Tipologia: CIA
Data firma: 1° novembre 2009
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Gruppo Groupama e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Groupama
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 Sfera di applicazione Art. 2 Relazioni sindacali Art. 3 Diritto all’informazione Art. 4 Previdenza ed assistenza Art. 5 Trattamento di trasferta Art. 6 Orario di lavoro Art. 7 Turni di lavoro addetti manutenzione Art. 8 Lavoro straordinario Art. 9 Permessi Art. 10 Aspettative Art. 11 Volontariato Art. 12 Reperibilità e prestazioni connesse Art. 13 Rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 14 Premio aziendale di produttività Art. 14 .1 Premio di produttività - Parte fissa Art. 14. 2 Premio di produttività - Parte variabile partecipazione agli utili |
Art. 15 Indennità sottosuolo Art. 16 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto Art. 17 Agevolazioni particolari per lavoratori studenti Art. 18 Spese scolastiche figli dei dipendenti Art. 19 Appartamenti in affitto in immobili di proprietà delle compagnie Art. 20 Prestiti Art. 21 Formazione ed aggiornamento Art. 22 Mobilità professionale Art. 23 Festività abolite Art. 24 Tutela della salute Art. 25 Famiglie di fatto Art. 26 Mobbing Art. 27 Pari opportunità Art. 28 Ruolo dei funzionari Art. 29 Quadri Art. 30 Decorrenza e durata Allegati |
Contratto Integrativo Aziendale
In Roma, [1.11.2009], fra Groupama Assicurazioni spa; Groupama Vita spa, Nuova Tirrena spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Groupama della Fiba - Cisl […], della Fisac - Cgil […], della Fna […], della Uilca [...] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Nuova Tirrena della Fiba - Cisl […], della Fisac - Cgil […], della Fna […], dello Snfia […], della Uilca [...], si stipula il seguente Contratto Integrativo Aziendale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17/9/2007
Premessa
[…]
Per quanto sopra detto le parti concordano che:
• l’Azienda nel quadro della responsabilità sociale d’impresa così come definita dall’allegato 19 al vigente CCNL proseguirà nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito della salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, del riconoscimento e della valorizzazione del loro ruolo, ribadendo la volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. In tal senso l’Azienda valuterà le indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale Paritetico istituito in sede Ania con finalità di monitoraggio della diffusione e della applicazione dei principi del dialogo sociale condivisi tra le parti sociali;
• sia necessario riaffermare e consolidare la comune volontà di partecipazione e di confronto - finalizzata ad una fattiva e positiva ricerca della soluzione dei problemi alla base della stipula del presente accordo;
• in occasione della fusione proseguirà e migliorerà il dialogo sociale;
Quanto sopra è da intendersi parte integrante del presente CIA.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti della nuova società risultante dalla fusione di Groupama Assicurazioni spa e Groupama Vita spa in Nuova Tirrena spa
Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti confermano l’importanza di un corretto sistema di relazioni industriali quale strumento indispensabile per affrontare in modo costruttivo il confronto sull’evoluzione dell’Azienda e del Gruppo, sulle problematiche collegate ai processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, nonché quelle concernenti la ordinaria gestione della vita aziendale.
Tale sistema si propone altresì di contribuire alla valorizzazione del ruolo dei lavoratori/trici nel processo di cambiamento in atto, al miglioramento del servizio alla clientela, al consolidamento e sviluppo dell’Azienda e del Gruppo sul mercato.
Art. 3 Diritto all’informazione
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di informazione a livello aziendale - art. 10, 11 e seguenti - le Parti, nel riconoscere che l’informazione preventiva rappresenta uno strumento importante in un corretto sistema di relazioni sindacali, concordano sull’opportunità di migliorare e ampliare i momenti di dialogo e confronto a livello aziendale, con cadenza almeno semestrale.
Gli incontri allo scopo previsti, potranno riguardare:
• progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici;
• processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali;
• processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone.
Nel corso dei predetti incontri da effettuarsi successivamente alla fase decisionale, ed in via preventiva rispetto alla realizzazione dei processi di cui trattasi, l’Azienda illustrerà i contenuti e fornirà le informazioni necessarie alla migliore comprensione delle logiche che hanno portato all’attuazione dei progetti stessi, nonché gli obiettivi organizzativi che questi pongono.
Gli incontri avranno altresì lo scopo di identificare i riflessi che quegli stessi progetti potranno avere sull’organizzazione aziendale e di ricercare le soluzioni più idonee per il superamento d’eventuali problemi evidenziati.
L’Azienda oltre quanto indicato agli art. 10 e 11 del vigente CCNL, informerà inoltre su:
• il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL
• l’utilizzo di nuove figure contrattuali;
• programmi formativi e di riqualificazione professionale;
• il numero e l’allocazione dei contratti di somministrazione, dei contratti di lavoro a tempo determinato in giornate lavorate e i contratti a progetto;
• la semestrale di bilancio;
• i criteri adottati dall’Azienda per l’erogazione del salario incentivante;
• l’andamento tecnico dei sinistri (liquidati e riservati) dell’Agenzia di Direzione per quanto riguarda le polizze dipendenti.
• Illustrerà a livello generale la politica retributiva dell’azienda pur rimanendo questa di esclusiva gestione da parte dell’Azienda.
L’Azienda inoltre conferma gli impegni sottoscritti negli accordi del 15/12/08 e del 14/4/09.
Art. 6 - Orario di lavoro
A) Distribuzione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, l’orario di lavoro è il seguente:
■ dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.45, con 45 mn. di intervallo
■ il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
■ semifestivo dalle ore 8.00 alle ore 12,00
In relazione a tale distribuzione di orario, verranno applicati gli istituti previsti dal CCNL.
Si precisa altresì che non verrà riconosciuta alcuna prestazione durante l’intervallo del pranzo.
B) Flessibilità
1. Personale a tempo pieno
Il personale dipendente può usufruire dell’orario flessibile, secondo le modalità e le limitazioni di seguito indicate:
■ è consentita una flessibilità giornaliera in entrata da usufruire dalle h. 8.00 alle h. 9.00;
■ è altresì consentita una flessibilità giornaliera in uscita dalle h. 16.45 alle h. 17,45;
■ è denominata "Fascia Rigida” il periodo orario (h. 9,00- h. 16,45) durante il quale tutti devono essere presenti ad eccezione di coloro i quali si trovino in malattia, ferie, servizio esterno, permesso autorizzato e negli altri casi previsti dal CCNL e dal CIA (per i commessi la fascia rigida è compresa tra le h. 9 e le h. 16,51 dal lunedì al giovedì e dalle 9 alle 13.06 il venerdì).
■ Ore ordinarie:
Salvo il principio che il numero di ore di lavoro effettuato deve coincidere con il numero di ore mensili contrattuali si è stabilita una tolleranza in positivo di 9 ore al mese ed in negativo di ore 7 al mese che vengono riportate al mese successivo.
Le ore eventualmente in credito o in debito vengono recuperate nella fascia flessibile fatta salva la fascia rigida che deve comunque essere garantita.
Le ore eccedenti il saldo positivo di 9 ore (cioè le ore effettive che superano di oltre 9 le ore contrattuali mensili) non potranno essere considerate come straordinarie e non saranno retribuite.
Le ore eccedenti il saldo negativo di 7 ore (cioè le ore mensili contrattuali non lavorate che superano quelle stabilite come tolleranza negativa) non saranno
retribuite e verranno considerate inosservanza dell'orario di lavoro. Esse verranno comunque addebitate con lo stipendio del mese successivo alla loro rilevazione, senza possibilità di recupero.
■ Ore straordinarie:
Le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti che usufruiscono dell'orario flessibile, fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia della Banca Ore e degli straordinari devono comunque essere preventivamente autorizzate.
Le prestazioni di cui sopra sono gestite al di fuori dell'orario flessibile e pertanto non danno luogo ad accrediti sul monte ore del dipendente.
■ Pausa pranzo:
La pausa pranzo prevista dal lunedì al giovedì deve essere fruita tra le h. 13.00 e le h. 14.30 con un minimo di 45 mn. Il tempo eccedente i suddetti 45 mn. sarà computato nel calcolo della flessibilità. Eventuali ritardi al rientro, che si verifichino oltre le ore 14.30, daranno luogo ad un permesso non retribuito a recupero
■ Sono esclusi dall’orario flessibile i dipendenti il cui orario di lavoro è distribuito in turni.
[…]
E) Front Office Retail
Allo scopo di soddisfare esigenze collegate allo sviluppo del business, le Parti concordano di avviare nell’ambito del settore Front Office Retail una fase sperimentale che garantisca la presenza di almeno una risorsa nell’ambito di una copertura giornaliera del servizio dalle ore 8,00 alle ore 19,00, dal lunedì al venerdì, ferme restando le 37 ore settimanali.
È prevista una verifica di detta fase sperimentale entro il 31/1/2010. A fronte della copertura come sopra indicata, sarà corrisposto un compenso di 15,00 euro lordi e nella giornata del venerdì sarà anche erogato il relativo buono pasto.
Art. 8 Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di appartenenza.
Tali prestazioni saranno calcolate sull’eccedenza delle 8 ore di lavoro effettuate dal lunedì al giovedì e delle 5 ore il venerdì.
Le Parti, nell’intento di ricondurre le "prestazioni di lavoro straordinario” in modo più aderente all’art. 109 del CCNL, si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per una verifica del fenomeno.
Ferma restando l’applicazione degli artt. 109, 110, 111 del CCNL si conviene che:
• il lavoro straordinario compiuto la Domenica dà diritto ad un compenso pari alle sole maggiorazioni della paga oraria, nonché al riposo compensativo, della stessa durata della prestazione, da usufruire come permesso in altro giorno lavorativo o da imputare in conto ferie.
• Nel caso in cui lo straordinario sia reso necessario da eventi di particolare gravità (guasti o rotture di impianti o macchinari), si corrisponde la paga oraria maggiorata e non anche il riposo compensativo.
Art. 12 Reperibilità e prestazioni connesse
La presente norma, ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 108 del CCNL, disciplina l’istituto della reperibilità e le prestazioni derivanti dalla sua applicazione.
La reperibilità consiste nella disponibilità del lavoratore ad assicurare, secondo programmi predisposti dalla Compagnia, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti, al fine di sopperire ad esigenze non obiettivamente prevedibili e di ripristinare la continuità, la funzionalità e la sicurezza degli stessi servizi ed impianti.
1) Reperibilità strutturale
La reperibilità strutturale interessa il personale operante presso alcuni settori della DSI, e precisamente le figure professionali degli schedulatori, proceduristi, sistemisti, nonché i relativi responsabili, nel quadro di più ampie attività che non rendessero sufficiente la reperibilità occasionale: monitoraggio permanente ed eventuale ripristino dei sistemi informativi e/o delle procedure aziendali.
L’introduzione della reperibilità strutturale avviene con un preavviso di norma di quindici giorni, anche mediante pubblicazione di calendario comprendente i turni per periodo trimestrale o maggiore. Eventuali modifiche alla programmazione effettuata, come da art. 108 CCNL., saranno oggetto di verifica con l’interessato/a e potranno avvenire con un preavviso di quindici giorni.
La reperibilità strutturale interessa le seguenti fasce orarie:
- dalla fine del turno di lavoro della giornata precedente fino all’inizio del turno di lavoro nella giornata successiva (dal lunedì al giovedì: fascia 17,45 - 08,00; il venerdì: fascia 14,00 - 08,00; in giorno semifestivo: fascia 12,00 - 08,00);
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi non domenicali e/o di chiusura aziendale (fascia 08,00 - 08,00 dell’indomani).
[…]
2) Reperibilità occasionale
Ai lavoratori di norma non interessati alla reperibilità, che, previo preavviso, vengano successivamente contattati per ricevere assistenza telefonica o per un eventuale rientro presso la sede di lavoro o accesso presso altra postazione esterna, trovano applicazione gli importi unitari giornalieri previsti per la reperibilità strutturale di cui al punto B, nonché gli importi forfetari ivi stabiliti per interventi ed eventuali spostamenti.
3) Reperibilità pura
Quando la reperibilità consiste nella disponibilità a fornire in via saltuaria esclusivamente informazioni e/o assistenza telefonica da remoto, su richiesta di altri collaboratori aziendali o di terzi, senza accessi presso la sede di lavoro o altra postazione esterna, trovano applicazione i seguenti forfait lordi […]
Le prestazioni di reperibilità non sono considerate ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il personale interessato alla reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi per far fronte in tempo utile all’intervento necessario, raggiungendo il luogo dello stesso intervento entro un’ora dalla chiamata, salvo giustificato motivo tempestivamente comunicato alla linea gerarchica.
Per la reperibilità strutturale e comunque per lo svolgimento delle prestazioni forfettizzate di cui al successivo punto 3), l’Azienda provvede a munire il/la lavoratore/trice degli strumenti necessari in comodato d’uso gratuito (P.C. portatile, telefono cellulare, modem, altro), al fine di facilitarne l’attività.
Per la reperibilità occasionale tali strumenti saranno di volta in volta predisposti, in tutto o in parte, se necessari.
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa trova applicazione l’art. 108 del CCNL.
In caso di significative prestazioni nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 06,00 saranno riconosciute forme adeguate di riposo compensativo.
[…]
Art. 13 Rapporti di lavoro a tempo parziale
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I provvedimenti intervenuti nel sistema legislativo hanno disciplinato l’istituto del tempo parziale in modo organico tale da indurre alla ricerca di soluzioni che consentano opportunità aggiuntive e diverse sia per i lavoratori che per l’Azienda.
A tal proposito l’Azienda si dichiara disponibile a prendere in considerazione tipologie di part - time sia di tipo orizzontale che verticale, di seguito riportate, salve, in ogni caso le esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è ammessa, a seguito di accordo tra le parti. risultante da atto scritto.
[…]
A2 - Aventi titolo
Sono ammessi al lavoro a tempo parziale i lavoratori inquadrati fino al 6° livello, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio.
Per il personale con inquadramento superiore al 6 livello, nei casi in cui tale personale non svolga funzioni di coordinamento, l’Azienda si riserva di verificare la compatibilità di eventuali richieste con le esigenze organizzative dell’unità di appartenenza e delle mansioni svolte dall’interessato. Non sono ammessi, di norma, i lavoratori con funzioni esterne di cui alla nota a verbale dell’art. 101 del vigente CCNL o con orario articolato su turni.
Tenuto conto di quanto sopra, nell’accoglimento delle richieste sarà data priorità a coloro che comprovino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
o necessità di assistere il coniuge, i figli o genitori, affetti da patologie oncologiche o persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 legge 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U n. 47 del 26 febbraio 1992 o necessità di assistere figli di età inferiore a 14 anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104 o proseguimento negli studi (fino alla prima laurea)
Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale orizzontale e verticale i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente.
Su richiesta del lavoratore, lo stesso rapporto dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L’Azienda inoltre valuterà richieste supportate da gravi motivazioni non comprese nelle casistiche precedenti.
[…]
Limiti
Il numero dei dipendenti ammessi a fruire del lavoro a tempo parziale, non potrà superare il 8% dell’organico inquadrato dal 2° al 6° livello contrattuale (Aree professionali D, C e B).
Non sono computabili in tale percentuale, i dipendenti che hanno trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a tempo indeterminato, gli eventuali dipendenti con inquadramento superiore al 6° livello in poi, ammessi per iniziativa dell’Azienda e gli assunti con contratto a tempo parziale.
Per quanto concerne le sedi periferiche, l’Azienda si riserva di verificare la compatibilità di eventuali richieste con l’organico e le esigenze organizzative della sede di appartenenza.
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze generali di carattere organizzativo, accoglierà richieste oltre i predetti limiti.
[…]
D) Assunzioni a tempo parziale
L’Azienda potrà stipulare contratti a tempo parziale disciplinati dalle norme di cui sopra.
Il numero delle assunzioni a tempo parziale non potrà superare il 10% dell’organico complessivo nel corso della vigenza contrattuale.
[…]
E) Normativa generale
[…]
Al momento del ritorno al tempo pieno il lavoratore potrà essere assegnato ad una diversa unità organizzativa ed essere adibito a mansioni diverse purché equivalenti a quelle fino a quel momento svolte.
[…]
Gli istituti contrattuali e di legge, (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, ecc.) si applicano integralmente con l’eccezione che, ove dovuta eventualmente in questi casi la retribuzione, quest’ultima sarà corrisposta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa.
[…]
Ove leggi o contratti dovessero, nell’ambito della vigenza del presente CIA, regolamentare diversamente la materia del lavoro a tempo parziale, le parti si incontreranno al fine di verificare la compatibilità della presente normativa con la successiva eventualmente emessa.
Art. 15 Indennità sottosuolo
L’indennità sottosuolo verrà erogata fin tanto che sussistano i motivi che l’hanno determinata sia in riferimento ai locali che alle persone per un importo di lordi euro 462,00
Art. 24 Tutela della salute
A) In attuazione di quanto previsto dall’art. 50 CCNL, le visite oculistiche verranno effettuate all’interno dell’Azienda su richiesta del dipendente.
Per i soli dipendenti che operino al di fuori della sede di Roma l’Azienda rimborserà fino ad un massimo di € 35,00 per ogni visita effettuata in ore non coincidenti con l’orario di lavoro. I responsi medici saranno strettamente riservati alla discrezionalità degli interessati.
L’azienda adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.
B) L’Azienda e le RSA convengono nel rilievo dato alla tutela della salute dei lavoratori ed in particolare all’importanza della prevenzione.
A tal fine viene attivata una convenzione con un istituto specializzato, per consentire un "check up” biennale ai soli dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbiano compiuto i 35 anni di età ed un check up annuale per i dipendenti con età superiore ai 50 anni. (cfr. allegato 3 C). L’effettuazione del "check up” avverrà in ore non coincidenti con l’orario di lavoro o, in caso contrario, utilizzando i permessi personali (retribuiti e non) previsti contrattualmente.
Per i soli dipendenti che operino al di fuori della sede di Roma ed in piazze in cui non sia prevista una convenzione, la Compagnia rimborserà fino a € 217,00 per l’effettuazione di un check up che preveda il protocollo previsto dall’all. B. In tal caso dovrà essere presentata idonea documentazione fiscale che attesti l’effettuazione del check up in strutture apposite, e non l’assemblaggio dei singoli esami diagnostici.
Art. 26 Mobbing
Le Parti riconoscono l’importanza delle problematiche relative al mobbing nell’ambito dell’attività lavorativa e, in attesa di una disciplina legislativa organica, concordano sulla necessità di porre in essere azioni volte all’ informazione ed alla prevenzione di tale fenomeno.
A tal fine viene costituita la Commissione aziendale per il mobbing composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle RSA.
L’azienda si impegna altresì ad inserire nei corsi di formazione rivolti ai coordinatori appositi moduli formativi per l’opportuna sensibilizzazione alla tematica.
Art. 27 Pari opportunità
È costituita la Commissione aziendale per le Pari Opportunità composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle RSA.
I componenti della commissione rimarranno in carica per il periodo relativo alla vigenza del presente contratto integrativo.
La commissione, che si riunirà almeno con cadenza trimestrale, dovrà:
- aggiornare l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda,
- rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne;
- impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
- redigere annualmente una relazione, da sottoporre alle Parti, sulle attività della Commissione e sull’andamento dei fenomeni riscontrati, formulando opportune proposte per attività operative.