Tipologia: CIA
Data firma: 19 novembre 2009
Validità: 31.12.2011
Parti: Carige Assicurazioni e RSA Fisac/Cgil, Fiba/Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Carige Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritto all'informazione
Art. 3 Commissione
Art. 4 Trasferimenti e missioni
Art. 5 Corsi di aggiornamento professionale
Art. 6 Ricomposizione e rotazione delle mansioni
Art. 7 Part time
Art. 8 Aspettativa
Art. 9 Lavoratori studenti
Art. 10 Permessi
Art. 11 Agevolazioni ai dipendenti nell’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell’impresa
Art. 12 Prestiti ai dipendenti
Art. 13 Anticipi sullo stipendio
Art. 14 Finanziamento acquisto prima casa
Art. 15 Anticipo trattamento di fine rapporto
Art. 16 Lavoro in locali interrati
Art. 17 Prestito per cambio autovettura
Art. 18 Acquisto beni disponibili e recuperati
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Trattamento di trasferta
Art. 21 Rimborso piccole spese documentabili
Art. 22 Spese di locomozione
  Art. 23 Unità periferiche
Art. 24 Orario
Art. 25 Ferie
Art. 26 Lavoro straordinario e supplementare
Art. 27 Polizza kasko per “esterni”
Art. 28 Polizze personali dipendenti
Art. 29 Polizza furto bagaglio
Art. 30 Polizze individuali vita
Art. 31 Modalità di pagamento
Art. 32 Fondo pensione
Art. 33 Cassa di assistenza
Art. 34 Persone assicurabili
Art. 35 Premio aziendale di produttività
Art. 36 Buoni pasto
Conclusioni
Disposizioni specifiche per i funzionari
Rimborso piccole spese documentabili
Fondo pensione
Assistenza sanitaria
Copertura integrativa
Orario di lavoro
Ruolo dei funzionari
Allegato 1 Prestazioni per i grandi interventi

Contratto Integrativo Aziendale Carige Assicurazioni spa

Il giorno 19 novembre 2009 tra: Carige Assicurazioni spa […] e le rappresentanze sindacali aziendali, Cgil, Cisl, Uil, Fna e Snfia, Fisac/Cgil […], Fiba/Cisl […], Uilca […], Fna […], Snfia […], si è stipulato, in attuazione di quanto previsto degli articoli 83, 84 e 85 CCNL 17.09.2007 il seguente contratto integrativo aziendale, da valere nei confronti di tutti i dipendenti della Società Carige Assicurazioni spa.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente della Carige Assicurazioni spa il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL stipulato il 17/09/2007.
L’Accordo scadrà il 31 dicembre 2011.

Art. 2 Diritto all'informazione
Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, la Società si impegna ad informare semestralmente - con due incontri annuali - le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle tematiche relative alle prospettive di mercato, alla gestione ed allo sviluppo dell’impresa nonché all’organizzazione del lavoro in essere ed alle proiezioni future.
La Società si impegna altresì ad informare le RSA sulle modifiche dell’assetto proprietario e su eventuali integrazioni, collegamenti, sinergie con altre Società.
La Società fornirà annualmente alle RSA le informazioni necessarie su:
1. composizione del portafoglio dell’Azienda suddiviso per rami con relativo andamento;
2. adozione di nuove procedure lavorative con particolare riferimento a quelle relative ai processi di meccanizzazione;
3. motivazioni e numero delle missioni compiute dal personale della Direzione;
4. programmi di incentivazione e sul sistema premiante eventualmente adottati e da adottare;
5. piani per lo sviluppo dell'organizzazione commerciale con particolare riguardo alla rete agenziale;
6. tutte le assunzioni fatte con contratto di inserimento, apprendistato, interinale, atipico e comunque effettuate;
7. corsi di formazione effettuati dal personale dipendente;
8. quanto previsto dai nuovi articoli 10, 11, 13 e 90 del CCNL.
La Società, fermo restando il proprio diritto alla piena decisionalità, riconosce alle RSA la possibilità di prospettare soluzioni alternative o integrative alle problematiche organizzative della società in relazione alle informazioni ricevute relativamente alla eventuale riorganizzazione della Azienda e alle sinergie di Gruppo.

Art. 3 Commissione
Verrà costituita una Commissione Consultiva composta da rappresentanti dell’azienda e un rappresentante delle RSA per ogni sigla sindacale che progetti e realizzi interventi sui seguenti temi:
• Occupazione e pari opportunità
• Agevolazioni dipendenti per la locazione di locali di proprietà dell’azienda
• Medicina preventiva e socio sanitaria
• Locali di lavoro disagiati
• Concessione finanziamenti per acquisto prima casa
In tema di occupazione e pari opportunità, la commissione avrà il compito di ricercare e analizzare le cause di eventuali discriminazioni suggerendo i correttivi più opportuni Le proposte della commissione potranno riguardare inquadramenti e formazione professionale oltre a quegli aspetti ritenuti utili per promuovere pari opportunità.
La lavoratrice che rientri dal periodo di assenza per maternità avrà diritto a svolgere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità, mansioni equivalenti, comunque nella propria sede di lavoro.
In caso di decesso o di grave invalidità di un dipendente, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, l’Impresa verificherà la possibilità di assunzione di un familiare, coniuge e/o figlio, in occasione di programmate nuove assunzioni.
La Commissione si incontrerà ogni 6 mesi fatti salvi i casi di urgenza definiti da almeno 2 membri, ed annualmente dovrà essere predisposto un piano di lavoro la cui attuazione verrà verificata nel corso degli incontri successivi.
Nota a verbale
Entro due mesi dalla stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale le parti dovranno comunicare i nominativi dei componenti della commissione e le date degli incontri.

Art. 6 Ricomposizione e rotazione delle mansioni
Il personale ha diritto ad accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali, non solo mediante la partecipazione ai corsi di formazione, ma anche attraverso la rotazione delle mansioni come disposto dall'art. 98 del CCNL. La rotazione delle mansioni, la ricomposizione delle stesse, la partecipazione ai corsi di formazione per accrescere la propria professionalità, nonché l'anzianità costituiscono titolo preferenziale per il passaggio di livello.
Qualora l’Impresa abbia necessità di particolari figure professionali curerà di ricercare le stesse, in via privilegiata e prioritaria, tra il personale interno. Al fine di rendere più fluida e tempestiva la comunicazione, la Società s’impegna ad inserire nella busta dello stipendio di tutti i dipendenti opportuna nota, dopo averlo preannunciato alle RSA.

Art. 7 Part time
Per i dipendenti già in servizio a tempo pieno e tenuti all'osservanza dell'orario di lavoro settimanale di cui alla lettera A) dell'articolo 101 del CCNL 17.09.2007, con esclusione dei funzionari e dei 6° livelli responsabili di unità organizzativa, del personale con mansioni esterne e del personale dei CLS e comunque di quello con orario di lavoro a turni settimanali, che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale (orizzontale e verticale), varranno le seguenti norme:
7.1 - Sarà ammesso con priorità chi avesse necessità di assistere i genitori, il coniuge e/o convivente, i figli e gli affini di primo grado purché tutti conviventi, gravemente malati o handicappati oppure per necessità di curare i figli di età inferiore ai 14 anni.
7.2 - Il ticket verrà riconosciuto ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time nelle giornate lavorative in cui effettuano l’intervallo.
7.3 - Escludendo dal computo i rapporti di lavoro a tempo parziale, saranno ammessi rapporti part-time per non più del 10% del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
7.4 - Il rapporto part-time non potrà superare gli 8 anni continuativi.
La durata del rapporto part-time non potrà essere inferiore ad anni uno e superiore ai quattro. Esso sarà rinnovato automaticamente di anno in anno se il lavoratore non manifesta formalmente l’intenzione di rientrare a tempo pieno almeno tre mesi prima della scadenza.
Qualora trascorso un periodo di un anno dall'inizio del rapporto a part-time, venissero a cadere le condizioni che hanno determinato il rapporto di lavoro a part-time, il dipendente con preavviso di almeno tre mesi avrà diritto di rientrare a tempo pieno. Il dipendente che rientra a tempo pieno, qualora sussistano particolari esigenze organizzative, si rende disponibile ad una eventuale assegnazione diversa di ufficio e/o mansioni diversi purché equivalenti.
[…]
7.10 - Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di Legge e di Contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali; con riferimento ai predetti istituti, la retribuzione se dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato.
[…]
7.12 - Il lavoro straordinario non sarà ammesso.
7.13 - Sarà vietato il doppio lavoro, anche in forma autonoma od associativa.

Art. 16 Lavoro in locali interrati
Al personale che dovesse prestare servizio normalmente in locali interrati, verrà corrisposta un'indennità annua di € 600,00=. Tale indennità, erogata in cifra fissa non soggetta a variazione per il costo della vita, verrà assorbita nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con contratto collettivo del settore. Cesserà inoltre, di essere corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, nei confronti del personale interessato non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che ne avevano giustificata la corresponsione.

Art. 19 Medicina preventiva
Con riferimento all’art. 3, la Commissione si occuperà di medicina preventiva e socio sanitaria e a tal proposito potrà indire specifiche assemblee e/o riunioni.
Alla Commissione dovrà essere garantita la piena agibilità in tutti gli ambienti Aziendali per risanare situazioni di disagio psico-fisico. Alla Commissione è riconosciuta ogni facoltà di accertamento, di analisi e di controllo, in ordine alla ricerca, elaborazione, attuazione di tutte le misure idonee al conseguimento della più ampia tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I risultati statistici di detti interventi elaborati dagli Istituti di medicina del lavoro o dagli specifici fiduciari cui siano state affidate le visite devono costituire materia d'informazione per le RSA /Aziendali e per l’Impresa, al fine di eliminare eventuali carenze di strutture ambientali.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 50 del vigente CCNL, è facoltà della lavoratrice richiedere l'esonero totale dall'utilizzo del video terminale nel periodo di gravidanza.

Art. 24 Orario
Orario ufficiale della società
ore 08.30 - 12.30 ore 13.30 - 17.30
ore 08.00 - 13.00
ore 12.00
Orario flessibile:
lunedì/giovedì entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.15
intervallo in uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00
entrata pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.00
uscita dalle ore 17.00 alle ore 18.30
venerdì entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.15
uscita dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Esisteranno pertanto fasce di rigidità in cui tutti i dipendenti dovranno essere presenti. La fascia di rigidità è la seguente:
da lunedì a giovedì
09.15 - 12.30
14.00 - 17.00
venerdì 09.15 - 12.00 con minimo 4 ore di presenza
Il venerdì pomeriggio viene concessa la facoltà di recuperare eventuali ritardi di flessibilità fino alle ore 16.00, previa sosta di almeno 1/2 ora dalle ore 13.15 alle ore 14.00.
N.B.: Al personale con orario part-time viene concessa la possibilità di usufruire della flessibilità in uscita del venerdì fino alle ore 16.00 con intervallo.
Ed inoltre:
1. Il tempo di lavoro decorre e termina con la transazione effettuata mediante l’inserimento del “badge” nell’apposito lettore.
2. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo di 10 ore non saranno considerate ad alcun effetto (straordinari, ferie etc.).
3. Le ore straordinarie non potranno essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
4. Laddove si verificassero dei ritardi superiori ai 29 minuti mensili oltre la fascia di flessibilità gli stessi verranno addebitati.
5. Per le giornate semifestive l'orario di lavoro avrà contrattualmente termine alle ore 12.00, pertanto la flessibilità avrà luogo solo in entrata.
6. È prevista l’automatica applicazione dell’orario rigido, solamente per le fasce orarie di flessibilità interessate (es: se permesso dalle 11.30 alle 12.30 il rientro pomeridiano può essere effettuato entro le ore 14.00), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- Sciopero, nel caso in cui l’inizio o il termine del medesimo coincidano rispettivamente con l’ora d’inizio o di termine dell’orario;
- Ferie;
- Mezze giornate di ferie;
- Malattia;
- Permessi retribuiti e non retribuiti, previsti da norme di Legge, contratto e/o accordo integrativo aziendale, se coincidono con l'entrata o con l'uscita.
7. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale varranno le seguenti fasce di flessibilità:
- in entrata: come il restante personale;
- intervallo pranzo: come il restante personale;
- in uscita:
- part-time fino al 55% lunedì / venerdì 12.00 – 13.15;
- part-time dal 55% al 70% lunedì / venerdì 13.00 – 14.15;
- part-time dal 70% all’85% lunedì / giovedì 15.00 – 16.15;
venerdì 12.00 – 13.15.
Nei casi di cui al precedente punto 6 l’orario rigido in entrata decorrerà dalle ore 8,30.
8. La prestazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto nazionale o aziendale che disciplinano la materia, nel rispetto delle vigenti procedure aziendali di preventiva autorizzazione scritta, decorrerà dal lunedì al giovedì dal termine della fascia di flessibilità; il venerdì dalle ore 14.00, previa sosta di almeno ½ ora dalle ore 13.15 alle ore 14.00.
La prestazione di lavoro straordinario, essendo gestita al di fuori delle fasce di flessibilità, non dà luogo ad accredito sul monte ore mensile del dipendente.
Dal presente accordo sono esclusi i seguenti Lavoratori:
- Addetti al centralino telefonico;
- Autisti;
- Custodi;
- Portieri.
Nota a verbale 1
Per le unità periferiche e per il personale esterno, solo in casi di particolari necessità operative, così come previsto dalla nota a verbale all’art. 101 CCNL, qui richiamato integralmente, potranno essere adottati dall’Azienda, previa comunicazione alle RSA e consenso delle stesse, orari particolari di piazza, anche per soddisfare maggiormente le esigenze dell’utenza.
Nota a verbale 2
A partire dalla presente contrattazione viene eliminato l’orario degli operatori CED non sussistendo più esigenze di servizio.
Gli operatori che alla data dell’01/01/2008 percepiscano l’indennità di turno, la manterranno quale assegno ad personam non assorbibile.

Art. 26 Lavoro straordinario e supplementare
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, in particolare dagli artt. 115 e 101, e fermo restando che ogni autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario dovrà preventivamente essere rilasciata dal capo-servizio, ogni tre mesi l’Ufficio del Personale consegnerà alle RSA un elenco dei servizi autorizzati ad effettuare lavoro straordinario ed un elenco analitico dei nominativi e delle ore effettivamente prestate dai singoli all’interno dei suddetti servizi.

Conclusioni
Per quanto non considerato nel presente accordo, che riguardi problematiche relative alle singole Aziende, le stesse verranno affrontate dalle parti nelle sedi interessate e non costituiranno vincolo di applicazione sull’altra Azienda.

Disposizioni specifiche per i funzionari
Orario di lavoro

Per il 7° livello (Funzionari) vengono confermati gli attuali usi aziendali, nel rispetto dell’orario di lavoro dell’azienda, e le disposizioni in materia del vigente CCNL.