Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 24 maggio 2016, n. 10599
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti con Filcams-CGIL - Fisascat-CISL e Uiltucs - accordo quadro di secondo livello del medesimo CCNL da applicarsi alle imprese del settore marketing operativo

 

L’ANASFiM ha chiesto un intervento di questo Ministero al fine di chiarire i rapporti tra contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazione comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti di secondo livello, anche in relazione ad alcuna problematiche riscontrate nel settore del marketing operativo.
Si premette che detta Associazione ha aderito al sistema di rappresentanza di Confesercenti e pertanto si è vincolata al CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti con Filcams-CGIL. Fisascat-CISL e Uiltucs.
La medesima Associazione negozia e sottoscrive Terziario Distribuzione e Servizi di proprio riferimento.
In particolare si evidenzia che il 7/12/2012 ed il successivo il 23/5/2013, l’ANASFiM e le segreterie regionali di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto della Fisascat-Cisl e delle Uiltucs hanno sottoscritto un accordo quadro di secondo livello del medesimo contratto collettivo nazionale da applicarsi alle aziende del settore del marketing operativo esercenti nelle Regioni suddette, con particolare riferimento alle figure professionali dei promoter e dei merchandiser.
L’accordo in questione ha previsto un graduale assorbimento nell’area del lavoro subordinato di numerosi lavoratori del settore, tradizionalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuatiti, a progetto, occasionali, a partita IVA ecc.
Tuttavia, successivamente alla sua stipulazione, l’Associazione evidenzia alcuni fenomeni che rischiano di compromettere il citato percorso di stabilizzazione:
a) imprese del settore che non applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi ma altri CCNL sottoscritti da Confsal, Cisal, oppure CCNL quali Multiservizi o Cnai propri del settore dei servizi di pulizia e della logistica, "con l’unico scopo di porsi slealmente in alternativa concorrenziale con la nostra associazione, facendo leva sulla riduzione del costo del lavoro derivante dal riconoscimento ai lavoratori di trattamenti normativi e retributivi inferiori":
b) la proliferazione "di sedicenti contratti di secondo livello privi dei requisiti di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 stipulati da sigle sindacali minoritarie (quali ad esempio Cisal, Confsal) o da RSA RSU aziendali, che prevedono una generale riduzione delle tutele normative e dei livelli di trattamento dei promoter e dei merchandiser ben al di sotto di quelli contemplati nell’accordo quadro Fisacat-Uiltucs Anasfim e che regolamentano per tali figure professionali il ricorso ai vari strumenti di flessibilità (part-time, lavoro intermittente, ecc.) delegati dalla legge alla sola contrattazione collettiva avente i requisiti di maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale".
c) imprese che, nell’applicare i contratti di secondo livello anzidetti, "esportano" tale modello di inquadramento ai lavoratori assunti in tutto il resto d’Italia determinando evidenti condizioni di dumping.
In relazione a quanto rappresentato, anche al fine di orientare correttamente l’attività di vigilanza - peraltro già sollecitata negli anni passati (v. nota 27 maggio 2015, n. 9046, 5 aprile 2013 n. 6240, 31 gennaio 2013 n. 2273) si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Quanto alla sottoscrizione di contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. Da L. n. 148/2011), si ricorda anzitutto che detta disposizione stabilisce che "i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti (...) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività".
Sul punto appare pertanto necessario evidenziare, da un lato, che la sottoscrizione di tali contratti è rimessa esclusivamente alle associazioni ( o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggior rappresentatività in termine comparativi e, dall’altro che gli stessi devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente indicate dal Legislatore maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro ecc.).
In assenza di tali condizioni - e, come specificamente richiesto ANASFiM, in assenza del coinvolgimento di sindacati privi del requisito di rappresentatività - eventuali contratti di "prossimità" non potranno evidentemente operare, come prevede il Legislatore, "in deroga alle disposizioni di legge (...) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro".
Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.).
Non va inoltre dimenticato che tali contratti, come ancora previsto dal citato art. 8, trovano applicazione in relazione ad una platea di destinatari ben determinata e non su ogni unità produttiva facente capo al medesimo datore di lavoro: le "specifiche intese", infatti, hanno "efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione si essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali".
Sotto il più generale profilo concernente l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, appare opportuno evidenziare come tale circostanza sia oggi requisito indispensabile per il godimento di "benefici normativi e contributivi", così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.
In tal senso appare evidente che l’applicazione di contratti sottoscritti da soggetti privi di tale grado di rappresentatività impedisce il godimento di qualsiasi beneficio che l’ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro, ivi compreso l’esonero contributivo già previsto dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016.
Ne consegue che, in tali casi, il personale ispettivo procederà al recupero di eventuali benefici goduti da quei datori di lavoro che risultassero applicare un contratto collettivo, anche di secondo livello, sottoscritto da soggetti privi dei requisiti anzidetti.
Da ultimo appare utile ricordare che l’applicazione di contratti collettivi, pur sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma facenti capo ad ambiti del tutto diversi da quelli in cui le imprese in esame operano, non è priva di conseguenze sotto un profilo contributivo.
Sul punto va infatti ricordato che il contenuto dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, unitamente a quanto previsto dall’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995, impone che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l’impresa (quale, nel caso di specie, il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi siglato da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs).
Ne consegue pertanto che il personale ispettivo, qualora riscontri l’applicazione di un contratto collettivo non rispondente alla categoria in esame, potrà adottare i relativi provvedimenti di recupero contributivo.