Tipologia: Regolamento EBTER
Data firma: 27 marzo 1997
Validità: dal 01.04.1997
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Emilia Romagna
Fonte: ebter.it

Sommario:

  Premesse
Premessa
1. Organismi Paritetici
2. Rappresentanti per la sicurezza
  3. Formazione
4. Permessi retribuiti
5.
Allegato 1

Regolamento OPR

Addì 27/03/1997 presso la sede Regionale della Confesercenti si sono incontrate la Confesercenti dell’Emilia Romagna […], la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl, la Uiltucs Uil […]

Premesso
• che le direttive comunitarie recepite dal DLgs. 626/94 e dal DLgs 242/96 hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo d’intesa a valenza regionale che definisca alcuni aspetti applicativi delle disposizioni vigenti dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• che si ritiene che la logica che fonda i rapporti tra le parti intende superare posizioni di conflittualità ed inspirarsi a criteri di partecipazione
Visto
• le disposizioni contenute nel DLgs. 626/94 e nel DLgs 242/96
• l’accordo raggiunto in data 20/11/1996 sotto l’egida del Ministero del lavoro tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Confesercenti
Si stipula e si conviene quanto segue

Premessa
Il presente Accordo applica l’Accordo Nazionale 20/11/1996.
L’accordo nazionale del 20/11/1996 (d’ora innanzi Accordo nazionale) ed il presente accordo discendono dal rinvio legislativo (artt. 18, 19, 22 del DLgs. 626) e ne assumono quindi valenza di fatto obbligatoria.
Le normative stabilite dal presente accordo, con particolare riferimento a quelle il cui rinvio è demandato dal DLgs. 626, da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo.

1. Organismi Paritetici
Ai sensi dell’art. 20, DLgs. 626 comma 1. (“A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti”) e comma 2 (“Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali”.) e dell’art. 13 dell’Accordo Nazionale è costituito l’Organismo Paritetico Regionale, d’ora innanzi denominato OPR.
Entro giorni 10 dalla stipula del presente Accordo:
• la Confesercenti Regionale indicherà i propri 6 rappresentanti ed i relativi supplenti;
• Filcams, Fisascat, Uiltucs indicheranno 2 rappresentanti ed i relativi supplenti per ogni organizzazione.
L'OPR ha i seguenti compiti:
• adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626/94
• orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
• Prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
• individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del DLgs. 626/94 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
• promuovere la formazione delle RLS, a tal fine predisporrà appositi moduli formativi;
• elaborare, anche tenendo conto delle linee guida dell’OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione e gli altri Enti territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
Inoltre:
• assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPR e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo paritetico Nazionale.
• Ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Accordo;
• Attuare le disposizioni relative ai RLST;
• Orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative;
• Richiedere alle aziende notizie in merito alla attuazione dei progetti per la sicurezza;
• Svolge il monitoraggio delle Rappresentanze per la sicurezza.
L’Organismo Paritetico:
• assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
• redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
L’OPR per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, gestionali e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica dell’Ente Bilaterale nonché dei CST Presso l’Ente Bilaterale verrà istituito un apposito fondo RLST.

2. Rappresentanti per la sicurezza
Ai sensi dell’Articolo 18, comma 4 del DLGS 626/94 (“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”) e a integrazione di quanto disposto dall’Accordo nazionale si conviene quanto segue:
• fermo restando quanto previsto dall’Accordo Nazionale 20.11.96, per le imprese fino a 15 dipendenti e per le imprese stagionali comprese quelle con oltre 15 dipendenti si procederà alla designazione del RLST. Nelle imprese presso le quali, venga sottoscritto l’accordo sindacale aziendale, stipulato con la partecipazione delle strutture periferiche delle parti firmatarie il presente accordo e da depositarsi presso l’OPR, si darà immediata applicazione a quanto previsto dall’art. 6 lettera A dell’Accordo Nazionale 20.11.1996. Tale accordo prevederà anche un programma di utilizzo, sotto forma di corsi di formazione su moduli predisposti dall’OPR, dei permessi eventualmente non usufruiti.
• Qualora il RLST fosse dipendente da un’impresa lo stesso sarà collocato in aspettativa non retribuita e conserverà il posto di lavoro per il periodo del mandato.
• Entro 10 giorni dall’avvenuta elezione l’azienda dovrà comunicare all’OPR il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLSA eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione parteciperà ogni singolo RLSA; entro i successivi 30 giorni l’OPR comunicherà all’impresa e al RLSA se il corso è conforme alle indicazioni fornite dall’OPR.
2.1. RLSA eletti prima dell’Accordo 20.11.96
1. Le imprese fino a 15 dipendenti e le imprese stagionali presso le quali prima dell'Accordo 20.11.96 è stato eletto il RLSA e tutte le altre imprese presso le quali prima dell'Accordo 20.11.96 sono stati eletti RLSA, dovranno comunicare all'OPR entro 60 giorni il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLSA eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione abbia partecipato o parteciperà ogni singolo RLSA; entro i successivi 60 giorni 1'OPR, comunicherà all'impresa e al RLSA se il corso potrà essere attestato perché conforme alle indicazioni fornite dall'OPR e/o quali procedure dovranno essere seguite per adeguarsi.
2. nell'impresa fino a 15 dipendenti e nell'impresa stagionale, l'assemblea dei lavoratori potrà, a maggioranza degli aventi diritto, optare per aderire alla designazione del RLST.
2.2. Al fine di poter svolgere l'assemblea retribuita in orario di lavoro finalizzata a fornire informazioni ai lavoratori su prevenzione e sicurezza, all'elezione del RLSA o per informare in merito alle funzioni del RLST, le OO.SS., Filcams, Fisascat, Uiltucs territoriali potranno convocare annualmente un'assemblea retribuita di un'ora in qualsiasi, impresa o unità produttiva, tale ora farà parte del monte ore assemblee retribuite laddove previsto per legge o per contratto.
La convocazione dell'assemblea vera comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un anticipo di almeno 3 giorni. Copia della convocazione verrà inviata anche all'OPR.
Tali assemblee verranno effettuate prioritariamente presso quelle aziende nelle quali non è stato eletto il RLSA o che non hanno aderito all'OPR per il RLST e presso quelle che non hanno completato le procedure di adeguamento sulla base delle indicazioni fornite dall'OPR.
L'OPR individuerà i settori maggiormente a rischio per determinare le priorità di intervento.
2.3. Per finanziare l'attività dei RLST tutte le imprese sono tenute a versare mensilmente all'OPR lo 0,05% del monte salari (da intendersi paga base più contingenza). A tale scopo verrà costituito un apposito fondo presso l'Ente Bilaterale. Tale versamento compensa e mutualizza le ore di formazione obbligatoria del RLS, i permessi retribuiti dello stesso, i costi della formazione dei RLST, le spese operative dei RLST e di funzionamento dell'OPR.
L'OPR si doterà del regolamento per gestire il fondo. Entro un anno le parti si incontreranno per verificare il presente accordo con particolare riferimento all'operatività degli strumenti costituiti nonché alle modalità e quantità di contribuzione. Fino al compimento di tale verifica i supporti logistici, di segreteria dell'OPR e dei suoi eventuali momenti decentrati saranno a carico della Confesercenti.
Le imprese con RLSA contribuiranno al finanziamento dell'OPR nella misura dello 0,05% del monte salari (da intendersi paga base più contingenza) limitatamente alla retribuzione dei mesi di novembre, dicembre e alla tredicesima mensilità; oppure limitatamente ai mesi di luglio e agosto per le imprese stagionali.

3. Formazione
Ai sensi dell'Articolo 18, comma 7 del DLgs 626/94 ("Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7."); ai sensi dell'art. 22 comma 1 ("Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni"); comma 5 ("I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati,"); comma 6 ("La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori."); in riferimento al Decreto dei Ministeri del Lavoro e della Sanità emanato in applicazione del comma 7 dell'art. 22 si conviene che:
• L'Organismo Paritetico sarà sezione staccata dell'Ente Bilaterale e si avvarrà della collaborazione dell'Ente Bilaterale anche per organizzare specifici corsi destinati, oltre che ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ai responsabili aziendali per !a sicurezza, ai lavoratori dipendenti compresi i nuovi assunti e gli stagionali, ai datori di lavoro.
• Il costo relativo alla partecipazione al corso à a carico:
- del fondo costituito presso l'Ente Bilaterale limitatamente ai RLST.
- della singola impresa, mediante specifico versamento all'apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale, in tutti gli altri casi.
• Annualmente l'OPR indicherà il costo dei corsi. L'EB, fermo restando che nessun onere può essere a carico dei lavoratori, potrà concorrere alla spesa per i corsi limitatamente ai soci.
• L'attestato di frequenza ai corsi dovrà essere vidimato dall'OPR e dovrà essere conservato in una copia presso l'OPR e in una copia in azienda.
• in applicazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale, i corsi pari ad almeno 32 ore saranno indirizzati nei confronti di tutti i RLS sia di elezione aziendale che di designazione territoriale individuando le singole specificità ed i contenuti formativi e prevedendo anche la definizione del ruolo del RLS.
• Sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Paritetico, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi con gli enti dì formazione, verranno definiti specifici moduli formativi.

4. Permessi retribuiti
Ai sensi dell'art. 19 comma 2 ("Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.") e del comma 3 (“Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale") in applicazione del Contratto collettivo nazionale si conviene:
• i RLSA hanno diritto, oltre che ai permessi di legge, ai permessi previsti dall'Accordo Nazionale; copia della richiesta di permesso retribuito da compilarsi su modulo predisposto dall'OPR va inviata all'azienda con le modalità previste dall'Accordo nazionale. Al fine di facilitare la predisposizione dei moduli formativi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese indicheranno all'OPR l'entità di permessi usufruiti.

5. Il presente Accordo decorre dal 01.04.97 e per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento all'Accordo Nazionale del 20.11.96.

Allegato 1
A fronte di problemi di natura contabile per il calcolo delle percentuali su paga base e contingenza, previa convenzione con l'OPR il calcolo potrà essere sulla retribuzione di fatto e, sperimentalmente per il corrente anno, si definisce che lo 0.05% su paga base e contingenza corrisponde allo 0,047% della retribuzione di fatto lorda (imponibile previdenziale).
Previa apposita convenzione con l'OPR i versamenti potranno essere effettuati trimestralmente unitamente a quelli dell'Ente Bilaterale nei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre, Gennaio.