Tipologia: CIA
Data firma: 18 novembre 2009
Validità: 18.11.2009 - 31.12.2011
Parti: Italiana Assicurazioni e RSA/Fisac/Cgil, Fiba/Cisl, Uilca/Uil, Snfia e RSA/Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Italiana Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 4 - Diritto all’informazione
Art. 5 - Pari opportunità - Mobbing
Art. 6 - Commissione paritetica aziendale
Art. 7 - Tutela della salute
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 10 bis - Buone prassi dal progetto Conc.ita
A) Buone prassi di flessibilità oraria per conciliare i tempi di vita, la professionalità e lo sviluppo delle competenze
B) Accoglienza per le lavoratrici dopo il congedo parentale per l’evento maternità
Art. 11 - Lavoro straordinario
Art. 12 - Permessi personali
Art. 13 - Lavoratori studenti
Art. 14 - Formazione professionale
Art. 15 - Rotazione delle mansioni
Art. 16 - Aspettative
Art. 17 - Ferie - Festività
Art. 18 - Festività soppresse
Art. 19 - Trattamento di trasferta
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Finanziamento per l’acquisto della casa di abitazione
Art. 22 - Finanziamento per l’ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione
  Art. 23 - Finanziamenti già in corso con l’impresa per l’acquisto, per l’ampliamento o per la ristrutturazione della casa di abitazione
Art. 24 - Prestiti
Art. 25 - Locazione alloggi ai dipendenti
Art. 26 - Previdenza integrativa
Art. 27 - Forme previdenziali
Art. 28 - Coperture assicurative individuali
Art. 29 - Copertura sanitaria per il personale amministrativo inquadrato nelle aree professionali a sez. B), B-C-D-E e personale di cui alla parte seconda del CCNL 17/9/2007
Art. 30 - Norme specifiche sulla copertura sanitaria del funzionario
Art. 31 - Premi aziendali collettivi
Art. 32 - Buono pasto
Art. 33 - Indennità speciale di mansione
Art. 34 - Norme transitorie
Art. 35 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1
Allegato n. 2 - Orario flessibile
Allegato n. 3 - Orario flessibile per il part-time
Allegato n. 4 - Accordo “banca-ore”
Allegato n. 5 - Permessi ex art. 39, 1c., del vigente CCNL
Allegato n. 5 bis - Accordo 10/4/2000 “otto ore”
Allegato n. 6 - Fondo pensione
Allegato n. 7 - Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua
Allegato n. 8 - Cassa di assistenza dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua
Allegato n. 9 - Lista degli immobili per i quali esiste la precedenza dei dipendenti per la locazione

Contratto Integrativo Aziendale Italiana Assicurazioni

Il giorno 18 novembre 2009, tra la Società Italiana Assicurazioni spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Italiana Assicurazioni spa, […] Fisac/Cgil, […] Fiba/Cisl, […] Uilca/Uil, […] Snfia, si è convenuto e stipulato quanto segue
Il giorno 19 novembre 2009, tra la Società Italiana Assicurazioni spa […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fna di Italiana Assicurazioni spa […], si è convenuto e stipulato quanto segue

Art. 1 - Premessa
Con il presente Contratto Integrativo, le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto all’art. 84 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 2 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti di Italiana Assicurazioni a tempo indeterminato, non soggetti al patto di prova (ovvero che abbiano superato favorevolmente tale periodo) - al cui rapporto sia applicabile il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Disciplina Generale / Parte Prima e Seconda e Disciplina Speciale / Parte Prima, Sezioni Prima e Seconda), e successivi rinnovi - già assunti ed ancora in forza alla data della stipula di esso Contratto Integrativo, nonché a quelli assunti successivamente. Si applica altresì al personale assunto a tempo determinato per le parti compatibili con il rapporto di lavoro in essere e che abbia superato favorevolmente il periodo di prova.
Non è pertanto applicabile a tutti gli altri dipendenti, vale a dire:
• ai portieri e custodi di stabili,
• al personale ancora soggetto al patto di prova,
• al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione,
• al personale dirigente,
• a qualsiasi altra categoria di personale se non indicata espressamente tra quelle cui si applica,
• al personale il cui rapporto di lavoro risulti comunque estinto alla data della stipula del presente Contratto (salvo quanto espressamente previsto da norme specifiche contenute nel testo relative a coloro che fossero cessati per andare in quiescenza, ed entro i limiti indicati).

Art. 4 - Diritto all’informazione
L’impresa conferma che darà piena applicazione a quanto disposto, in materia di informazione agli Organismi sindacali aziendali, dagli articoli 6, 10, 12 e 13 del vigente CCNL e che a tal fine promuoverà uno o più incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per fornire loro le informazioni previste da tali norme.
In tale occasione, l’Impresa fornirà informazioni sulle previsioni di massima relative alle nuove assunzioni di personale per l’esercizio successivo e le aree di attività interessate.
L’Impresa fornirà altresì le seguenti informazioni statistiche, con suddivisione tra personale femminile e maschile:
- titoli di studio,
- anzianità per livello,
- tempo parziale,
- aspettative,
- partecipazione ad esperienze formative.
Una volta all’anno sarà indetto uno specifico incontro con i Funzionari, nel corso del quale verrà rappresentato e discusso l’andamento generale dell’Impresa.
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del vigente CCNL avverrà a cadenza semestrale.

Art. 5 - Pari opportunità - Mobbing
Con riferimento agli articoli 49 e 51 del vigente CCNL, le Parti si danno atto che è stata istituita un’apposita “Commissione mista per le pari opportunità” (composta di sei membri: tre designati dall’Impresa e tre dalle RR.SS.AA.), con il compito di rilevare l’esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile, analizzare questioni concrete inerenti al tema delle pari opportunità, ivi compresa la formulazione di progetti di azioni positive, individuare spazi professionali ed organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
La Commissione ha anche il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, dopo l’emanazione di una disciplina legislativa in merito.
La Commissione di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta all’anno con le Parti stipulanti.
I suoi componenti, in relazione ai predetti compiti hanno individualmente a disposizione un “monte” di 60 ore all’anno, salvo ulteriori necessità, da valutarsi di volta in volta, in caso di progetti particolarmente impegnativi.
Le Parti recepiscono il contenuto del verbale di accordo 16 ottobre 2003 ed il Regolamento 5 novembre 2003 nei testi riportati nell’Allegato 1 del presente contratto.

Art. 7 - Tutela della salute
L’Impresa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute. In relazione a tale convincimento, l’Impresa si impegna a favorire la rilevazione dell’insorgenza di eventuali affezioni patologiche sin dalle primissime fasi.
L’Impresa si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria.
Ove si verifichino situazioni che ne richiedano l’intervento, l’Impresa si farà carico di chiamare un’ambulanza e ne sosterrà l’onere.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Le Parti convengono altresì sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica e della sicurezza dei lavoratori.
In relazione a ciò, l’Impresa, in ottemperanza alle vigenti norme di legge e contrattuali, conferma il proprio impegno a mantenere un elevato standard di qualità ambientale, anche prendendo in considerazione proposte e suggerimenti da parte dei rappresentanti dei lavoratori designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
8.A. - Visite specialistiche - oculistiche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i lavoratori in servizio presso gli uffici della Direzione Generale e presso le unità periferiche che utilizzino abitualmente apparecchiature video potranno usufruire di una visita oculistica per ciascun anno di calendario, a carico dell’Impresa.
8.B. - Visite specialistiche - audiometriche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i lavoratori addetti al “centro-stampa”, ovvero ad altre attività svolte in ambienti ritenuti particolarmente rumorosi a giudizio anche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, potranno usufruire, una volta per ciascun anno di calendario, di una visita audiometrica, a carico dell’impresa.
8.C. - Sopravvenuta inidoneità.
Nel caso in cui, a giudizio del medico competente, se confermato dalla ASL, per un lavoratore sia accertata la sopravvenuta inidoneità all’uso di determinate apparecchiature, l’Impresa si adopererà per adibire il lavoratore ad una mansione che non comporti un uso significativo di dette apparecchiature.

Art. 9 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art. 101 del vigente CCNL, è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione:
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
• al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
• nei semifestivi: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell’istituto dell’orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Nota a verbale: per quei lavoratori che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.
L’orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente CCNL è così determinato:
a) - commessi: (in totale 37 ore e 30 minuti alla settimana)
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.00
• al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.30
• nei semifestivi: dalle ore 8.00 alle ore 12.15;
b) - autisti: 43 ore settimanali.
L’Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera “b”, previa intesa con le RR.SS.AA.

Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Ai dipendenti dell’Impresa, cui sia applicabile l’orario di lavoro previsto al punto 1) dell’art. 101 del vigente CCNL, è consentito l’accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (part-time) alle seguenti condizioni.
1) Al personale a tempo indeterminato è consentito richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale ove dimostri di trovarsi in una delle seguenti situazioni e possa comprovarlo:
a) genitore di figlio in età prescolare o scolare (fino a 16 anni compiuti);
b) persona con necessità di assistere uno o più parenti stretti (coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti conviventi, i quali siano affetti da malattie di non breve durata ovvero risultino non autosufficienti;
c) studente intenzionato a terminare gli studi (fino al diploma di laurea);
d) persona dedita ad attività di volontariato disciplinata dalla legge.
2) Non è comunque consentito richiedere il passaggio a tempo parziale da parte del lavoratore per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) risulti inquadrato in un livello superiore al personale inquadrato nell’Area Professionale B), posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo, che sia preposto, al momento della richiesta, ad attività di coordinamento;
b) abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un anno compiuto;
c) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i lavoratori addetti ad attività esterna (personale di cui alla nota dell’art. 101 del vigente CCNL).
Le Parti si danno atto che la Società esaminerà le richieste presentate dai Dipendenti esclusi dal presente punto e ad accoglierle in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
3) Ferme le situazioni già in atto alla data di stipula del CIA 31/1/2002, per le trasformazioni di rapporti a tempo parziale sono ammesse soltanto le tipologie appresso riportate:
a) orario di 20 ore, con la seguente articolazione:
a.I) dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30
ovvero
a.II) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 12.00
ovvero:
a.III) dal lunedì al giovedì ore 13.30 - 17.30
e, al venerdì ore 8.00 - 12.00
b) orario di 22 ore e 30 minuti primi, con la seguente articolazione:
dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 12.30
dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00
c) orario di 24 ore, con la seguente articolazione (c.d. part-time verticale):
tre giorni alla settimana (tra il lunedì ed il giovedì, escluso il venerdì) da concordarsi tra Impresa e lavoratore
ore 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30
d) orario di 26 ore, con la seguente articolazione:
dal lunedì al giovedì ore 8.30 - 12.30
ore 13.30 - 15.00
e, al venerdì ore 8.30 - 12.30
e) orario di 28 ore, con la seguente articolazione:
dal lunedì al giovedì ore 8.30 - 12.30
ore 13.30 - 15.30
e, al venerdì ore 8.30 - 12.30
4) L’accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale resterà comunque subordinata alla piena disponibilità del lavoratore al cambiamento di mansioni, purché equivalenti, nonché al trasferimento a diversa unità nell’ambito della stessa sede, sia al momento della riduzione di orario, sia a quello dell’eventuale ritorno al tempo pieno.
[…]
7) Al venir meno dei motivi che hanno determinato l’accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale, al lavoratore potrà essere concesso di mantenere la riduzione di orario; in tal caso il rapporto non sarà però più computato nella percentuale limite prevista.
8) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è soggetto alla disciplina applicabile al rapporto a tempo pieno, fermo restando tuttavia che:
[…]
> al rapporto a tempo parziale sono applicabili le norme di legge e contrattuali che regolano malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, semifestività, aspettativa, preavviso; non è peraltro consentito l’utilizzo a mezze giornate delle ferie né dei permessi compensativi delle festività soppresse.
[…]
10) Il lavoratore a tempo parziale potrà usufruire dell’istituto dell’orario flessibile secondo le norme riportate nell’Allegato 3.
11) Il numero complessivo dei lavoratori a tempo parziale non può superare il 15% del numero totale dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente Contratto Integrativo, esclusi tuttavia quelli rientranti nelle casistiche di cui ai punti a), b) e c) del punto 2 che precede.
12) La trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non determina la novazione del rapporto stesso.

Art. 11 - Lavoro straordinario
Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere una costante limitazione del ricorso al lavoro straordinario.
Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il normale orario di lavoro.
Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall’art. 109 del vigente CCNL, il dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75 ore all’anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella “banca-ore” di cui all’art. 115 del vigente CCNL
Inoltre, il Dipendente ha facoltà di far confluire in “banca-ore” anche le ore di straordinario eccedenti le prime 50.
L’Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario - da utilizzare in deroga al predetto limite individuale - calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei dipendenti ai quali sia applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con esclusione comunque dei Funzionari.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere, fermi i limiti previsti dal D.Lgs 66/03 e successive modifiche e/o integrazioni
Sono esclusi dalle predette limitazioni - in relazione alla natura delle loro prestazioni - i dipendenti di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente CCNL (commessi, autisti, guardiani, portieri).
Il lavoratore cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di norma con un anticipo di 24 ore.
Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà di carattere personale.
L’Impresa informerà le RR.SS.AA. circa l’ammontare annuale disponibile e circa l’utilizzo del monte-ore aggiuntivo, segnalando preventivamente settori interessati, i motivi ed i relativi periodi.
Nel caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, l’Impresa e le RR.SS.AA. apriranno un confronto per stabilire congiuntamente un eventuale ulteriore monte-ore, in aggiunta a quello di cui sopra.
Il lavoro straordinario non potrà in alcun caso sovrapporsi alle “fasce di flessibilità” dell’orario normale di lavoro. Al venerdì, inoltre, tra il termine del lavoro ordinario e l’inizio dell’eventuale lavoro straordinario dovrà trascorrere un intervallo di almeno 30 minuti.
Le Parti confermano la validità dell’accordo sulla “banca-ore”, sottoscritto il 29 dicembre 2000, e convengono che esso venga recepito dal presente Contratto, quale allegato n. 4.
In proposito, le Parti sono concordi nel ribadire che la banca-ore riguarda il solo lavoro straordinario diurno compiuto in giorno feriale (incluso il sabato, se non festivo); di conseguenza, le ore di lavoro straordinario effettuato di notte o nel corso di una giornata festiva non confluiscono nella banca-ore.
L’Impresa fornirà alle RR.SS.AA. l’elenco nominativo del personale che ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario con frequenza trimestrale.