Cassazione Penale, Sez. 4, 20 luglio 2016, n. 31210 -  Morti e feriti per un incendio generatosi da un container carico di rifiuti speciali pericolosi. Numerose violazioni e responsabilità amministrativa dell'impresa


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2016

 

Fatto


1. M.G., amministratore unico della s.r.l. E., venne giudicato colpevole dal GIP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, di plurime violazioni della legge penale, che, in sintesi, sono appresso riportate. Venne, del pari, riconosciuta la responsabilità amministrativa della E..
1) Delitto di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen., per avere cagionato per colpa la morte di S.S., C.S., Z.H. e S.L. e lesioni gravi ai danni di E.N., K.X., M.F. e L.S., tutti operai dipendenti della società amministrata dall'imputato rimasti colpiti da un incendio sviluppatosi all'Interno dello stabilimento della E., nel sito ove si trovavano depositati rifiuti di vario genere.
2) Numerose violazioni della normativa antinfortunistica, per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, dopo che l'impianto di aspirazione era stato messo fuori uso da un precedente incendio e con particolare riferimento alla lavorazione dei cd. setacci molecolari (art. 290, comma 1, d. Lgs. n. 81/08); per non avere messo gli ambienti di lavoro in condizioni di sicurezza, omettendo i dovuti controlli e non aver ripartito in zone le aree a rischio (art. 291, co. 1 lett. a e b e 293, co. 1, cit. d.lgs.); per non aver previsto l'organizzazione di un servizio formativo per i lavoratori, che li istruisse sulle cautele necessarie per evitare scariche elettrostatiche (art. 293, co. 2, d.lgs. cit.); per non aver provveduto a sottoporre a revisione il documento di protezione contro le esplosioni (art. 294, co. 4, d.lgs. cit.); per aver fatto utilizzare un muletto con motore a scoppio diesel, pericoloso in relazione alle lavorazioni in corso (art. 71, co. 2, d.lgs. cit.); per non aver tenuto i luoghi di lavoro in conformità di quanto previsto dagli arti. 63 e 64 del citato d.lgs.; per avere trattato i cd. setacci molecolari con acqua, così da procurare rilascio di gas esplosivo, stoccandoli in contenitori non a tenuta stagna (art. 256, co. 1, lett. b, d.lgs. cit.); per avere travasato, miscelato e triturato rifiuti speciali pericolosi, costituiti da solventi e vernici, in violazione dell'autorizzazione amministrativa, in ambienti sprovvisti di impianti di aspirazione e captazione; per avere gestito i rifiuti miscelandoli, senza previa prova su piccole quantità; per non avere fornito ai lavoratori assunti dalla T.N.L. i dispositivi di protezione individuale (art. 77, co. 3 e 87 co. 2, lett. b, d.lgs. cit.); per non avere provveduto a far formare ed informare il personale assunto dalla T.N.L. (art. 227, co. 1 lett. c e 262, co. 2, lett. b, d.lgs. cit.); per non avere informato i predetti lavoratori del rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni (art. 239, co. 1 e 262 co. 2, lett. b, d.lgs. cit.).
3) Del delitto di cui all'art. 449, cod. pen., per avere, per colpa, causato un incendio presso lo stabilimento E., generatosi da un container carico di rifiuti speciali pericolosi, costituiti dai cd. setacci molecolari, dai quali, si sprigionava una nube di gas, che venuta a contatto con parti surriscaldate del muletto, provocava una fiammata che si propagava, ulteriormente, rinvigorita dalla presenza di solventi e altro materiale infiammabile, dei quali nei pressi si stava effettuando il travaso.
4) Di numerose violazioni della normativa diretta alla protezione ambientale, ed in particolare: per avere smaltito rifiuti pericolosi senza la necessaria autorizzazione, effettuando trattamento chimico-fisico mediante aggiunta d'acqua e miscelazione con altri rifiuti non consentita (art. 256, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 152/06); per avere miscelato, travasato e triturato materiali speciali pericolosi in assenza di impianti di aspirazione e captazione (art. 256, co. 4, d.lgs. cit.); per avere miscelato rifiuti aventi diverso stato fisico e senza la previa prova per 24 ore su piccole quantità (art. 256, co. 4 e 5, d.lgs. cit.); per avere fatto trasportare rifiuti in uscita dallo stabilimento, affidandoli alla società G. s.r.l., della quale l'imputato era amministratore unico, indicando nel formulario e nella scheda il falso; per avere, al fine di trarne profitto, fatto trafficare in rifiuti la società amministrata (art. 260, d.lgs. cit.).
5) per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatto usufruire la società di mere prestazioni di manodopera, mediante l'occupazione di più lavoratori dipendenti forniti dalla T.N.L. s.r.l.
6) per avere violato l'art. 2 del d.lgs. n. 74/00, per essersi avvalso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di più fatture emesse dalla D.M.T. s.r.l., recanti importo superiore al prezzo effettivo.
1.1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17/6/2015, alla quale si era rivolto l'imputato, la E. e la parte civile K.X. , salvo a disporre provvisionale in favore della predetta parte civile, confermò quella di primo grado.
2. Pur avuto riguardo al perimetro decisionale di legittimità appare opportuno per una adeguata intelligenza della fattispecie, riprendere, sinteticamente, i termini della vicenda.
Le indagini svolte dal consulente del P.M., dai CC e dagli organi amministrativi di vigilanza e controllo, nonché dalle dichiarazioni degli operai presenti, taluni dei quali solo miracolosamente sopravvissuti (come E.N., il quale, percepita l'imminenza e gravità del pericolo, avvisati gli altri lavoratori, si allontanò appena in tempo, per non subire conseguenze letali) era stato possibile ricostruire la dinamica degli eventi, la causa d'essi, risalente a plurime e gravi violazioni della normativa sulla sicurezza e sul trattamento e smaltimento dei rifiuti.
La prima fonte d'innesto fu costituita dall'illegale trattamento dei setacci molecolari, ai quali prima si è accennato. I predetti avevano la funzione di trattenere l'odore e il colore, che viene in origine aggiunto al GPL, al fine di renderne accertabile con i sensi la presenza, stante che il predetto gas altrimenti si presenta pericolosamente inodore e incolore. Esaurita la loro funzione gli stessi erano stati ceduti dalle aziende che li utilizzavano alla E., per lo smaltimento. Poiché i setacci erano imbibiti di GPL era fatto divieto (l'avvertimento risale allo stesso produttore dei predetti) di versare acqua sui medesimi, costituenti rifiuto pericoloso, in quanto, in presenza d'acqua, il gas trattenuto si sarebbe sprigionato nell'aria. Il predetto materiale pericoloso, lasciato a cielo aperto per giorni all'interno del cassone, aveva sviluppato una nube di gas, peraltro inodore e incolore, la quale entrata in contatto, con la seconda fonte d'innesco, costituita dalle parti calde del motore diesel di un muletto, inopportunamente posto nei pressi, procurava l'esplosione. Esplosione ulteriormente implementata dal contatto con solventi e vernici infiammabili, che non distante gli operai erano intenti a travasare all'aperto, dopo che in un precedente incendio era andato distrutto il sistema d'aspirazione.
La Corte d'appello aveva escluso che la dinamica fosse stata altra, siccome suggerito dalla difesa dell'imputato, la quale aveva addebitato all'accidentale troncamento ad opera del muletto dei tubi che collegavano una bombola di GPL ad un apparato di saldatura, in quanto, oltre a trattarsi di prospettazione mai avanzata ai consulenti del P.M., non spiegava la duplice, concatenata esplosione che aveva riguardato il cassone e il muletto. Né trovava conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
Le contestate violazioni alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quella ambientale sul trattamento dei rifiuti traevano origine dalle condizioni nelle quali versava l'opificio, nell'assenza di adeguate procedure virtuose e, infine, nell'aperta indifferenza ai divieti e alle regole previste per il trattamento dei rifiuti. Essendo stato acclarato che la <<E. "lavorava" i rifiuti ricevuti per il solo stoccaggio, rifiuti che (...) possono rilasciare gas infiammabili>>, inoltre gli stessi venivano trattati, senza le previste cautele e sottoposti a trasformazione chimico-fisica (aggiunta d'acqua, al fine di far liberare il gas) vietata dalla legge. Infine, si assume ancora in sentenza <<l'avvio allo smaltimento finale di questa tipologia di rifiuto con un codice CER modificato e miscelato con altre sostanze determinava la perdita, nella scheda identificativa del rifiuto medesimo, di quelle caratteristiche di pericolosità originariamente segnalate dal produttore>>.
Anche lo smaltimento delle vernici veniva effettuato illegalmente, in assenza di idoneo impianto d'aspirazione.
La miscelazione dei rifiuti veniva, inoltre, effettuata senza la previa prova su piccole quantità, prevista dalla normativa e procurava, alla fine la perdita d'identità di ciascuna componente.
Era stato, inoltre, ritenuto integrato il reato di traffico di rifiuti, sul piano oggettivo (allestimento di mezzi e attività organizzata) e su quello soggettivo (sussistenza del dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire un risparmio, omettendo le cautele e le procedure di legge).
La Corte di merito aveva, di poi, ritenuta provata la violazione della disciplina che vieta la mera somministrazione di manodopera, in quanto un gruppo di lavoratori di origine albanese, formalmente in forza alla T.N.L. s.r.l., sotto l'apparenza di un contratto d'appalto, lavorava stabilmente per la E., privo di specializzazione e sfornito di qualunque addestramento e informazione, nonostante fosse occupato in attività rischiose.
Le violazioni penali alla normativa tributaria erano state considerate consequenziali alla contabilizzazione di fatture emesse dalla T.N.L. ( ovvero dalla D.M.T.) per prestazioni di servizi mai resi, così ricavandone la E. ingiusto vantaggio economico.
Infine la riconosciuta colpevolezza a riguardo del reato d'incendio colposo discendeva dai fatti e dagli addebiti colposi contestati.
4. Avverso la sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione l'imputato e la E..
5. M.G. correda il proprio ricorso di cinque motivi di censura.
5.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale e violazione di legge, il ricorrente stigmatizza il fatto che il giudizio abbreviato si fosse svolto senza che fosse stata trasmesso al giudice l'intero fascicolo del P.M., in violazione di legge (artt. 416, co. 2, 419, cod. proc. pen., 130, disp. attuaz. cod. proc. pen., 24, 101 e 102, Cosi.). Senza conoscere il contenuto degli atti non trasmessi la Corte di merito, si duole il M.G., aveva giudicato ininfluente la documentazione rimasta ignota. In particolare era stata ingiustamente negata la possibilità di provare attraverso gli atti sequestrati la sussistenza di una delega ex art. 16 del d.lgs. nei confronti di S.S., il quale, peraltro, in quanto chimico, aveva le competenze per ricoprire l'incarico.
5.2. Con il successivo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte milanese giudicato inammissibili i motivi d'appello formulati in relazione agli illeciti ambientali, a quelli attinenti alle misure di sicurezza e, infine, a riguardo dei reati tributari.
Il M.G. nega il ricorrere della fattispecie: i motivi erano stati, anzi, puntualmente correlati alle singole contestazioni e non si era fatto luogo a nessuna delle ipotesi nelle quali si suole ritenere che l'appello debba giudicarsi inammissibile perché non attinente al tema della decisione, apodittico od impreciso; non potendosi allo stesso precludere il diritto di attingere a tutti gli atti istruttori, in presenza di sentenza emessa nelle forme del rito abbreviato. In ogni caso, anche ad ammettere la reiterazione di critiche già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, l'inammissibilità non può configurarsi ove <<[le doglianze] vengano poste in relazione con la sentenza impugnata».
5.3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione di legge a riguardo del configurato nesso di causalità.
Secondo la prospettazione impugnatoria la Corte di merito aveva erroneamente privilegiato la ricostruzione della dinamica che era stata suggerita dai consulenti del P.M., senza adeguatamente approfondire il decorso alternativo ipotizzato dalla difesa. Il container dei setacci non era stato neppure scoperchiato dall'Incendio e le bombole di GPL coinvolte erano rimastre intatte, fatta eccezione per quella rinvenuta squarciata ed il cui tubo di collegamento al sistema di saldatura risultava tranciato dal muletto condotto da S.L., deceduto nell'incendio. Trattavasi, per il ricorrente, di <<una serie causale sopravvenuta, del tutto indipendente dalle omissioni di sicurezza e ambientali contestate (...) [di] un decorso degli eventi del tutto eccentrico rispetto alle conseguenze che le stesse regole cautelari presidiavano>>.
La Corte di Milano, prosegue il ricorrente, non aveva fatto luogo ad un serio giudizio controfattuale e nella ricostruzione del nesso eziologico era venuta meno ai principi di recente espressi dalla Cassazione (S.U. 24/4/2014, n. 38343); principi che il M.G. profusamente riprendeva.
In definitiva, si duole il ricorrente, la Corte di merito aveva screditato la versione dell'imputato non sulla base del compendio probatorio ma per il preconcetto maturato sulla di lui attendibilità. 
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta che, incorrendo in vizio motivazionale, la sentenza non aveva correttamente applicato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stata ingiustamente svalorizzata la versione alternativa ed avendo <<omesso una seria analisi degli elementi di fatto prospettati dalla difesa».
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo il M.G., denunziando vizio motivazionale, si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto contraddittoriamente il Giudice dell'appello aveva escluso potersi applicare l'attenuante innominata per l'intervenuto risarcimento, in quanto di ciò si era tenuto benevolmente conto nella quantificazione della pena e, allo stesso tempo, aveva considerato che la particolare gravità dei fatti e l'elevato grado della colpa fossero preclusivi dell'invocato riconoscimento. Né si era tenuto conto della complessiva condotta dell'imputato e dell'esistenza di <<copiosa documentazione in materia di sicurezza e ambiente:»>.
5. La E. s.r.l. ricorre illustrando anch'essa cinque censure.
6.1. La prima è del tutto sovrapponibile al primo motivo esposto dal M.G..
6.2. Con il secondo motivo deduce illogicità e mancanza di motivazione in punto di riconoscimento dell'interesse o del vantaggio della persona giuridica, giudicata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/01.
Nella condotta colposa in sé, assume la ricorrente, non può rinvenirsi il finalismo diretto a favorire l'ente. Sarebbe occorso che la condotta censurata fosse espressione «di una politica d'impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza>>, dovendosi escludere potersi ipotizzare vantaggio in re ipsa.
Anche in questo caso il ricorso ritiene di trarre argomenti a sostegno dalla recente importante sentenza a S.U. sopra citata.
Ove la Corte territoriale avesse posto attenzione alle carte processuali, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto concludere che nessun risparmio di spesa ne era conseguito, avendo la società «sempre dedicato particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori>>. Era stato adottato il DVR e i DUVRI, tutti i lavoratori erano formati ed informati, nonché dotati di DPI. L'utilizzo di una società esterna per attività di facchinaggio non aveva comportato alcun risparmio di spesa. In definitiva, errando, la sentenza aveva ritenuto che al verificarsi dell'evento dovesse necessariamente corrispondere un'assenza di predisposizione di cautele e, quindi, un mancato investimento in materia di sicurezza ed ambientale.
6.3. Con il terzo motivo viene denunziato vizio motivazionale per non essersi pronunciata assoluzione ai sensi degli artt. 6 e 66 del cit. d.lgs.
La E. aveva predisposto adeguati modelli organizzativi, strumenti e procedure idonei ad impedire eventi infortunistici e non poteva essere chiamata in responsabilità sol perché un evento di tal fatta si fosse verificato o si fossero registrate manchevolezze di taluno.
6.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al computo della sanzione inflitta (calcolo e commisurazione delle quote). Non era dato comprendere come la Corte di merito avesse determinato la sanzione in 300 quote da seicento euro l'una.
6.5. Con il quinto motivo si assume il vizio motivazionale a riguardo della sanzione interdittiva, inflitta ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. cit.
La sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per la durata di quattro mesi, avrebbe dovuto conseguire all'accertamento del rilevante profitto individuato dal citato art. 13, invece, nel caso di specie non era stata dimostrato alcun vantaggio economico.
7. Con memoria depositata il 21/4/2016 l'INAIL, insiste perché il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, dopo aver preso in analitico esame le singole censure.
 

Diritto


8. Entrambi i ricorsi a cagione della loro manifesta infondatezza non superano il vaglio d'ammissibilità.
9. Puntuale e priva di incongruenze deve ritenersi la motivazione con la quale la Corte di merito ha disatteso la pretesa del M.G., ora riprodotta nel primo motivo di doglianza, senza effettiva capacità di specifica censura. La documentazione non trasmessa, consistita, in definitiva, nell'agenda appartenutasi in vita al povero S.S., nella quale costui prendeva nota delle operazioni lavorative svolte, non era certamente in grado di dimostrare che quest'ultimo fosse destinatario di delega datoriale che lo avesse posto in funzione di garante, mancando tutti i presupposti perché una simile delega, invero del tutto postulata e supposta, potesse avere efficacia liberatoria per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008. Senza contare che lo stesso M.G. si è espressamente qualificato, oltre che amministratore unico, direttore tecnico, dimostrando, peraltro, piena conoscenza e padronanza di tutti i processi lavorativi, nel mentre lo S.S. era solo un mero coordinatore delle operazioni che si svolgevano sul piazzale (dichiarazioni di R.T., consulente della s.r.l. Project Engineering). Pertanto, il motivo di ricorso, nella sostanza meramente riproduttivo del corrispondente motivo d'appello, si dimostra manifestamente infondato, oltre che largamente aspecifico.
In ogni caso deve soggiungersi che l'imputato presentando richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso al GUP, per non esservi inseriti altri atti di indagine asseritamente concernenti le imputazioni contestate, né, una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere (Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Rv. 244163).
9.1. Inammissibile deve ritenersi la censura mossa alla decisione della Corte territoriale di liquidare con la medesima formula le critiche mosse a riguardo della configurazione degli illeciti ambientali, prevenzionali e tributari. Peraltro va rilevato che la Corte d'appello, nonostante la declaratoria d'inammissibilità, ha analiticamente smentito il fondamento delle critiche.
Alle pagine 31 e ss. la sentenza d'appello, da intendersi ben integrata dalle motivazioni di primo grado, spiega le modalità attraverso le quali la società gestita dall'imputato eludeva, frodava e violava la normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti, le norme poste a tutela del lavoro e della sicurezza del lavoro, e financo quelle tributarie. In questa sede, onde scongiurare inutili ripetizioni, basterà ricordare la mancanza di previe verifiche dirette a saggiare la non pericolosità della miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diversa natura; la manipolazione contra legem, e in spregio all'evidente e concreto pericolo, dei setacci molecolari, i quali, invece che smaltiti nel loro stato originale, venivano sottoposti ad empirico e pericoloso processo di liberazione del GPL del quale erano impregnate, senza approntamento di cautela alcuna; la perdita d'identità dei vari rifiuti, mischiati e miscelati illegalmente; l'assenza totale di qualunque procedura prevenzionale, prevista solo sulla carta nel documento per la protezione contro le esplosioni; la simulazione dei rapporti con la TNL (ovvero DMT), culminata nell'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
In definitiva, il ricorrente pone in dubbio, in forma generica e aspecifica, evocando, contro il vero, l'esistenza dei documenti previsti dalla legge o comunque richiamando documentazione impertinente (attestazione conformità ISO), la configurazione delle plurime violazioni della legge penale descritte nel capo d'imputazione, senza peritarsi di smentire puntualmente le precipue osservazioni dei giudici di merito.
9.2. Il terzo motivo, alla prova di resistenza, a volerlo ritenere plausibile, mostra appieno la sua manifesta infondatezza. Invero, ad ammettere che la scaturigine dell'incendio debba ricollegarsi al proposto decorso alternativo, la responsabilità dell'imputato non verrebbe affatto meno, in quanto, certamente contrario alle norme prudenziali generiche e specifiche deve considerarsi lo svolgimento contiguo della pericolosa attività di decantazione dei setacci molecolari, lo sversamento di residui di vernici infiammabili, la saldatura a fiamma libera e il contemporaneo uso di un muletto con motore a scoppio.
All'evidenza, quindi, deve escludersi l'ipotizzato decorso eccentrico, in quanto, a voler ammettere, peraltro contro l'evidenza, che l'evento ebbe causa ultima nel tranciamento del cavo che portava il gas alla canna della saldatrice, non può certo parlarsi di condotta imprevedibilmente anomala dell'operaio che conduceva il muletto, deceduto nell'occorso; trattandosi, al contrario, di un evento prevedibile e prevenibile, in relazione alle attività lavorative svolte, alle condizioni imposte ai lavoratori e alla situazione di estremo ed ingovernabile rischio.
Per rispetto, tuttavia, dell'evidenza probatoria acquisita ritualmente occorre evidenziare che la causa del disastro è stata inoppugnabilmente ricostruita dai giudici del merito, mediante l'apporto degli esperti di settore e dei testi oculari, così permettendo di considerare di fantasia la dinamica alternativa proposta dall'imputato (pag. 31, in fondo).
Non meno fuori luogo appare il denunziato difetto di giudizio controfattuale. Esattamente all'opposto, ove l'imputato avesse tenuto la condotta doverosa impostagli da una pluralità di leggi, poste a presidio della sicurezza sul lavoro e a tutela anche dell'ambiente e prevenzione dei disastri, l'evento non si sarebbe verificato. Emblematico il riscontro fattuale all'indifferenza per il rispetto delle predette regole che si trae dalla storia recente della azienda gestita dall'imputato, la quale pochi mesi prima era stata oggetto di un altro incendio (e di altri nel passato), il quale aveva devastato un settore del capannone, ove si effettuava la miscelazione dei residui di vernici: tale attività, pur essendo andato distrutto l'impianto di aspirazione, era stata fatta riprendere, con grave sciatteria ed imprudenza, spostandola all'esterno, in prossimità del cassone che conteneva i setacci molecolari, spregiudicatamente manipolati.
9.3. Di conseguenza anche il successivo motivo, con il quale s'invoca il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Con la formula, introdotta con l'art. 5 della l. n. 46 del 2006, ad integrazione dell'art. 533, cod. proc. pen., dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. I, n. 20371 dell'11/5/2006, Rv. 234111), si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., I, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicché, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., IV, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell'apparire del tutto conseguente l'ulteriore approdo di legittimità (Cass., I, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).
Una tale lettura del principio in rassegna ben si concilia con l'altro che impone al giudice di legittimità di astenersi dal valutare nel merito il percorso motivazionale, in quanto in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità. 
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
Nel caso al vaglio, come si è visto, le emergenze probatorie non giustificano l'insorgenza di alcun ragionevole dubbio a riguardo della penale responsabilità del ricorrente in ordine a tutte le ipotesi di reato che gli vengono contestate: palesi e non specificamente poste in contestazione le plurime violazioni della normativa antinfortunistica, sullo smaltimento dei rifiuti, dell'art. 4 e 18 del d.lgs. n. 276/2003 (per avere usufruito di mere prestazioni di manodopera mediante occupazione di lavoratori dipendenti dalla s.r.l. T.N.T.), della legge tributaria, non è in alcun modo eludibile la responsabilità penale a riguardo del delitto di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4 e d'incendio colposo, dei quali è rimasto provato il nesso di causalità (anche a volere accedere, come si è già osservato, alla ricostruzione di comodo invocata dall'imputato) e la componente psicologica della colpa, anche sotto il profilo della prevedibilità e prevenibilità dell'evento (causalità della colpa).
9.4. Aspecifico e manifestamente infondato, infine, risulta l'ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'entità della pena.
Sul punto la Corte di merito, alle pagg. 36 e 37, con ampia ed incensurabile motivazione, spiega le ragioni per le quali il M.G. non era meritevole delle attenuanti generiche (elevato grado della colpa, significativa prevedibilità del disastro, annunciato da altri precedenti incendi, sistematica violazione delle norme cautelari, esistenza di precedente penale similare - morte di un operaio, a causa d'incendio sviluppatosi in altra azienda, sempre addetta allo smaltimento di rifiuti speciali, della quale l'imputato era amministratore unico -); non mancando, tuttavia, di valorizzare una certa condotta post delictum di una qualche apprezzabilità (attivazione presso le compagnie assicuratrici al fine di risarcire il danno), al fine di contenere la pena.
Nessuna delle critiche mosse al riportato logico ragionamento coglie, all'evidenza, nel segno.
10. Nulla va soggiunto rispetto a quanto già esposto a riguardo del primo motivo proposto dalla E., in quanto perfettamente sovrapponibile al primo motivo del M.G..
10.1. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo non si sottraggono al giudizio d'inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ribadendosi quanto di recente compiutamente puntualizzato in sede di S.U. (sent. n. 38343 del 24/4/2014, dep. 18/9/2014, Rv. 261112), coniugando, il d.lgs. n. 231/01, i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, il sistema che ne discende, di tertium genus, configura una ipotesi di responsabilità per fatto proprio colpevole e provato l'illecito, ricade sull'ente l'onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del reato, modelli gestionali ed organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Dimostrazione che qui non è stata affatto resa disponibile.
Non ha pregio alcuno l'asserto, tanto apodittico, quanto aspecifico e generico, secondo il quale la società si sarebbe munita di adeguati modelli organizzativi e prevenzionali: le due sentenze di merito, esattamente al contrario, evidenziano, con puntualità e precisione, l'assenza, pressoché generalizzata, di strumenti prevenzionali, la eclatante reiterata violazione anche delle norme cautelari comuni, la violazione, anche attraverso procedimenti frodatori, dei precetti di legge.
Non è, di poi, seriamente dubitabile che dalla macroscopica violazione delle regole volte ad assicurare la sicurezza sul lavoro, la prevenzione di disastri, il rispetto per l'ambiente, nonché la corretta utilizzazione della manodopera siano derivati risparmi aziendali, anche rilevanti (ovviamente, per le fatturazioni per operazioni in tutto od in parte inesistenti il guadagno illecito assume rilievo diretto). E' appena il caso di soggiungere che il vantaggio, ovviamente, non deriva dal disastro, dalle morti e dalle lesioni procurate, ma dal risparmio di spesa che avrebbe impedito simili eventi (cfr., di recente, Sez. 4, 19/2/2015, Bartoloni ed altri).
Il richiamo normativo a "interesse" e "vantaggio" esprime concetti giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come reso palese dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nell'art. 5 d.lgs. 231/2001, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall'art. 12, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo, laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato "nell'interesse proprio o di terzi" e "l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldi ed altri). Con l'ulteriore precisazione che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.
Si è poi, condivisamente precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell' "interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).
Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
Non si è mancato di precisare, come si è anticipato, che la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico, giacché, indubbiamente, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche (sul punto, di rilievo la massima Rv. 261115, tratta dalla sent. a S.U. prima citata).
Nel caso all'esame trovano correlazione con la condotta colposa, prevalentemente omissiva, ma anche dolosa, dell'imputato sia il richiamo del concetto d'interesse, che di vantaggio.
Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, nonché, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali. Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo.
10.2. Il quarto motivo, volto a censurare stima di merito, non può essere, del pari, scrutinato, in quanto inammissibile.
Sul punto la Corte di merito ha reso, infatti, esaustiva e logica motivazione, che ha tenuto conto del risparmio di spesa incamerato e, tuttavia, della tardiva «inversione di rotta» della società (adozione di un MOG e sostituzione dell'amministratore), giungendo, così alla stima della sanzione giudicata congrua.
11. La genetica inidoneità dei ricorsi (a causa della loro inammissibilità) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione d'appello per le ipotesi contravvenzionali (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688; Sez. Ili, 8/10/2009, n. 42839; Sez. VI, 4/7/2011, n. 32872).
12. L'epilogo impone condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria in favore della casa delle ammende prevista dalla legge (trattandosi di causa di inammissibilità non estranea alla volontà dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), che tenuto conto delle ragioni della declaratoria appare adeguato determinare nella misura di cui in dispositivo. Il M.G. deve, inoltre, essere condannato a rimborsare le spese legali sostenute dalle parti civili, siccome liquidate in dispositivo, viste le rispettive notule.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500 a favore della cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente M.G. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, spese che si liquidano:
a) in euro 2500, oltre accessori come per legge in favore di ciascuna delle seguenti parti: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; Camera del Lavoro Metropolitana di Milano; F.C.; M.K.; L.S. ; M.F.; A.A.S.; K.X.;
b) in euro 2000, oltre accessori come per legge in favore della parte civile Comune di Paderno Dugnano.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2016.