Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 novembre 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aias e Cisas,Cisas Sanità, Cisnal, Cisnal Sanità, Fials Sanità e Fp-Cgil, Fisos-Cisl, Uil Sanità
Settori: Servizi, Assistenza, Aias

Sommario:

Dichiarazioni
Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporti di lavoro part-time
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Rilascio dei documenti e del certificato del lavoro
Art. 27 - Indennità in caso di decesso
Art. 28 - Mobilità
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 29 - Ritardi ed assenze
Art. 30 - Doveri del personale
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio
Art. 33 - Responsabilità civile dei dipendenti nei rapporti con l’utenza
Art. 34 - Ritiro patente
Art. 35 - Copertura assicurativa utilizzo mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 36 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 37 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 38 - Cumulo delle mansioni
Art. 39 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 40 - Orario di lavoro
Art. 41 - Riposo settimanale
Art. 42 - Paga giornaliera e oraria
Art. 43 - Pronta disponibilità
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 44 - Festività
Art. 45 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 46 - Permessi e recuperi
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Art. 48 - Tutela della maternità
Art. 49 - Donazione sangue
Art. 50 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezioni di coscienza in servizio civile
Art. 51 - Aspettativa non retribuita
Art. 52 - Permessi per gravi motivi
Art. 53 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 54 - Trattamento spettante ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 55 - Diritto allo studio
Art. 56 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 57 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 58 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 59 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 60 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 61 - Elementi della retribuzione
Art. 62 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 63 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 64 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Art. 65 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 66 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 67 - Indennità
Art. 68 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 69 - Tredicesima mensilità
Art. 70 - Mensa e vitto
Art. 71 - Abiti di servizio
Art. 72 - Missioni e trasferte
Art. 73 - Attività di soggiorno
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Art. 75 - Premio di incentivazione
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 77 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell’ufficio del lavoro
Art. 78 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 79 - Facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria
Contratto collettivo quadro sui contributi sindacali firmato in data 9 novembre 1995 tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali del pubblico impiego

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dell’Aias (Associazione italiana assistenza spastici)

Oggi giovedì 9 novembre 1995, in Roma tra l’Associazione Italiana Assistenza Spastici e Cisas e Cisas Sanità, Cisnal e Cisnal Sanità, Fials Sanità si è giunti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Aias relativo al periodo 1994-1997

Dichiarazione congiunta n. 1
Le Parti dichiarano che in base all’art. 7 del presente contratto, sono titolari della contrattazione Aziendale anche le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione Aias
L’Aias prende atto che la Cisnal ha stipulato con la Confindustria ed il Governo l’accordo sul costo del lavoro in data 22 dicembre 1994.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le Parti dichiarano che in base all’art. 11 del presente contratto, le rappresentanze Sindacali sono costituite, sui posti di lavoro, anche dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Dichiarano, altresì, che alla contrattazione Sindacale la rappresentanza Sindacale è composta anche dalle RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Dichiarano, in ultimo, che per l’espletamento dei propri compiti, alle RSU, RSA e alle OO.SS. viene garantito l’unico monte ore retribuito previsto dall’art. 23 della legge 300/70 che costituisce il limite massimo di permessi retribuiti concedibili.

Oggi, Giovedì 9 novembre 1995, in Roma tra l’Associazione Italiana Assistenza Spastici e la Funzione Pubblica Cgil, la Fisos Cisl, la Uil Sanità si è giunti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Aias relativo al periodo 1994-1997

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo associazionistico si applica a tutto il personale dipendente dall’Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) in ogni sua struttura o forma organizzativa.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d’opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale di cui all’art. 1 e dalle singole Sezioni purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed alla occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l’applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell’attività di volontariato.
C) Livello sezionale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant' altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- sezionale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell’accordo 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale quanto espressamente attribuitovi dal CCNL nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell’organizzazione del lavoro o nella quantità -qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell’utenza.
Le piattaforme aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell’apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito, parte integrante del presente CCNL, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
[…]

Art. 12 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 11 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Documenti di assunzione

All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 18 - Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all’atto della ricezione del nulla osta da parte dell’ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l’Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d’opera e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del dipendente.

Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della legge 19 luglio 1994 n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In attesa dell’emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell’art. 3 del DL n. 32 del 17 gennaio 1994 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l’Impiego relativamente all’approvazione preventiva dei progetti per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL i necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora siano riferiti all’acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all’acquisizione di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l’Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
[…]

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b) per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
c) per l’effettuazione di attività socio-sanitaria, pisco-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
d) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario concesso dall’Amministrazione;
e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche dovranno essere definite nell’ambito del confronto tra le parti di cui all’art. 7.
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 23 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L’inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Doveri del personale

I lavoratori, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiate di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari sono tenuti ad un corretto comportamento nell’espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi del lavoratore:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse dell’utenza;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell’igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall’ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
[…]
4) uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite; non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il rappresentante dell’Ente, il pubblico e gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza permesso dell’amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 39 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall’ufficio sanitario competente, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 40 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche D2, D3, D4 l’orario settimanale ordinario è di 38 ore.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l’organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell’assistenza dell’utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 41 del presente contratto.

Art. 41 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 43 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 44 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 45 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 46 - Permessi e recuperi

Al lavoratore possono essere concessi dall’azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all’art. 45 (Ferie) del presente CCNL
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 48 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 56 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 180 ore annue. Ove l’amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra elencati, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alla quale programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 58 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 59 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l’espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto.
Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant' altro riferito a questa figura.

Art. 60 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell’art. 24 della legge 104/92 i singoli Enti illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.

Titolo XII Retribuzione
Art. 64 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinari è utilizzabile secondo criteri definiti nell’ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere compensato con un riposo sostitutivo da fruirsi entro 30 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e quello straordinario se non compensati con il riposo sostitutivo saranno retribuiti da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. […]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall’Amministrazione.

Art. 70 - Mensa e vitto
È fatto obbligo alle unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa.
Gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerati a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
[…]

Art. 71 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’amministrazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell’amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltre della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411 ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 77 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell’ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l’Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l’Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 78 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell’altro la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l’Autorità Giudiziaria.
2) Per l’arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Sempre per l’arbitrato rituale gli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall’Amministrazione;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l’arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) un arbitro nominato dall’Amministrazione;
c) un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina del terzo arbitro ad un ordine professionale o al Presidente del Tribunale;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri;
e) le spese dell’arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 79 - Facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti 1-2-3 dell’art. 78.