Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33630  - Infortunio mortale di un addetto al controllo delle fasi di scavo. Delega di funzione: differenza tra soggetto delegato e preposto


 

 

 

 

Questa Corte di legittimità ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un. N. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261108).
E' stato anche condivisibilmente rilevato che la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (così questa sez. 4, n. 10702 del 1/2/2012, Mangone, Rv. 252675 che, in applicazione del principio di cui in massima, ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in presenza di valida delega concernente la parte "tecnico-operativa" attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato).
E, ancora, di recente, si è rilevato che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni (sez. 4, n. 22147 dell' 11/2/2016, Morini, Rv. 266859).
Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (così questa sez. 4, n. 24136 del 6/5/2016, Di Maggio ed altri, Rv. 266853 nella cui motivazione si è precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).



 

 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 20/07/2016

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente B.G.M. e del coimputato T.D., con sentenza del 16.6.2015, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 29/3/2007, appellata dagli imputati, condannandoli al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il GUP del Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato gli imputati responsabili dei seguenti reati:
 

 

B.G.M. (e T.D.):
A) art. 113, 40, 589 c. 1 e 2 c.p. perché con condotte colpose indipendenti ed in particolare:
• il primo nella duplice qualità di datore di lavoro responsabile e direttore di cantiere, per colpa consistita in:
a) imprudenza, negligenza ed imperizia nonché:
b) nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
1) per non aver provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno allo scavo, luogo in cui è avvenuto l’incidente e ciò in violazione dell’art. 13 co. 1 e art. 77 DPR n. 164/1956;
2) per aver costituito un deposito di materiali sul ciglio del predetto scavo in violazione dell'art. 14 e art. 77 DPR n. 164/1956;
3) per non aver disposto e preteso che il lavoratore, B.G., osservasse le norme di sicurezza previste nel piano di sicurezza di cui art. 4 lett. c) e 289 lett. c) DPR n. 547/1955;
• il secondo, in qualità di preposto e direttore di cantiere, per colpa consistita in:
a) imprudenza, negligenza, imperizia
b) nonché alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare: per aver non avere esercitato la dovuta vigilanza, ai sensi dell'art. 18 co. 8 L. n. 55/1990 e art. 31 L. n. 109/1994 e successive modifiche, affinché provvedesse a mettere in sicurezza lo scavo in violazione dell'art. 4, 6, 391 lett. b) DPR n. 547/1955 cagionavano con condotte omissive aventi efficacia causale la morte di B.G. il quale, collocato sul fondo dello scavo in qualità di addetti al controllo delle fasi di scavo per individuare la quota della falda di acqua da convogliare in apposita vasca in c.a., in assenza delle necessarie armature di sostegno dello scavo e privo del casco e di ogni dispositivo di protezione individuale, per un franamento di una porzione della parete dello scavo dovuto all'assenza di armatura, alla scarsa pendenza della parete di scavo ed infine, alla presenza di acqua nel terreno interessato, rimaneva ricoperto parzialmente (arti inferiori fino al bacino, arti superiori, parte del tronco e parte del viso) e riportava lo schiacciamento del tronco e conseguente immobilizzazione toracica cui seguirono emorragia addominale shock emorragico e terminale insufficienza cardio-respiratoria. In Bova Marina 15.01.2004
 

 

B.G.M.:
B) della contravvenzione p. e p. dall'art. 4 co. 5 punto d) D.Lgs n. 626/94 perché non forniva al lavoratore B.G. i necessari dispositivi di protezione individuali. In Bova Marina 15.01.2004
C) della contravvenzione p. e p. dall'art. 4 co. 5 punto e) D.Lgs n. 626/94 perché non prendeva le misure appropriate affinché il lavoratore B.G., che non aveva ricevuto le adeguate istruzioni, non accedesse alla zona dello scavo che lo esponeva ad un rischio grave e specifico. In Bova Marina 15.01.2004.

 


Gli imputati venivano condannati, riconosciute in favore di entrambi le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante contestata al capo A), unificati sotto il vincolo della continuazione i fatti — reato di cui ai capi B) e C), applicata la diminuente di cui al secondo comma dell'art. 442 c.p.p., B.G.M. alla pena di anni uno di reclusione per il capo A) e di complessivi 2.500,00 per i reati di cui ai capi B) e C); T.D. alla pena di mesi otto di reclusione, con condanna per entrambi gli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali; con pena sospesa e non menzione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, B.G.M., deducendo i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione degli artt. 113, 40, 589, commi 1 e 2 cod. pen. e dell'art. 4, comma 5 lett. d ed e, d. I.gvo n. 626/1994, nonché carenza e illogicità manifesta della motivazione ricavabile dal testo stesso del provvedimento impugnato (con riferimento all'art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla conferma della condanna pronunciata in primo grado a carico del B.G.M..
Il ricorrente richiama i motivi di appello rilevando che la B.G.M. Costruzioni è un'impresa di grandi dimensioni, dotata di una struttura complessa, avente, all'epoca dei fatti, una pluralità di cantieri in tutta l'Italia; pertanto, venivano nominati dirigenti specificamente preposti alla sorveglianza ed alla sicurezza.
Nel corso del giudizio di merito veniva riscontrata l'esistenza del Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformità alle previsioni legislative, con una reale ed approfondita analisi dei rischi e con la previsione di rimedi specifici. 
Il geometra T.D. era individuato quale preposto direttore di cantiere con lo specifico compito di controllare l'osservanza delle norme di sicurezza e dotato di tutti i poteri decisionali, compresi i poteri di spesa.
L'esistenza della delega di funzioni e l'intervenuta accettazione della stessa sarebbero dimostrate da inequivoci elementi di prova:
1) la specifica attribuzione, nei piani di sicurezza depositati presso l'Anas, delle qualifiche di "Direttore tecnico di cantiere", "Capocantiere", "Incaricato delle gestioni emergenze", "Direttore di cantiere", "Capo cantiere";
2) individuazione, nel cartello apposto all'ingresso del cantiere del T.D. come "Responsabile di cantiere";
3) i comportamenti concludenti del T.D. dimostravano la piena consa-pevolezza di agire in forza della delega, assumendo in piena autonomia il B.G., incaricandolo di realizzare i saggi per verificare la presenza di falde acquifere, autonomia decisionale e di spesa, l'aver effettuato acquisto e consegna al lavoratore dei presidi antinfortunistici.
Pertanto sarebbe impossibile ipotizzare una culpa in vigilando del B.G.M., che era addirittura inconsapevole dell'avvenuta assunzione del lavoratore.
La sentenza impugnata, dopo aver ricostruito le fasi del processo di merito, si limita a citare, in maniera contraddittoria due precedenti di legittimità (sez. 4, 1.4.2004, n. 24055 Cecchini; CC 3602/98 Ruggero pag. 13 sentenza impugnata), che sanciscono in presenza di una delega, con pienezza e autonomia di poteri, l'esclusione di responsabilità del datore di lavoro, per poi concludere che la delega esistente in capo al T.D. non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Pur partendo, quindi, dal presupposto dell'esistenza della delega, non ne trae le dovute conseguenze, anzi nel prosieguo della motivazione continua contraddittoriamente a citare ulteriori prove dell'esistenza della delega formale che avrebbe dovuto escludere ogni responsabilità del B.G.M..
b. Violazione degli artt. 62bis, 69 e 133 cod. pen. nonché carenza della mo-tivazione ricavabile dal testo stesso del provvedimento impugnato (con riferimento all'art. 606 lett. B ed e cod. proc. pen.) in relazione alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e alla mancata riduzione della pena.
Il ricorrente si duole che sia del tutto carente e generica la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha respinto le subordinate richieste avanzate in relazione alla dosimetria della pena. In particolar modo lamenta che sia la quantificazione della pena, che la negazione della declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti si basino sulla ritenuta gravità del fatto contestato, risultando così eluso il principio più volte affermato da questa 
Corte in base al quale uno stesso elemento valutativo non può essere tenuto in considerazione due volte (il richiamo è al precedente di questa Corte di cui alla sentenza sez. 6, 21/3/2002, Baia, Rv. 222020).
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente rispetto al secondo motivo il vizio motivazionale lamentato sub a. in punto di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente.
2. Ed invero, va rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato si palesa assai scarna, atteso che l'autonoma risposta dei giudici del gravame del merito ai profili di doglianza loro proposti è individuabile nelle sole pagine da 13 a 15. La restante parte della sentenza è dedicata, infatti, ad una breve ricostruzione del fatto, cui segue, da pagina 7 a pagina 13, l'integrale trasposizione delle corrispondenti pagine 12-21 della sentenza di primo grado.
Orbene, la motivazione del provvedimento impugnato palesa le denunciate illogicità.
I giudici del gravame del merito riproducono fedelmente l'argomentare motivazionale del GUP reggino e confermano l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente.
Il giudice di prime cure, tuttavia, era arrivato a tale conclusione ritenendo che non vi fosse una valida delega di funzioni in favore del T.D.. Ciò è evidente laddove si legge la motivazione a pag. 17 della sentenza di primo grado (e alla corrispondente pag. 10 di quella oggi impugnata): "...occorre chiarire come, nel caso di specie, non venga in rilievo una vera e propria delega di funzioni, come tale in grado di spiegare efficacia liberatoria nei confronti del datore di lavoro (geom. B.G.M.) e di far ricadere ogni responsabilità in capo al direttore tecnico di cantiere e capocantiere (T.D.): non è dato ravvisare, infatti, una delega conferita in modo espresso, in equivoco e certo ed accompagnata dalla devoluzione al delegato di ogni potere di iniziativa e di spesa facente capo al delegante in materia di prevenzione degli infortuni e dalla volontaria e consapevole accettazione, da parte del delegato, degli obblighi e delle responsabilità gravanti, ex lege, sul datore di lavoro. A nulla giova rilevare che all'epoca dell'incidente sul lavoro per cui è causa la B.G.M. Costruzioni s.r.l. fosse contemporaneamente impegnata su più fronti, avesse cioè numerosi cantieri aperti in varie parti del territorio nazionale (...) ciò se avrebbe potuto rendere ragionevole e non arbitraria la decisione del datore di lavoro di cedere ad altri il compito di dare concreta applicazione alle prescrizioni dettate dalla normativa antinfortunistica, non vale di per sé a provare in termini sufficientemente rigorosi che un siffatto trasferimento di poteri e di responsabilità fosse in concreto avvenuto tra l'amministratore unico della B.G.M. Costruzioni s.r.l. e il geom. T.D.".
Dunque il ragionamento del giudice di prime cure appare chiaro: ancorché probabilmente ve ne fossero oggettivamente le condizioni, in ragione del dimensionamento dell'azienda, non c'è prova di una delega di funzioni in materia antinfortunistica operata dall'odierno ricorrente ed accettata dal T.D..
Peraltro, va ricordato, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che un siffatto genere di delega, in ambito pubblico, richieda la forma scritta (cfr. sez. 3, n. 32014 del 6/6/2007, Cavallo, Rv. 237141).
3. Il GUP reggino, dunque, aveva trascurato la circostanza che il B.G.M., evidentemente ritenendola un errore, venisse indicato in imputazione, oltre che come datore di lavoro anche come "direttore di cantiere".
La Corte territoriale, invece, nella sua stringata motivazione, alquanto apoditticamente, sembra opinare in senso diverso, cadendo nel denunciato vizio di logicità della motivazione, in quanto richiama, ma non confuta le argomentazioni suvviste del giudice di primo grado. E ne enuncia altre di segno contrario.
Si legge, infatti, a pag. 14 della sentenza impugnata che "Prova della delega formale in capo al T.D. (...) si desume dall'esame dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) adottati dalla B.G.M. Costruzioni s.r.l. (rispettivamente nel marzo 1999 e nell'ottobre 2003) si ricava che rispetto ai lavori concernenti la predetta variante, il geom. T.D. ha sin dall'inizio ricoperto una posizione di rilievo nell'ambito della struttura organizzativa della società appaltatrice: nel P.O.S. del 1999 egli viene indicato come assistente di cantiere, in quello dell'ottobre 2003 come direttore tecnico di cantiere e capocantiere (oltre che come direttore di cantiere, unitamente al geom. B.G.M.)”.
Dunque, la Corte territoriale sembra ritenere che una delega di funzioni al T.D. ci fosse. Ma, sul punto, alla stessa pag. 14 della sentenza impugnata, si legge che "dunque la delega in capo al T.D. non esclude la responsabilità del datore di lavoro B.G.M., che peraltro rivestiva insieme al T.D. la qualifica di Direttore tecnico e di capocantiere".
Ricompaiono dunque per il B.G.M. le qualifiche aggiuntive, una delle quali, quella di "direttore di cantiere" era, come detto, in imputazione.
4. In realtà ritiene il Collegio che la sentenza impugnata faccia confusione - e tale confusione dovrà essere chiarita dal giudice del rinvio, sulle diverse figure del delegato e del preposto. 
Questa Corte di legittimità, infatti, ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un. N. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261108).
E' stato anche condivisibilmente rilevato che la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (così questa sez. 4, n. 10702 del 1/2/2012, Mangone, Rv. 252675 che, in applicazione del principio di cui in massima, ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in presenza di valida delega concernente la parte "tecnico-operativa" attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato).
E, ancora, di recente, si è rilevato che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni (sez. 4, n. 22147 dell' 11/2/2016, Morini, Rv. 266859).
Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (così questa sez. 4, n. 24136 del 6/5/2016, Di Maggio ed altri, Rv. 266853 nella cui motivazione si è precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).
5. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, chiarire senza equivoci qual era il ruolo ricoperto dal B.G.M. (era anche direttore di cantiere, come si legge in imputazione?) e quali erano i rapporti sul piano organizzativo dell'azienda con il T.D.. Dovrà dare conto del se esistesse un formale atto di delega rispondente ai criteri sopra ricordati.
Dovrà, soprattutto, chiarire, se il T.D. fosse un delegato ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 o un mero preposto, non dovendosi trascurare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti. E qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (cfr. ex multis sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850, in una fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 20 luglio 2016