Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 luglio 2016, n. 31219 - Responsabilità di due datori di lavoro per non aver fornito al lavoratore infortunato una specifica salopette anti-taglio per utilizzatori di seghe a catena


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 16/06/2016

Fatto


l. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 5 marzo 2015 ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, già pronunziata in primo grado dal Tribunale di Arezzo, degli imputati A. e M.P. per il reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, in danno di M.V., fatto contestato come commesso il 12 febbraio 2008.
2. In particolare, si addebita ai due imputati, in qualità di datori di lavoro, siccome amministratori della soc. in nome collettivo Costruzioni Edili e Stradali P.L. & figli, per colpa generica (negligenza) e specifica (inosservanza degli artt. 43 ed 89 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), in particolare per avere omesso di fornire all'operaio dipendente M.V. idoneo dispositivo di protezione individuale, cioè una specifica salopette anti-taglio per utilizzatori di seghe a catena, in quanto quella allo stesso fornita non era dotata di protezione di altezza adeguata, era priva sia di marcatura CE sia di pittogramma indicante l'uso previsto per i lavoratori addetti alla motosega, non riportava né classe né categoria di dispositivo di protezione individuale, così contribuendo a cagionare lesioni gravi a M.V., che, utilizzando la motosega per abbattere una pianta del diametro di trenta centimetri, si procurava lesioni alla coscia destra (ampia ferita da taglio guarita in 419 giorni, con postumi).
3. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto emersa, in base all'istruttoria svolta, una colpa del dipendente infortunato, il quale aveva maneggiato in maniera maldestra la pericolosa motosega a catena, ma hanno stimato sussistente la responsabilità degli imputati per avere fornito all'operaio una salopette non a norma, in quanto non conforme alle prescrizioni, priva delle indicazioni di classe, di categoria e di apposito pittogramma, non omologata CE e che, essendo più corta del previsto, lasciava scoperta proprio la parte del corpo (coscia destra) concretamente attinta dalla lama.
La Corte di appello, che ha integrato la motivazione del Tribunale, ha disatteso le censure difensive, incentrate sulle seguenti circostanze (con le lettere dell'alfabeto si indicano gli argomenti sviluppati in appello e con la corrispondente lettera integrata dal n. 1, es. a) ed a-1), la confutazione operata al riguardo dal giudice di merito):
a-l) vi sarebbero discrasie tra le versioni della p.o. M.V. e dell'operaio compagno di lavoro S.S. da un lato, e la ritenuta ricostruzione oggettiva della dinamica, dall'altro, tali da rendere non credibile la versione incentrata su di un infortunio sul lavoro; 
a-1) è stato osservato, da parte della Corte territoriale che il contenuto della denunzia di infortunio all'I.N.A.I.L. inoltrata il 13 febbraio 2008 in via telematica conforterebbe la dinamica concordemente narrata dai due operai, M.V. e S.S.;
b) le mansioni della p.o. quel giorno non consistevano nel taglio di alberi, taglio che era da ricondurre ad esclusiva iniziativa dell'infortunato;
b-1) si è ritenuta non credibile la versione di uno degli imputati, A.P., e di un teste, suo cugino L.P., secondo i quali l'infortunato quel giorno non era stato incaricato di tagliare alberi ma solo di legare con la catena i tronchi già tagliati il giorno prima e che sarebbero poi stati portati via dall'escavatore guidato da A.P., la motosega quel giorno la doveva utilizzare solo S.S. e vi era animosità personale tra i due operai, alludendosi alla possibilità di un'aggressione di M.V. da parte di di S.S., per essere rimasta sfornita di qualsiasi appiglio probatorio l'ipotesi della lite tra i due operai e per essere apparsa credibile la versione concordemente resa da M.V. e da S.S., secondo cui quel giorno entrambi tagliarono alberi con la motosega, oltre che oggettivamente riscontrata dalla richiamata denunzia I.N.A.I.L.;
c) lo stato dei luoghi ed il tipo di lesione non sarebbero compatibili con la dinamica riferita;
c-1) si sono ritenute le deduzione difensive al riguardo meramente ipotetiche e congetturali;
d) non sarebbe stata dimostrata la inidoneità della tuta in concreto fornita alla vittima;
d-1) la tuta, esaminata nel contraddittorio tra le parti in udienza in appello, è risultata lasciare scoperte le cosce, in contrasto con la regola secondo la quale essa deve coprire completamente il corpo da 5 centimetri sopra il piede sino a 20 centimetri sopra il cavallo, oltre che del tutto priva di marchio CE e di ulteriori indicazioni (pittogramma, classe e categoria) indispensabili;
e) la vittima, dipendente formato ed informato, era esperta nell'attività di taglio e aveva frequentato corsi di formazione specifica svolti anche dall'imputato A.P., che aveva la qualifica per tenere corsi di formazione;
e-1) si è ritenuta insufficiente la formazione impartita e concretamente consistita in un unico corso presso le Ferrovie sulla protezione nei canteri; del corso tenuto direttamente dal datore di lavoro non vi è prova; si è solo dimostrato un corso di formazione tenuto, ma quattordici giorni dopo l'infortunio;
f) il comportamento di M.V. sarebbe abnorme e tale da interrompere il nesso causale per avere violato le direttive ricevute, in quanto quel giorno non avrebbe dovuto eseguire tagli di piante e non avrebbe dovuto usare la motosega, attività che si sarebbe determinato a svolgere di propria iniziativa ed al di fuori delle mansioni; avrebbe, inoltre, operato con la motosega in maniera sbagliata;
f-1) si è sottolineato da parte della Corte di appello che l'attività svolta da lavoratore al momento dell'Infortunio rientrava pienamente nelle sue mansioni e che fu eseguita osservando le direttive dei due datori di lavoro, che peraltro erano presenti sul posto a circa 100 metri dal punto dell'infortunio.
Si sono, inoltre, ritenuti da parte della Corte territoriale sussistenti due ulteriori profili di colpa, stimati tali da comprovare l'indifferenza dei datori di lavoro per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza: 1) la mancanza nell'impresa di un documento di valutazione dei rischi, seppure le attività pericolose fossero molteplici; 2) l'omessa nomina di un responsabile per la sicurezza (l'imputato A.P. ha dichiarato di avere tale incarico, ma il documento non è stato né prodotto dalla difesa né rinvenuto dalla A.S.L.).
4. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore degli imputati, deducendo promiscuamente violazioni di legge e difetto motivazionale, sotto plurimi profili, che possono essere raggruppati in otto punti.
4.1. Con un primo motivo, si censura illogicità della motivazione nella parte in cui ricava il riscontro all'attendibilità delle dichiarazioni dell'infortunato e del collega S.S. dal contenuto della comunicazione telematica all'I.N.A.I.L. circa l'infortunio, in quanto dall'essere stata la stessa inviata non personalmente dagli imputati ma nell'interesse degli stessi dal loro commercialista, discenderebbe, non potendo dirsi con sicurezza che furono proprio gli imputati - e non già altri - a fornire al professionista le informazioni necessarie per potere formare il documento, che la Corte territoriale è incappata in un vero e proprio travisamento dei fatti, con conseguente incongruità, illogicità ed illegittimità - per violazione dell'alt. 192 cod. proc. pen. - della motivazione.
In subordine si assume che, se anche fossero stati i signori P. a fornire al commercialista le informazioni inserite nel documento informatico, ciò non impedirebbe che gli imputati, in un secondo momento, legittimamente possano essersi accorti che la versione degli accadimenti loro nell'immediatezza resa da M.V. - e trasfusa nel documento diretto all'I.N.A.I.L. - non era veritiera.
4.2. Si denunzia, poi, il vizio di omessa pronunzia per non avere la Corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, fornito risposta al rilievo difensivo svolto in appello secondo il quale la vittima non stava espletando una mansione affidatagli, poiché, seppure risponde al vero che saltuariamente M.V. effettuava il taglio delle piante, non doveva però svolgere tale attività quel giorno (al riguardo si riportano stralci dell'esame dei testimoni M.V., S.S. e L.P.).
Si censura, in conseguenza, l'affermazione della Corte di appello (alla p. 6 della motivazione) secondo cui quella mattina i due operai M.V. e S.S. si alternavano nell'uso della motosega, poiché, secondo il ricorrente, tale circostanza non emergerebbe dalle deposizioni e renderebbe la motivazione sul punto illogica ed ancora una volta in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
4.3. Ulteriormente illogico e sganciato dai risultati probatori acquisiti sarebbe il passaggio motivazionale (p. 7 della sentenza) secondo cui l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio rientrava pienamente nelle sue mansioni e fu eseguita osservando le direttive dei datori di lavoro, peraltro presenti sul posto a circa 100 metri dal punto dell'infortunio. La sentenza sarebbe nulla per non avere spiegato né in primo né in secondo grado, malgrado appello proposto anche sullo specifico punto, da quali prove si sia tratta la convinzione che compito di M.V. quella mattina fosse di tagliare le piante.
4.4. Si denunzia altra violazione di legge asseritamente causativa di nullità per non avere la Corte fornito risposta alla censura, mossa in appello, secondo cui, non essendo stato dato quella mattina a M.V. il - rischioso - compito di tagliare le piante ma solo quello - differente e poco rischioso - di raccogliere i tronchi già tagliati e di legarli con la catena per essere trasportati con un mezzo meccanico, la iniziativa di mutare mansioni sarebbe stata assunta unilateralmente dal dipendente ed in maniera imprevedibile (in violazione del principio già stabilito dall'art. 5 del d.lgs n. 626 del 1994 e, ora, dall'art. 20, lett. g, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), con conseguente radicale mutamento del tipo di rischio da governare e della relativa area di ampiezza, non essendo previsto che il dipendente, che pur saltuariamente usava la motosega, quella mattina dovesse tagliare tronchi. Condannare gli imputati equivarrebbe, in sostanza, secondo il ricorrente, ad applicare un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Si sottolinea, in conseguenza di quanto sinora esposto, che «tutte le risultanze probatorie portavano ad escludere che lo stesso M.V. avesse l'Incombenza di tagliare la pianta. E se non aveva l'incombenza di tagliare la pianta, neppure avrebbe dovuto fare uso della motosega. Se non avesse fatto uso della motosega non avrebbe dovuto indossare un DPI [acronimo di dispositivo di protezione individuale] idoneo a preservarlo dal rischi di uso di detto strumento» (così alla p. 14 del ricorso).
4.5. Ancora, si censura la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. d), e 495 cod. proc. pen. per mancata assunzione di prove decisive richieste, avendo la Corte rigettato, con motivazione stimata erronea ed illegittima, tre richieste: quella, avanzata nei motivi di aggiunti in appello, di esame del medico dr. G.C., autore di una relazione scritta, materialmente allegata all'impugnazione, circa la compatibilità delle lesioni subite con la narrazione svolta dalla vittima; quella di svolgimento di perizia tesa a ricostruire la dinamica degli accadimenti; quella di rinnovazione parziale dell'istruttoria mediante perizia medica di ufficio sollecitata dalla difesa onde accertare precisamente, anche mediante visita medica di M.V., grado ed entità delle conseguenze dell'infortunio, durata della malattia ed eventuale persistenza di postumi.
4.6. Peraltro, non avendo la Corte di appello determinato la quantità percentuale dell'incidenza causale ascrivibile al fatto degli imputati ed al fatto della vittima, che si è ritenuto avere adoperato incautamente la motosega, rimettendo il tutto al giudice civile, si sarebbe illegittimamente disatteso l'insegnamento di parte della giurisprudenza di legittimità (di cui non si indicano gli estremi) al riguardo: da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
4.7. Si contesta, poi, la validità e la idoneità probatoria dell'accertamento svolto in contraddittorio in udienza a proposito della salopette, in quanto si afferma che entrambi gli imputati, pur presenti in udienza, non avrebbero riconosciuto la stessa, sicché deve ritenersi erroneo il riconoscimento ritenuto dai giudici di appello come avvenuto ad opera delle parti; si contestano, poi, da parte della difesa le dimensioni della parte protettiva della tuta vista in udienza.
Il richiamo operato in motivazione da parte dei giudici di appello alla consulenza tecnica sulla tuta, svolta da esperto nominato dal P.M. risulterebbe erroneo, trattandosi, in realtà, di consulente della parte civile, la cui deposizione sarebbe, peraltro, inidonea probatoriamente non avendo lo stesso visto il capo, se non solo in fotografia, e non avendo potuto specificare quale tipo di sigla identificativa avrebbe dovuto recare lo stesso in relazione al grado di resistenza delle fibre intrecciate contro le sollecitazioni di lame in movimento. Si afferma da parte del ricorrente che sarebbe stato opportuno da parte del giudice di appello disporre di ufficio perizia tecnica che esaminasse e che comparasse le caratteristiche della motosega e della tuta.
4.8. Ulteriore, finale, vizio della sentenza consisterebbe nel non avere risposto ad una doglianza scaturente da una «rinvenienza mnemonica» (così alla p. 30 del ricorso) difensiva relativa ad un atteggiamento della vittima, che avrebbe ricordato la dinamica dell'infortunio quando uno degli imputati mimò davanti al giudice nel corso di udienza in primo grado l'uso della motosega.
Si chiede, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con memoria pervenuta il 13 giugno 2016 il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 
I motivi di ricorso mirano ad introdurre una rilettura alternativa e che si stima soggettivamente preferibile degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte di appello, con valutazione conforme a quella di primo grado.
Peraltro, la Corte di appello offre spiegazione - non illogica nè incongrua - a tutti i passaggi evidenziati nei motivi di ricorso; non senza considerare che le censure, già disattese dalla Corte territoriale, consistono, in realtà, in doglianze di mero fatto, soltanto ammantate da censure in diritto; un motivo di ricorso (cfr. punto n. 4.8 del "ritenuto in fatto") addirittura si fonda sul mero ricordo difensivo a proposito di circostanza fattuale non verbalizzata.
In particolare, i giudici di merito hanno, appunto con motivazione esente da censure rilevabili nel giudizio di legittimità, smentito la tesi difensiva secondo la quale si trattò di lite tra i due operai e non già di infortunio sul lavoro, tale essendo peraltro il contenuto della denunzia all'I.N.A.I.L. pacificamente inoltrata nell'interesse degli imputati, conformemente peraltro alle deposizioni dei due dipendenti. Inoltre, la presenza in loco dei datori di lavoro al momento dell'infortunio ed a breve distanza dalla persona offesa è stata, non illogicamente, considerato indice, quantomeno, di tolleranza circa lo svolgimento di attività pericolosa senza adeguata protezione, assolutamente vaghe e comunque di mero fatto essendo le censure dei ricorrenti circa le caratteristiche (lunghezza e robustezza) della tuta indossata dall'operaio, la cui condotta non può certo dirsi né abnorme rispetto alle mansioni né eccentrica rispetto al rischio governabile.
Non si riscontra, poi, mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Quanto, infine, alla pretesa legittimità per mancata adesione della Corte di appello a richieste istruttorie supplementari, variamente qualificate, osserva il Collegio che l'art. 603 cod. proc. pen. prevede un potere pacificamente discrezionale del giudice di merito, salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di sopravvenienza di prove nuove (infatti «in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice dì appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo // limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o Irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività»". così Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526; in senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 42965 de! 10/06/2015, L., Rv. 265200; Sez. 4, n. 3786 del 17 ottobre 2014, dep. 2015, Li Causi e altro; Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437; Sez. 5, n. 12443 del 20/01/2005, Unis, Rv. 231681; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca e altro Rv. 227494), ed il giudice di merito risulta, appunto, avere congruamente motivato il non accoglimento delle sollecitazioni istruttorie.
2. La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione (fatto: 12 febbraio 2008 + sette anni e sei mesi = 12 agosto 2015; nessun evento sospensivo in appello; sospensioni in primo grado dal 18 novembre 2011 al 27 febbraio 2012, per astensione dei difensori, e dal 27 febbraio 2012 al 18 aprile 2012, per impedimento per ragioni di salute, e così complessivamente per cinque mesi; sentenza di appello del 5 marzo 2015; calcolo astratto della prescrizione: 28 agosto 2015 + 5 mesi = 12 gennaio 2016), poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese processali, al versamento (non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte costituzione n. 186 del 13 giugno 2000) della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende ed alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 16/06/2016.