Tipologia: Accordo EBSA
Data firma: 6 agosto 2015
Parti: Ivh/apa Confartigianato Imprese, Cna/Shv Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer e Asgb, Cgil/Agb, SgbCisl, Uil-Sgk
Settori: Artigianato, Alto Adige
Fonte: uil.it

Sommario:

  Premessa
Costituzione dell’EBSA
  Statuto e regolamento

Accordo per la costituzione dell’Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato.

Ivh/apa Confartigianato Imprese […], la Cna/Shv Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer […] e l’Asgb […], la Cgil/Agb […], la SgbCisl […], la Uil-Sgk

Premessa.
• in data 9 aprile 2008 è stato promulgato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 il quale, con le successive integrazioni, ha introdotto importanti innovazioni in materia d’interesse delle parti firmatarie il presente accordo;
• il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione;
• le Parti s’impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l’azione sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e dello sviluppo del comparto;
• le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
• le Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un Accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente;
• in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l'accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008.
Preso atto della premessa, le parti firmatarie, il presente accordo convengono quanto segue:

Costituzione dell’EBSA:
È costituito l’“Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato” (di seguito EBSA) Bilaterale Körperschaft Sicherheit im Handwerk (BKSH).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 51 del DLgs. 81/2008 e data la specificità dell’Alto Adige Südtirol che è equiparata a Regione, le parti convengono che l’EBSA svolga congiuntamente le funzioni che, in base all’accordo interconfederale di cui alla premessa, erano state attribuite all’OPRA (organismo paritetico regionale dell’artigianato) e all’OPTA (organismo paritetico territoriale dell’artigianato). Quanto sopra in base all'art. 3.3.1 del sopra citato accordo.

Statuto e regolamento:
Verranno firmati congiuntamente al presente atto.

Bolzano, lì 06 agosto 2015