Cassazione Penale, Sez. 3, 08 settembre 2016, n. 37229 - Reati in materia di sicurezza e responsabilità del CS e del DL: meglio verificare le reali responsabilità alla luce dei contratti di appalto


 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: GRILLO RENATO Data Udienza: 15/09/2015

 

 

"In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori": ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.

 

"In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione dei piano di sicurezza e dei fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento" (Sez. 4A 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636). La posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l'esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (Sez. 4A 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014).


 

 

 

Fatto

 


1.1 Con sentenza del 12 dicembre 2014 il Tribunale di Como in composizione monocratica dichiarava - per quanto qui rileva - C.P.S. e A.G., nelle rispettive qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori in progettazione ed esecuzione e di amministratore unico della E. 93 s.r.l. - colpevoli dei reati di cui al D. Lgs. 81/08 meglio indicati ai capi A), B) e C) (C.P.S.) e A), B), C), D), E), F), G) e H) (A.G.) condannandoli, rispettivamente, alla pena di € 1.600,00 ed alla pena di € 3.400,00 di ammenda e concedendo loro i doppi benefici di legge.
1.2 Avverso la detta sentenza propongono unico ricorso entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore di fiducia deducendo due motivi: con il primo, riferito alla posizione del ricorrente A.G., la difesa lamenta vizio di motivazione sotto il triplice profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla affermata responsabilità penale con particolare riguardo ad alcune contraddizioni emergenti nei verbali redatti dal personale ispettivo che deponevano per la responsabilità di tale M.G. come datore di lavoro responsabile delle violazioni e non dell'A.G. erroneamente indicato dal Tribunale come datore di lavoro di fatto e responsabile delle infrazioni alla normativa antinfortunistica; con il secondo, riferito più specificamente alla posizione del C.P.S., lamenta analogo vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilità penale del medesimo, rilevando l'esistenza di due verbali redatti dal personale ispettivo tra loro contraddittori che rendevano insussistente la prova dell'attribuibilità dei fatti al C.P.S. in ordine alla predisposizione del P.O.S.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato. Quale premessa di fatto va ricordato che la vicenda che vede coinvolti gli odierni ricorrenti trae origine da una visita ispettiva condotta in data 25 febbraio 2011 da personale della Direzione Provinciale del lavoro di Como nel cantiere edile esistente in Uggiate Trevano ove era in corso la realizzazione di un edificio per civile abitazione e dove operavano numerose ditte specializzate. In particolare gli ispettori del lavoro avevano riscontrato numerose irregolarità sia per quanto riguardava la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; sia per quanto riguardava il controllo circa l'idoneità dei piani di sicurezza di alcune imprese operanti in quel cantiere (segnatamente la ED. s.r.l. e la P.E. di M.G.); sia infine per alcune carenze circa l'esistenza di apposite misure di sicurezza a salvaguardia sia dei lavoratori che dei terzi. Da qui la contestazione elevata nei confronti - per quanto qui interessa - di C.P.S. (quale coordinatore per la sicurezza dei lavori) e di A.G. (quale amministratore unico della società E. 93 s.r.l.), invitati ad eliminare le irregolarità riscontrate. A tale visita svoltasi tramite la redazione di verbali redatti in contraddittorio con i predetti soggetti, ne era seguita altra diretta a verificare l'effettiva eliminazione delle irregolarità. A seguito dell'esito negativo di tale ulteriore visita veniva inviata informativa di reato a carico dei menzionati C.P.S. e A.G. per le irregolarità meglio indicate nei rispettivi capi di imputazione.
2. Tanto precisato, con la prima censura riguardante, in particolare, la posizione del ricorrente A.G., questi è stato individuato dal Tribunale come responsabile, in quanto amministratore della società E. 93 s.r.l., delle varie violazioni riscontrate nel cantiere in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. A detta del ricorrente, però nel cantiere operava altra ditta - la P.E. di M.G., reale ed effettiva destinataria delle prescrizioni in quanto autrice delle violazioni antinfortunistiche. Tanto emergerebbe dalla stessa relazione di servizio degli ispettori che, a proposito della presenza nel cantiere di tale P.A., socio della E. 93 s.r.l. (circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere l'A.G. il reale destinatario delle normative antinfortunistiche), riferivano che il P.A. operava nel cantiere per conto della P.E. Tra l'altro non risulta da alcuna circostanza l'esistenza di un apposito accordo tra la E. 93 s.r.l. e la P.E. in virtù del quale dovesse essere la prima società a proseguire i lavori che in realtà stava effettuando la P.E.. Va anche aggiunto che nel cantiere esistevano in realtà - come ricordato dallo stesso Tribunale - due lotti, uno dei quali concerneva la realizzazione di un edificio già ultimale abitato e l'altro, confinante con il primo, l'edificazione di altro stabile nel quale erano in corso i lavori oggetto della verifica. Tali circostanza non consentono quindi di chiarire quale fosse, in realtà la posizione dell'A.G. anche perché le imputazioni a suo carico riguardano una responsabilità diretta laddove è certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta sulla base di un contratto di appalto del quale però non sono chiari i contenuti o l'esistenza di eventuali deleghe in materia di sicurezza da parte della società committente o appaltante nei confronti della società appaltatrice.
2.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema "In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori" (così Sez. 3A 24.10.2013 n. 50996, Gema, Rv. 258299): ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.
2.2 E' da escludere, nel caso in esame, che questa ingerenza derivi dalla mera presenza nel cantiere dell'appaltatore in occasione degli accessi ispettivi, così come è da escludere che tale ingerenza possa desumersi dalla presenza di un socio dell'impresa presunta appaltante, preposto al cantiere per come è dato evincere dal testo: le affermazioni del Tribunale sulla responsabilità dell'A.G., peccano, quindi, a giudizio del Collegio, di apoditticità occorrendo invece che il Tribunale verificasse se in presenza del contratto di appalto fossero state conferite specifiche funzioni a soggetti diversi dall'A.G..
2.3 Occorreva quindi verificare, al di là della investitura formale dell'A.G. quale amministratore della società appaltante "E. 93" s.r.l. se questi si sia ingerito concretamente nel contratto di appalto da lui stesso stipulato, apparendo necessario accertare che l'imputato abbia o meno esercitato i poteri decisionali, presupposto della qualifica di datore di lavoro secondo l'art. 2. Se è quindi vero che l'appaltatore subappaltando non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici (così Sez. 3A, 12.1.2006 n. 15927, Rv. 234211) è altrettanto indispensabile che questi continui a esercitare una concreta e costante ingerenza nell'effettuazione dell'opera, così non integralmente subappaltata. (Sez. 4A, 5.6.2008 n. 27965, Rv. 240314);
2.4 Peraltro dal tenore dei verbali emerge che in realtà l'intera attività di cantiere fosse svolta dalla P.E. di M.G.: circostanza che lascia presumere che fosse quella impresa ad occuparsi anche della gestione della sicurezza, tanto è vero che nella relazione redatta dal personale ispettivo risulta che il P.A. operasse per conto della P.E. e non della E. 93 s.r.l.
2.5 In ultimo va sottolineato che a fronte della individuazione da parte del Tribunale della E. 93 s.r.l. come datore di lavoro, i provvedimenti di tipo accertativo e prescrittivo sono stati elevati a carico della P.E., come risulta sia dal verbale ispettivo del 5 maggio 2011 che dal contestuale verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale, successivamente revocata: ciò porta ad una illogicità manifesta della attribuzione all'A.G. delle responsabilità, salvo a dover verificare quale fosse il contenuto reale del contratto di appalto - se esistente - tra l'E. 93 s.r.l. e la P.E..
3. Anche con riferimento alla posizione del C.P.S. possono farsi analoghe considerazioni: a costui viene addebitata la responsabilità di avere - quale coordinatore per la sicurezza dei lavori di progettazione ed esecuzione - omesso di redigere il P.O.S. (piano operativo di sicurezza) e di non avere verificato l'idoneità dei piani di sicurezza delle imprese che operavano nel cantiere. Secondo la tesi difensiva esposta nel ricorso esisterebbe una stridente contraddizione tra il verbale redatto in contraddittorio il 25 marzo 2011 ed il verbale poi notificato a mezzo posta al C.P.S. il successivo 28 marzo in cui figurano alcune cancellature che di fatto rendono non certa la prova della responsabilità del C.P.S. nella materia dei piani di sicurezza. Né può dirsi che l'ultimo (in ordine di tempo) verbale notificato al C.P.S. fosse sostitutivo del precedente. |
3.1 In aggiunta a tali considerazioni, le quali certamente incidono sulla sussistenza della prova della responsabilità dell'odierno ricorrente va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è concorde nel ritenere che "In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione dei piano di sicurezza e dei fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento" (Sez. 4A 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636), precisandosi anche che la posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l'esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (Sez. 4A 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014). Le affermazioni in ordine alla responsabilità del C.P.S. traggono spunto dalla circostanza, riferita in sentenza, della mancata produzione e/o acquisizione dei piani di sicurezza che tanto l'imputato che il P.A. hanno sostenuto essere stati redatti regolarmente, sicché occorreva chiarire attraverso l'escussione del teste S. le ragioni di tali mancanze.
3.2 Anche per il C.P.S., quindi, al di là delle contraddizioni figuranti nei due verbali ispettivi, le affermazioni del Tribunale sono quanto meno apodittiche, abbisognando di una verifica probatoria in realtà non effettuata, nonostante ne esistessero i presupposti.
4. Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Como che in tale sede, alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte Suprema dovrà verificare con la dovuta precisione - e tenuto conto anche della formulazione delle contestazioni figuranti nei capi di imputazione - le reali responsabilità degli imputati alla luce dei contratti di appalto - ove esistenti - tra la E. 93 s.r.l. e la P.E..
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Como Così deciso in Roma il 15 settembre 2015