Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33629  - Infortunio del dipendente della cooperativa appaltatrice per mancata segregazione degli organi del macchinario in movimento. Responsabile il DL committente ma non la società


 

 

«I profili di colpa ravvisati a carico dell'imputata (C.M.) attengono ...non tanto a carenze organizzative e gestionali viste come riferibili all'interesse dell'azienda, ma come sostanziale inerzia personale dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere ai relativi incombenti». Precisamente, la Corte di appello di Milano, ha rilevato (p.33):
- quanto alla carente manutenzione del macchinario contestata all'imputata, che «risultava predisposta, programmata ed attuata, ... una manutenzione periodica e costante del macchinario; se quindi essa non venne ben eseguita, non è emerso che tale circostanza fosse dovuta ad un risparmio dei costi di manutenzione sotto il profilo di una culpa in eligendo delle ditte di manutenzione o di condizioni economiche e contrattuale particolarmente vantaggiose da esse praticate e tali da poter avere diretti effetti sulla correttezza delle attività manutentive»;
-e quanto all'ulteriore profilo di colpa (la ritenuta omessa alta vigilanza sulla esecuzione delle lavorazioni e sul rispetto delle cautele prevenzionistiche), che: «neppure è ravvisabile un risparmio di costi o di spesa da parte di Ups, perché presso la sede di lavoro ... erano presenti molteplici dipendenti di Ups ... con funzioni tecniche ed anche di controllo e di supervisione delle attività aziendali».
In definitiva, la società è stata assolta dall'addebito, non essendo alla stessa derivato nessun «interesse» o «vantaggio» dall'illecito contestato alla C.M., senza che ciò infici in alcun modo la sussistenza di detto illecito, che rimane integro nei suoi elementi costitutivi.


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 05/07/2016

Fatto

 

In data 21 gennaio 2009 presso i locali della United Parcel Service Italia srl (di seguito, per brevità, Ups) siti in Milano si verificava un infortunio sul lavoro al Sig. G.M., dipendente della cooperativa Nova Coop, consorziata a Job & Work, con cui Ups aveva concluso un contratto di somministrazione ovvero di appalto di alcuni servizi.
2. Ad esito delle indagini, C.M., amministratore delegato e legale rappresentante di Ups, e detta società venivano entrambi rinviati a giudizio:
-la C.M. per il reato di cui agli artt. 590 comma 3 in relazione all'art. 2087 cod. civ. ed all'art. 71 commi 1 e 4 lettera A del d. lgs. n. 81/2008, perché, quale datore di lavoro, non avrebbe garantito la buona manutenzione della barra di protezione del macchinario deputato al trasporto dei pacchi (cui era addetto il lavoratore) e, a causa di questa inosservanza, si sarebbe verificato l'infortunio (la carenza di manutenzione, in particolare, sarebbe stata riferibile alla mancata sostituzione della barra che, usurata avrebbe causato l'infortunio);
-la società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies comma 3 d. lgs. n. 231/2001 in relazione al fatto reato contestato alla C.M. e dalla stessa commesso a vantaggio della società (in relazione al risparmio di spesa derivante dalla mancata effettuazione di attività di manutenzione dell'impianto), perché non avrebbe adottato e non avrebbe attuato alcun modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il Tribunale di Milano dichiarava la C.M. colpevole del reato alla stessa ascritto e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 e le attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 1000 di ammenda. Dichiarava altresì la responsabilità amministrativa da reato della Ups che veniva condannata al pagamento di n. 210 quote per complessive euro 10.500.
Secondo quanto accertato dal Giudice di primo grado, era accaduto che il G.M. stava operando sul nastro trasportatore per lo smistamento di corrispondenza e di pacchi di piccolo taglio (del peso massimo di due chilogrammi), nastro che era collocato ad una altezza superiore a quella del piano operativo diretto (e precisamente ad una altezza di circa 1,90 metri), allorché un pacco si era incagliato ed aveva bloccato il nastro trasportatore stesso. Fu così che il G.M., utilizzando una scaletta all'uopo predisposta, si era sporto ad una altezza sufficiente per poter sbloccare il pacco che impigliava lo scorrimento del nastro, si era sdraiato sul nastro stesso e, in tale posizione, aveva inserito le mani in una zona che neppure vedeva; in quel momento aveva sentito una scossa e si era accorto che parte della dita della mano destra erano state tranciate parzialmente con conseguente amputazione di molteplici falangi distali (con conseguente malattia per giorni 78 ed indebolimento permanente della mano destra).
4. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia di primo grado nei confronti della C.M., mentre assolveva la società Ups dall'illecito amministrativo perché il fatto non sussiste.
5. C.M., tramite difensore di fiducia, ricorre avverso la suddetta sentenza articolando 8 motivi di ricorso (essendo in realtà 2 i motivi articolati sotto il motivo 4), che, avuto riguardo all'art. 173 disp. att. c.p.p., possono essere enunciati e sintetizzati nei termini che seguono:
-violazione degli artt. 415 bis, 552 comma 2 e 178 lett. c) c.p.p. laddove era stato ritenuto che il fatto di aver depositato la dichiarazione di domicilio dopo il 17 giugno 2011 (ossia dopo la redazione dell'avviso di conclusioni delle indagini da parte del PM), anche se prima della formale notifica, non obbligava (il PM e, quindi, la Polizia Giudiziaria) ad effettuare la notifica nel luogo prescelto;
-violazione dell'art. 552 comma 2 c.p.p. laddove era stato affermato che qualificare l'imputata o committente o somministratore non dava luogo ad indeterminatezza del capo di imputazione, senza considerare che i lavoratori nel caso di contratto di appalto sono diretti e controllati dal proprio datore di lavoro mentre nel caso di somministrazione sono diretti e controllati dall'utilizzatore, con conseguente impossibilità per l'imputata di individuare con precisione la regola cautelare violata ed i relativi doveri;
-vizio di motivazione laddove, da un lato, la persona giuridica era stata assolta, essendo risultato un adeguato sistema di prevenzione degli eventi lesivi dei dipendenti, e, dall'altro, lei, imputata persona fisica, era stata condannata, sul presupposto che non aveva garantito la corretta manutenzione dei macchinari (con particolare riferimento alla barra di protezione), non aveva impartito formazione ed istruzioni adeguate ai lavoratori, non aveva predisposto documenti sufficienti ai fini preventivi della sicurezza documenti;
-violazione dell'art. 26 d. lgs. n. 81/2008 in relazione all'art. 590, laddove era stato introdotto il concetto di alta vigilanza senza riempire di contenuto la relativa locuzione; laddove erano stati posti a carico del committente l'appalto (la Ups per l'appunto) obblighi di prevenzione e protezione (e comunque di supervisione e di controllo) dei lavoratori, che erano dipendenti dell'appaltatore e che prestavano i loro servizi sotto le direttive del proprio datore di lavoro; laddove era stato omesso di considerare che il rischio interferenziale era stato adeguatamente gestito; laddove erano stati applicati in capo al committente rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici;
-violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, laddove nel capo di imputazione era stato fatto riferimento esclusivamente agli artt. 2087 c.c. e 71 commi 1 e 4 lettera A del d. lgs. n. 81/2008 (cioè al fatto che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori - nello specifico la barra -non erano oggetto di idonea manutenzione) mentre nella sentenza impugnata era stata ritenuta violata la regola cautelare di cui all'art. 26 del suddetto d.lgs. (cioè il mancato coordinamento tra imprese);
-violazione di legge e vizio di motivazione laddove era stata affermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento senza considerare che detto nesso era stato interrotto dal comportamento del lavoratore, che avrebbe dovuto ritenersi abnorme proprio in considerazione delle modalità con cui il G.M. aveva cercato di disincagliare i pacchi;
-vizio di motivazione laddove, nell'individuare come causa dell'Incidente l'assenza di protezione (ovvero della barra) e la mancanza di segregazione degli organi del macchinario in movimento (che, se presente, avrebbe impedito il contatto con le parti del corpo del lavoratore), erano state travisate le dichiarazioni testimoniali rese dall' Accertatore Asl C. e del consulente tecnico di parte F., che erano stati esaminati nel corso dell'istruzione dibattimentale e le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive per la condanna dell'imputata;
-violazione di legge e vizio di motivazione laddove nulla era stato motivato in ordine a possibili spiegazioni alternative dell'infortunio; in particolare laddove la Corte aveva tenuto in considerazione le deposizioni dei testi I., F. e C., ma non aveva tenuto conto delle ulteriori emergenze processuali che deponevano nel senso che venivano correttamente effettuati sia manutenzione della macchina che i corsi di formazione ai dipendenti che il monitoraggio Ups volto a prevenire il rischio da interferenza; laddove aveva tenuto in considerazione soltanto alcune delle circostanze riferite dai testi I.,F. e C., senza considerare che sia la persona offesa che il teste I. (dipendente della Nova Coop) avevano riferito che gli interventi manuali sul nastro trasportatore in caso di blocco non erano in nessun modo tollerati; laddove non aveva considerato che l'operazione maldestra effettuata dal G.M. era contraria alle regole imposte dalla Ups, che obbligavano i dipendenti, in caso di blocco dei pacchi sul nastro trasportatore, ad interrompere la macchina con l'apposito pulsante stop.

Diritto


l. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
2. Infondato è il motivo primo concernente la pretesa nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini e degli atti conseguenti.
In punto di fatto, si rileva che: a) la C.M., dapprima, ha nominato difensore di fiducia l'avv. Fabio S., eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Milano; e, poi, a seguito della rinuncia del mandato da parte di quest'ultimo, ha nominato difensore di fiducia l'attuale difensore, senza tuttavia variare la precedente elezione di domicilio; b) detta variazione è avvenuta soltanto in data 21 giugno 2011 allorquando la C.M. ha depositato presso l'ufficio del PM procedente elezione di domicilio presso il nuovo difensore in Roma; c) il provvedimento contenente l'avviso di conclusione delle indagini è stato redatto in data 17 giugno 2011 ed è stato notificato alla C.M. nel domicilio eletto a quella data (e, dunque, presso lo studio del precedente difensore).
Orbene, la Corte territoriale, nel rigettare la relativa eccezione, ha fatto corretta applicazione della regula iuris costantemente affermata da questa Corte (cfr., di recente, Sez. 5, sent. n. 47096 del 15/07/2014, lori, Rv. 261259), in base alla quale la notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Infatti, con l'espressione "notificazione disposta" detto articolo del vigente codice di rito (come d'altronde anche l’art. 171, quarto comma, cod. proc. pen. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto inizio l'"iter" procedimentale, destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario; "iter" che inizia con l'attività e nel momento stesso in cui l'autorità giudiziaria procedente dia concretezza - esteriormente apprezzabile - al proprio intento di darvi corso. A tal fine non si deve neppure attendere che la richiesta di notifica sia pervenuta all'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente la possibilità di apprezzare un qualsiasi atto di quella autorità valido a realizzare comunque l'esteriorizzazione della richiesta. Il che segna concretamente l'inizio del procedimento notificatorio che diviene in tal modo non più modificabile.
3. Infondati sono anche i motivi secondo e quarto, che qui vengono esaminati congiuntamente in quanto entrambi relativi a profili processuali.
3.1. Secondo l'assunto della ricorrente, il capo di imputazione (nel quale viene contestata la carente manutenzione del macchinario) sarebbe nullo per indeterminatezza in quanto il rapporto contrattuale tra Ups e la Cooperativa è stato in esso prospettato alternativamente come di appalto di servizi o di somministrazione di mano d'opera. Sotto altro profilo sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto nella impugnata sentenza è stato ad essa attribuito anche il mancato coordinamento tra imprese ex art. 26 d. lgs. n. 81/2008, ponendo così a suo carico obblighi di prevenzione e protezione (e comunque di supervisione e di controllo), che in realtà incombevano soltanto sull'appaltatore, alle cui dipendenze il G.M. prestava la sua attività lavorativa.
Orbene, è indubbio che l'appalto di servizi è contratto ben distinto dalla fornitura di lavoro a terzi, che può essere effettuata solo da agenzie di somministrazione (quali soggetti autorizzati): ricorre una forma autentica di appalto ogni qual volta sussistono le caratteristiche del contratto, definite dall'art. 1655 c.c. (in particolare, l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di quest'ultimo); al contrario, nel caso di somministrazione, si realizza un rapporto triangolare tra l'impresa utilizzatrice, il prestatore di lavoro e l'impresa di somministrazione. Parimenti indubbio è che, nel contratto di appalto, i lavoratori sono diretti e controllati dal proprio datore di lavoro (l'appaltatore, per l'appunto), mentre, nel caso di somministrazione, sono diretti e controllati dall'utilizzatore.
Senonché, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice la legittimità della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative (cfr., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani ed altro, Rv. 262121; Sez. 1, sent. n 11742 del 17/11/2011, dep. 2012, Buono, Rv. 252275; Sez. 2, sent. n. 26527 del 04/05/2007, Abdelfatth, Rv. 237265; Sez. 5, sent. n. 46204 del 10/11/2004, Gatto, Rv. 230386). Si è infatti affermato che, in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà, il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi, all'esito del dibattimento, la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema dell'art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 5, sent. n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli, Rv. 208084).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale l'incolpata, tramite l'imputazione in concreto contestatale, è stata messa nelle condizioni di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si è svolto il dibattimento, ad esito del quale entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tra la Ups e la Nova Coop Service (alle cui dipendenze lavorava il M.) fosse intercorso un contratto di appalto di servizi.
3.2. D'altra parte, non si ravvisa nella specie alcuna violazione del fondamentale principio processuale fissato dall'art. 521 c.p.p.
Invero, le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), hanno affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
E, in materia di reati colposi, questa Sezione ha precisato che non sussiste violazione dei principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (sent. n. 35943 del 07/03/2014, Denaro ed altro, Rv. 260161).
Orbene, nella fattispecie in esame: a) il fatto per il quale l'imputata è stata condannata è proprio quello addebitato al capo d'imputazione (lesioni colpose gravi con violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni): il fatto che all'imputata sia stata addebitato da entrambi i giudici di merito, oltre alla colpa generica ed al profilo di colpa specifico indicato in imputazione, anche altro profilo di colpa specifico non rappresenta altro che interno logico sviluppo (o, se si vuole, rappresentazione) della prospettazione accusatoria contestata in rubrica; b) non ricorre alcun vulnus difensivo, in quanto l’affermazione di penale responsabilità, anche sotto il profilo dell'omessa alta vigilanza, non ha trovato fondamento nell’accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale; c) l'imputazione è stata precisata (e/o integrata), in sentenza, alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'articolata istruzione dibattimentale, al cui svolgimento ha partecipato la difesa dell’imputata e tale precisazione (e/o integrazione) non ha affatto inciso sugli elementi costitutivi del reato ad essa formalmente contestato: l’imputata stessa, pertanto, è venuta a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (al riguardo, cfr., "ex plurimis", Sez. 4, sent. n. 16900 del 2004, Caffaz ed altri, Rv. 228042).
Conclusivamente, deve escludersi che, nel caso in esame, possa parlarsi di mutamento del fatto, inteso come una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumeva l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione tale da determinare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
4. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, che qui si trattano congiuntamente in quanto tutti relativi all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata.
4.1. La Corte di appello di Milano, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (e, quindi, non censurabile in sede di legittimità), ha osservato:
-quanto alla carente manutenzione del macchinario, che (pp. 18-24): detto macchinario era nella piena disponibilità di Ups (anche se sullo stesso lavoravano dipendenti della cooperativa appaltatrice, quale era per l'appunto il G.M.); gravava dunque sulla società committente l'obbligo di provvedere alla manutenzione del macchinario e di mettere a disposizione dei lavoratori un macchinario conforme ai criteri prevenzionistici degli infortuni sul lavoro; dall'audizione dei testi I. e DL. era emerso che il compito di intervenire sul nastro, in caso di incagliamento dei pacchi, spettava ai lavoratori della cooperativa (che, all'uopo, se necessario, usavano anche sgabello e scaletta); dall'audizione dell'ispettrice del lavoro C. era risultato che la barra di protezione (sotto la quale il G.M. aveva infilato la mano e le dita per rimuovere un pacco che si era impigliato sul nastro) presentava una "fessura", che consentiva il contatto tra gli arti del lavoratore ed il macchinario in movimento nel punto di curva e di raccordo del nastro con i rulli; indubbia era stata dunque la difettosa manutenzione del macchinario e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputata che, quale legale rappresentante Ups, era garante della sicurezza dei lavoratori; la C.M., proprio in considerazione della sua posizione di garanzia, avrebbe dovuto accertarsi della sicurezza del macchinario e, una volta rilevata la difettosità dello stesso (a motivo della riferita "fessura", constatabile anche sulla base di un mero esame visivo), avrebbe dovuto far sì che lo stesso fosse messo in sicurezza; l'ispettrice C. aveva peraltro aggiunto che il difetto riscontrato (in occasione dell'intervento, avvenuto nel mese di ottobre 2009 e, dunque, alcuni mesi dopo l'infortunio) era risalente; non erano peraltro risultate altre possibili modalità di verificazione dell'infortunio; in definitiva, secondo la Corte territoriale, è indubbio che l'infortunio (occorso al G.M.) era stato possibile perché non era stata realizzata una completa segregazione degli organi del macchinario in movimento, una segregazione cioè che impedisse il contatto con parti del corpo del lavoratore; detta barra poteva anche costituire una componente meccanica funzionale del macchinario, ma comunque aveva una funzione di protezione del lavoratore (diversamente opinando, vi sarebbe stata una carenza strutturale del macchinario, sempre in violazione delle norme antinfortunistiche); tale profilo di colpa era di per sé sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputata in relazione alla imputazione alla stessa ascritta (p. 29);
-quanto alla condotta tenuta dal lavoratore infortunato, che (pp. 24-26): nell'attività di disincagliamento dei pacchi sul nastro era obbligo dei lavoratori, secondo le precise istruzioni tecniche dagli stessi ricevute, di previamente bloccare lo scorrimento del nastro mediante i relativi pulsanti all'uopo predisposti; il G.M. aveva contravvenuto a detta precisa istruzione, ma non di meno la sua condotta non poteva essere considerata abnorme, in quanto atteneva pur sempre alle concrete mansioni alle quali lo stesso era adibito e, d'altra parte, anche in passato si erano verificate condotte analoghe; di talché indubbio era il nesso di causalità tra la concorrente colpa del datore di lavoro e l'evento infortunistico stesso; invero, le condotte colpevoli del lavoratore, per giurisprudenza consolidata, non esimono da responsabilità il datore di lavoro nel caso in cui, nella specie ritenuto sussistente, l'infortunio non si sarebbe verificato qualora il macchinario fosse stato dotato di efficienti organi diretti a realizzare la segregazione delle zone pericolose del macchinario stesso;
-quanto all'omesso adempimento, da parte della C.M., degli obblighi di cooperazione e di coordinamento che su di lei gravavano, quale legale rappresentante della ditta committente (ai sensi dell'art. 26 comma 3 TUSSL), che: i lavori di smaltimento della corrispondenza affidati in appalto dalla Ups alla cooperativa si svolgevano all'interno dei locali di proprietà della Ups e con macchinari anch'essi di proprietà della Ups; su detti macchinari operavano tecnici della Ups ed imprese dalla stessa incaricate; in particolare l'attività di disincagliamento dei pacchi sul nastro trasportatore rientrava nei compiti affidati ai lavoratori della cooperativa addetti allo smaltimento (che all'incombente procedevano, non del tutto occasionalmente, senza porre in essere tutti gli accorgimenti previsti dalle istruzioni ricevute), mentre la Ups interveniva per le attività che concernevano guasti, avarie o difetti di funzionamento; alla luce di tali circostanze era indubbio un preciso obbligo di cooperazione e di coordinamento tra la società committente (Ups) e la cooperativa appaltatrice proprio perché i lavori venivano eseguiti da dipendenti della cooperativa su macchinari, dei quali aveva la effettiva e sostanziale disponibilità (anche sotto il profilo della manutenzione e del funzionamento) la società committente; conseguentemente era onere, anche di quest'ultima, verificare che tutte le misure prevenzionistiche fossero in concreto rispettate (anche quelle relative all'intervento sul nastro per il disincaglio di pacchi); il disincaglio dei pacchi, il blocco del nastro ed il successivo riavvio dello stesso costituivano attività strettamente connesse ed interdipendenti tra loro, che richiedevano uno stretto coordinamento e cooperazione; in tal senso era onere della Ups non soltanto la predisposizione e redazione dei necessari documenti ed l'espletamento delle attività informative e formative dei lavoratori, ma anche la realizzazione di tutte quelle attività dirette ad accertare che l'effettiva applicazione di quanto teoricamente predisposto e quindi che le istruzioni impartite fossero rispettate dai lavoratori (come purtroppo talvolta non era avvenuto e come la società committente avrebbe potuto agevolmente constatare mediante i molteplici suoi dipendenti, tra cui i manutentori, che erano costantemente presenti nello stabilimento e, in particolare, nel magazzino, dove si svolgevano i lavori di smistamento); in altri termini la Ups avrebbe dovuto svolgere una alta vigilanza, che nel caso di specie era invece purtroppo mancata; detto obbligo di alta vigilanza non era venuto meno per il solo fatto che nel contratto di appalto era stato attribuito alla cooperativa la direzione delle lavorazioni ed il controllo e la vigilanza su di esse, proprio perché si trattava di lavori che comunque attenevano direttamente all'uso del macchinario, che era non soltanto di proprietà ma anche nella disponibilità manutentiva della committente; era questo comunque un profilo di colpa che si aggiungeva a quello concernente la cattiva manutenzione del macchinario in esame.
4.2. La ricorrente deduce vizio di motivazione, ma detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. Deduce ancora il travisamento della prova (peraltro non deducibile nel caso di cosiddetta "doppia conforme": cfr. tra le tante, Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130), che ricorre qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad es., alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'Imputato).
Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale entrambi i giudici di merito hanno chiarito le ragioni, poste a fondamento delle rispettive pronunce, sviluppando un percorso argomentativo che - in quanto non presenta aporie di ordine logico ed è coerente con consolidati principi di diritto affermati da questa Corte (peraltro puntualmente richiamati nella sentenza impugnata), ed in particolare con il principio per cui il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, che, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato, ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, sent. n. 22819 del 23/04/2015, PG in proc. Baiguini ed altri, Rv. 263498) - risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. Invero - giova ribadirlo - è preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di «rivalutare» il modo con cui i singoli mezzi di prova assunti sono stati in concreto apprezzati dal giudice di merito, e, quindi, pervenire ad una «nuova lettura» degli elementi di prova.
4.3. In particolare, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non è incorsa in contraddizione laddove ha confermato la sentenza di primo grado, confermando il giudizio di penale responsabilità dell'odierna imputata; mentre ha riformato la suddetta sentenza, assolvendo la società dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies comma 3 d. lgs. n. 231/2001.
Come è noto, l'art. 5 del suddetto d. lgs. individua i criteri di imputazione oggettiva dell'ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi nell'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell'ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati. Detta disposizione di legge pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell'evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell'ente, nel cui «interesse o vantaggio» quei reati devono essere stati commessi. Ma è indubbio che diversi sono i presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente e della responsabilità penale della persona fisica, legale rappresentante dell'ente.
E la Corte territoriale - nel rilevare, quanto all'ente, che «non è ravvisabile sostanzialmente una carente politica aziendale, intesa come doverosa azione di vertice della società diretta alla massima tutela della sicurezza del lavoro e come adozione di tutto quanto necessario, a livello organizzativo e gestionale, al fine della prevenzione degli infortuni e della garanzia di sicure condizioni di lavoro» - ha correttamente aggiunto (p. 31) che «i profili di colpa ravvisati a carico dell'imputata attengono ...non tanto a carenze organizzative e gestionali viste come riferibili all'interesse dell'azienda, ma come sostanziale inerzia personale dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere ai relativi incombenti». Precisamente, la Corte di appello di Milano, ha rilevato (p.33):
- quanto alla carente manutenzione del macchinario contestata alla C.M., che «risultava predisposta, programmata ed attuata, ... una manutenzione periodica e costante del macchinario; se quindi essa non venne ben eseguita, non è emerso che tale circostanza fosse dovuta ad un risparmio dei costi di manutenzione sotto il profilo di una culpa in eligendo delle ditte di manutenzione o di condizioni economiche e contrattuale particolarmente vantaggiose da esse praticate e tali da poter avere diretti effetti sulla correttezza delle attività manutentive»;
-e quanto all'ulteriore profilo di colpa (la ritenuta omessa alta vigilanza sulla esecuzione delle lavorazioni e sul rispetto delle cautele prevenzionistiche), che: «neppure è ravvisabile un risparmio di costi o di spesa da parte di Ups, perché presso la sede di lavoro ... erano presenti molteplici dipendenti di Ups ... con funzioni tecniche ed anche di controllo e di supervisione delle attività aziendali».
In definitiva, la società è stata assolta dall'addebito, non essendo alla stessa derivato nessun «interesse» o «vantaggio» dall'illecito contestato alla C.M., senza che ciò infici in alcun modo la sussistenza di detto illecito, che rimane integro nei suoi elementi costitutivi.
5. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/07/2016.