
4) Ai fini di quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, la struttura aziendale territorialmente competente dovrà:
- rendere disponibili agli utilizzatori tutti i sopra richiamati documenti (aggiornati ed in corso di validità) e le attrezzature che costituiscono la dotazione innanzi richiamata;
- provvedere alla manutenzione programmata e straordinaria degli autoveicoli;
- monitorare il corretto utilizzo degli autoveicoli, segnalandone ogni eventuale abuso o comportamento comunque scorretto e/o anomalo.
5) Eventuali irregolarità o mancanze riferite agli obblighi di cui ai precedenti commi dovranno essere segnalate prontamente dal lavoratore al responsabile di riferimento il quale provvederà al ripristino delle condizioni prima del regolare utilizzo dell’autoveicolo.
6) La gestione degli autoveicoli non specificamente in uso a determinate aree e/o utilizzatori ma nell’indistinta disponibilità di tutta la struttura aziendale (intesa come Sede o Unità Operativa), farà capo a quest’ultima la quale sarà di volta in volta tenuta a curarne e controllarne il corretto e conforme impiego.
7) Sono in ogni caso fatti salvi gli usi e consuetudini eventualmente già localmente in atto, sempre che le stesse non contrastino con le disposizioni impartite nel presente articolo.

Art. 28 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e alla regolamentazione vigenti in materia e ferma restando la specifica regolamentazione degli accertamenti che, per alcune categorie di personale, non rientrano nella sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008, le parti sono impegnate a sviluppare tutte le azioni finalizzate al mantenimento e al continuo miglioramento, all’interno dei processi produttivi, di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano pertanto a promuovere ogni utile coordinamento tra di loro per la piena attuazione delle disposizioni normative vigenti e di quelle che saranno emanate in materia.
Quanto disciplinato dal presente articolo è integrato da quanto previsto all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del presente accordo.
2. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le parti si richiamano al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., relativamente a:
− monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
− interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime e, comunque, sulle materie da lavorare;
− protezione individuale e collettiva;
− procedure di informazione e formazione;
− procedure per il controllo sanitario.
3. In attuazione dell’ art. 18 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in esito alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del medesimo D.Lgs., Busitalia provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, dei necessari dispositivi di protezione individuale.
La qualità, la quantità e la tipologia di dotazione dei dispositivi di protezione individuale sono annualmente oggetto di esame congiunto finalizzato a verificarne l’adeguatezza:
− su iniziativa dell’Azienda, nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. b), del presente accordo;
− su eventuale richiesta dei RLS nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
4. L’Azienda fornisce adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alla propria mansione e al luogo di lavoro in cui operano, sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per rischi specifici ai quali essi sono esposti, sulle normative di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale vigenti e sulle relative disposizioni aziendali adottate.
Gli interventi formativi di cui al capoverso precedente vengono tempestivamente attuati a seguito dell’assunzione del lavoratore, nonché a seguito del cambiamento di mansioni del lavoratore, ovvero a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, nuovi procedimenti di lavoro e/o l’impiego di sostanze pericolose.
5. È fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale.
Ai fini di cui al capoverso precedente, Busitalia predispone gli idonei supporti logistici.
In caso di inottemperanza da parte del lavoratore agli obblighi di cui al primo capoverso, l’azienda procederà a norma di legge e di CCNL.
6. Gli obblighi di informazione e formazione previsti, rispettivamente, agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., sono estesi, oltreché ai lavoratori di cui al precedente comma 4, a tutte le figure istituzionali facenti parte, in applicazione del citato D.Lgs, dell’organizzazione del sistema aziendale, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità.
Gli interventi formativi disciplinati nel presente articolo sono svolti nei confronti dei lavoratori durante il normale orario di lavoro.
Ai partecipanti ai corsi di formazione provenienti da una residenza di servizio situata in un Comune diverso da quello di svolgimento del corso medesimo, è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
7. La sorveglianza sanitaria viene svolta dall’Azienda nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo le modalità e i divieti previsti dall’art. 41 del D.Lgs medesimo.
Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli aventi finalità diverse (come ad esempio la sicurezza e l’incolumità di terzi, ivi inclusi quelli previsti dal D.M. n. 88/1999 e ss.mm.ii.), qualora effettuati fuori dell’orario di lavoro comportano il riconoscimento al lavoratore di quote di retribuzione aggiuntiva ordinaria per un tempo corrispondente a quello dedicato agli stessi.
Qualora per l’espletamento degli accertamenti di cui al precedente capoverso del presente comma, e/o degli eventuali connessi ulteriori accertamenti, il lavoratore venga comandato a recarsi in una località collocata al di fuori del Comune ove ha sede la propria residenza di servizio, al lavoratore stesso è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
Anche ai fini di quanto previsto dall’A.N. del 12 luglio 1985, art. 3, lett. c), le risultanze della sorveglianza sanitaria e degli altri accertamenti periodici, nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono oggetto, annualmente, di periodico esame congiunto, nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
Dette risultanze sono altresì oggetto annualmente di informazione nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. a), del presente accordo.
I dati forniti nelle fasi relazionali di cui agli ultimi due capoversi precedenti vengono elaborati dall’azienda salvaguardando la protezione di tutti i dati sensibili riferiti ai singoli lavoratori, ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione sulla privacy.

Art. 29 Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio personale e sociale
1. In attuazione di quanto previsto dal punto 13 dell’A.N. del 2 ottobre 1989, come integrato dall’art. 5, A.N. 11 aprile 1995, entrambi di rinnovo del CCNL, ovvero in presenza di altre forme di disagio personale o sociale, le parti convengono sull’importanza dell’attivazione di azioni di prevenzione e di sostegno finalizzate all’obiettivo comune di conciliare le esigenze di evitare rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi, nonché di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con quelle di non discriminazione dei lavoratori interessati.
A tale scopo, l’Azienda è impegnata a verificare con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti la possibilità di attivare forme di collaborazione utili al personale interessato ai casi di cui al capoverso precedente per individuare sedi competenti e riservate per ricevere informazioni, indicazioni e sostegno per il superamento della patologia accertata.
2. Qualora il superamento della patologia richieda l’attuazione di un progetto terapeutico predisposto dalla competente struttura sanitaria pubblica che necessiti di assenze dal servizio del lavoratore, ovvero di particolari condizioni di utilizzazione del lavoratore stesso e sempre che la patologia riscontrata non gli precluda l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, si conviene quanto segue:
a) entro 7 giorni dalla data di predisposizione del progetto terapeutico, il lavoratore interessato avanza richiesta all’azienda impegnandosi allo svolgimento del progetto stesso. La richiesta va corredata della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che ha predisposto il progetto terapeutico, contenente la pianificazione dei periodi o delle giornate in cui la stessa è stata programmata.
Durante lo svolgimento del progetto terapeutico e fino al suo termine, il lavoratore è tenuto a fornire costantemente all’azienda, alle scadenze periodiche da essa fissate, tutta la documentazione utile ad attestare lo svolgimento del progetto in corso e, entro 3 giorni dal termine di ogni eventuale assenza dal servizio connessa al progetto medesimo, la relativa certificazione da parte della struttura sanitaria pubblica presso cui si svolge il progetto;
b) l’azienda provvede al mantenimento del rapporto di lavoro e del profilo professionale rivestito dal lavoratore per la durata del progetto terapeutico.
L’azienda concorda con il lavoratore, che può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, le condizioni di utilizzazione, sia per le mansioni svolte che per la programmazione della prestazione lavorativa, consone allo svolgimento del progetto terapeutico.
In tale ambito, Azienda e lavoratore possono anche concordare, in attuazione dell’art. 66 (Lavoro a tempo parziale) del presente accordo, la temporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo di svolgimento del progetto terapeutico, con automatico ripristino del tempo pieno al termine del progetto stesso.
Nei periodi e nelle giornate di assenza dal servizio per le esigenze connesse allo svolgimento del progetto terapeutico - e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dall’inizio dello stesso -, l’azienda corrisponde al lavoratore un trattamento economico di importo corrispondente a quello previsto dall’art. 4, comma 1., secondo punto, A.N. 19 settembre 2005 relativamente all’aspettativa per motivi di salute.
c) al termine del progetto terapeutico, su parere della competente struttura sanitaria pubblica e dell’azienda, il lavoratore è reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita qualora da esse distolto all’avvio del progetto stesso.
Il personale di cui al precedente primo capoverso che rifiuti di sottoporsi volontariamente al progetto terapeutico predisposto dalla competente struttura sanitaria pubblica è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27, Allegato A), R.D. 148/1931.
Nel caso in cui il dipendente, durante lo svolgimento del progetto terapeutico, non ottemperi all’invio all’azienda entro i termini ivi prescritti della certificazione di cui alla precedente lett. a), ultimo capoverso, può decadere dal diritto all’applicazione di quanto previsto al presente comma ed essere soggetto a procedimenti disciplinari e, in caso di recidiva, alle disposizioni di cui al capoverso precedente.
Precedentemente alla loro attivazione, le forme di collaborazione di cui al comma 1., secondo capoverso, del presente articolo sono materia di esame congiunto presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
Nei casi in cui l’esito dei progetti terapeutici non rendano possibile il reintegro del lavoratore nelle mansioni della qualifica originariamente rivestita entro il termine di tre anni dall’inizio del primo progetto, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 27 dell’Allegato A), R.D. n. 148/1931.

Parte III Normativa specifica per il personale viaggiante
Art. 33 Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico

1. In applicazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo, il personale mobile (conducenti) ruota su turnazioni caratterizzate da cadenze tali da consentire il rispetto della normativa in materia di riposi e di orario di lavoro.
La rotazione nei diversi turni di servizio è regolamentata in modo che questa avvenga dopo ogni riposo settimanale/periodico.
2. Nel caso in cui per sopravvenute e comprovate esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale/periodico precedentemente programmata sia, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. del presente articolo, sporadicamente anticipata o differita, al lavoratore, individuato prioritariamente su base volontaria, è riconosciuta la maggiorazione retributiva di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 1. (Spostato riposo) del presente accordo.
Nel caso di cui al precedente alinea del presente articolo, il lavoratore può essere chiamato in servizio per l’effettuazione di una prestazione lavorativa almeno pari ad un intero turno di quelli programmati ed ha diritto ad un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data del godimento anticipato o, in caso di differimento, rispetto a quella del riposo precedentemente programmato.
3. Non costituisce spostato riposo - e, conseguentemente, non sarà indennizzato e/o retribuito - il riposo che dovesse assumere cadenza diversa a seguito della modificazione di rotazione.
Nelle residenze di servizio cui fanno capo limitatissimi servizi festivi e la conseguente costante prevalente applicazione dello schema rotativo 6+1, la giornata di riposo settimanale/periodico del lavoratore al quale, per preordinata rotazione, è assegnata l’effettuazione di un intero turno festivo domenicale, è di norma programmata il precedente giorno prefestivo.
Nelle situazioni di cui al precedente capoverso del presente comma, il servizio festivo infrasettimanale è, di regola, attribuito al conducente assegnatario del servizio festivo nella domenica immediatamente successiva.
4. Ai lavoratori di cui al precedente comma 3., secondo capoverso, è riconosciuto un compenso economico nella misura e con le modalità previste dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 2. (Indennità di lavoro domenicale) del presente accordo.

Art. 34 Rotazione nei turni di servizio
1. In applicazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 (Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico) del presente accordo e fermo restando quanto previsto dall’art. 6, lett. e), A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, le tipologie di rotazione nei turni di servizio, di norma, prevalentemente applicate sono:
a. 6+1 = orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi e riposo settimanale/periodico alla domenica (fatto salvo quanto previsto al comma 3. dell’anzidetto art. 33);
b. 5+1 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi e uno riposo settimanale/periodico il sesto giorno (c.d. “riposo a scalare”);
c. 5+2 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi (c.d. “settimana corta”) con assenza compensativa il sabato e riposo settimanale/periodico alla domenica;
d. 5+1+1 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi con assenza compensativa prefissata in uno qualsiasi dei giorni (dal lunedì al venerdì) della medesima settimana e riposo settimanale/periodico alla domenica.
2. Allorquando nel corso di una settimana (lun./dom.) la rotazione 5+2 o 5+1+1 venga interrotta in seguito a un cambio di sessione dei turni o a una variazione di turni per vacanze scolastiche, il lavoratore non matura il diritto all’assenza compensativa mentre nel caso inverso (ossia passaggio da rotazione 6+1 o 5+1 a rotazione 5+2 o 5+1+1 conseguentemente al realizzarsi di una delle anzidette fattispecie) tale diritto matura integralmente e ciò indipendentemente dal giorno della settimana in cui detta interruzione si verifica.

Art. 35 Cambio turno
1. È consentito che in caso di necessità del lavoratore possa essere concesso il cambio di turno tra conducenti.
2. L’operazione di cui al comma 1. del presente articolo, anche nei casi di motivata concessione di una più prolungata specifica autorizzazione è, in ogni caso, subordinata all’avallo della competente struttura di movimento che è tenuta a valutarne la compatibilità con l’esigenza di assicurare la sicurezza dell’esercizio e l’osservanza delle vigenti norme di legge e di contratto.
3. Con il cambio di turno sono riconosciute, a ciascuno dei due lavoratori interessati, tutte le competenze maturate relativamente al turno effettivamente svolto.

Art. 36 Nastro lavorativo e riprese
1. Il “nastro lavorativo” individua la durata dell’arco temporale della giornata entro il quale si svolge il turno di servizio programmato.
2. Ai fini del presente accordo, si definiscono, con riferimento ad ogni specifico contratto di servizio:
2.1 Servizi urbani di cui al comma 3 punto 3.1 lettera a) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo, la dimensione prende a riferimento il numero totale delle ore di servizio offerto al pubblico, nel periodo scolastico, convenzionalmente diviso per il coefficiente 6,50:
a) Grandi dimensioni quelli riferiti a programmazioni superiori a n. 500 turni di servizio giornalieri;
b) Medie dimensioni quelli riferiti a programmazioni superiori a n. 75 e fino a 500 turni di servizio giornalieri;
c) Piccole dimensioni quelli riferiti a programmazioni fino a 75 turni di servizio giornalieri;
2.2 Servizi extraurbani di cui al comma 3 punto 3.1 lettera b) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo;
2.3 Altri servizi di cui al comma 3 punto 3.1 lettera c) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo:
3. I turni di servizio sono programmati con le modalità previste dall’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3, punto 3.1 lettere a), b) e c) del presente accordo, in modo da prevedere, a seconda della tipologia nella quale ricadono, un nastro lavorativo giornaliero:
3.1 servizi urbani di Grandi dimensioni, fino a 7 h. e 25 min.;
3.2 servizi urbani di Medie dimensioni, fino a 8 h. e 30 min.;
3.3 servizi urbani di Piccole dimensioni, fino a 12 h. e 00 min. e nastro medio non superiore a 10 h. e 15 min.;
3.4 servizi extraurbani rientranti nel campo di applicazione della L. n. 138/1958, fino a 12 h. e 00 min. e nastro medio non superiore a 10 h. e 15 min.;
3.5 servizi rientranti nel campo di applicazione Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 234/2007, non si applicano le disposizioni sul nastro lavorativo.
4. I limiti di cui al precedente comma 3., punti 3.1 e 3.2 del presente articolo possono essere superati nel limite di due ore e nei limiti di legge per quelli di cui ai punti 3.3. e 3.4 del medesimo comma, per un numero massimo di turni pari al:
4.1 10% nei servizi urbani di Grandi dimensioni;
4.2 18% nei servizi urbani di Medie dimensioni;
4.3 20% nei servizi urbani di Piccole dimensioni;
4.4 20% nei servizi extraurbani rientranti nel campo di applicazione della L. n. 138/1958;
I turni di cui al presente comma rientrano nel calcolo della media di cui al comma 3., punti 3.3 e 3.4., del presente articolo, con il valore convenzionale di 12 ore.
Nel caso in cui i servizi di cui al comma 2., punto 2.1, lett. c), del presente articolo non superi i 35 turni e sia abbinato al servizio extraurbano, la percentuale dei turni in flessibilità di cui ai punti 4.3 e 4.4 del presente comma, è calcolata con riferimento al numero complessivo dei turni di servizio urbano ed extraurbano.
5. Le percentuali di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 possono essere incrementate rispettivamente di un ulteriore 8%, 12%, 18% e 18% di turni che dovranno essere svolti su base volontaria, con modalità da concordare nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale), ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo.
6. Ai lavoratori che svolgono turni di cui ai commi 4. e 5. del presente articolo, è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 1. (“turno in flessibilità”) del presente accordo.
7. Qualora il nastro lavorativo ecceda le 12 h. e 30 min. è riconosciuto, in alternativa all’indennità di cui al comma 6. del presente articolo, il trattamento di seguito indicato:
a) per i lavoratori che scelgono l’opzione del solo trattamento economico, erogazione dell’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 2. (“supero nastro”) del presente accordo per le eccedenze oltre le 12 ore;
b) per i lavoratori che scelgono di trasformare il 50% del supero nastro maturato in giornate di permesso aggiuntivo retribuito, il 50% resterà compensato economicamente come previsto alla precedente lett. a), nel mentre il restante 50% è convertito in permessi aggiuntivi retribuiti nella misura e con le modalità previste dall’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 3. (“Permessi giornalieri per supero nastro”) del presente accordo.
I lavoratori comunicano, entro il mese di aprile di ciascun anno, quali delle due soluzioni intendono utilizzare nel successivo anno civile. L’assenza di comunicazione, nei termini, comporterà l’automatica attribuzione della soluzione di cui alla lett. a) del presente comma.
I lavoratori assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo, è applicata esclusivamente la modalità di cui alla lett. a) del presente comma.
8. La quota parte di nastro che, nei servizi di cui al comma 3., punti 3.3 e 3.4, eccede di oltre due ore il limite giornaliero ivi previsto, è compensata, in aggiunta, con l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 4. (supero nastro aggiuntivo) del presente accordo.
9. Ai fini del presente accordo, si definisce ripresa l’attività lavorativa effettuata dopo un’interruzione dell’orario di lavoro - calcolato secondo le disposizioni dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo - prevista dal turno di servizio programmato.
10. Ferme restando le deroghe previste all’interno del presente accordo - e in particolare all’art. 47 (Autolinee urbane e suburbane) - i turni di servizio sono programmati in modo da prevedere un numero di riprese non superiori a 2 per i servizi di cui ai commi 2., punti 2.1, lett. c), 2.2 e 4..
11. Il limite di cui al comma 10. del presente articolo può essere superato per i servizi di cui al comma 2., punti 2.1, lett. c), e 2.2 per una percentuale massima complessiva del 33% dei turni e ai lavoratori che effettuano tali turni è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 5. (ripresa aggiuntiva) del presente accordo.
12. In considerazione di eventuali particolarità delle diverse tipologie di servizio, nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale), possono essere contrattate ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo le flessibilità ulteriori rispetto ai limiti di cui ai commi 4. e 10. del presente articolo.

Art. 37 Tempi accessori e relative prestazioni
1. L’orario di lavoro dei turni di servizio è definito conformemente con le specifiche norme che lo definiscono e regolamentano e che, riassumendo, comprendono, oltre che i tempi impiegati per la guida, anche i tempi impiegati in tutte le prestazioni accessorie e complementari alla stessa - fatta esclusione per quelli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 - (operazioni preliminari e/o successive connesse alla circolazione e all’impiego del veicolo) e forfetariamente determinati nella misura di seguito quantificata.
2. I tempi accessori sono così determinati:
• pre turno 10’ (15’ nel caso di primo utilizzo giornaliero dell’autobus che ha la sosta notturna in suolo pubblico)
• pre ripresa (intermedia) 5’
• post ripresa (intermedia) 5’
• post turno 5’
• nel cambio in linea, il pre turno/ripresa è di 3’ ed il post ripresa è escluso.
3. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3.1, lett. a), del presente accordo, i tempi impiegati dal conducente per recarsi, senza prestare servizio, da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio concluso, sono riconosciuti nella misura forfettaria di seguito indicata:
− 15’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. a), del presente accordo;
− 10’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. b), del presente accordo;
− 5’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. c), del presente accordo;
4. In considerazione di eventuali particolarità delle diverse tipologie di servizio, nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale), possono essere contrattate, ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo, situazioni particolari.

Art. 38 Pulizia, rifornimento dell’autobus e catene da neve
[…]
6. L’azienda si assume l’onere di far sì che i distributori aziendali in cui le operazioni di rifornimento siano effettuate direttamente dal personale di guida, siano predisposti a tale funzione e li attrezza affinché l’uso degli stessi da parte di detto personale sia rispettoso delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
[…]
8. Nella stagione invernale (orientativamente dal mese di novembre a quello di marzo) il personale addetto alla guida degli autobus è tenuto a verificare che il veicolo, ove impiegato su strade innevate e non dotato di pneumatici invernali, abbia in dotazione l’apposita attrezzatura antineve (catene, zeppe per sollevamento, guanti, stuoia e lampada).
All’occorrenza, il conducente posiziona e/o rimuove le catene da neve, avendo cura di eseguire tali operazioni nel momento e nel luogo dallo stesso ritenuto più opportuno, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Per ogni operazione di posizionamento/ rimozione delle catene da neve, appositamente segnalata all’azienda a mezzo del foglio di servizio giornaliero, sono riconosciuti, senza alcun assorbimento e con la retribuzione di lavoro straordinario, i seguenti tempi:
- posizionamento: 15’, ridotti a 10’ nel caso in cui fruisca dell’assistenza del personale di deposito;
- rimozione: 5’.
9. Le modalità esecutive delle prestazioni di cui ai commi 1., 2., 5. e 8. del presente articolo sono fornite con apposito regolamento aziendale affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle norme che regolamentano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 44 Personale riservista e disponibile
1. Nella programmazione dei turni possono essere inseriti periodi in cui il lavoratore non ha un turno di servizio assegnato da rotazione e potrà essere impiegato o come “Riservista” o come “Disponibile”.
Il lavoratore “Disponibile” è colui al quale è affidato un turno orario durante il quale rimane “a disposizione” nella propria residenza di servizio anche allo scopo di sostituire lavoratori imprevedibilmente assenti.
Il lavoratore “Riservista” è colui che, originariamente privo di turno di servizio assegnato, è anticipatamente comandato ad effettuare un turno di lavoro facente capo alla sua o ad altra residenza di servizio.
[…]
6. L’ordine di servizio giornaliero dei turni assegnati al personale “Riservista” o “Disponibile” è, di regola, esposto entro le ore 14.00 del giorno precedente a quello di riferimento.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6. del presente articolo, in caso di sopravvenuta ed indifferibile necessità, il lavoratore “Disponibile” può essere contattato dall’Azienda - entro e non oltre le ore 21.00 del giorno precedente a quello interessato - allo scopo di sostituire un collega che abbia comunicato la propria assenza soltanto dopo l’esposizione dell’ordine di servizio giornaliero.
[…]

Art. 46 Servizio di manovra
1. Il servizio di manovra, ove funzionalmente previsto dall’organizzazione aziendale, è finalizzato al conseguimento della sicurezza e della regolarità del servizio.
2. Il personale impiegato nel servizio di manovra potrebbe essere chiamato a svolgere anche servizi diversi purché rientranti nella propria mansione.
3. Per quanto previsto al comma 2. del presente articolo, il personale impiegato nel servizio di manovra in parola deve essere in possesso dei prescritti titoli abilitanti in corso di validità e mantenerli tali.

Parte IV Disciplina specifica per il personale non viaggiante
Art. 59 Organizzazione dell’orario di lavoro

1. L’orario di lavoro del personale non viaggiante, sia salariato che impiegato, è organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo ed è distribuito, nell’arco della settimana e della giornata, in funzione delle necessità organizzative e funzionali dell’Azienda.
2. Può, altresì, essere prevista una distribuzione dell’orario di lavoro diversa tra il periodo invernale e quello estivo.
Previo accordo con le RSA/RSU della competente Unità Produttiva Regionale, può essere prevista la distribuzione dell’orario di lavoro anche con periodi di compensazione dell’orario di lavoro maggiori rispetto a quelli definiti dal CCNL e fino al limite previsto dalla vigente normativa di legge.
3. Per il solo personale impiegatizio - con esclusione di quello impiegato con prestazione lavorativa a tempo parziale e/o in particolari attività che comportino il necessario rispetto di uno specifico orario di lavoro - la collocazione temporale dell’orario di lavoro nella giornata lavorativa è prevista, al mattino, una flessibilità in entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00 ed al pomeriggio dalle ore 12.45 alle ore 14.30 con conseguente protrazione della permanenza in azienda fino al completamento dell’orario di lavoro giornalmente previsto e comunque, fatte salvi eventuali specifiche deroghe, non oltre le ore 19.00.
4. La pausa pranzo decorre, fatte salve eventuali specifiche deroghe, tra le ore 12.15 e le ore 13.15, ha una durata complessiva non inferiore a 30 minuti e interrompe l’orario di lavoro.
5. Ogni inizio, interruzione, e termine dell’orario di lavoro deve essere opportunamente registrata a mezzo dell’apposito badge individuale.
Il badge è strettamente personale e l’uso improprio e/o da parte di soggetti diversi dal titolare, è assolutamente vietato.
6. Le pause durante l’orario di lavoro devono essere godute senza abbandonare i locali aziendali e sono limitate ad una per turno allorquando questo non prevede l’interruzione per il pranzo e a due per il turno che, invece, la prevede.
7. Il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro deve essere, sempre e in alcun caso, preventivamente autorizzata.

Art. 60 Reperibilità funzionale
1. Ai sensi dell’art. 9 dell’A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, l’istituto della reperibilità può coinvolgere il personale che garantisce la continuità dell’esercizio e la sicurezza degli impianti.
2. In conformità con le esigenze organizzative dell’Azienda possono essere istituiti dei turni di reperibilità nelle singole Sedi/Unità Operative.
Le modalità e l’individuazione dei lavoratori interessati alla copertura di turni di reperibilità saranno oggetto di specifica contrattazione presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo.
[…]
4. La reperibilità prevista per la giornata deputata al riposo settimanale o periodico non comporta, di per se, mancato riposo.

Art. 61 Banca ore
1. Si conviene che tutto il personale, con esclusione degli addetti alla guida, condotta e scorta, potrà aderire, previa richiesta scritta, alla banca ore.
Tale richiesta avrà validità per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui è presentata e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca.
Le ore di lavoro eventualmente prestate, previa autorizzazione e nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, in misura eccedente quelle ordinariamente previste e programmate, sono accantonate, nel limite massimo di 78 ore, nella Banca ore individuale.
Il lavoratore potrà utilizzare le ore accantonate per usufruire di permessi orari e/o giornalieri. Ferma restando la salvaguardia di comprovate esigenze aziendali, il lavoratore può richiedere all’Azienda la preventiva programmazione del recupero delle ore accumulate.
2. Per le ore di cui al comma 1., terzo capoverso, del presente articolo, effettivamente compensate con una corrispondente riduzione della prestazione, il lavoratore non matura il diritto ad aver riconosciuta alcuna maggiorazione retributiva.
Le ore accumulate che, al termine del periodo utile per la compensazione di cui al comma 1. del presente articolo, non sono state effettivamente assorbite da una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa, sono retribuite con la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario

Parte V Mercato del lavoro
Art. 65 Contratti a termine

1. Il presente articolo regolamenta l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato.
2. In particolare, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe e senza alcun obbligo di specificarne la causale.
[…]
5. Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione nelle singole Sedi o Unità Operative presso le quali si intende effettuare l’assunzione a termine.
Il limite numerico di cui al precedente capoverso del presente comma va verificato tempo per tempo nel corso dell’anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell’anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.
6. Ai fini del raggiungimento del limite quantitativo di cui al comma 5. del presente articolo, sono esclusi i contratti a termine stipulati:
- nella fase di avvio di nuove attività per una durata massima di 10 mesi. Tale limite potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi previo accordo nelle sedi territorialmente competenti (Unità Produttive Regionali) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2., lett. c), del presente accordo;
- per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e ss.mm.ii.; a tal fine le parti concordano di intendere per stagionali tutte quelle attività che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinati periodi dell’anno e da individuarsi, ove non già comprese nell’anzidetto elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, previo accordo presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2., lett. c), del presente accordo;
- con lavoratori di età superiore a 55 anni.
7. L’assunzione con contratto a tempo determinato per sostituire un dipendente distaccato presso altra azienda del gruppo ha, a tutti gli effetti, carattere sostitutivo.
8. In applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 ed al fine di agevolare il necessario “passaggio di consegne”, qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato per la sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore in congedo ai sensi del medesimo D.Lgs., l’assunzione può avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi prima dell’inizio dell’astensione.
[…]
13. Per tutto quanto non espressamente specificato e/o richiamato nel presente articolo, è fatto riferimento alle vigenti disposizioni di CCNL e di legge.

Art. 66 Lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è quello stipulato fissando un orario di lavoro inferiore a quello normale di lavoro di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), comma 1., del presente accordo.
2. Per il contratto a tempo parziale è fatto riferimento, oltre alle vigenti norme di legge, alle specifiche disposizioni di cui all’art. 2, lett. B), A.N. 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL.
3. I contratti di lavoro a tempo parziale concorrono al raggiungimento della percentuale massima di cui all’art. 65 (Contratti a termine), comma 5, del presente accordo.
[…]

Art. 67 Apprendistato professionalizzante
1. Il presente articolo regolamenta l’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. n. 167/2011 e ss.mm.ii, nonché, per quanto qui non espressamente modificato, dall’art. 2, lett. D), A.N. 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato ed è la tipologia più comune di apprendistato.
Il percorso formativo che lo caratterizza si conclude con il “conseguimento di una qualifica professionale” che consente all’apprendista di svolgere una determinata attività professionale.
Il percorso formativo deve consentire l’acquisizione di un complesso di competenze che rientra nel patrimonio di una specifica qualifica prevista dal contratto collettivo di lavoro applicato.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, per tutti i profili professionali previsti dal CCNL, con i giovani in età compresa tra i 18 anni e fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età e può essere stipulato anche nelle varie forme del lavoro a tempo parziale a condizione che la durata e l’articolazione dell’orario di lavoro non siano tali da ostacolare il raggiungimento delle finalità formative del contratto stesso e che la durata dell’impegno formativo resti invariata rispetto a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. Il limite massimo di durata del contratto di apprendistato è di 36 mesi.
4. L’apprendistato professionale è attualmente regolamentato dal D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. sull’apprendistato) e ss.mm.ii., dall’Accordo Interconfederale del 24 aprile 2012, dal D.L. n. 76/2013 - convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013 -, dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 febbraio 2014 e, per quanto demandato dalla citata normativa alla legislazione Regionale, dai Decreti della Giunta Regionale, in tema di apprendistato, emanate dalla Regione ove è ubicata l’unità produttiva (Unità Produttiva Regionale) cui fa capo la Sede Operativa o l’Unità Operativa assegnata all’apprendista.
5. L’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante e del relativo periodo di prova richiede la forma scritta e deve contenere o essere corredato del piano formativo individuale - che, in tale occasione può anche essere redatto in forma sintetica - definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva.
6. Il periodo di prova è stabilito in sei settimane di prestazione effettiva, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato. Nel caso in cui il contratto preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova è pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
Nel piano formativo individuale è indicato un tutore/referente aziendale il quale, inserito nell’organizzazione dell’Azienda ed in possesso di adeguata professionalità, costituirà figura di riferimento per l’apprendista.
7. Il tutore/referente aziendale deve avere un parametro non inferiore a quello al conseguimento delle competenze del quale è finalizzato il contratto di apprendistato ed essere in possesso di competenze e formazione adeguate; a questi è assegnato il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettergli gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa e di favorire l’integrazione tra le varie iniziative formative (esterne ed interne).
8. Ai fini della durata dell’apprendistato professionalizzante, il periodo svolto con analogo contratto presso altre aziende applicanti il medesimo CCNL è computato per intero, sempre che sia riferito alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
9. Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è attribuito il parametro del profilo professionale all’acquisizione delle competenze del quale è finalizzata l’attività formativa e sempre che lo stesso sia in possesso dei titoli necessari a svolgerne le relative attività lavorative.
10. I profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono contenuti nell’All. 3 (Profili formativi) al presente accordo. Presso l’unità produttiva interessata (Unità Produttiva Regionale) possono essere adottati, con specifico accordo tra le parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), A.N. 12 luglio 1985, di rinnovo del CCNL, che in tal senso le parti integrano, i profili formativi di figure professionali diverse e/o ulteriori rispetto a quelle contenute in detto allegato.
Nella definizione del piano formativo individuale è fatto riferimento, per ciascuna figura professionale, a similari profili formativi già approvati in altri settori similari o analoghi.
11. La formazione di tipo professionalizzante - svolta sotto la responsabilità dell’Azienda - è pari a 80 ore medie annue nell’arco del triennio, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento.
12. La formazione di tipo professionalizzante di cui al comma 11. del presente articolo, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
13. La durata della formazione di base e trasversale è, relativamente all’intero periodo di apprendistato, conforme a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di CCNL, in funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e potrà essere ridotto per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, di un numero di ore coincidente con la durata dei moduli già completati. Tale tipologia di formazione potrà essere realizzata anche “a distanza” con formula e-learning.
14. La formazione di base e trasversale è disciplinata dalle Regioni le quali sono tenute a comunicare, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle sedi previste.
In caso di mancata comunicazione da parte della Regione di riferimento, entro i 45 giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, l’Azienda ha facoltà di effettuare la formazione pubblica. Qualora, invece, tale comunicazione non dovesse essere notificata nei successivi sei mesi, l’Azienda è da ritenersi esonerata definitivamente alla erogazione della formazione pubblica per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
15. La formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali, sono registrate sul libretto formativo del cittadino.
In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione sarà effettuata dall’Azienda in un documento equipollente che abbia i contenuti minimi del modello previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 10.10.2005.
16. È esclusa l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di un lavoratore che abbia già avuto precedentemente riconosciuta la qualifica all’acquisizione delle cui competenze è finalizzato il contratto medesimo, e ciò ancorché questo sia titolare del diritto di precedenza previsto dalle vigenti norme di legge e di CCNL.
17. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1., lett. h), D.Lgs. n. 167/2011, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, all’Azienda è concessa la possibilità di prorogare il periodo di apprendistato per un periodo pari all’assenza dell’apprendista.
In ogni caso, l’eventuale proroga del periodo di apprendistato sarà valutata con riferimento al fatto che dette assenze abbiano o meno pregiudicato l’erogazione della formazione programmata o il completamento della stessa.
18. Il trattamento economico, per quanto concerne la retribuzione aziendale, è erogata con le modalità e la tempistica definita dall’art. 79 (Retribuzione aziendale degli apprendisti) del presente accordo.
19. In deroga di miglior favore per il lavoratore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, lett. D), A.N. 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL, in materia di trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro, la retribuzione per detti periodi è pari a quella prevista, per il personale di ruolo, dall’A.N. 19 settembre 2005.
20. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dal CCNL in materia di apprendistato professionalizzante.

Art. 68 Lavoro somministrato
1. I contratti di somministrazione di lavoro sono attivabili con le modalità stabilite dalle norme di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. E), A.N. 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL, ed esclusivamente a termine, con prestazione lavorativa a tempo pieno o parziale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., la percentuale massima dei contratti di somministrazione attivabili è inclusa in quella prevista dall’art. 65, comma 5, del presente accordo.
3. Ai prestatori di lavoro somministrato è garantito un trattamento economico e normativo pari a quello dei dipendenti di uguale profilo professionale e parametro dell’Azienda utilizzatrice.
Gli stessi non sono computati nell’organico ai fini dell’applicazione degli istituti legali (collocamento obbligatorio, licenziamenti, etc.) o istituti contrattuali, fatta eccezione per le normative relative alla sicurezza sul lavoro.
4. Sono oggetto di preventivo confronto nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b), del presente accordo il numero dei lavoratori somministrati, le qualifiche interessate e la durata del ricorso alla somministrazione di lavoro.
Gli elementi di cui al capoverso precedente sono altresì oggetto, a posteriori, di periodica informazione annuale in sede nazionale ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.1, lett. a), del presente accordo.

Art. 69 Telelavoro
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è regolamentata dalle disposizioni di cui all’Accordo Interconfederale 09.06.2004 e ss.mm.ii. e dall’art. 2, lett. F), dell’A.N. 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL.

Parte VI Retribuzione aziendale
Art. 75 Indennità legate all’organizzazione del lavoro

1. Spostato riposo
1.1 A fronte di quanto previsto dall’art. 33 (Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico), comma 2., del presente accordo, è riconosciuta al lavoratore interessato una indennità denominata “spostato riposo” e determinata in misura pari alla maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro festivo, per le ore effettivamente lavorate.
[…]
11. Indennità di reperibilità
11.1 Al personale di cui all’art. 60 (Reperibilità funzionale), è riconosciuta una “indennità di reperibilità” di euro 6,00 (sei/00) lordi fino a sei ore di reperibilità e di euro 12,00 (dodici) lordi oltre le sei ore di reperibilità.
Nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale/periodico gli importi di cui sopra sono aumentati del 40%.
In caso di chiamata in servizio, dette indennità sono incrementate del 25%.
11.2 Ferma restando l’erogazione delle competenze di cui al comma 11, punto 11.1, del presente articolo, le ore di lavoro effettivamente prestate durante l’intervento sono retribuite come lavoro straordinario.
11.3 Nel caso in cui la chiamata in servizio avvenga nel giorno di riposo settimanale o periodico, il lavoratore è retribuito conformemente con quanto previsto dall’art. 14, A.N. 25.07.1997, di rinnovo del CCNL, con integrale assorbimento dell’indennità di cui al punto 10.1 del presente articolo.

Art. 76 Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato
[…]
3. Permessi giornalieri per supero nastro
3.1 Permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 7., lett. b), del presente accordo per solo il personale di guida in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo che sceglie di trasformare il 50% del supero nastro maturato conseguentemente all’integrale effettuazione di un turno di servizio programmato con un nastro lavorativo superiore alle 12 ore.
3.2 Il diritto all’accreditamento di una giornata di “permesso aggiuntivo supero nastro” cui al punto
3.1 del presente comma, si concretizza al raggiungimento di ogni 8 ore di supero nastro accumulate con i criteri ivi previsti.
4. Indennità supero nastro aggiuntivo
4.1 Indennità prevista dall’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 8, del presente accordo, la cui erogazione è riservata al personale di guida quando effettua integralmente un turno di servizio con un nastro lavorativo superiore alle 14 ore.
4.2 La indennità “supero nastro aggiuntivo” si cumula, senza sostituirla, con la indennità “supero nastro” di cui al comma 2. del presente articolo.
[…]

Parte VIII Disposizioni finali
Art. 92 Clausola di salvaguardia

1. Qualora, nel corso del periodo di validità del presente accordo, una o più delle disposizioni dello stesso fossero tali da essere in chiaro contrasto con le eventualmente sopravvenute norme di legge e/o di CCNL, le parti sono reciprocamente impegnate ad incontrarsi per gli opportuni aggiornamenti.

Art. 93 Rinvii
1. Per tutto quanto non espressamente e specificamente regolamentato dal presente accordo, valgono le vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale applicato.

Allegato n. 2 Regolamento per la costituzione, il rinnovo, il funzionamento e l’integrazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia - Sita Nord srl”
1. Il presente Regolamento costituisce l’Allegato 2 al “Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia” del 18 febbraio 2015, di cui forma parte integrante, e si compone di:
• All. 2/sub A: Regolamento Quadro per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia -Sita Nord srl”;
• All. 2/sub B: Regolamento Quadro per l’integrazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia - Sita Nord srl”
2. Il presente Regolamento è sottoscritto:
• congiuntamente dalle parti per quanto di competenza reciproca o comune per dare attuazione a livello aziendale di contrattazione collettiva alle previsioni di cui agli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal);
• per presa d’atto da parte di Busitalia -Sita Nord srl (di seguito, per brevità, Busitalia )per quanto, in materia, di competenza esclusiva delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il “Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia” del 18 febbraio 2015.

Allegato n. 2/sub A Regolamento Quadro per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia -Sita Nord srl”
1. Ambito e iniziativa per la costituzione e il rinnovo
1.1 Ai fini del presente Regolamento Quadro si adotta la definizione di Unità Produttiva Regionale di cui alle Premesse, comma 6., lett. a), al Contratto collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.
1.2 Le RSU possono essere costituite nelle Unità Produttive Regionali di Busitalia nelle quali sono occupati più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015, in quanto firmatarie del CCNL applicato in Azienda.
1.3 Nelle stesse Unità Produttive Regionali possono altresì essere eletti i RLS, ad iniziativa delle medesime Organizzazioni Sindacali e fermi restando gli obblighi di legge in materia.
1.4 L’iniziativa per il rinnovo delle RSU, costituite ai sensi del presente Regolamento, e dei RLS, può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2., nonché delle strutture territorialmente competenti delle altre Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 8.4.1., lett. b).
1.5 La predetta iniziativa può essere assunta anche dalla RSU uscente, ove validamente esistente. L’iniziativa di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4. è assunta dai soggetti aventi rispettivamente titolo mediante la definizione, in conformità al presente Regolamento Quadro, di apposito Regolamento attuativo specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata.
Qualora, in sede di detta definizione, dovessero insorgere eventuali difformità di interpretazione del presente Regolamento Quadro, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 procederanno unitariamente ad una verifica congiunta con le Segreterie Nazionali stipulanti il predetto Contratto.

2. Composizione
2.1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti presentate ai sensi del punto 8.4..
Ai fini della distribuzione dei seggi di cui al punto 3.2., l’elezione della RSU, qualora composta da almeno 5 membri, può essere articolata per liste riferite a Collegi Elettorali, definiti ai sensi del punto 9.1..
2.2. L’elezione dei RLS ha luogo a suffragio universale e a scrutinio segreto tra le liste concorrenti di candidati alla elezione della RSU, previa apposita indicazione dei candidati in lista concorrenti anche all’elezione a RLS, fatte salve le specifiche modalità di elezione di cui al punto 3.3., lett. a).
Fermo restando il numero fissato al punto 3.3., la distribuzione dei RLS da eleggere, qualora pari ad almeno 3 unità, può essere articolata per Collegi Elettorali, secondo quanto previsto al punto 9.3..
2.3. Nella composizione delle liste elettorali le Organizzazioni Sindacali sono impegnate a realizzare un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Allo scopo, inoltre, di favorire un’adeguata rappresentanza di genere nella composizione della RSU, vengono previste le specifiche modalità di espressione del voto di preferenza di cui al punto 8.12.3., lett. b).

3. Numero dei componenti
3.1 Il numero dei componenti ogni RSU costituita in Busitalia, di cui al punto 3.2., e il numero dei RLS, di cui al punto 3.3., sono fissati in relazione alle attuali caratteristiche produttive ed organizzative dell’Azienda e alle loro possibili evoluzioni, nonché alle articolazioni territoriali e professionali, che concorrono alla realizzazione del servizio di pubblica utilità espletato da Busitalia.
3.2 Il numero dei componenti ogni RSU costituita in Busitalia è fissato in:
a) 3 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 100 dipendenti;
b) 7 componenti per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 250 dipendenti;
c) 13 componenti per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 500 dipendenti;
d) 19 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 1.000 dipendenti;
e) 27 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 1.500 dipendenti;
f) 33 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 2.000 dipendenti;
g) 39 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 2.500 dipendenti;
h) 45 componenti, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 3.000 dipendenti;
i) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3.000, per le Unità Produttive Regionali che occupano oltre 3.000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui alla lett. h) del presente punto 3.2..
3.3 Il numero dei RLS da eleggere è fissato in:
a) 1 unità, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 250 dipendenti, con elezione da parte della RSU tra i suoi componenti;
b) 3 unità, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 500 dipendenti;
c) 1 unità ogni 125 dipendenti eccedenti i 500, per le Unità Produttive Regionali che occupano fino a 4.500 dipendenti, in aggiunta al numero di unità di cui alla lett. b) del presente punto 3.3;
d) 1 unità ogni 500 dipendenti eccedenti i 4500, per le Unità Produttive Regionali che occupano oltre 4500 dipendenti, in aggiunta al numero di unità di cui alla lett. c) del presente punto 3.3.
3.4 Ai fini del computo del numero dei dipendenti in ogni Unità Produttiva Regionale, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale vengono computati in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattualizzato rispetto a quello previsto dal CCNL, mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato vengono computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati nel corso dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.
Allo scopo di monitorare costantemente l’andamento dei predetti dati, l’Azienda provvede semestralmente ad apposita informativa presso la sede territorialmente competente di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4, punto 2, lettera a), del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.
Ai fini del presente Regolamento Quadro, il numero dei componenti ogni RSU e il numero dei RLS vengono individuati, in fase di prima applicazione e in occasione dei successivi rinnovi, sulla base dell’ultima informativa semestrale dell’Azienda disponibile alla data di avvio delle procedure elettorali di cui al punto 8.1..

4. Prerogative
4.1 All’atto della sua costituzione, la RSU subentra alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
4.2 Ai sensi dell’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015, all’atto della costituzione in attuazione del presente Regolamento Quadro, la RSU:
a) assume le titolarità negoziali, secondo quanto previsto al punto 6.3., e il diritto all’uso di locali aziendali, in base al richiamato art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), rispettivamente commi 3. e 9.;
b) ogni suo componente assume la titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele di cui al richiamato art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), commi 4., 6., 7., 8. e 5., per quest’ultimo in relazione agli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti e secondo quanto previsto al punto 6.3. del presente Regolamento Quadro.
4.3 I RLS esercitano il loro incarico sulla base delle prerogative di legge e, in attuazione delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.

5. Durata e sostituzione nell’incarico
5.1 I componenti la RSU e i RLS restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
5.2 In caso di dimissioni, ovvero, secondo quanto rispettivamente previsto ai punti 10.2. e 10.3., di decadenza o di sopraggiunta incompatibilità, il componente la RSU e il RLS viene sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
La nomina del sostituto nella composizione della RSU e/o nell’incarico di RLS è operata secondo le modalità previste al punto 10..
5.3 Le sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore il 50% degli stessi.
5.4 Fermo restando il limite delle sostituzioni di cui al punto 5.3., qualora una lista abbia esaurito la disponibilità di candidati non eletti per la sostituzione di componenti la RSU, le vacanze nella composizione della RSU non possono eccedere il 25% della composizione prevista al punto 3.2, lett. a) ovvero il 40% nelle altre composizioni.
5.5 Al verificarsi dei casi di cui al punto 5.3. o al punto 5.4., ovvero al punto 10.2.1., lett. b), secondo o terzo alinea, la RSU decade, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento Quadro e dal conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata.

6. Decisioni
6.1 Le decisioni della RSU, di cui al punto 6.3., lett. a), sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti.
Le decisioni della RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’Azienda sono assunte ai sensi del primo capoverso del presente punto 6.1. e in base a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Terza, 11° capoverso.
Sulle predette materie è altresì possibile, in relazione ad accordi collettivi aziendali di particolare rilievo, valutati congiuntamente tali dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici e dalle RSU e in alternativa a quanto sopra previsto, procedere alla loro validazione a maggioranza semplice mediante consultazione certificata dei lavoratori interessati, da svolgere con i criteri e le modalità all’uopo congiuntamente individuati dai citati soggetti promotori.
In relazione a quanto previsto al punto 9, il presente Regolamento Quadro fissa espressamente, come previsto ai successivi punti 6.2 e 6.3, i poteri e le competenze attribuite, rispettivamente:
- al Coordinamento della RSU, laddove costituito, nonché quelle ad esso delegabili dalla RSU;
- in alternativa, delegabili dalla RSU agli eletti nel Collegio Elettorale, ove previsto, in quanto riferibili a specificità organizzative territoriali e/o professionali del Collegio medesimo, a condizione che detto Collegio Elettorale sia composto da almeno tre membri.
6.2 Il Coordinamento della RSU, laddove costituito secondo quanto previsto al punto 9.1., lett. b), assume le decisioni relative alle materie di propria competenza, ovvero ad esso delegate dalla RSU, di cui al punto 6.3., lett. b).
Laddove esistente, i componenti eletti nel singolo Collegio Elettorale in cui eventualmente si articola la RSU, definito secondo quanto previsto al punto 9.1., lett. a), assumono le decisioni relative alle materie di competenza ad esso delegate dalla RSU, di cui al punto 6.3., lett. c).
6.3 Nell’ambito delle titolarità negoziali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 2., lett. b), del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015 e fermo restando il principio di non ripetitività delle diverse competenze, come di seguito descritto:
a) competono alla RSU le materie di:
- informazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. a), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), fatto salvo il caso previsto alla lett. b), primo alinea, del presente punto 6.3.;
- esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), che possono essere delegate secondo le modalità previste alla lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3.;
- contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2, lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), che possono essere delegate secondo le modalità previste alla lett. d), secondo alinea, ovvero, in alternativa tra loro, terzo alinea, del presente punto 6.3.;
b) competono al Coordinamento della RSU, laddove costituito, le materie di:
- informazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. a), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali);
- esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. e), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. e), terzo alinea, del presente punto 6.3.;
c) competono agli eletti nel singolo Collegio Elettorale, laddove esistente e nella composizione minima prevista, le materie delegate dalla RSU di:
- esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. f), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. f), secondo o terzo alinea, del presente punto 6.3.;
d) a seguito di decisione formalmente assunta ai sensi del punto 6.1., primo capoverso, la RSU può:
- di volta in volta o permanentemente, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare il Coordinamento della RSU, laddove costituito, ovvero, in alternativa, gli eletti nel Collegio Elettorale interessato, ove esistente e nella composizione minima prevista, ad espletare la fase di esame congiunto per le materie di cui alla lett. a), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- in relazione ad eventuali aspetti specifici o tematiche particolari, di volta in volta, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare il Coordinamento della RSU, laddove costituito, ad espletare la fase di contrattazione sulle materie di cui alla lett. a), terzo alinea, del presente punto 6.3., ferma restando la modalità di decisione su dette materie prevista al punto 6.1.;
- in relazione ad eventuali aspetti o tematiche particolari riferibili a specificità organizzative territoriali e/o professionali, di volta in volta o permanentemente, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare gli eletti nel Collegio Elettorale interessato, qualora esistente e dotato della composizione minima di cui al punto 6.1., terzo capoverso, secondo alinea, ad espletare la contrattazione sulle materie di cui alla lett. a), terzo alinea, del presente punto 6.3., adottando, gli stessi, le modalità di decisione su dette materie previste alla lett. f), secondo o terzo alinea, del medesimo presente punto 6.3.;
- la delega di cui al secondo alinea della presente lett. d), ovvero, qualora sia stata conferita permanentemente, la delega di cui al primo alinea della medesima presente lett. d), può essere successivamente revocata dalla RSU in qualsiasi momento, adottando le medesime modalità di decisione formale e di comunicazione all’Azienda;
e) il Coordinamento della RSU, laddove costituito, svolge le fasi di:
- informazione, di cui alla lett. b), primo alinea, del presente punto 6.3., a sua volta informando tempestivamente la RSU;
- esame congiunto per quanto delegatogli dalla RSU ai sensi della lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- contrattazione per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), secondo alinea, del presente punto 6.3., ferma restando la modalità di decisione ivi prevista;
f) i componenti eletti nel singolo Collegio Elettorale, ove costituito da almeno 3 componenti:
- svolgono la fase di esame congiunto per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- svolgono la fase di contrattazione per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), terzo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, ovvero secondo la procedura prevista all’alinea successivo della presente lett. f), informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- qualora, nel deliberare l’esito della fase di contrattazione di cui al secondo alinea della presente lett. f), si manifesti il dissenso di un numero di componenti, eletti nel Collegio Elettorale interessato, pari ad almeno il 33% dei componenti totali, la decisione sull’esito della predetta fase negoziale torna in capo alla RSU, che si esprime formalmente adottando le modalità di cui al punto 6.1. entro dieci giorni dalla comunicazione congiunta degli stessi, termine nel corso del quale la relativa fase di contrattazione in atto si intende sospesa, con relativa presa d’atto da parte dell’Azienda;
- svolgono attraverso la delega permanentemente conferita alla Commissione di cui all’art. 54 (Commissione Orari e Turni) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015, la fase di esame congiunto per le specifiche funzioni di competenza della stessa, ove ne sia prevista l’attivazione, e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei componenti la RSU eletti nel Collegio Elettorale interessato, sulla base della verbalizzazione delle riunioni della Commissione medesima.

7. Clausola di salvaguardia
7.1 Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015 o che, comunque, aderiscono al presente Regolamento Quadro e al conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
7.2 Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015 o che, comunque, aderiscono al presente Regolamento Quadro e al conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, si impegnano a non costituire RSA nelle Unità Produttive Regionali in cui siano state o vengano costituite le RSU.
Ai fini del presente Regolamento Quadro, si considerano già costituite le RSU ove siano attivate le procedure elettorali per l’integrazione di cui all’All. 2/sub B del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015.
7.3 In attuazione degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria- Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 8, ultimo capoverso, nelle Unità Produttive Regionali di Busitalia il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo di Intesa 31/5/2013.

8. Procedura di elezione
8.1 Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., primo capoverso, o la RSU uscente provvedono, secondo le modalità ivi previste, ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’Azienda metterà a disposizione della RSU e/o negli albi di affissione di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.
A cura dei soggetti promotori le elezioni, la predetta comunicazione va contestualmente inviata alla competente Direzione aziendale dell’Unità Produttiva Regionale di Busitalia interessata, la quale, a sua volta, procede ad informare la struttura territorialmente competente dell’associazione datoriale cui eventualmente aderisce.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della comunicazione medesima, salvo il diverso termine successivo eventualmente indicato nel conforme Regolamento attuativo specifico relativo, in quanto valutato opportuno dai soggetti promotori le elezioni in relazione all’articolazione organizzativa e territoriale dell’Unità Produttiva Regionale interessata.
Salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, l’ora di scadenza per la presentazione delle liste si intende fissata alla mezzanotte del giorno indicato quale termine ai sensi del capoverso precedente.
8.2 Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni della RSU sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto, di cui al punto 8.3.1, primo capoverso.
Nei casi in cui detto quorum non fosse raggiunto, la Commissione Elettorale e le strutture delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti nell’Unità Produttiva Regionale considerata prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’Unità Produttiva stessa.
8.3 Elettorato attivo e passivo
i. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato o con contratto a termine, in forza all’Unità Produttiva Regionale alla data delle elezioni.
Qualora l’elezione della RSU e/o dei RLS si articoli in Collegi Elettorali, i predetti lavoratori esercitano il diritto di voto nel Collegio Elettorale nel cui ambito si colloca la rispettiva residenza di servizio nella quale sono in forza.
ii. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova dipendenti di Busitalia
con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, secondo quanto previsto al punto 8.4.3., con esclusione:
- dei componenti della Commissione Elettorale di cui al punto 8.5;
- degli scrutatori di ciascun seggio elettorale designati ai sensi del punto 8.8.;
- dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 8.4.1., lett. b), secondo alinea, ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso.
In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall’Azienda e del rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono né candidabili né eleggibili per incompatibilità, i lavoratori che, seppure aventi diritto al voto, ricoprono:
- incarichi esecutivi in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarichi di formale rappresentanza degli stessi;
- incarichi in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei Comuni fino a 5.000 abitanti;
- incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
8.4 Presentazione delle liste
iii. All’elezione per la costituzione della RSU e per l’elezione dei RLS possono concorrere in Busitalia liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti:
a) delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2.;
b) delle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
- accettino espressamente, integralmente e formalmente i contenuti del Regolamento attuativo specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata e conforme al presente Regolamento Quadro, nonché della vigente regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi di trasporto, compresi quelli di cui all’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa alla direzione aziendale dell’Unità Produttiva Regionale prima dell’affissione delle liste;
- dette liste siano corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’Unità Produttiva Regionale, calcolati sulla base dei dati numerici risultanti dagli elenchi di cui al punto 8.5.1., terzo e quarto capoverso, pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’Unità Produttiva Regionale medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno tre lavoratori dipendenti dall’Unità Produttiva Regionale, qualora essa occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti; la soglia occupazionale dell’Unità Produttiva Regionale è calcolata conformemente a quanto previsto dal punto 3.4..
In sede di definizione del Regolamento specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2. possono estendere il requisito di cui alla lett. b), secondo alinea, del presente punto 8.4.1., anche alla presentazione delle proprie liste elettorali.
iv. Ciascun lavoratore può firmare per la presentazione di una sola delle liste elettorali di cui al punto 8.4.1., lett. b), secondo alinea, ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso.
Qualora uno stesso lavoratore firmi per la presentazione di più di una delle predette liste, la Commissione Elettorale annulla la firma apposta alle diverse liste interessate e procede secondo quanto previsto al punto 8.5.5., primo e secondo alinea.
v. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante detto divieto, un candidato risulti compreso in più liste, la Commissione Elettorale, inviterà formalmente il lavoratore ad optare per una sola delle liste, procedendo secondo quanto previsto al punto 8.5.5., terzo e quarto alinea.
Qualora l’elezione della RSU e/o dei RLS si articoli in Collegi Elettorali, ciascun candidato può presentarsi esclusivamente in una sola lista elettorale concorrente nel Collegio Elettorale nel cui ambito si colloca la residenza di servizio presso la quale è in forza.
vi. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti da eleggere:
- della RSU, qualora non sia prevista la presenza di Collegi Elettorali;
- del numero dei componenti ognuno dei Collegi Elettorali, ove questi siano previsti quale articolazione interna della RSU, con limite dei candidati fissato nel numero di 2 se nel Collegio Elettorale considerato è previsto un solo seggio da attribuire, e nel numero di 3 se nel Collegio Elettorale è prevista l’attribuzione di 2 seggi.
Il predetto limite dei 2/3 si applica altresì al numero dei candidati per ciascuna lista alle elezioni dei RLS, con riferimento al numero dei RLS da eleggere, articolato per ognuno dei Collegi Elettorali eventualmente previsti, e fermi restando i limiti specifici numerici di 2 o 3 a seconda che i RLS da eleggere siano, rispettivamente, in numero di 1 o in numero 2.
vii. Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato dal Regolamento specifico relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, e comunque a non meno di venti giorni dalla data delle elezioni, fatta salva l’eventuale proroga di cui al punto 8.5.5., secondo e quarto alinea.
viii. In occasione dell’elezione per il rinnovo della RSU già costituita ai sensi del presente Regolamento Quadro e per l’elezione dei RLS, possono concorrere in Busitalia liste elettorali presentate dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., in luogo di quelle di cui al punto 1.2., fermo per il resto rimanendo quanto previsto al presente punto 8.4.
8.5 Commissione Elettorale
ix. Al fine di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione, viene costituita, presso l’Unità Produttiva Regionale interessata, una Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale delibera a maggioranza dei suoi componenti.
All’atto dell’insediamento, la Commissione Elettorale elegge tra i suoi componenti un Presidente ed avanza richiesta scritta all’Azienda dell’elenco completo dei lavoratori dipendenti dall’Unità Produttiva Regionale.
L’Azienda fornisce il predetto elenco entro tre giorni dalla richiesta della Commissione Elettorale, articolandone la composizione in relazione ai Collegi Elettorali eventualmente previsti per l’elezione e, sulla base dei dati numerici risultanti da detto elenco, la Commissione stessa determina il requisito di cui al punto 8.4.1., primo capoverso, lett b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso.
Le deliberazioni della Commissione Elettorale sono oggetto di tempestiva comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste, nonché, ricorrendo il caso di cui al punto 8.5.5., terzo e quarto alinea, al candidato interessato, e vengono affisse nell’albo messo a disposizione dall’Azienda.
8.5.2. La Commissione Elettorale è composta da almeno 3 lavoratori dipendenti dall’Unità Produttiva Regionale, designati:
a) in caso di costituzione della RSU e di elezione dei RLS ai sensi del presente Regolamento Quadro:
- da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2., che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., primo alinea;
- da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 8.4.1., lett. b), che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., secondo e quarto alinea;
b) in caso di rinnovo della RSU e dei RLS promosso dalle Organizzazioni Sindacali:
- da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., primo alinea;
- da ognuna delle eventuali Organizzazioni Sindacali ulteriori rispetto a quelle del primo alinea della presente lett. b), ma comunque titolate alla presentazione delle liste ai sensi del punto 8.4.1., lett. b), che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., secondo e quarto alinea;
c) in caso di rinnovo della RSU e dei RLS promosso dalla RSU uscente, da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. b), primo alinea, del presente punto 8.5.2., nonché, se ammessa la relativa lista, da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. b), secondo alinea, del medesimo presente punto 8.5.2..
i. La designazione dei componenti della Commissione Elettorale viene effettuata da ognuna delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione di liste:
- entro il termine di 40 giorni dalla data delle elezioni, per i casi ed i soggetti promotori di cui, rispettivamente, al primo alinea delle lett. a) o b), ovvero alla lett. c), del punto 8.5.2., con comunicazione scritta alle altre Organizzazioni Sindacali relative;
- entro il termine del terzo giorno successivo alla scadenza, fissata come previsto al punto 8.4.5., per il pronunciamento della Commissione Elettorale sull’ammissione della relativa lista, per i casi ed i soggetti di cui, rispettivamente, al punto 8.5.2.,secondo alinea delle lett. a) o b),ovvero alla lett. c), allo scopo di consentire ad essi di esercitare la facoltà di designazione, integrando così l’originaria composizione della Commissione Elettorale già insediata ai sensi del primo alinea del presente punto 8.5.3.;
- decorso il termine di cui al precedente alinea del presente punto 8.5.3., decadono da componenti della Commissione Elettorale i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui al primo alinea del medesimo punto 8.5.3., le cui liste non siano state ammesse alle elezioni per carenza del requisito delle firme di sottoscrizione necessario per la presentazione, qualora detto requisito sia eventualmente esteso anche a dette liste ai sensi del punto 8.4.1., ultimo capoverso;
- all’atto dell’integrazione e della definitiva composizione della Commissione Elettorale restano valide le deliberazioni già assunte dalla Commissione stessa nella composizione originaria di cui al primo alinea del presente punto 8.5.3..
ii. Con riferimento allo specifico Regolamento relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, la Commissione Elettorale ha il compito di:
a) all’atto dell’insediamento:
- comunicare, mediante avviso affisso negli albi di cui ai punti 8.1., primo capoverso, e 8.5.1., quinto capoverso, il luogo ove fissa la sede, nonché gli orari, la scadenza e le modalità per la presentazione delle liste, compresa l’entità numerica del requisito di cui al punto 8.4.1., primo capoverso, lett. b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso.
- comunicare all’Azienda la propria costituzione, composizione e il luogo ove fissa la sede;
- notificare alla Direzione del Lavoro territorialmente competente le informazioni di cui al secondo alinea della presente lett. a), mediante una delle modalità previste al punto 8.17.5, lett. a), b) e d), per quest’ultima al secondo alinea;
b) ricevere la presentazione delle liste nei termini previsti, rimettendo immediatamente ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dallo specifico Regolamento relativo all’Unità Produttiva Regionale interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui allo specifico Regolamento riferito all’Unità Produttiva Regionale interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni Sindacali presentatrici di liste.
iii. Nell’ambito dei predetti compiti, nella fase di presentazione delle liste la Commissione Elettorale opera con le seguenti modalità:
- ai sensi del punto 8.4.2., la Commissione Elettorale verifica che uno stesso lavoratore non abbia firmato la presentazione di più di una lista, deliberando l’annullamento d’ufficio di detta firma da ognuna delle liste interessate e fissando il termine in proroga di due giorni per la presentazione da parte delle relative Organizzazioni Sindacali delle firme necessarie nel caso in cui, annullate quelle per più liste, risultasse carente il requisito di cui al punto 8.4.1.,lett. b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso;
- decorso il termine in proroga di cui al primo alinea del presente punto 8.5.5., la Commissione Elettorale verifica il valido ripristino da parte dell’Organizzazione Sindacale interessata del requisito di cui al precedente alinea del presente punto 8.5.5. e delibera sull’ammissione o meno della relativa lista;
- ai sensi del punto 8.4.3., la Commissione Elettorale verifica altresì che uno stesso candidato non risulti compreso in più liste presentate, comunicando tempestivamente l’invito al candidato che invece risulti eventualmente tale ad optare per una sola di dette liste e fissando il termine in proroga di due giorni per l’esercizio in forma scritta della facoltà di opzione da parte dell’interessato;
- decorso il termine in proroga di cui al terzo alinea del presente punto 8.5.4., la Commissione Elettorale prende atto dell’opzione esercitata dall’interessato, ne delibera la cancellazione da altra lista, ovvero, in assenza di opzione, ne delibera la cancellazione d’ufficio da tutte le liste nelle quali figura;
- decorso il termine per la presentazione delle liste di cui al punto 8.4.5. ovvero, laddove ne ricorra la necessità, espletato l’adempimento di cui al secondo alinea del presente punto 8.5.5., la Commissione Elettorale delibera tempestivamente l’acquisizione da parte delle Organizzazioni Sindacali interessate, ai sensi del punto 8.5.2., lett. a), secondo alinea, ovvero lett. b), secondo alinea, della facoltà di designazione entro i due giorni successivi di un rappresentante per l’integrazione della composizione della Commissione medesima, deliberando conseguentemente per presa d’atto, immediatamente dopo la comunicazione scritta validamente inviata dall’Organizzazione Sindacale interessata, e procedendo alle relative comunicazioni integrative ai sensi del punto 8.5.4., lett. a), secondo e terzo alinea;
- verifica inoltre il numero di candidature contenute nelle liste elettorali presentate, comunicando immediatamente per iscritto all’Organizzazione Sindacale la cui lista presenti eventuali eccedenze rispetto ai limiti di cui al punto 8.4.4., di procedere alla regolarizzazione del predetto requisito con comunicazione scritta entro i successivi due giorni, termine decorso il quale, in assenza di riscontro, ovvero in presenza di riscontro invalido, delibera d’ufficio la cancellazione delle candidature in numero eccedente, seguendo l’ordine inverso a quello di presentazione nella lista in questione;
- qualora, ai sensi del punto 8.4.1., ultimo capoverso, il requisito delle firme di sottoscrizione per la presentazione delle liste elettorali sia esteso alle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2., la Commissione Elettorale delibera altresì la decadenza dalla propria composizione originaria dei rappresentanti designati da dette Organizzazioni Sindacali le cui liste non siano state eventualmente ammesse alle elezioni per carenza del predetto requisito, procedendo alle relative comunicazioni integrative previste al precedente alinea del presente punto 8.5.5..
8.6 Affissione delle liste
Le liste dei candidati ammesse all’elezione dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione della relativa delibera negli albi della RSA/RSU di cui al punto 8.1., primo capoverso, e nell’albo di cui al punto 8.5.1., quinto capoverso.
La medesima delibera dovrà contenere l’indicazione del numero delle preferenze che possono essere espresse dall’elettore ai sensi del punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendo i requisiti ivi previsti, lett. b).
8.7 Costituzione dei seggi elettorali e modalità di votazione
La costituzione dei seggi elettorali (calendario, localizzazione e orari) dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione della relativa delibera negli albi della RSA/RSU di cui al punto 8.1. primo capoverso, e nell’albo di cui al punto 8.5.1., terzo capoverso.
Il calendario e la localizzazione dei seggi, nonché gli orari di votazione saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l’Azienda, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione.
In considerazione della plurilocalizzazione organizzativa ed operativa delle Unità Produttive Regionali di Busitalia, qualora l’ubicazione degli impianti nell’ambito dell’Unità Produttiva Regionale e il relativo numero dei votanti lo rendano utile a favorire l’esercizio del diritto di voto, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, eventualmente anche con orari differenziati di apertura dei seggi, limitando, per quanto possibile, un loro eccessivo frazionamento anche per garantire, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Il seggio elettorale è validamente costituito qualora siano designati almeno tre scrutatori, secondo le modalità stabilite al punto 8.8..
In considerazione delle predette caratteristiche organizzative e produttive di Busitalia, qualora valutato utile per favorire la partecipazione al voto, nella relativa delibera di costituzione dei seggi la Commissione Elettorale può inoltre disporre che alcuni seggi appositamente individuati possano spostarsi, ad orari prestabiliti e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda, su più luoghi di votazione, anch’essi preventivamente indicati, a condizione che la modalità organizzativa adottata garantisca la segretezza del voto e che nel corso degli spostamenti il seggio elettorale itinerante sia comunque costituito continuativamente da almeno tre scrutatori.
Nell’ambito dell’Unità Produttiva Regionale le votazioni avranno di norma luogo contestualmente, fermo restando quanto previsto al punto 8.15..
8.8 Scrutatori
È facoltà di ciascuna Organizzazione Sindacale partecipante alle elezioni di designare uno scrutatore per ognuno dei seggi elettorali.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata dall’Organizzazione Sindacale partecipante all’elezione tra i lavoratori non candidati dipendenti dall’Unità Produttiva Regionale, con comunicazione scritta da inviare alla Commissione Elettorale entro i 2 giorni successivi alla delibera di cui al punto 8.7., primo capoverso.
La Commissione Elettorale verifica la validità delle designazioni degli scrutatori inviate dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, delibera per presa d’atto sulle designazioni valide per venute, e, conseguentemente, nomina i Presidenti di ognuno dei seggi elettorali e fissa il termine in proroga di due giorni per la presentazione da parte delle relative Organizzazioni Sindacali di designazioni valide in sostituzione di designazioni che, inviate entro il termine di cui al secondo capoverso del presente punto 8.8., siano state eventualmente deliberate come non valide dalla Commissione stessa.
Decorso il predetto termine in proroga, entro il giorno successivo la Commissione Elettorale delibera sulle relative designazioni sostitutive validamente comunicate dalle Organizzazioni Sindacali interessate ed integra in tal senso i nominativi degli scrutatori che costituiscono i relativi seggi elettorali.
Nei casi di impedimento motivato, è ammessa la sostituzione degli scrutatori, deliberata dalla Commissione Elettorale, su richiesta della rispettiva Organizzazione Sindacale avente titolo.
Fatto salvo il caso di cui al successivo capoverso del presente punto 8.8., la sostituzione deve essere richiesta in forma scritta dall’Organizzazione Sindacale interessata alla Commissione Elettorale, la quale ultima delibera tempestivamente per presa d’atto qualora la sostituzione risulti validamente presentata, ovvero invita l’Organizzazione Sindacale a procedere immediatamente con una nuova designazione valida.
Nel corso delle operazioni di voto, la sostituzione può anche essere richiesta in forma scritta dalla relativa Organizzazione Sindacale al Presidente del seggio elettorale interessato, il quale, anche per le vie brevi, dà immediatamente informazione della richiesta alla Commissione Elettorale e dà conseguentemente attuazione alle indicazioni da essa ricevute, riportando la relativa annotazione nel verbale concernente le operazioni elettorali del seggio.
8.9 Composizione e attrezzaggio del seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da almeno tre scrutatori, di cui uno è nominato Presidente dalla Commissione Elettorale, gli uni e l’altro designati ai sensi del punto 8.8..
A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata a cura dei componenti il seggio medesimo all’atto dell’insediamento ed in tale stato conservata dagli stessi fino all’apertura ufficiale dell’urna per l’inizio dello scrutinio.
A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, avendo cura la Commissione medesima che detto elenco sia disponibile al seggio in tempo utile per l’avvio delle operazioni di voto secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al punto 8.7., primo capoverso.
I componenti del seggio devono assicurare la predisposizione nel locale che lo ospita di un apposito spazio opportunamente schermato che garantisca la segretezza del voto espresso dall’elettore.
8.10 Schede elettorali
Le schede vengono stampate a cura della Commissione Elettorale, che ne cura anche la distribuzione ai seggi elettorali in tempo utile per l’avvio delle operazioni di voto secondo quanto previsto dalla deliberazione della medesima Commissione di cui al punto 8.7., primo capoverso.
La votazione ha luogo a mezzo scheda elettorale unica, comprendente tutte le liste concorrenti, disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione di liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte a cura della Commissione Elettorale.
Le schede devono essere firmate da almeno due scrutatori del seggio.
La preparazione delle schede e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio, ovvero, su delega del Presidente, da uno degli scrutatori del seggio medesimo.
Il voto di lista sarà espresso dall’elettore mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Il voto è altresì nullo nel caso in cui l’elettore lo abbia espresso apponendo la relativa indicazione a favore di più liste.
Qualora l’elettore abbia espresso il voto per una lista e la preferenza per candidati di liste differenti, si considera valido il solo voto di lista e nulle le indicazioni di preferenza.
Le schede possono riportare o meno i nominativi dei candidati, con espressione del voto di preferenza da parte dell’elettore da esercitare secondo le modalità previste al punto 8.12.1. e al punto 8.12.2., per quest’ultimo, rispettivamente, primo o secondo alinea.
8.11 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
8.12 Preferenze
i. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.12.3., lett. b), l’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata.
ii. In conformità al punto 8.10., ultimo capoverso, il voto di preferenza da parte dell’elettore può essere espresso:
- mediante crocetta tracciata nell’apposito spazio della scheda corrispondente al candidato preferito, qualora la scheda elettorale riporti i nominativi dei candidati;
- qualora la scheda elettorale non riporti i nominativi dei candidati, mediante trascrizione, nell’apposito spazio a tale scopo riservato nella scheda, del nominativo del candidato preferito, scelto tra quelli riportati nella lista elettorale medesima, resa pubblica mediante affissione ai sensi del punto 8.6..
iii. Nel voto per la RSU, l’elettore può esprimere:
a) la preferenza solo per un candidato della lista votata, tra quelli in essa compresi, fatto salvo quanto previsto alla seguente lett. b);
b) la preferenza per due candidati, di genere diverso, della lista votata, qualora, come indicato dalla Commissione Elettorale nella delibera di cui al punto 8.6., secondo capoverso, del presente Regolamento, i componenti da eleggere:
- nella RSU, qualora non articolata in Collegi Elettorali, siano in numero pari o superiore alle 12 unità e a condizione che la predetta lista contenga almeno il 20% di presenza di ognuno dei generi nelle proprie candidature;
- ovvero, nel Collegio Elettorale in cui si articola la RSU, siano in numero pari o superiore alle 8 unità e a condizione che la predetta lista contenga almeno il 20% di presenza di ognuno dei generi nelle proprie candidature.
iv. La preferenza, espressa secondo quanto previsto al punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendone i requisiti, lett. b), per un candidato che concorra, come previsto al punto 2.2.,sia all’elezione della RSU che all’elezione dei RLS, concorre alla attribuzione dei seggi per i RLS con le modalità definite al punto 8.16..
v. L’indicazione di un numero di preferenze date alla stessa lista eccedente quello previsto al punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendone i requisiti, lett. b), vale esclusivamente come voto per la lista medesima, anche nel caso in cui non sia espresso il voto di lista, mentre rende nulle tutte le preferenze indicate.
Nel caso in cui l’elettore abbia espresso il voto per una lista e la preferenza per candidati di liste differenti, si considera valido il solo voto di lista e nulle le indicazioni di preferenza.
8.13 Riconoscimento degli elettori
Per essere ammesso al voto, l’elettore dovrà esibire al Presidente del seggio elettorale un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale, l’elettore dovrà essere riconoscimento dal almeno due degli scrutatori del seggio medesimo e di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali del seggio.
8.14 Compiti del Presidente del seggio elettorale
Il Presidente del seggio sovrintende alla regolarità delle operazioni elettorali, secondo quanto di sua competenza previsto dal presente Regolamento.
Il Presidente farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo nell’elenco di cui al punto 8.9., terzo capoverso.
8.15 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’Unità Produttiva Regionale.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi aventi diritto al voto, ecc.), alla Commissione Elettorale.
In caso di più seggi riferiti ad una stessa RSU, ovvero ad uno stesso Collegio Elettorale in cui essa eventualmente si articola, la Commissione Elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Al termine delle operazioni di cui al secondo o al terzo capoverso del presente punto 8.15., la Commissione Elettorale provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi.
Dopo la definitiva convalida dell’elezione della RSU e dei RLS, il cui termine è definito al punto 8.18., il predetto plico sarà conservato secondo le modalità convenute tra Commissione Elettorale e direzione aziendale per garantirne l’integrità per almeno i tre mesi successivi al predetto termine.
8.16 Attribuzione dei seggi
i. Ai fini dell’elezione dei componenti la RSU, ovvero del Collegio Elettorale in cui eventualmente essa si articola, nonché dei relativi RLS, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con l’applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nelle Unità Produttive Regionali ove la composizione della RSU e/o i RLS siano articolati in Collegi Elettorali, il predetto criterio si applica in ognuno dei Collegi Elettorali medesimi.
ii. Nell’ambito di ognuna delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi in applicazione del criterio di cui al punto 8.16.1.:
- per l’elezione della RSU o del Collegio Elettorale in cui eventualmente essa si articola, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
- per l’elezione dei RLS dell’Unità Produttiva Regionale, ovvero per i Collegi Elettorali in cui eventualmente essa si articola, seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati concorrenti anche a detta elezione e a tale scopo appositamente indicati come previsto al punto 8.12.4..
Per entrambe le elezioni, a parità di voti di preferenza l’individuazione avrà luogo in relazione all’ordine di presentazione nella lista elettorale.
8.17 Ricorsi alla Commissione Elettorale
iii. Sulla base dei risultati dello scrutinio svolto ai sensi del punto 8.15., primo, secondo e terzo capoverso, e del punto 8.16., la Commissione Elettorale procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione del verbale di deliberazione sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Su richiesta di qualsiasi componente della Commissione Elettorale, il predetto verbale può riportare in calce la dichiarazione di preavviso di un eventuale ricorso alla Commissione medesima da parte dell’Organizzazione Sindacale rispettivamente rappresentata, il cui effettivo decorso è disciplinato ai sensi del punto 8.17.4.
iv. La deliberazione sui risultati degli scrutini deve essere immediatamente affissa a cura della Commissione Elettorale negli albi che l’Azienda ha messo a disposizione della Commissione stessa e in quelli a disposizione della RSU.
Qualora la data di affissione della predetta deliberazione negli albi di cui al precedente capoverso del presente punto 8.17.2 sia successiva alla data della deliberazione medesima, la Commissione Elettorale deve espressamente indicare nel relativo materiale affisso l’effettiva data di affissione.
Ai soli fini informativi e senza alcun effetto sul termine di decorrenza per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, copia della predetta deliberazione deve essere affissa quanto prima, a cura delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, negli albi di affissione di propria pertinenza.
v. Trascorsi cinque giorni dalla data di affissione della deliberazione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’attribuzione dei seggi.
In tale caso, la Commissione Elettorale procede alla conseguente integrazione in tal senso, sottoscritta da tutti i suoi componenti, del verbale di deliberazione di cui al punto 8.17.1, nell’occasione specificando che, qualora risultasse apposta in calce a detto verbale la dichiarazione di preavviso di un eventuale ricorso, esso non ha avuto alcuna concretizzazione entro il termine fissato, e trasmette entro 48 ore il verbale stesso al Comitato dei Garanti, di cui al punto 8.18., secondo le modalità di cui al punto 8.17.5, terzo capoverso, lett. a), b), ovvero d), per quest’ultima al secondo alinea.
vi. Laddove, invece, entro il termine di cui al punto 8.17.3., siano stati presentati ricorsi, la Commissione Elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore dalla presentazione. In tale caso, la Commissione Elettorale procede alla conseguente integrazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, del verbale di deliberazione di cui al punto 8.17.1., inserendo nel verbale medesimo la conclusione alla quale è pervenuta sul ricorso, oltre quanto già indicato al punto 8.17.3., secondo capoverso, relativamente alle eventuali dichiarazioni di preavviso di ricorso che non si siano concretizzati.
vii. Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al punto 8.17.3., ovvero al punto 8.17.4., la Commissione Elettorale deve notificare a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, copia del verbale di deliberazione conclusiva sulle operazioni elettorali.
Entro il predetto termine, la Commissione Elettorale deve altresì notificare copia dei medesimi verbali al Comitato dei Garanti, di cui al punto 8.8., e alla associazione datoriale territorialmente competente, la quale, a sua volta, ne darà pronta comunicazione a Busitalia.
Le notifiche di cui sopra possono avere luogo secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:
a) a mezzo raccomandata con ricevuta;
b) a mezzo posta elettronica certificata;
c) per le notifiche di cui al primo capoverso del presente punto 8.17.5., con consegna a mano, da parte del Presidente della Commissione Elettorale, e previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario:
- ad ognuno dei componenti della Commissione stessa, responsabili a loro volta dell’immediato inoltro alla rispettiva Organizzazione Sindacale;
- presso la sede delle Organizzazioni Sindacali;
d) per le notifiche di cui al secondo capoverso del presente punto 8.17.5., con consegna a mano, da parte del Presidente della Commissione Elettorale, e previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario:
- presso la sede dell’associazione datoriale territorialmente competente;
- presso la sede del Comitato dei Garanti, come individuata ai sensi del punto 8.18., secondo capoverso.
8.18 Comitato dei Garanti
Entro 10 giorni dal ricevimento delle notifiche di cui al punto 8.17.5., è ammesso ricorso all’apposito Comitato dei Garanti contro le decisioni della Commissione Elettorale.
Il Comitato dei Garanti ha sede presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente, ovvero presso l’eventuale diversa sede resa nota ai soggetti interessati dalla Direzione medesima.
Tale Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione del Lavoro competente o da un suo delegato, ed è composto da un membro designato dall’Organizzazione Sindacale presentatrice di lista elettorale e promotrice del ricorso, e da un membro designato dall’associazione datoriale territorialmente competente.
Il membro del Comitato designato dall’Organizzazione Sindacale può non essere dipendente di Busitalia e, qualora lo fosse, non deve avere fatto parte della Commissione Elettorale, né essere stato candidato alle elezioni.
Il ricorso deve essere notificato al Comitato dei Garanti dall’Organizzazione Sindacale avente titolo, entro il prescritto termine di cui al primo capoverso del presente punto8.18., mediante una delle modalità previste al punto 8.17.5., lett. a) o b), oppure mediante consegna a mano presso la sede del Comitato stesso, previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario, a cura del componente la Commissione Elettorale in essa designato in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale ricorrente, ovvero a cura di altro rappresentante dell’Organizzazione Sindacale medesima a tale scopo espressamente incaricato dalla stessa.
Ad insindacabile giudizio del Presidente, il Comitato dei Garanti può altresì esaminare il ricorso individuale validamente presentato da uno dei candidati alle elezioni, componendosi in tal caso il Comitato, fermi restando il Presidente e il membro rappresentante l’associazione datoriale, con il membro rappresentante l’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il ricorrente figura quale candidato.
Il Comitato dei Garanti si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di deposito del ricorso presso il Comitato stesso, con tempestiva comunicazione dell’esito dei ricorsi sui quali si è pronunciato a tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato alle elezioni e all’Azienda.
8.19 Comunicazione della nomina
Una volta definiti gli eventuali ricorsi da parte della Commissione dei Garanti, ognuna delle Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono risultati eletti i componenti la RSU e/o i RLS comunica per iscritto all’associazione datoriale territorialmente competente la nomina degli eletti, articolando la comunicazione in relazione ai Collegi Elettorali eventualmente previsti.
La predetta Associazione Industriale cura la relativa immediata comunicazione scritta a Busitalia.
La RSU è in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda di un numero di nomine valide degli eletti pari al 50%+1 dei suoi componenti e da tale data decorre, altresì, il termine di scadenza triennale di cui a punto 5.1..
Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso del presente punto 8.19., la rappresentanza sindacale riferita ad ognuno dei Collegi Elettorali nei quali si articola eventualmente la RSU è in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda di un numero di nomine valide degli eletti pari al 50%+1 dei componenti il Collegio Elettorale stesso.
Al conseguimento dei predetti requisiti di ingresso in carica della RSU, ovvero di ognuno dei Collegi Elettorali in cui essa eventualmente si articola, l’Azienda invia immediatamente comunicazione scritta a tutte le Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono risultati eletti i componenti la RSU medesima.
I RLS sono in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della relativa comunicazione di nomina da parte dell’Associazione Industriale competente, mentre, ai fini del termine di scadenza triennale di cui al punto 5.1., si adotta convenzionalmente la stessa data di decorrenza valida per la RSU della medesima Unità Produttiva Regionale.

9. Organismi di articolazione e coordinamento
9.1 Definizioni
In considerazione delle attuali caratteristiche produttive ed organizzative dell’Azienda e delle loro possibili evoluzioni, nonché della plurilocalizzazione territoriale e della articolazione professionale presenti nelle Unità Produttive Regionali, in Busitalia la RSU:
a) qualora composta da almeno 5 membri, può essere articolata al proprio interno in “strutture” costituite dagli eletti nel medesimo Collegio Elettorale, operanti secondo quanto per essi previsto al punto 6.1., terzo capoverso, secondo alinea, e al punto 6.3., lett. f), e nella identificazione dei quali le Organizzazioni Sindacali, in sede di definizione del relativo Regolamento attuativo specifico conforme al presente Regolamento Quadro, terranno conto delle articolazioni territoriali, organizzative e professionali presenti nell’Unità Produttiva Regionale interessata, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza;
b) costituisce, qualora composta da almeno 8 membri, il Coordinamento della RSU, secondo le modalità previste al punto 9.2.1. ed operante secondo quanto per esso previsto al punto 6.1., terzo capoverso, primo alinea, e al punto 6.3., lett. e).
9.2 Coordinamento della RSU
9.2.1. Qualora composta da almeno 8 membri, entro un mese dal suo insediamento, decorrente dalla data della comunicazione aziendale di cui al punto 8.19., quinto capoverso, la RSU elegge a maggioranza dei suoi componenti (50%+1) e tra di essi il Coordinamento della RSU ed il relativo Coordinatore.
Nel caso in cui la RSU non proceda all’elezione entro il predetto termine:
a) il Coordinamento della RSU si costituisce nella composizione numerica di cui al punto 9.2.2., con attribuzione dei seggi secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste che hanno eletto componenti la RSU ed individuando i componenti, per ognuna delle liste aventi titolo alla composizione del Coordinamento, in ragione dei seggi rispettivamente ad ognuna di loro spettanti in esso, seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti nell’elezione della RSU;
b) il Coordinatore è individuato nel componente la RSU che, nell’elezione della medesima, ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza nell’ambito della lista elettorale che ha conseguito il maggior numero di voti di lista.
Entro tre giorni dall’insediamento del Coordinamento, il Coordinatore comunica per iscritto all’Azienda, che a sua volta informa l’Associazione Industriale territorialmente competente, e alle Organizzazioni Sindacali i dati relativi alla composizione del Coordinamento medesimo.
Nel caso in cui la costituzione del Coordinamento abbia luogo in attuazione del secondo capoverso del presente punto 9.2.1., la predetta comunicazione va inviata entro il medesimo termine anche ai componenti la RSU.
9.2.2. Ferma restando la composizione minima della relativa RSU, come definita al punto 9.1., lett. b), il Coordinamento della RSU si compone, secondo le modalità di costituzione di cui al punto 9.2.1., di un numero di membri pari a:
- 5, per RSU con numero di componenti compreso tra 8 e 51;
- 7, per RSU con numero di componenti superiore a 51;
9.2.3. La sostituzione di un componente il Coordinamento della RSU avviene secondo le modalità previste al punto 10.1.7..
9.3 In considerazione delle caratteristiche descritte al punto 9.1. e fermo restando il numero fissato al punto 3.3., la distribuzione dei RLS da eleggere, qualora pari ad almeno 3 unità, può essere articolata per Collegi Elettorali - coincidenti o meno con quelli eventualmente previsti per la RSU nella medesima Unità Produttiva Regionale, e, se non coincidenti, comunque ricomprendenti senza frazionamento più dei predetti Collegi – nella identificazione dei quali le
Organizzazioni Sindacali terranno conto, in sede di definizione del relativo Regolamento attuativo specifico conforme al presente Regolamento Quadro, delle specificità presenti nell’Unità Produttiva Regionale in relazione ai compiti svolti dal RLS.

10. Dimissioni, decadenze e incompatibilità
10.1. Dimissioni
10.1.1. Il componente la RSU e il RLS possono dimettersi dall’incarico ricoperto con comunicazione scritta da inviare, possibilmente con un preavviso di 15 giorni, al Coordinatore ove presente e alla struttura territorialmente competente dell’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto.
10.1.2. L’Organizzazione Sindacale interessata provvede, possibilmente entro il termine di decorrenza delle dimissioni, alla nomina del sostituto nella composizione della RSU, ovvero nell’incarico di RLS, con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista elettorale, tenendo conto che, in particolare:
- qualora la RSU o i RLS dell’Unità Produttiva Regionale siano stati eletti con distribuzione dei seggi per Collegio Elettorale, la lista elettorale in base alla quale va individuato il sostituto è quella che l’Organizzazione Sindacale interessata ha presentato per il Collegio Elettorale al quale appartiene il componente la RSU o il RLS da sostituire;
- nel caso in cui la sostituzione riguardi un RLS, per primo dei non eletti si intende il candidato concorrente anche a RLS che nella lista elettorale del dimissionario risulta collocato immediatamente dopo quest’ultimo, secondo l’ordine dei voti di preferenza tra i candidati a RLS.
10.1.3. L’atto di nomina del sostituto è inviato per iscritto al Coordinatore, ove presente, e all’Azienda dall’Organizzazione Sindacale interessata, fatto salvo quanto previsto al punto 10.1.6., lett. c).
L’Azienda, verificata la rispondenza della nomina ai requisiti previsti dal presente Regolamento, comunica a sua volta in forma scritta l’avvenuta sostituzione nella composizione della RSU e/o del RLS al Coordinatore della RSU medesima, laddove costituito il relativo Coordinamento, e all’Associazione Industriale competente.
Il sostituto è in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della predetta comunicazione valida di nomina e fino alla scadenza triennale della RSU.
10.1.4. Per quanto concerne il numero massimo di sostituzioni di componenti la RSU, le eventuali vacanze nella composizione della RSU per esaurimento dei non eletti in lista e i conseguenti effetti sulla operatività della RSU si rinvia, rispettivamente, ai punti 5.3., 5.4. e 5.5., nonché ai punti 10.1.5. e 10.1.6..
10.1.5. Nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza delle dimissioni e quella di decorrenza della sostituzione, quest’ultima determinata secondo quanto previsto al punto 10.1.3., terzo capoverso, la RSU è operativa qualora, nel corso del predetto periodo, risulti in carica un numero dei suoi componenti pari almeno al 50%+1.
Nel corso del predetto periodo, è altresì operativa, qualora prevista, la rappresentanza di Collegio Elettorale del dimissionario, a condizione che risulti in carica un numero dei componenti il Collegio Elettorale medesimo pari almeno al 50%+1.
Qualora il componente la RSU dimissionario sia anche componente del Coordinamento della RSU, ove costituito, le dimissioni dalla RSU comportano automaticamente la decadenza da componente del Coordinamento medesimo, ma che, nel periodo intercorrente tra le dimissioni e l’integrazione del Coordinamento stesso - la quale va effettuata secondo le modalità previste al punto 10.1.7. - rimane operativo a condizione che risulti in carica un numero di componenti il Coordinamento della RSU pari almeno al 50%+1.
10.1.6. Nel caso in cui le dimissioni di un componente la RSU comportino il venire meno dei requisiti per l’operatività della RSU, di cui al punto 10.1.5., primo capoverso, ovvero, qualora prevista, della rappresentanza relativa ad un Collegio Elettorale, di cui al punto 10.1.5., secondo capoverso, il Coordinatore, laddove costituito il Coordinamento della RSU, procede come segue:
a) entro cinque giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, informa per iscritto l’Organizzazione Sindacale interessata che, nelle more della nomina del sostituto da parte della stessa, a partire dalla data di decorso delle dimissioni è temporaneamente sospesa l’operatività della RSU, ovvero, qualora esistente, della rappresentanza di Collegio Elettorale, di cui il componente dimissionario forma parte, informando altresì della predetta evenienza i componenti in carica della RSU medesima, ovvero del Collegio Elettorale interessato;
b) nel caso in cui l’Organizzazione Sindacale avente titolo non abbia nel frattempo proceduto alla nomina del sostituto ai sensi dei punti 10.1.2. e 10.1.3., trascorsi 15 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, il Coordinatore sollecita per iscritto all’Organizzazione Sindacale medesima l’espletamento della sostituzione, evidenziando in questa seconda comunicazione, di cui va inviata copia anche all’Azienda, la possibilità di ricorso alla procedura straordinaria prevista alla lett. c) del presente punto 10.1.6.;
c) nel caso in cui l’Organizzazione Sindacale avente titolo non ottemperi alla nomina del sostituto entro 10 giorni dalla seconda comunicazione di cui alla lett. b) del presente punto 10.1.6., i componenti in carica della RSU o del Collegio Elettorale interessati, qualora essi risultino per un numero comunque non inferiore a 3 unità, possono formalmente incaricare il Coordinatore, con decisione assunta a maggioranza tra di loro e allo scopo di ripristinare con modalità straordinaria l’operatività della rappresentanza, di procedere alla comunicazione in forma scritta all’Organizzazione Sindacale avente titolo e all’Azienda dell’atto di nomina del sostituto quale componente la RSU, individuato secondo quanto previsto al punto 10.1.2., primo capoverso, primo alinea, con ingresso in carica dello stesso e ripristino dell’operatività della rappresentanza interessata decorrenti ai sensi del punto 10.1.3., terzo capoverso.
10.1.7. Qualora le dimissioni riguardino un componente la RSU che faccia parte anche del relativo Coordinamento, ovvero un componente del Coordinamento da detto incarico, l’integrazione nella composizione del Coordinamento stesso deve avvenire entro un mese dalla data di decorso delle dimissioni medesime.
Nel caso alla predetta scadenza l’Organizzazione Sindacale interessata non abbia ancora proceduto alla sostituzione del dimissionario nella composizione della RSU, secondo quanto previsto ai punti 10.1.2 e 10.1.3., ma la RSU in parola risulti in possesso dei requisiti di operatività fissati al punto 10.1.5., primo capoverso, l’integrazione per sostituzione nella composizione del Coordinamento ha luogo entro i successivi 15 giorni mediante elezione da parte della RSU con voto a maggioranza dei suoi componenti in carica e tra di essi.
Entro lo stesso termine e con la medesima modalità la RSU in possesso dei requisiti di operatività fissati al punto 10.1.5., primo capoverso, può procedere per la sostituzione del Coordinatore, qualora eventualmente dimessosi da detta carica o da componente la RSU.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di integrazione per sostituzione di componenti dimissionari del Coordinamento della RSU, come descritte ai precedenti capoversi del presente punto 10.1.7., detto Coordinamento rimane operativo a condizione che risultino in carica un numero dei suoi componenti pari almeno al 50%+1.
Nel caso in cui, invece, il predetto requisito venga temporaneamente a mancare, il Coordinamento della RSU sospende la sua operatività.
In tale ultimo caso, qualora entro l’ulteriore termine di 15 giorni di cui al secondo capoverso del presente punto 10.1.7. la RSU non abbia espletato la procedura di competenza per l’integrazione in sostituzione nella composizione del proprio Coordinamento, il Coordinamento stesso viene nuovamente costituito ai sensi del punto 9.2., secondo capoverso.
Il compiuto espletamento delle procedure previste dal presente punto 10.1.7. ha efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della relativa comunicazione scritta inviatagli entro tre giorni dal Coordinatore, che ne curerà, altresì, l’invio in copia alle Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono stati eletti i componenti la RSU.
10.2. Decadenze
10.2.1. Nel corso del mandato, sono causa di decadenza:
a) del singolo componente la RSU e del RLS:
- il cambiamento di appartenenza sindacale, considerando tale, rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle liste elettorali, la successiva revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale, anche nel caso in cui non abbia luogo l’adesione ad altra Organizzazione Sindacale, ovvero la successiva iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella presentatrice della lista elettorale nell’ambito della quale egli è stato eletto;
- l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 10.3.;
- il trasferimento della propria residenza di servizio in altra Unità Produttiva Regionale di Busitalia, ovvero, se la RSU e/o i RLS dell’Unità Produttiva Regionale sono articolati in Collegi Elettorali, in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è stato eletto;
- se eletto in una RSU e/o è eletto RLS in un Collegio Elettorale definito sulla base di specifiche caratteristiche professionali e/o di ciclo organizzativo aziendale, l’attribuzione di una figura professionale ricompresa in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è stato eletto;
b) della RSU:
- il determinarsi delle condizioni di cui ai punti 5.3. o 5.4.;
- la presentazione di un documento con richiesta motivata di dimissioni sottoscritto da almeno il 50%+1 dei lavoratori dipendenti dalla relativa Unità Produttiva Regionale;
- la mancata integrazione nei casi ed entro i termini previsti al punto 1.3. del Regolamento Quadro di cui all’All. 2/sub B al Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del febbraio 2015;
10.2.2. A seguito di decadenza ai sensi del punto 10.2.1., lett. a), la sostituzione del componente decaduto ha luogo ai sensi del punto 10.1.
A seguito di decadenza ai sensi del punto 10.2.1., lett. b), si procede al rinnovo della RSU e dei RLS secondo quanto previsto al punto 1.4.
10.3. Incompatibilità
È incompatibile con la prosecuzione del mandato di componente la RSU e/o di RLS l’assunzione successivamente alle elezioni di uno degli incarichi di cui al punto 8.3.2., secondo alinea.
Il componente la RSU e/o il RLS che assuma uno dei predetti incarichi decade e viene sostituito secondo la procedura di cui al punto 10.1.
Il candidato non eletto che assuma uno dei predetti incarichi decade dalla lista e non può sostituire, qualora necessario, componenti la RSU e/o RLS.

11. Conservazione materiali elettorali
Il plico sigillato contenente tutto il materiale elettorale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi alla Commissione Elettorale e conservato ai sensi del punto 8.15., ultimo capoverso, può essere distrutto decorso il termine di 3 mesi dalla data definitiva di convalida delle elezioni, individuata ai sensi del punto 8.18.
L’operazione di distruzione viene congiuntamente effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale, o da un suo delegato espressamente designato a tale scopo, e da un rappresentante delegato dalla Direzione aziendale.
Il verbale relativo alla predetta operazione è sottoscritto da entrambi gli incaricati e conservato per un anno dalla Direzione aziendale dell’Unità Produttiva Regionale.

Allegato n. 2/sub B Regolamento Quadro per l’integrazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in “Busitalia -Sita Nord srl”
1. Ambito e iniziativa
1.1. Ai fini del presente Regolamento Quadro si adotta la definizione di Unità Produttiva Regionale (di seguito, per brevità, UPR) di cui alle Premesse, comma 6., lett. a), del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.
1.2. Il presente Regolamento Quadro si applica nei casi in cui una UPR di Busitalia ove sia già costituita la RSU ed eletti i RLS, ai sensi del Regolamento Quadro di cui all’All. 2/sub A al Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 (di seguito, per brevità, Regolamento Quadro All. 2/sub A), sia interessata all’applicazione di una delle procedure di cui all’art. 2112 del Codice Civile, come disciplinate, nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015, ai sensi del RD 148/1931, All. A., art. 26, e che determinino un rilevante mutamento nella composizione dell’UPR medesima, tale da determinare, a sua volta, l’incremento “X” di cui al punto 3.2 del presente Regolamento Quadro.
1.3. Ferma restando la validità della RSU e dei RLS in carica nell’originaria UPR di Busitalia, si procederà all’elezione integrativa disciplinata dal presente Regolamento Quadro entro tre mesi dalla conclusione delle richiamate procedure, svolte ai sensi dell’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.
Il predetto termine di tre mesi è prorogato fino alla scadenza del mandato triennale in corso della RSU e dei RSL già in carica nell’UPR di Busitalia, qualora esso si collochi durante l’ultimo semestre del loro mandato e, in tal caso, nell’Azienda, o ramo di essa, acquisita da Busitalia, nel frattempo:
- restano in carica i componenti la RSU, qualora costituita e, i RLS, da essa provenienti, e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 sono impegnate a non costituire proprie RSA;
- qualora non già costituita la RSU, restano in carica le RSA e i RLS da essa provenienti.
1.4. L’elezione per l’integrazione disciplinata dal presente Regolamento Quadro riguarda una RSU già costituita, nell’UPR di Busitalia interessata, in applicazione del Regolamento Quadro All. 2/sub A.
Pertanto, ai sensi del punto 1.4. del Regolamento Quadro All. 2/sub A, l’iniziativa per l’integrazione elettiva della RSU e dei RLS in carica nell’UPR interessata può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015, in quanto firmatarie del CCNL applicato in Azienda, nonché delle medesime strutture delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali per la RSU e i RLS già in carica, secondo quanto previsto al punto 8.4.1., lett. b), del medesimo Regolamento Quadro.
1.5. L’iniziativa di cui al punto 1.4. è assunta dai soggetti aventi titolo mediante la definizione, in conformità al presente Regolamento Quadro, di apposito Regolamento attuativo specifico relativo all’UPR interessata.
Qualora, in sede di detta definizione, dovessero insorgere eventuali difformità di interpretazione del presente Regolamento Quadro, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 procederanno unitariamente ad una verifica congiunta con le Segreterie Nazionali stipulanti il predetto Contratto.

2. Composizione
2.1. All’elezione integrativa della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti presentate ai sensi del punto 8.4..
Ai fini della distribuzione dei seggi di cui al punto 3.2., l’integrazione della RSU in carica può essere articolata in Collegi Elettorali, di norma coincidenti territorialmente e professionalmente con quelli già adottati nella RSU da integrare.
Qualora le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4. del presente Regolamento ritengano opportuno adottare per l’elezione integrativa un’articolazione dei Collegi Elettorali non coincidente con quella della RSU da integrare, la diversa articolazione deve comunque salvaguardare la continuità e l’omogeneità territoriale/professionale della RSU integrata nell’ambito dell’UPR mutata.
2.2. L’elezione integrativa dei RLS ha luogo a suffragio universale e a scrutinio segreto tra le liste
concorrenti di candidati alla elezione integrativa della RSU, previa apposita indicazione dei candidati in lista concorrenti anche all’elezione a RSL, fatte salve le specifiche modalità di elezione previste al punto 8.1..
Fermo restando il numero fissato al punto 8.16., la distribuzione dei RLS da eleggere, qualora pari ad almeno 3 unità, può essere articolata per Collegi Elettorali, coincidenti o meno con quelli eventualmente previsti al punto 2.1. del presente Regolamento e definiti tenendo conto delle specificità presenti nell’UPR mutata in relazione ai compiti svolto dal RLS.
2.3. Nella composizione delle liste per l’elezione integrativa, le Organizzazioni Sindacali sono impegnate a realizzare un’adeguata rappresentanza di genere e, a tale scopo, una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Allo scopo, inoltre, di favorire un’adeguata rappresentanza di genere nella composizione della RSU, vengono previste le specifiche modalità di espressione del voto di preferenza di cui al punto 8.12.3., lett. b).

3. Numero dei componenti
3.1. Il numero dei componenti da eleggere ad integrazione di ogni RSU costituita in Busitalia, di cui al punto 3.2., e il numero dei RLS da eleggere per integrazione, di cui al punto 3.3., sono fissati in relazione alle caratteristiche e alle articolazioni dell’Azienda richiamate al punto 3.1. del Regolamento Quadro All. 2/sub A.
3.2. Allo scopo di armonizzare opportunamente la nuova composizione numerica della RSU successiva alla sua integrazione, il numero X dei componenti da eleggere per l’integrazione è dato dalla formula X = N – C, dove N è il numero dei componenti già in carica nella RSU da integrare e C è il numero dei componenti la RSU derivante dall’applicazione del punto 3.2. del Regolamento Quadro All.2/sub A in relazione al numero complessivo di dipendenti, calcolato ai sensi del punto 3.4. del medesimo Regolamento Quadro, risultante nell’UPR di Busitalia interessata a seguito dell’acquisizione di altra Azienda, o ramo di essa.
3.3. Il numero dei RSL da eleggere per integrazione degli RLS già in carica è fissato, indipendentemente dalla soglia occupazionale dell’azienda, o ramo di essa, acquisita, nonché indipendentemente dalla soglia occupazionale che l’UPR raggiunge a seguito dell’acquisizione, nel rapporto di 1 ogni 4 componenti X integranti la RSU di cui al punto 3.2.
3.4. Pertanto, per effetto di quanto previsto dal presente Regolamento Quadro, successivamente all’elezione per integrazione:
a) nella nuova composizione, il numero dei componenti la RSU è dato, con riferimento alla simbologia adottata al punto 3.2., dalla somma di N e X;
b) il numero dei RLS è dato dalla somma del numero di RLS già in carica e il numero dei RLS eletti per integrazione ai sensi del punto 3.3..
3.5. Ai fini del presente Regolamento Quadro, il numero dei componenti integrativi la RSU e il numero dei RLS integrativi vengono individuati sulla base dell’informativa sui relativi dati occupazionali a tale scopo fornita da Busitalia alle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., entro un mese dal completamento della procedura di cui all’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.

1. Prerogative
a. All’atto della sua costituzione, la RSU oggetto di integrazione subentra alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
b. Ai sensi dell’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015, all’atto della costituzione in attuazione del presente Regolamento Quadro, la RSU:
a) assume le titolarità negoziali, secondo quanto previsto al punto 6.3., e il diritto all’uso di locali aziendali, in base al richiamato art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), rispettivamente commi 3. e 9.;
b) ogni suo componente assume la titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele di cui al richiamato art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), commi 4., 6., 7., 8. e 5., per quest’ultimo in relazione agli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti e secondo quanto previsto al punto 6.3..
c. I RLS eletti per integrazione esercitano il loro incarico sulla base delle prerogative di legge e, in attuazione delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.

2. Durata e sostituzione nell’incarico
a. I componenti la RSU e i RLS eletti per integrazione restano in carica fino alla scadenza triennale dei componenti la RSU già in carica nell’UPR di Busitalia, termine decorso il quale decadono automaticamente in modo contestuale.
b. In caso di dimissioni, ovvero, secondo quanto rispettivamente previsto ai punti 10.2. e 10.3., di decadenza o di sopraggiunta incompatibilità, il componente la RSU e il RLS eletto per integrazione viene sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista partecipante all’elezione integrativa.
La nomina del sostituto nella composizione della RSU e/o nell’incarico di RLS è operata secondo le modalità previste al punto 10..
c. Ai sensi del punto 5.3. del Regolamento Quadro All. 2/sub A, le sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, calcolato, a decorrere dall’elezione per integrazione, sulla composizione complessiva di cui al punto 3.4., lett. a).
d. Fermo restando il limite delle sostituzioni di cui al punto 5.3., qualora una lista abbia esaurito la disponibilità di candidati non eletti per la sostituzione di componenti la RSU, le vacanze nella composizione della RSU non possono eccedere il 25% della composizione prevista al punto 3.2, lett. a) ovvero il 40% nelle altre composizioni.
e. Al verificarsi dei casi di cui al punto 5.3. o al punto 5.4., ovvero al punto 10.2.1., lett. b), secondo o terzo alinea, la RSU decade, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro All. 2/sub A e dal conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’UPR interessata.

3. Decisioni
a. Le decisioni della RSU, di cui al punto 6.3., lett. a), sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti, calcolata, a decorrere dall’elezione per integrazione, sulla composizione complessiva di cui al punto 3.4., lett. a).
Le decisioni della RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’Azienda sono assunte ai sensi del primo capoverso del presente punto 6.1. e in base a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Terza, 11° capoverso.
Sulle predette materie è altresì possibile, in relazione ad accordi collettivi aziendali di particolare rilievo, valutati congiuntamente tali dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici e dalle RSU e in alternativa a quanto sopra previsto, procedere alla loro validazione a maggioranza semplice mediante consultazione certificata dei lavoratori interessati, da svolgere con i criteri e le modalità all’uopo congiuntamente individuati dai citati soggetti promotori.
In relazione a quanto previsto al punto 9, il presente Regolamento Quadro fissa espressamente, come previsto ai successivi punti 6.2 e 6.3, i poteri e le competenze attribuite, rispettivamente:
- al Coordinamento della RSU, laddove costituito, nonché quelle ad esso delegabili dalla RSU;
- in alternativa, delegabili dalla RSU al Collegio Elettorale, ove previsto, in quanto riferibili a specificità organizzative territoriali e/o professionali del Collegio medesimo, a condizione che detto Collegio Elettorale sia composto da almeno tre membri.
b. Il Coordinamento della RSU, laddove costituito secondo quanto previsto al punto 9.1., lett. b), assume le decisioni relative alle materie di propria competenza, ovvero ad esso delegate dalla RSU, di cui al punto 6.3., lett. b).
Laddove esistente, i componenti del Collegio Elettorale in cui eventualmente si articola la RSU, definito secondo quanto previsto al punto 9.1., lett. a), assumono le decisioni relative alle materie di competenza ad esso delegate dalla RSU, di cui al punto 6.3., lett. c).
c. Nell’ambito delle titolarità negoziali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 2., lett. b), del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 e fermo restando il principio di non ripetitività delle diverse competenze, come di seguito descritto:
a) competono alla RSU le materie:
- di informazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. a), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), fatto salvo il caso previsto alla lett. b), primo alinea, del presente punto 6.3.;
- di esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), che possono essere delegate secondo le modalità previste alla lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3.;
- di contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2, lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), che possono essere delegate secondo le modalità previste alla lett. d), secondo alinea, ovvero, in alternativa tra loro, terzo alinea, del presente punto 6.3.;
b) competono al Coordinamento della RSU, laddove costituito, le materie:
- di informazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. a), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali);
- di esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. e), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- di contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. e), terzo alinea, del presente punto 6.3.;
c) competono al Collegio Elettorale, laddove esistente e nella composizione minima prevista, le materie delegate dalla RSU:
- di esame congiunto, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. b), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. f), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- di contrattazione, di cui al comma 4., punto 4.2., lett. c), del predetto art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), esercitate per delega secondo le modalità previste alla lett. f), secondo o terzo alinea, del presente punto 6.3.;
d) a seguito di decisione formalmente assunta ai sensi del punto 6.1., primo capoverso, la RSU può:
- di volta in volta o permanentemente, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare il Coordinamento della RSU, laddove costituito, ovvero, in alternativa, il Collegio Elettorale, ove esistente e nella composizione minima prevista, ad espletare la fase di esame congiunto per le materie di cui alla lett. a), secondo alinea, del presente punto 6.3.;
- in relazione ad eventuali aspetti specifici o tematiche particolari, di volta in volta, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare il Coordinamento della RSU, laddove costituito, ad espletare la fase di contrattazione sulle materie di cui alla lett. a), terzo alinea, del presente punto 6.3., ferma restando la modalità di decisione su dette materie prevista al punto 6.1.;
- in relazione ad eventuali aspetti o tematiche particolari riferibili a specificità organizzative territoriali e/o professionali, di volta in volta o permanentemente, previa apposita comunicazione scritta all’Azienda, delegare il Collegio Elettorale, qualora esistente e dotato della composizione minima di cui al punto 6.1., terzo capoverso, secondo alinea, ad espletare la contrattazione sulle materie di cui alla lett. a), terzo alinea, del presente punto 6.3., adottando il Collegio Elettorale le modalità di decisione su dette materie previste alla lett. f), secondo o terzo alinea, del medesimo presente punto 6.3.;
- la delega di cui al secondo alinea della presente lett. d), ovvero, qualora sia stata conferita permanentemente, la delega di cui al primo alinea della medesima presente lett. d), può essere successivamente revocata dalla RSU in qualsiasi momento, adottando le medesime modalità di decisione formale e di comunicazione all’Azienda;
e) il Coordinamento della RSU, laddove costituito:
- svolge la fase di informazione, di cui alla lett. b), primo alinea, del presente punto 6.3., a sua volta informando tempestivamente la RSU;
- svolge la fase di esame congiunto per quanto delegatogli dalla RSU ai sensi della lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- svolge la fase di contrattazione per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), secondo alinea, del presente punto 6.3., ferma restando la modalità di decisione ivi prevista;
f) il Collegio Elettorale, laddove esistente e formato da almeno tre componenti:
- svolge la fase di esame congiunto per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), primo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- svolge la fase di contrattazione per quanto delegatogli dalla RSU, ai sensi della lett. d), terzo alinea, del presente punto 6.3., e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei suoi componenti, ovvero secondo la procedura prevista all’alinea successivo della presente lett. f), informando tempestivamente per iscritto la RSU;
- qualora, nel deliberare l’esito della fase di contrattazione di cui al secondo alinea della presente lett. f), si manifesti il dissenso di un numero di componenti del Collegio Elettorale pari ad almeno il 33% dei componenti totali del medesimo, la decisione sull’esito della predetta fase negoziale torna in capo alla RSU, che si esprime formalmente adottando le modalità di cui al punto 6.1. entro dieci giorni dalla comunicazione del Collegio Elettorale stesso, termine nel corso del quale la relativa fase di contrattazione in atto si intende sospesa, con relativa presa d’atto da parte dell’Azienda.
- svolge, attraverso la delega permanente conferita alla Commissione di cui all’art. 54 (Commissione Orari e Turni) del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015, la fase di esame congiunto per le specifiche funzioni di competenza della stessa, ove ne sia prevista l’attivazione, e ne delibera l’esito, con decisione formalmente assunta a maggioranza dei componenti la RSU del Collegio Elettorale sulla base della verbalizzazione delle riunioni della Commissione medesima.

7. Clausola di salvaguardia
7.1. Ai sensi del punto 7.1. del Regolamento Quadro All. 2/sub A, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 o che, comunque, aderiscono al presente Regolamento Quadro e al conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’UPR interessata, partecipando alla procedura di elezione per integrazione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
7.2. Ai sensi del punto 7.2. del Regolamento Quadro All. 2/sub A, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015 o che, comunque, aderiscono al presente Regolamento Quadro e al conforme Regolamento attuativo specifico relativo all’UPR interessata, si impegnano a non costituire RSA nelle UPR in cui siano state o vengano integrate le RSU già costituite.
Ai fini del presente Regolamento Quadro, si considerano già costituite le RSU ove siano attivate le procedure elettorali per l’integrazione ai sensi del punto 7.2., secondo capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A del Contratto Collettivo Aziendale di Busitalia del 18 febbraio 2015.

8. Procedura di elezione integrativa
8.1. Modalità per indire le elezioni
Almeno due mesi prima della scadenza trimestrale di cui al punto 1.3., le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., secondo capoverso, provvedono, con le modalità ivi previste, ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’Azienda metterà a disposizione della RSU, nonché negli albi di affissione di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.
A cura dei soggetti promotori le elezioni, la predetta comunicazione va contestualmente inviata alla competente Direzione aziendale dell’UPR di Busitalia interessata, la quale, a sua volta, procede ad informare l’Associazione Industriale territorialmente competente.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della comunicazione medesima, salvo il diverso termine successivo eventualmente indicato nel conforme Regolamento attuativo specifico relativo, in quanto valutato opportuno dai soggetti promotori le elezioni in relazione all’articolazione organizzativa e territoriale dell’UPR interessata.
Salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, l’ora di scadenza per la presentazione delle liste si intende fissata alla mezzanotte del giorno indicato quale termine ai sensi del capoverso precedente.
8.2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni integrative della RSU sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto, di cui al punto 8.3.1, primo capoverso.
Nei casi in cui detto quorum non fosse raggiunto, la Commissione Elettorale e le strutture delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti nell’UPR considerata prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’UPR stessa.
8.3. Elettorato attivo e passivo
8.3.1. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato o con contratto a termine, in forza all’UPR alla data delle elezioni e in essa transitati in esito alle procedure di cui al punto 1.2. Qualora l’elezione della RSU e/o dei RLS si articoli in Collegi Elettorali, i predetti lavoratori esercitano il diritto di voto nel Collegio Elettorale nel cui ambito si colloca la rispettiva residenza di servizio nella quale sono in forza.
8.3.2. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova dipendenti di Busitalia con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, secondo quanto previsto al punto 8.4.3., con esclusione:
- dei lavoratori con contratto di apprendistato;
- dei componenti della Commissione Elettorale di cui al punto 8.5;
- degli scrutatori di ciascun seggio elettorale designati ai sensi del punto 8.8.;
- dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 8.4.1., lett. b), secondo alinea, ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso.
Ai sensi del punto 8.3.2., secondo capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A, in considerazione della natura concessoria del servizio di pubblica utilità espletato dall’Azienda, non sono candidabili, altresì, in quanto non eleggibili per incompatibilità, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono:
- incarichi esecutivi in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarichi di formale rappresentanza degli stessi;
- incarichi in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei Comuni fino a 5.000 abitanti;
- incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
8.4. Presentazione delle liste
8.4.1. All’elezione integrativa della RSU e per l’elezione integrativa dei RLS possono concorrere in Busitalia liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti:
a) delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4.;
b) delle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
- accettino espressamente, integralmente e formalmente i contenuti del Regolamento attuativo specifico relativo all’UPR interessata e conforme al presente Regolamento Quadro, nonché della vigente regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi di trasporto, compresi quelli di cui all’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero) del Contratto Collettivo Aziendale di del 18 febbraio 2015, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa alla direzione aziendale dell’UPR prima dell’affissione delle liste;
- dette liste siano corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’UPR, individuati e calcolati sulla base dei dati numerici risultanti dagli elenchi di cui al punto 8.5.1., terzo e quarto capoverso, pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto per l’elezione integrativa, qualora l’azienda, o parte di essa, acquisita da Busitalia e trasferita nell’UPR medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero pari ad almeno tre firme dei predetti lavoratori dipendenti, qualora essa occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti, con la soglia occupazionale calcolata ai sensi del punto 3.4..
In sede di definizione del Regolamento specifico relativo all’UPR interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2. possono estendere il requisito di cui alla lett. b), secondo alinea, del presente punto 8.4.1., anche alla presentazione delle proprie liste elettorali.
8.4.2. Ciascun lavoratore può firmare per la presentazione di una sola delle liste elettorali di cui al punto 8.4.1., lett. b), secondo alinea, ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso.
Qualora uno stesso lavoratore firmi per la presentazione di più di una delle predette liste, la Commissione Elettorale annulla la firma apposta alle diverse liste interessate e procede secondo quanto previsto al punto 8.5.5., primo e secondo alinea.
8.4.3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante detto divieto, un candidato risulti compreso in più liste, la Commissione Elettorale, inviterà formalmente il lavoratore ad optare per una sola delle liste, procedendo secondo quanto previsto al punto 8.5.5., terzo e quarto alinea.
Qualora l’elezione integrativa della RSU e/o dei RLS si articoli in Collegi Elettorali, ciascun candidato può presentarsi esclusivamente in una sola lista elettorale concorrente nel Collegio Elettorale nel cui ambito si colloca la residenza di servizio presso la quale è in forza.
8.4.4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti da eleggere ai sensi del punto 3.2.:
- della RSU, qualora non sia prevista la sua articolazione interna in Collegi Elettorali;
- di ognuno dei Collegi Elettorali, qualora previsti quale articolazione interna della RSU, con limite dei candidati fissato nel numero di 2 se nel Collegio Elettorale considerato è previsto un solo seggio da attribuire, e nel numero di 3 se nel Collegio Elettorale è prevista l’attribuzione di 2 seggi.
Il predetto limite dei 2/3 si applica altresì al numero dei candidati per ciascuna lista alle elezioni dei RLS, con riferimento al numero dei RLS da eleggere ai sensi del punto 3.3., articolato per ognuno dei Collegi Elettorali eventualmente previsti, e fermi restando i limiti specifici numerici di 2 o 3 a seconda che i RLS da eleggere siano, rispettivamente, in numero di 1 o in numero 2.
8.4.5. Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato dal Regolamento specifico relativo all’UPR interessata all’elezione integrativa, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, e comunque a non meno di venti giorni dalla data delle elezioni, fatta salva l’eventuale proroga di cui al punto 8.5.5., secondo e quarto alinea.
8.5. Commissione Elettorale
8.5.1. Al fine di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione, viene costituita una Commissione Elettorale nell’UPR interessata all’elezione integrativa.
La Commissione Elettorale delibera a maggioranza dei suoi componenti.
All’atto dell’insediamento, la Commissione Elettorale elegge tra i suoi componenti un Presidente ed avanza richiesta scritta all’Azienda dell’elenco nominativo completo dei lavoratori transitati alle dipendenze dell’UPR in esito alle procedure di cui al punto 1.2.. L’Azienda fornisce il predetto elenco entro tre giorni dalla richiesta della Commissione Elettorale, articolandone la composizione in relazione ai Collegi Elettorali eventualmente previsti per l’elezione, e sulla base dei dati numerici risultanti da detto elenco la Commissione stessa determina il requisito di cui al punto 8.4.1., primo capoverso, lett b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso.
Le deliberazioni della Commissione Elettorale sono oggetto di tempestiva comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste, nonché, ricorrendo il caso di cui al punto 8.5.5., terzo e quarto alinea, al candidato interessato, e vengono affisse nell’apposito albo messo a disposizione dall’Azienda presso la sede della Commissione stessa.
8.5.2. La Commissione Elettorale è composta da almeno 3 lavoratori aventi diritto al voto nell’elezione integrativa, designati:
- da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.2., che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., primo alinea;
- da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 8.4.1., lett. b), che esercitino detta facoltà con le modalità previste al punto 8.5.3., secondo e quarto alinea;
8.5.3. La designazione dei componenti della Commissione Elettorale viene effettuata da ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 8.5.2.:
- entro il termine di 40 giorni dalla data delle elezioni, per i soggetti promotori di cui al relativo primo alinea, con comunicazione scritta alle altre Organizzazioni Sindacali;
- entro il termine del terzo giorno successivo alla scadenza, fissata come previsto al punto 8.4.5., per il pronunciamento della Commissione Elettorale sull’ammissione della relativa lista, per i soggetti di cui al relativo secondo alinea, allo scopo di consentire ad essi di esercitare la facoltà di designazione, integrando così l’originaria composizione della Commissione Elettorale già insediata ai sensi del primo alinea del presente punto 8.5.3.;
- decorso il termine di cui al precedente alinea del presente punto 8.5.3., decadono da componenti della Commissione Elettorale i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui al primo alinea del medesimo punto 8.5.3., le cui liste non siano state ammesse alle elezioni per carenza del requisito delle firme di sottoscrizione necessario per la presentazione, qualora detto requisito sia eventualmente esteso anche a dette liste ai sensi del punto 8.4.1., ultimo capoverso;
- all’atto della integrazione e della definitiva composizione della Commissione Elettorale restano valide le deliberazioni già assunte dalla Commissione stessa nella composizione originaria di cui al primo alinea del presente punto 8.5.3..
8.5.4. Con riferimento allo specifico Regolamento relativo all’UPR interessata, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme, la Commissione Elettorale ha il compito di:
a) all’atto dell’insediamento:
- comunicare, mediante avviso affisso negli albi di cui ai punti 8.1., primo capoverso, e 8.5.1., quinto capoverso, il luogo ove fissa la sede, nonché gli orari, la scadenza e le modalità per la presentazione delle liste, compresa l’entità numerica del requisito di cui al punto 8.4.1., primo capoverso, lett. b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso.
- comunicare all’Azienda la propria costituzione, composizione e il luogo ove fissa la sede;
- notificare alla Direzione del Lavoro territorialmente competente le informazioni di cui al secondo alinea della presente lett. a), mediante una delle modalità previste al punto 8.17.5, lett. a), b) e d), per quest’ultima al secondo alinea;
b) ricevere la presentazione delle liste nei termini previsti, rimettendo immediatamente ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dallo specifico Regolamento relativo all’UPR interessata all’elezione integrativa, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui allo specifico Regolamento riferito all’UPR interessata all’elezione integrativa, attuativo del presente Regolamento Quadro e ad esso conforme;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni Sindacali presentatrici di liste.
8.5.5. Nell’ambito dei predetti compiti, nella fase di presentazione delle liste la Commissione Elettorale opera con le seguenti modalità:
- ai sensi del punto 8.4.2., la Commissione Elettorale verifica che uno stesso lavoratore non abbia firmato la presentazione di più di una lista, deliberando l’annullamento d’ufficio di detta firma da ognuna delle liste interessate e fissando il termine in proroga di due giorni per la presentazione da parte delle relative Organizzazioni Sindacali delle firme necessarie nel caso in cui, annullate quelle per più liste, risultasse carente il requisito di cui al punto 8.4.1., lett. b), secondo alinea, ovvero, se il requisito è esteso, ultimo capoverso;
- decorso il termine in proroga di cui al primo alinea del presente punto 8.5.5., la Commissione Elettorale verifica il valido ripristino da parte dell’Organizzazione Sindacale interessata del requisito di cui al precedente alinea del presente punto 8.5.5. e delibera sull’ammissione o meno della relativa lista;
- ai sensi del punto 8.4.3., la Commissione Elettorale verifica altresì che uno stesso candidato non risulti compreso in più liste presentate, comunicando tempestivamente l’invito al candidato che invece risulti eventualmente tale ad optare per una sola di dette liste e fissando il termine in proroga di due giorni per l’esercizio in forma scritta della facoltà di opzione da parte dell’interessato;
- decorso il termine in proroga di cui al terzo alinea del presente punto 8.5.4., la Commissione Elettorale prende atto dell’opzione esercitata dall’interessato, ne delibera la cancellazione da altra lista, ovvero, in assenza di opzione, ne delibera la cancellazione d’ufficio da tutte le liste nelle quali figura;
- decorso il termine per la presentazione delle liste di cui al punto 8.4.5. ovvero, laddove ne ricorra la necessità, espletato l’adempimento di cui al secondo alinea del presente punto 8.5.5., la Commissione Elettorale delibera tempestivamente l’acquisizione da parte delle Organizzazioni Sindacali interessate, ai sensi del punto 8.5.2., secondo alinea, della facoltà di designazione entro i due giorni successivi di un rappresentante per l’integrazione della composizione della Commissione medesima, deliberando conseguentemente per presa d’atto, immediatamente dopo la comunicazione scritta validamente inviata dall’Organizzazione Sindacale interessata, e procedendo alle relative comunicazioni integrative ai sensi del punto 8.5.4., lett. a), secondo e terzo alinea;
- verifica inoltre il numero di candidature contenute nelle liste elettorali presentate, comunicando immediatamente per iscritto all’Organizzazione Sindacale la cui lista presenti eventuali eccedenze rispetto ai limiti di cui al punto 8.4.4., di procedere alla regolarizzazione del predetto requisito con comunicazione scritta entro i successivi due giorni, termine decorso il quale, in assenza di riscontro, ovvero in presenza di riscontro invalido, delibera d’ufficio la cancellazione delle candidature in numero eccedente, seguendo l’ordine inverso a quello di presentazione nella lista in questione;
- qualora, ai sensi del punto 8.4.1., ultimo capoverso, il requisito delle firme di sottoscrizione per la presentazione delle liste elettorali sia esteso alle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1.4., la Commissione Elettorale delibera altresì la decadenza dalla propria composizione originaria dei rappresentanti designati da dette Organizzazioni Sindacali le cui liste non siano state eventualmente ammesse alle elezioni per carenza del predetto requisito, procedendo alle relative comunicazioni integrative previste al precedente alinea del presente punto 8.5.5..
8.6. Affissione delle liste
Le liste dei candidati ammesse all’elezione integrativa dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati, a cura della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione della relativa delibera negli albi della RSA/RSU di cui al punto 8.1., primo capoverso, e nell’albo di cui al punto 8.5.1., quinto capoverso.
La medesima delibera dovrà contenere l’indicazione del numero delle preferenze che possono essere espresse dall’elettore ai sensi del punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendo i requisiti ivi previsti, lett. b), in quest’ultimo caso ai sensi del punto 2.3., secondo capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A.
8.7. Costituzione dei seggi elettorali e modalità di votazione
La costituzione dei seggi elettorali (calendario, localizzazione e orari) dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati, a cura della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni integrative, mediante affissione della relativa delibera negli albi della RSA/RSU di cui al punto 8.1. primo capoverso, e nell’albo di cui al punto 8.5.1., terzo capoverso.
Il calendario, la localizzazione e gli orari di votazione saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l’Azienda, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione.
Ai sensi del punto 8.7., terzo capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A, in considerazione della plurilocalizzazione organizzativa ed operativa delle UPR di Busitalia, qualora l’ubicazione degli impianti nell’ambito dell’UPR e il relativo numero dei votanti lo rendano utile a favorire l’esercizio del diritto di voto, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, eventualmente anche con orari differenziati di apertura dei seggi, limitando, per quanto possibile, un loro eccessivo frazionamento anche per garantire, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Il seggio elettorale è validamente costituito qualora siano designati almeno tre scrutatori, secondo le modalità stabilite al punto 8.8..
Ai sensi del punto 8.7., quinto capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A, in considerazione delle predette caratteristiche organizzative e produttive di Busitalia, qualora valutato utile per favorire la partecipazione al voto, nella relativa delibera di costituzione dei seggi la Commissione Elettorale può inoltre disporre che alcuni seggi appositamente individuati possano spostarsi, ad orari prestabiliti e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda, su più luoghi di votazione relativi all’elezione integrativa, anch’essi preventivamente indicati, a condizione che la modalità organizzativa adottata garantisca la segretezza del voto e che nel corso degli spostamenti il seggio elettorale itinerante sia comunque costituito continuativamente da almeno tre scrutatori.
Nell’ambito dell’UPR interessata le votazioni per le elezioni integrative avranno di norma luogo contestualmente, fermo restando quanto previsto al punto 8.15..
8.8. Scrutatori
È facoltà di ciascuna Organizzazione Sindacale partecipante alle elezioni integrative di designare uno scrutatore per ognuno dei seggi elettorali.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata dall’Organizzazione Sindacale partecipante all’elezione tra i lavoratori non candidati aventi diritto al voto, ai sensi del punto 8.5.1., terzo e quarto capoverso, con comunicazione scritta da inviare alla Commissione Elettorale entro i 2 giorni successivi alla delibera di cui al punto 8.7., primo capoverso.
La Commissione Elettorale verifica la validità delle designazioni degli scrutatori inviate dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, delibera per presa d’atto sulle designazioni valide pervenute, e, conseguentemente, nomina i Presidenti di ognuno dei seggi elettorali e fissa il termine in proroga di due giorni per la presentazione da parte delle relative Organizzazioni Sindacali di designazioni valide in sostituzione di designazioni che, inviate entro il termine di cui al secondo capoverso del presente punto 8.8., siano state eventualmente deliberate come non valide dalla Commissione stessa.
Decorso il predetto termine in proroga, entro il giorno successivo la Commissione Elettorale delibera sulle relative designazioni sostitutive validamente comunicate dalle Organizzazioni Sindacali interessate ed integra in tal senso i nominativi degli scrutatori che costituiscono i relativi seggi elettorali.
Nei casi di impedimento motivato, è ammessa la sostituzione degli scrutatori, deliberata dalla Commissione Elettorale, su richiesta della rispettiva Organizzazione Sindacale avente titolo.
Fatto salvo il caso di cui al successivo capoverso del presente punto 8.8., la sostituzione deve essere richiesta in forma scritta dall’Organizzazione Sindacale interessata alla Commissione Elettorale, la quale ultima delibera tempestivamente per presa d’atto qualora la sostituzione risulti validamente presentata, ovvero invita l’Organizzazione Sindacale a procedere immediatamente con una nuova designazione valida.
Nel corso delle operazioni di voto, la sostituzione può anche essere richiesta in forma scritta dalla relativa Organizzazione Sindacale al Presidente del seggio elettorale interessato, il quale, anche per le vie brevi, dà immediatamente informazione della richiesta alla Commissione Elettorale e dà conseguentemente attuazione alle indicazioni da essa ricevute, riportando la relativa annotazione nel verbale concernente le operazioni elettorali del seggio.
8.9. Composizione e attrezzaggio del seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da almeno tre scrutatori, di cui uno è nominato Presidente dalla Commissione Elettorale, gli uni e l’altro designati ai sensi del punto 8.8..
A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata a cura dei componenti il seggio medesimo all’atto dell’insediamento ed in tale stato conservata dagli stessi fino all’apertura ufficiale dell’urna per l’inizio dello scrutinio.
A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, avendo cura la Commissione medesima che detto elenco sia disponibile al seggio in tempo utile per l’avvio delle operazioni di voto secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al punto 8.7., primo capoverso.
I componenti del seggio devono assicurare la predisposizione nel locale che lo ospita di un apposito spazio opportunamente schermato che garantisca la segretezza del voto espresso dall’elettore.
8.10. Schede elettorali
Le schede vengono stampate a cura della Commissione Elettorale, che ne cura anche la distribuzione ai seggi elettorali in tempo utile per l’avvio delle operazioni di voto secondo quanto previsto dalla deliberazione della medesima Commissione di cui al punto 8.7., primo capoverso.
La votazione ha luogo a mezzo scheda elettorale unica, comprendente tutte le liste concorrenti, disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione di liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte a cura della Commissione Elettorale.
Le schede devono essere firmate da almeno due scrutatori del seggio.
La preparazione delle schede e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio, ovvero, su delega del Presidente, da uno degli scrutatori del seggio medesimo.
Il voto di lista sarà espresso dall’elettore mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Il voto è altresì nullo nel caso in cui l’elettore lo abbia espresso apponendo la relativa indicazione a favore di più liste.
Qualora l’elettore abbia espresso il voto per una lista e la preferenza per candidati di liste differenti, si considera valido il solo voto di lista e nulle le indicazioni di preferenza.
Le schede possono riportare o meno i nominativi dei candidati, con espressione del voto di preferenza da parte dell’elettore da esercitare secondo le modalità previste al punto 8.12.1. e al punto 8.12.2., per quest’ultimo, rispettivamente, primo o secondo alinea.
8.11. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
8.12. Preferenze
8.12.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.12.3., lett. b), l’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata.
8.12.2. In conformità al punto 8.10., ultimo capoverso, il voto di preferenza da parte dell’elettore può essere espresso:
- mediante crocetta tracciata nell’apposito spazio della scheda corrispondente al candidato preferito, qualora la scheda elettorale riporti i nominativi dei candidati;
- qualora la scheda elettorale non riporti i nominativi dei candidati, mediante trascrizione, nell’apposito spazio a tale scopo riservato nella scheda, del nominativo del candidato preferito, scelto tra quelli riportati nella lista elettorale medesima, resa pubblica mediante affissione ai sensi del punto 8.6..
8.12.3. Nel voto per la RSU, l’elettore può esprimere:
a) la preferenza solo per un candidato della lista votata, tra quelli in essa compresi, fatto salvo quanto previsto alla seguente lett. b);
b) la preferenza per due candidati, di genere diverso, della lista votata, qualora, come indicato dalla Commissione Elettorale nella delibera di cui al punto 8.6., secondo capoverso, i componenti da eleggere per integrazione:
- nella RSU, qualora non articolata in Collegi Elettorali, siano in numero pari o superiore alle 12 unità e a condizione che la predetta lista contenga almeno il 20 % di presenza di ognuno dei generi nelle proprie candidature;
- ovvero, nel Collegio Elettorale in cui si articola la RSU, siano in numero pari o superiore alle 8 unità e a condizione che la predetta lista contenga almeno il 20 % di presenza di ognuno dei generi nelle proprie candidature.
8.12.4. La preferenza, espressa secondo quanto previsto al punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendone i requisiti, lett. b), per un candidato che concorra, come previsto al punto 2.2., sia all’elezione della RSU che all’elezione dei RLS, concorre alla attribuzione dei seggi per i RLS con le modalità definite al punto 8.16..
8.12.5. L’indicazione di un numero di preferenze date alla stessa lista eccedente quello previsto al punto 8.12.3., lett. a), ovvero, ricorrendone i requisiti, lett. b), vale esclusivamente come voto per la lista medesima, anche nel caso in cui non sia espresso il voto di lista, mentre rende nulle tutte le preferenze indicate.
Nel caso in cui l’elettore abbia espresso il voto per una lista e la preferenza per candidati di liste differenti, si considera valido il solo voto di lista e nulle le indicazioni di preferenza.
8.13. Riconoscimento degli elettori
Per essere ammesso al voto, l’elettore dovrà esibire al Presidente del seggio elettorale un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale, l’elettore dovrà essere riconoscimento dal almeno due degli scrutatori del seggio medesimo e di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali del seggio.
8.14. Compiti del Presidente del seggio elettorale
Il Presidente del seggio sovrintende alla regolarità delle operazioni elettorali, secondo quanto di sua competenza previsto dal presente Regolamento.
Il Presidente farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo nell’elenco di cui al punto 8.9., terzo capoverso.
8.15. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio dell’elezione integrativa avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’UPR.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi aventi diritto al voto, ecc.), alla Commissione Elettorale.
In caso di più seggi riferiti ad una stessa RSU, ovvero ad uno stesso Collegio Elettorale in cui essa eventualmente si articola, la Commissione Elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Al termine delle operazioni di cui al secondo o al terzo capoverso del presente punto 8.15., la Commissione Elettorale provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi.
Dopo la definitiva convalida dell’elezione integrativa della RSU e dei RLS, il cui termine è definito al punto 8.18., il predetto plico sarà conservato secondo le modalità convenute tra Commissione Elettorale e direzione aziendale per garantirne l’integrità per almeno i tre mesi successivi al predetto termine.
8.16. Attribuzione dei seggi
8.16.1. Ai fini dell’elezione dei componenti integrativi la RSU, ovvero del Collegio Elettorale in cui eventualmente essa si articola, nonché dei relativi RLS integranti, il numero dei seggi di cui, rispettivamente, al punto 3.2. e al punto 3.3., sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con l’applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nelle UPR ove la composizione integrativa della RSU e/o i RLS siano articolati in Collegi Elettorali, il predetto criterio si applica in ognuno dei Collegi Elettorali medesimi.
8.16.2. Nell’ambito di ognuna delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi in applicazione del criterio di cui al punto 8.16.1.:
- per l’elezione integrativa della RSU o del Collegio Elettorale in cui eventualmente essa si articola, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
- per l’elezione integrativa dei RLS dell’UPR, ovvero per i Collegi Elettorali in cui eventualmente essa si articola, seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati concorrenti anche a detta elezione e a tale scopo appositamente indicati come previsto al punto 8.12.4..
Per entrambe le elezioni, a parità di voti di preferenza l’individuazione avrà luogo in relazione all’ordine di presentazione nella lista elettorale.
8.17. Ricorsi alla Commissione Elettorale
8.17.1. Sulla base dei risultati dello scrutinio svolto ai sensi del punto 8.15., primo, secondo e terzo capoverso, e del punto 8.16., la Commissione Elettorale procede alla assegnazione dei seggi integrativi di cui, rispettivamente, al punto 3.2. e al punto 3.3., alla redazione del verbale di deliberazione sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Su richiesta di qualsiasi componente della Commissione Elettorale, il predetto verbale può riportare in calce la dichiarazione di preavviso di un eventuale ricorso alla Commissione medesima da parte dell’Organizzazione Sindacale rispettivamente rappresentata, il cui effettivo decorso è disciplinato ai sensi del punto 8.17.4.
8.17.2. La deliberazione sui risultati degli scrutini deve essere immediatamente affissa a cura della Commissione Elettorale negli albi che l’Azienda ha messo a disposizione della Commissione stessa e in quelli a disposizione della RSU.
Qualora la data di affissione della predetta deliberazione negli albi di cui al precedente capoverso del presente punto 8.17.2. sia successiva alla data della deliberazione medesima, la Commissione Elettorale deve espressamente indicare nel relativo materiale affisso l’effettiva data di affissione.
Ai soli fini informativi e senza alcun effetto sul termine di decorrenza per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, copia della predetta deliberazione deve essere affissa quanto prima, a cura delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, negli albi di affissione di propria pertinenza.
8.17.3. Trascorsi cinque giorni dalla data di affissione della deliberazione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’attribuzione dei seggi integrativi.
In tale caso, la Commissione Elettorale procede alla conseguente integrazione in tal senso, sottoscritta da tutti i suoi componenti, del verbale di deliberazione di cui al punto 8.17.1., nell’occasione specificando che, qualora risultasse apposta in calce a detto verbale la dichiarazione di preavviso di un eventuale ricorso, esso non ha avuto alcuna concretizzazione entro il termine fissato, e trasmette entro 48 ore il verbale stesso al Comitato dei Garanti, di cui al punto 8.18., secondo le modalità di cui al punto 8.17.5., terzo capoverso, lett. a), b), ovvero d), per quest’ultima al secondo alinea.
8.17.4. Laddove, invece, entro il termine di cui al punto 8.17.3., siano stati presentati ricorsi, la Commissione Elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore dalla presentazione. In tale caso, la Commissione Elettorale procede alla conseguente integrazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, del verbale di deliberazione di cui al punto 8.17.1., inserendo nel verbale medesimo la conclusione alla quale è pervenuta sul ricorso, oltre quanto già indicato al punto 8.17.3., secondo capoverso, relativamente alle eventuali dichiarazioni di preavviso di ricorso che non si siano concretizzati.
8.17.5. Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al punto 8.17.3., ovvero al punto 8.17.4., la Commissione Elettorale deve notificare a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, copia del verbale di deliberazione conclusiva sulle operazioni elettorali.
Entro il predetto termine, la Commissione Elettorale deve altresì notificare copia dei medesimi verbali al Comitato dei Garanti, di cui al punto 8.8., e alla Associazione Industriale territorialmente competente, la quale, a sua volta, ne darà pronta comunicazione a Busitalia.
Le notifiche di cui sopra possono avere luogo secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:
a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) a mezzo posta elettronica certificata;
c) per le notifiche di cui al primo capoverso del presente punto 8.17.5., con consegna a mano, da parte del Presidente della Commissione Elettorale, e previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario:
- ad ognuno dei componenti della Commissione stessa, responsabili a loro volta dell’immediato inoltro alla rispettiva Organizzazione Sindacale;
- presso la sede delle Organizzazioni Sindacali;
d) per le notifiche di cui al secondo capoverso del presente punto 8.17.5., con consegna a mano, da parte del Presidente della Commissione Elettorale, e previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario:
- presso la sede dell’Associazione Industriale territorialmente competente;
- presso la sede del Comitato dei Garanti, come individuata ai sensi del punto 8.18., secondo capoverso.
8.18. Comitato dei Garanti
Entro 10 giorni dal ricevimento delle notifiche di cui al punto 8.17.5., è ammesso ricorso all’apposito Comitato dei Garanti contro le decisioni della Commissione Elettorale.
Il Comitato dei Garanti ha sede presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente, ovvero presso l’eventuale diversa sede resa nota ai soggetti interessati dalla Direzione medesima.
Tale Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione del Lavoro competente o da un suo delegato, ed è composto da un membro designato dall’Organizzazione Sindacale presentatrice di lista elettorale e promotrice del ricorso, e da un membro designato dall’Associazione Industriale territorialmente competente.
Il membro del Comitato designato dall’Organizzazione Sindacale può non essere dipendente di Busitalia e, qualora lo fosse, non deve avere fatto parte della Commissione Elettorale, né essere stato candidato alle elezioni.
Il ricorso deve essere notificato al Comitato dei Garanti dall’Organizzazione Sindacale avente titolo, entro il prescritto termine di cui al primo capoverso del presente punto 8.18., mediante una delle modalità previste al punto 8.17.5., lett. a) o b), oppure mediante consegna a mano presso la sede del Comitato stesso, previa sottoscrizione di apposita ricevuta da parte del destinatario, a cura del componente la Commissione Elettorale in essa designato in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale ricorrente, ovvero a cura di altro rappresentante dell’Organizzazione Sindacale medesima a tale scopo espressamente incaricato dalla stessa.
Ad insindacabile giudizio del Presidente, il Comitato dei Garanti può altresì esaminare il ricorso individuale validamente presentato da uno dei candidati alle elezioni, componendosi in tal caso il Comitato, fermi restando il Presidente ed il membro rappresentante l’Associazione Industriale, con il membro rappresentante l’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il ricorrente figura quale candidato.
Il Comitato dei Garanti si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di deposito del ricorso presso il Comitato stesso, con tempestiva comunicazione dell’esito dei ricorsi sui quali si è pronunciato a tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato alle elezioni e all’Azienda.
8.19. Comunicazione della nomina
Una volta definiti gli eventuali ricorsi da parte della Commissione dei Garanti, ognuna delle Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono risultati eletti i componenti la RSU e/o i RLS integrativi comunica per iscritto all’Associazione Industriale territorialmente competente la nomina degli eletti, articolando la comunicazione in relazione ai Collegi Elettorali eventualmente previsti.
La predetta Associazione Industriale cura la relativa immediata comunicazione scritta a Busitalia.
La RSU è in carica nella nuova composizione a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda di un numero di nomine valide dei nuovi eletti tale da conseguire il 50%+1 dei suoi componenti di cui al punto 3.4., lett. a).
Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso del presente punto 8.19., la rappresentanza sindacale riferita ad ognuno dei Collegi Elettorali nei quali si articola eventualmente la RSU è in carica nella nuova composizione a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda di un numero di nomine valide dei nuovi eletti tale da conseguire il 50%+1 dei componenti il Collegio Elettorale stesso, soglia calcolata considerando anche i componenti originari in carica del Collegio Elettorale qualora esso sia stato l’oggetto dell’elezione integrativa.
Al conseguimento dei predetti requisiti di ingresso in carica della RSU integrata, ovvero di ognuno dei Collegi Elettorali in cui essa eventualmente si articola, l’Azienda invia immediatamente comunicazione scritta a tutte le Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono risultati eletti i componenti la RSU medesima.
I RLS sono in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della relativa comunicazione di nomina da parte dell’Associazione Industriale territorialmente competente.

9. Organismi di articolazione e coordinamento
9.1. Definizioni
In considerazione delle attuali caratteristiche produttive ed organizzative dell’Azienda e delle loro possibili evoluzioni, nonché della plurilocalizzazione territoriale e della articolazione professionale presenti nelle Unità Produttive Regionali, in Busitalia la RSU:
9.1.1. qualora composta da almeno 5 membri, può essere articolata al proprio interno in Collegi Elettorali, operanti secondo quanto per essi previsto al punto 6.1., terzo capoverso, secondo alinea, e al punto 6.3., lett. f), e nella identificazione dei quali le Organizzazioni Sindacali, in sede di definizione del relativo Regolamento attuativo specifico conforme al presente Regolamento Quadro, terranno conto delle articolazioni territoriali, organizzative e professionali presenti nell’UPR interessata all’elezione integrativa della RSU, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza;
9.1.2. costituisce, qualora composta da almeno 8 membri, il Coordinamento della RSU, secondo le modalità previste al punto 9.2.1. ed operante secondo quanto per esso previsto al punto 6.1., terzo capoverso, primo alinea, e al punto 6.3., lett. e).
9.2. Coordinamento della RSU
9.2.1. Entro un mese dall’ingresso in carica dei componenti integranti, decorrente dalla data della comunicazione aziendale di cui al punto 8.19., quinto capoverso, la RSU, nella composizione di cui al punto 3.4., lett. a), e se composta da almeno 8 membri, elegge, ovvero, se già costituito, rielegge a maggioranza dei suoi componenti e tra di essi il Coordinamento della RSU ed il relativo Coordinatore.
Nel caso in cui la RSU non proceda all’elezione entro il predetto termine, applicando le modalità di calcolo di cui all’ultimo capoverso, primo alinea, del presente punto 9.2.1.:
a) il Coordinamento della RSU si costituisce nella composizione numerica di cui al punto 9.2.2., con attribuzione dei seggi secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste che hanno eletto il totale dei componenti la RSU di cui al punto 3.4., lett. a), ed individuando i componenti, per ognuna delle liste aventi titolo alla composizione del Coordinamento, in ragione dei seggi rispettivamente ad ognuna di loro spettanti in esso, seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti nell’elezione del totale dei componenti la RSU;
b) il Coordinatore è individuato nel componente la RSU che, nell’elezione complessiva della medesima, ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza nell’ambito della lista elettorale che ha conseguito il maggior numero di voti di lista.
Entro tre giorni dall’insediamento del Coordinamento, il Coordinatore comunica per iscritto all’Azienda, che a sua volta informa l’Associazione Industriale territorialmente competente, e alle Organizzazioni Sindacali i dati relativi alla composizione del Coordinamento medesimo.
Nel caso in cui la costituzione del Coordinamento abbia luogo in attuazione del secondo capoverso del presente punto 9.2.1.:
- il numero dei voti conseguiti dalle singole liste che hanno eletto il totale dei componenti la RSU, di cui al punto 3.4., lett. a), e il numero dei voti di preferenza, di cui alle lett. a) e b) del presente punto 9.2.1., vanno considerati sommando tra loro l’uno, ovvero l’altro, con riferimento sia all’elezione originaria della RSU che alla successiva elezione integrativa nella medesima UPR;
- la predetta comunicazione va inviata entro il medesimo termine anche ai componenti la RSU.
9.2.2. Ferma restando la composizione minima della relativa RSU, come definita al punto 9.1., lett. b), il Coordinamento della RSU si compone, secondo le modalità di costituzione di cui al punto 9.2.1., di un numero di membri pari a:
- 5, per RSU con numero di componenti compreso tra 8 e 51;
- 7, per RSU con numero di componenti superiore a 51;
9.2.3. La sostituzione di un componente il Coordinamento della RSU avviene secondo le modalità previste al punto 10.1.7..
9.2.4. Qualora nell’UPR interessata all’elezione integrativa la RSU fosse già composta, nella composizione originaria, di almeno 8 membri, il Coordinamento della RSU nella nuova composizione determinata ai sensi del punto 9.2.1. subentra in carica al preesistente Coordinamento della RSU.
9.3. In considerazione delle caratteristiche descritte al punto 9.1. e fermo restando il numero fissato
al punto 3.3., la distribuzione dei RLS da eleggere, qualora pari ad almeno 3 unità, può essere articolata per Collegi Elettorali - coincidenti o meno con quelli eventualmente previsti per la RSU nella medesima UPR, e, se non coincidenti, comunque ricomprendenti senza frazionamento più dei predetti Collegi – nella identificazione dei quali le Organizzazioni Sindacali terranno conto, in sede di definizione del relativo Regolamento attuativo specifico conforme al presente Regolamento Quadro, delle specificità presenti nell’UPR in relazione ai compiti svolti dal RLS.

10. Dimissioni, decadenze e incompatibilità
10.1. Dimissioni
i. Il componente la RSU e il RLS possono dimettersi dall’incarico ricoperto con comunicazione scritta da inviare, possibilmente con un preavviso di 15 giorni, alla struttura territorialmente competente dell’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto.
ii. L’Organizzazione Sindacale interessata provvede, possibilmente entro il termine di decorrenza delle dimissioni, alla nomina del sostituto nella composizione della RSU, ovvero nell’incarico di RLS, con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista elettorale nella quale è stato eletto il dimissionario, tenendo conto che, in particolare:
- qualora la RSU o i RLS dell’UPR siano stati eletti con distribuzione dei seggi per Collegio Elettorale, la lista elettorale in base alla quale va individuato il sostituto è quella che l’Organizzazione Sindacale interessata ha presentato per il Collegio Elettorale al quale appartiene il componente la RSU o il RLS da sostituire;
- nel caso in cui la sostituzione riguardi un RLS, per primo dei non eletti si intende il candidato concorrente anche a RLS che nella lista elettorale del dimissionario risulta collocato immediatamente dopo quest’ultimo, secondo l’ordine dei voti di preferenza tra i candidati a RLS.
iii. L’atto di nomina del sostituto è inviato per iscritto all’Azienda dall’Organizzazione Sindacale interessata, fatto salvo quanto previsto al punto 10.1.6., lett. c).
L’Azienda, verificata la rispondenza della nomina ai requisiti previsti dal presente Regolamento, comunica a sua volta in forma scritta l’avvenuta sostituzione nella composizione della RSU e/o del RLS al Coordinatore della RSU medesima, laddove costituito il relativo Coordinamento, e all’Associazione Industriale competente.
Il sostituto è in carica a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della predetta comunicazione valida di nomina e fino alla scadenza triennale della RSU.
iv. Per quanto concerne il numero massimo di sostituzioni di componenti la RSU, le eventuali vacanze nella composizione della RSU per esaurimento dei non eletti in lista e i conseguenti effetti sulla operatività della RSU si rinvia, rispettivamente, ai punti 5.3., 5.4. e 5.5., nonché ai punti 10.1.5. e 10.1.6..
v. Nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza delle dimissioni e quella di decorrenza della sostituzione, quest’ultima determinata secondo quanto previsto al punto 10.1.3., terzo capoverso, la RSU è operativa qualora, nel corso del predetto periodo, risulti in carica un numero dei suoi componenti pari almeno al 50%+1.
Nel corso del predetto periodo, è altresì operativa, qualora prevista, la rappresentanza di Collegio Elettorale del dimissionario, a condizione che risulti in carica un numero dei componenti il Collegio Elettorale medesimo pari almeno al 50%+1.
Qualora il componente la RSU dimissionario sia anche componente del Coordinamento della RSU, ove costituito, le dimissioni dalla RSU comportano automaticamente la decadenza da componente del Coordinamento medesimo, che, nel periodo intercorrente tra le dimissioni e l’integrazione del Coordinamento stesso – la quale va effettuata secondo le modalità previste al punto 10.1.7. – rimane operativo a condizione che risulti in carica un numero di componenti il Coordinamento della RSU pari almeno al 50%+1.
vi. Nel caso in cui le dimissioni di un componente la RSU comportino il venire meno dei requisiti per la operatività della RSU, di cui al punto 10.1.5., primo capoverso, ovvero, qualora prevista, della rappresentanza relativa ad un Collegio Elettorale, di cui al punto 10.1.5., secondo capoverso, il Coordinatore, laddove costituito il Coordinamento della RSU, procede come segue:
a) entro cinque giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, informa per iscritto l’Organizzazione Sindacale interessata che, nelle more della nomina del sostituto da parte della stessa, a partire dalla data di decorso delle dimissioni è temporaneamente sospesa l’operatività della RSU, ovvero, qualora esistente, della rappresentanza di Collegio Elettorale, di cui il componente dimissionario forma parte, informando altresì della predetta evenienza i componenti in carica della RSU medesima, ovvero del Collegio Elettorale interessato;
b) nel caso in cui l’Organizzazione Sindacale avente titolo non abbia nel frattempo proceduto alla nomina del sostituto ai sensi dei punti 10.1.2. e 10.1.3., trascorsi 15 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, il Coordinatore sollecita per iscritto all’Organizzazione Sindacale medesima l’espletamento della sostituzione, evidenziando in questa seconda comunicazione, di cui va inviata copia anche all’Azienda, la possibilità di ricorso alla procedura straordinaria prevista alla lett. c) del presente punto 10.1.6.;
c) nel caso in cui l’Organizzazione Sindacale avente titolo non ottemperi alla nomina del sostituto entro 10 giorni dalla seconda comunicazione di cui alla lett. b) del presente punto 10.1.6., i componenti in carica della RSU o del Collegio Elettorale interessati, qualora essi risultino per un numero comunque non inferiore a 3 unità, possono formalmente incaricare il Coordinatore, con decisione assunta a maggioranza tra di loro e allo scopo di ripristinare con modalità straordinaria l’operatività della rappresentanza, di procedere alla comunicazione in forma scritta all’Organizzazione Sindacale avente titolo e all’Azienda dell’atto di nomina del sostituto quale componente la RSU, individuato secondo quanto previsto al punto 10.1.2., primo capoverso, primo alinea, con ingresso in carica dello stesso e ripristino dell’operatività della rappresentanza interessata decorrenti ai sensi del punto 10.1.3., terzo capoverso.
vii. Qualora le dimissioni riguardino un componente la RSU che faccia parte anche del relativo Coordinamento, ovvero un componente del Coordinamento da detto incarico, l’integrazione nella composizione del Coordinamento stesso deve avvenire entro un mese dalla data di decorso delle dimissioni medesime.
Nel caso alla predetta scadenza l’Organizzazione Sindacale interessata non abbia ancora proceduto alla sostituzione del dimissionario nella composizione della RSU, secondo quanto previsto ai punti 10.1.2 e 10.1.3., ma la RSU in parola risulti in possesso dei requisiti di operatività fissati al punto 10.1.5., primo capoverso, l’integrazione per sostituzione nella composizione del Coordinamento ha luogo entro i successivi 15 giorni mediante elezione da parte della RSU con voto a maggioranza dei suoi componenti in carica e tra di essi.
Entro lo stesso termine e con la medesima modalità la RSU in possesso dei requisiti di operatività fissati al punto 10.1.5., primo capoverso, può procedere per la sostituzione del Coordinatore, qualora eventualmente dimessosi da detta carica o da componente la RSU.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di integrazione per sostituzione di componenti dimissionari del Coordinamento della RSU, come descritte ai precedenti capoversi del presente punto 10.1.7., detto Coordinamento rimane operativo a condizione che risultino in carica un numero dei suoi componenti pari almeno al 50%+1.
Nel caso in cui, invece, il predetto requisito venga temporaneamente a mancare, il Coordinamento della RSU sospende la sua operatività.
In tale ultimo caso, qualora entro l’ulteriore termine di 15 giorni di cui al secondo capoverso del presente punto 10.1.7. la RSU non abbia espletato la procedura di competenza per l’integrazione in sostituzione nella composizione del proprio Coordinamento, il Coordinamento stesso viene nuovamente costituito ai sensi del punto 9.2., secondo capoverso.
Il compiuto espletamento delle procedure previste dal presente punto 10.1.7. ha efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della relativa comunicazione scritta inviatagli entro tre giorni dal Coordinatore, che ne curerà, altresì, l’invio in copia alle Organizzazioni Sindacali nelle cui liste sono stati eletti i componenti la RSU.
b. Decadenze
i. Nel corso del mandato, sono causa di decadenza:
a) del singolo componente la RSU e del RLS:
- il cambiamento di appartenenza sindacale, considerando tale, rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle liste elettorali, la successiva revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale, anche nel caso in cui non abbia luogo l’adesione ad altra Organizzazione Sindacale, ovvero la successiva iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella presentatrice della lista elettorale nell’ambito della quale egli è stato eletto;
- l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 10.3.;
- il trasferimento della propria residenza di servizio in altra UPR di Busitalia, ovvero, se la RSU e/o i RLS dell’UPR sono articolati in Collegi Elettorali, in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è stato eletto;
- se eletto in una RSU e/o è eletto RLS in un Collegio Elettorale definito sulla base di specifiche caratteristiche professionali e/o di ciclo organizzativo aziendale, l’attribuzione di una figura professionale ricompresa in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è stato eletto;
b) della RSU:
- il determinarsi delle condizioni di cui ai punti 5.3. o 5.4.;
- la presentazione di un documento con richiesta motivata di dimissioni sottoscritto da almeno il 50%+1 dei lavoratori dipendenti dalla relativa UPR;
- la mancata integrazione nei casi ed entro i termini previsti al punto 1.3..
ii. A seguito di decadenza ai sensi del punto 10.2.1., lett. a), la sostituzione del componente decaduto ha luogo ai sensi del punto 10.1.
A seguito di decadenza ai sensi del punto 10.2.1., lett. b), si procede al rinnovo della RSU e dei RLS secondo quanto previsto al punto 1.4. del Regolamento Quadro All. 2/sub A.
c. Incompatibilità
È incompatibile con la prosecuzione del mandato di componente la RSU e/o di RLS l’assunzione successivamente alle elezioni di uno degli incarichi di cui al punto 8.3.2., secondo alinea.
Il componente la RSU e/o il RLS che assuma uno dei predetti incarichi decade e viene sostituito secondo la procedura di cui al punto 10.1.
Il candidato non eletto che assuma uno dei predetti incarichi decade dalla lista e non può sostituire, qualora necessario, componenti la RSU e/o RLS.

11. Conservazione materiali elettorali
Il plico sigillato contenente tutto il materiale elettorale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi alla Commissione Elettorale e conservato ai sensi del punto 8.15., ultimo capoverso, può essere distrutto decorso il termine di 3 mesi dalla data definitiva di convalida delle elezioni, individuata ai sensi del punto 8.18.
L’operazione di distruzione viene congiuntamente effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale, o da un suo delegato espressamente designato a tale scopo, e da un rappresentante delegato dalla Direzione aziendale.
Il verbale relativo alla predetta operazione è sottoscritto da entrambi gli incaricati e conservato per un anno dalla Direzione aziendale dell’UPR.

12. Rinnovo
Ai sensi del punto 5.1., i componenti la RSU e i RLS eletti per integrazione restano in carica fino alla scadenza triennale dei componenti la RSU già in carica nell’UPR di Busitalia interessata, termine individuato secondo quanto previsto al punto 8.19., rispettivamente terzo e ultimo capoverso, del Regolamento Quadro All. 2/sub A.
L’iniziativa per il rinnovo della RSU e dei RLS in scadenza può essere esercitata dai soggetti promotori di cui al punto 1.4. del Regolamento Quadro All. 2/sub A con le modalità previste dal Regolamento Quadro medesimo.