Regione Lazio
Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 10
"Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente"
B.U.R. 28 luglio 2016, n. 60

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
 

la seguente legge:

 

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, la Regione promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati.
2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;
c) la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.
3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende, altresì, tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

 

Art. 2
(Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e di supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo prevede interventi riguardanti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità;
b) l’assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l’accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;
c) la tutela dell’ambiente contro l’inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;
d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;
e) la tutela dei non fumatori.
4. La Regione promuove la definizione di accordi per l’attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.

 

Art. 3
(Interventi antifumo)

1. Per favorire il rispetto rigoroso dei divieti di fumo stabiliti dalla normativa statale vigente e in attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 2, la Regione promuove adeguate iniziative informative e formative di sensibilizzazione del personale delle strutture sanitarie e delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, per la promozione della salute nei confronti del cittadino utente.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e/o studenti.
3. La Regione promuove l’educazione alla salute nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione al fine di prevenire tra i giovani l’inizio dell’abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle istituzioni medesime.
4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
c) di supporto alla disassuefazione, mediante l’offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all’interno degli stessi luoghi di lavoro.
5. Il piano di cui all’articolo 2 può anche prevedere:
a) l’attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l’assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l’immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

 

Art. 4
(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l’obbligo di curare l’osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”) per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, oltre ai compiti di cui al comma 1, devono:
a) fornire un’adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal d.lgs. 81/2008;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal d.lgs. 81/2008, in merito alle misure da adottare per l’applicazione della presente legge.

 

Art. 5
(Protezione dell’ambiente dagli scarti del fumo)

1. La Regione promuove misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione, al fine di evitare la loro dispersione nell’ambiente. Tali raccoglitori devono essere disposti comunque ad una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo.
2. Al fine di tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove campagne a favore dell’utilizzo dei posaceneri personali e della sensibilizzazione dei fumatori riguardo l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.

 

Art. 6
(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all’articolo 4 e la competenza ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, le funzioni inerenti la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge sono esercitate dai comuni e dalle aziende sanitarie locali.

 

Art. 7
(Sanzioni)

1. Alle violazioni dei divieti di fumo si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e successive modifiche.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all’obbligo del rapporto, all’invio di scritti difensivi ed all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”).
3. I proventi derivanti dalle sanzioni accertate da organi non statali sono versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 102 “Trasferimenti correnti da famiglie”, del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, e sono iscritti, per quel che concerne la spesa ai fini della relativa destinazione nei confronti delle aziende sanitarie locali, nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”.

 

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:
a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunti;
b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

Art. 9
(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri dalla presente legge si fa fronte mediante i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 7, nel rispetto delle disposizioni ivi riportate, nonché mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, di un apposito fondo denominato “Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell’ambiente”, nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000 euro per l’anno 2016 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 27 Luglio 2016

Il Presidente
Nicola Zingaretti