Tipologia: CIRL
Data firma: 26 gennaio 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2017
Parti: Cna Costruzioni, Confartigianato, Acai-Unione Costruttori Abruzzesi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Abruzzo
Fonte: filleacgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1- Relazioni Industriali Art. 2 - Osservatorio di settore Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Art. 4 - Informazioni Edilcassa Art. 5 - Bacheche sindacali Art. 6 - Appalto Art. 7 - Subappalto Art. 8 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro. Art. 10 - Contrattazione d’Anticipo Art. 11 - Badge Art. 12 - Immigrati Art. 13 - Diritti e Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia Art. 14 - Tossicodipendenze Art. 15 - Carenza malattia Art. 16 - Apprendistato Art. 17 - Edilformas e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia Art. 18 - Edilcassa Art. 19 - Aliquote Edilcassa Art. 20 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia Art. 21 - Quota di adesione contrattuale Art. 22 - Orario di lavoro |
Art. 23 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione Art. 24 - Elemento variabile della retribuzione EVR Art. 25 - Anzianità professionale edile Art. 26 - Lavori in zone disagiate Art. 27 - Indennità trasporto casa - lavoro Art. 28 - Mensa Art. 29 - Ferie Art. 30 - Portatori di Handicap Art. 31 - Indennità di alta montagna Art. 32 - Cantieri in estensione / tempi di percorrenza Art. 33 - Qualifiche Art. 34 - Trasferta Art. 35 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale Art. 36 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Art. 37 - Indumenti di lavoro Art. 38 - Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il Fondo Prevedi Art. 39 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale Art. 40 - Prestazioni extracontrattuali Art. 41 - Decorrenza e durata Art. 42 - Sospensioni e riduzioni d'orario Art. 43 - Lavoratori Autonomi Art. 44 - Esclusiva di stampa Disposizioni generali Allegato A Norma premiale |
Contratto di lavoro della Regione Abruzzo integrativo al contratto collettivo nazionale per le aziende edili artigiane 2016/2017
Premessa
Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi. Le realtà imprenditoriali e le maestranze, continuano progressivamente a ridursi, per una situazione assai negativa, che affonda le sue radici dal 2007. Gli andamenti dei principali indicatori economici descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati, ad eccezione della ricostruzione post sisma che, a oggi, non essendo ancora stata avviata la cosiddetta ricostruzione pesante, non ha prodotto quegli effetti positivi per il rilancio del settore. Nella crisi, si acuiscono i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa situazione, necessita sempre di più una visione d’intenti che affronti unitariamente i problemi strutturali che affliggono il settore.
La contrattazione territoriale costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per il settore. Il rilancio ecosostenibile del settore delle costruzioni, l’avvio in tempi rapidissimi della ricostruzione post sisma e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, rappresentano il volano per affrontare la ripresa di un territorio che è caratterizzato dalla presenza di Parchi e bellezze naturali di notevole interesse turistico, obiettivi pubblici primari da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo dell’Abruzzo.
Le parti condividono l’obiettivo primario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità e attenzione al territorio, per la tutela del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.
Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da: Cna Costruzioni Abruzzo […], Con artigianato […], Acai-Unione Costruttori Abruzzesi […] e la Federazione Italiana Lavoratori dei Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Fillea - Cgil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca - Cisl [...], la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno Feneal - Uil Abruzzo […], tra loro viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle aziende edili artigiane, stipulato in Roma in data 24 gennaio 2014, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL:
Art. 1- Relazioni Industriali
Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.
Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:
1. Andamento ciclico del settore - investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Poli d’innovazione e Reti d’impresa
Le parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra EE.LL., Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.
Art. 2 - Osservatorio di settore
Le parti concordano sull’opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d’interventi utili per lo sviluppo del settore. In tale ottica, si ritiene utile avviare un’azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché per promuovere l’osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.
A seguito del verbale d’Intesa stipulato in data 15/12/2014 da Fillea-Cgil, Filca Cisl - Feneal Uil - Abruzzo con la Regione, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo paritetico di verifica, si realizza presso l’Edilcassa Abruzzo un Osservatorio, con compiti di elaborazione e di controllo. Le aziende sono tenute a comunicare all’Edilcassa Abruzzo su tutte le forme contrattuali esistenti in azienda e/o cantiere al fine di poter verificare i limiti numerici rispetto alle norme contrattuali. L’Osservatorio, attraverso l’incrocio dei propri dati con quelli fomiti da Prefetture, Inps, Inail, EE.LL. e DPL, monitora: i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l’uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività”.
L’Osservatorio fornirà dette elaborazioni alle parti contraenti
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali
Nelle aziende con un organico medio annuo superiore a 15 dipendenti si potrà eleggere la RSU.
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all’elezione del delegato di cantiere in applicazione dell’art. 19 L. 20/5/70 n. 300 “Statuto dei lavoratori”.
Le Aziende sono tenute a informare le RSU, ove costituite, le RSA e le OO.SS. su: forme contrattuali diverse dal CCNL dell’edilizia, manodopera impiegata, tempi di realizzazione, capitolato”.
Art. 5 - Bacheche sindacali
In ogni verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.
è affidata agli RLST la raccolta di notizie e la segnalazione alle OO.SS. Di eventuali omissioni da parte della Ditta
Art. 6 - Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell’industria delle costruzioni nell’ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l’organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell’opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Stazioni appaltanti ed imprese, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.
Le parti s’impegnano a istituire uno specifico tavolo di verifica per l’applicazione di quanto previsto e per eventuali implementazioni a seguito dell’imminente riforma legislativa.
Art. 7 - Subappalto
L’impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici e il contratto da applicare, deve dame tempestiva e preventiva comunicazione all’Edilcassa Abruzzo che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. L’impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alla Edilcassa Abruzzo nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un’adeguata organizzazione tecnica. L’impresa aggiudicataria deve praticare agli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioni, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentare e provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l’Edilcassa Abruzzo e le norme antinfortunistiche.
Per i compiti di verifica si rinvia all'istituzione dell'Osservatorio di cui all'art. 2.
Art. 8 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, le imprese che sono socie del Consorzio di imprese e saranno indicate come aggiudicatane dell'appalto e quelle componenti l'associazione temporanea di imprese devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l’applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. L’impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l’assistenza alle imprese.
Le parti, istituita la figura del Tecnico della Sicurezza, ritengono necessario fornire alle parti contraenti relazioni semestrali in merito all’attività svolta e alle eventuali criticità riscontrate”.
Art. 10 Contrattazione d’Anticipo
“Le parti convengono sull’opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione relativi a lavori d’importo superiore a 3 milioni di €., le parti firmatarie di presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Per lavori d’importo a base di gara compresi tra 1,5 e 3 milioni di Euro, la contrattazione di anticipo potrà effettuarsi su apposita richiesta delle Parti.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’Edilformas eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate”.
Le Aziende sono tenute ad informare le RSU e/o RSA ove costituite e le OO.SS. su forme contrattuali diverse dal CCNL dell’edilizia, manodopera impiegata, tempi di realizzazione e capitolato.
Art. 11 - Badge
Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto sia al committente e sia all’impresa esecutrice principale nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.
Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, la Edilcassa emette le tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.
La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d’iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell’impresa di cui questi è dipendente.
L’operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d’incaricati del committente, dell’appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l’operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l’Edilcassa al fine dell’emissione di un solo duplicato. Ulteriori duplicati sono a carico dell’azienda. Il Badge costituisce l’elemento di riconoscimento ai fini dell’accesso e uscita dai cantieri.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all’Edilcassa.
Art. 16 - Apprendistato
Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.lgs 81/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, le aziende si impegnano ad agevolare, l’inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.
Il percorso formativo dell’apprendista sarà attuato dell’Edilformas secondo i dettami previsti dagli artt. dal 41 al 47 del D.lgs del 25(?) giugno 2015.
Art. 17 - Edilformas e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia
[…]
In considerazione dell’aumento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza sul lavoro, previsti dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, si prevede la possibilità di svolgere i percorsi formativi anche nella giornata di sabato, in considerazione di quanto contemplato nell’accordo Stato-Regioni suddetto e solo in caso di apposito accordo sindacale aziendale per lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dal CCNL 28/10/2013.
Art. 19 - Aliquote Edilcassa
Le Parti, considerato l’esame dei bilanci dell’Edilcassa Abruzzo, dai quali emergono economie generate da fondi alimentati dai versamenti delle imprese e inutilizzati in questi anni, considerata la critica situazione economica delle imprese e dei lavoratori concordano nel riparametrare le aliquote attuali dell’Edilcassa Abruzzo.
Si concorda pertanto di effettuare le seguenti modifiche nella tabella di contribuzione:
Riduzione del contributo paritetico di funzionamento da 3 a 2,90;
Contributo RLST da 0,2 a 0,3;
[…]
Art. 22 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell’art. 47 del CCNL 23 luglio 2008 si conviene che l’orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell’anno.
L’orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.
Per gli addetti ai lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all’art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 salvo che non vi sia un’applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell’art. 6 del CCNL 23 luglio 2008.
Le parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l’orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l’Assemblea per l’approvazione da parte dei lavoratori in organico.
Art. 26 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale).
Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense.
Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano non fruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.
Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16%. sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.
Art. 28 - Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.
In alternativa, è corrisposta a partire dal 1° giugno 2012 una indennità sostitutiva […]
Art. 31 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna è cosi stabilita:
a) €. 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
b) €. 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
c) €. 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
d) €. 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.
Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.
Art. 35 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa di cui all’art. 19 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Le parti convengono che i RLST devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle nonne sulla sicurezza sul lavoro.
Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2012 per verificare la funzionalità sul territorio.
I RLST invieranno trimestralmente all'Edilformas i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alle parti firmatarie il CIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.
Art. 36 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all’azienda, saranno esonerate dal versamento della contribuzione per il RLST.
La documentazione da produrre all’Edilformas per beneficiare dell’esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:
- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
. copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell’avvenuta comunicazione all’Inail del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09
Le imprese per ottenere l’esonero di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all’Edilformas, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa con l’autorizzazione dell’esonero entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 43 - Lavoratori Autonomi
I lavoratori autonomi senza dipendenti del settore edile rappresentano un consistente numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni; le parti, consapevoli delle responsabilità attribuitagli dalla loro funzione e sempre contrastando gli abusi e i falsi utilizzi come lavoro autonomo, sono convinti che è opportuno garantirgli l'accesso alla bilateralità nelle modalità e per gli scopi di seguito evidenziati.
Tenendo in debita considerazione i temi introdotti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 04 luglio 2012 e l'evoluzione delle procedure del rilascio del DURC on line; si prevede, a partire dal 01 gennaio 2016, l'accesso di questi lavoratori alle attività formative dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro e della qualificazione professionale, oltre alla fornitura degli indumenti di lavoro e assistenza fiscale.
Le parti si impegnano a sottoscrivere apposito regolamento attuativo entro il 31 gennaio 2016.
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
Allegato A
Norma premiale
Regolamento ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Contratto Integrativo
A partire dal 01 gennaio 2016 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:
[…]
d) Richiedere visita RLST per le imprese che non hanno RLS aziendali come prevede il precedente art. 35.
[…]