Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 22 dicembre 2008
Parti: Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Toscana
Fonte: cpratoscana.it


Accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore artigiano

Le Parti, ritengono la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro azione, sulla quale proseguire l’impegno comune, che peraltro ha già prodotto significativi risultati. L’esperienza maturata all’interno del CPRA (Comitato Paritetico Regionale Artigianato), in particolare nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza nella piccola impresa, deve essere implementata ed estesa a tutti i territori della Regione e coinvolgere tutti i soggetti che operano nell’impresa artigiana.
Il D.Lgs. 81/2008, relativamente a quanto previsto al comma 3 dell’art. 52, e l’attuale stato di applicazione a livello territoriale dell’Accordo Interconfederale del 3 settembre 1996, integrato con l’Accordo del 14 febbraio 2006 e dalla lettera delle Associazioni Artigiane del 15 gennaio 2008, necessitano di individuare alcune azioni condivise tra le Parti Sociali che vengono definite nel presente Accordo.
A tal fine vengono definite le seguenti modalità attuative degli Accordi e delle norme legislative di cui sopra:
• le Parti sottoscrivono il seguente Accordo a livello regionale, per rispondere più efficacemente all’esigenza di una politica che riduca il fenomeno infortunistico, rilanci la pariteticità, e al tempo stesso soddisfi gli obblighi che il Testo Unico nella sezione VII prevede relativamente ai rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza.
• Le Parti prendono atto della necessità di adeguarsi al D.Lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l’art. 52 nel rimanere in attesa del Decreto Ministeriale attuativo, confermano la validità degli Accordi Interconfederali tuttora vigenti, che ritengono a tutti gli effetti punti di riferimento condivisi. Nel prendere atto che a livello nazionale le Parti stanno discutendo sugli opportuni aggiornamenti da adottare, si conviene che, a fronte di eventuali disposizioni che dovessero intervenire, le Parti Sociali regionali provvederanno a definire le opportune armonizzazioni.
• In considerazione di ciò, l’Accordo regionale avrà come punto di riferimento l’Accordo Interconfederale attualmente vigente e quanto previsto dal Testo Unico, che se pur f mancante di alcuni decreti attuativi, è comunque operante.
• Le Parti regionali, in riferimento ad alcune previsioni del Testo Unico fin da ora sono a condividere i seguenti punti:
- necessità della istituzione obbligatoria in tutte le imprese del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può essere individuato a livello territoriale o aziendale;
- in caso di mancata elezione del rappresentante aziendale, le funzioni dovranno essere esercitate da quello territoriale;
- tutte le aziende, che non hanno il rappresentante aziendale, partecipano al Fondo, di cui all’art. 52 del D.Lgs. 81/2008, costituito presso rinati, solo nel caso in cui non si aderisca a sistemi paritetici di rappresentanza di almeno pari livello. A tal fine le Parti ritengono che il Fondo già costituito attraverso l’Accordo Interconfederale Regionale dell’8 luglio 1997, date le analoghe finalità, sia da intendersi come sostituivo delle forme previste dal citato articolo 52 del D.Lgs. 81/2008;
- obbligo per i datori di lavoro di indicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel documento per la valutazione dei rischi (l’omessa indicazione è sanzionata);
- obbligo per i datori di lavoro di comunicare annualmente all’Inail (per l’anno in corso entro il 31.12.2008) il nominativo del rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza (l’omessa indicazione è sanzionata);
- la comunicazione degli RLS avverrà anche al OPRA, che avrà titolarità in merito alla programmazione e gestione degli obblighi formativi verso gli RLS stessi, nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/2008;
- le Parti condividono che il Fondo costituito a seguito dell’Accordo Interconfederale Regionale, debba rispondere, per quanto riguarda gli obiettivi da realizzare, ai criteri previsti dalle lettere a) b) c) del comma 1 dell’articolo 52 del D.Lgs. 81/2008;
- al fine di rispondere meglio alle caratteristiche del sistema produttivo toscano, le Parti ritengono opportuno estendere e valorizzare il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale;
- le aziende aderenti alle discipline dei CCNL dell’Artigianato, che non hanno optato per il rappresentante aziendale per la sicurezza verseranno € 9,00 annui, per ciascun lavoratore dipendente, così come previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 1996, e successive modifiche e integrazioni, nell’apposito Fondo già operativo presso il CPRA con le modalità di cui agli allegati n° l, 2 e 3 che fanno parte integrante del presente accordo;
- poiché entro il termine del 31 dicembre 2008 le imprese hanno l’obbligo di provvedere alla redazione del documento per la valutazione dei rischi e di comunicazione all’Inail, le OO.SS. danno contestuale comunicazione dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza territoriale, nominativi che sarà cura di tutte le Parti Sociali e a tutti i livelli territoriali mettere a disposizione delle aziende interessate.
• Le Parti riconoscono che l’efficacia di quanto sopra può avvenire solo tramite una piena funzionalità del sistema degli OPTA. A tale scopo, anche in ragione della scarsa attività svolta ad oggi da tali organismi, le Parti regionali si impegnano a promuovere in tutti i territori della Regione una azione volta a rilanciarne il pieno funzionamento.
• Le Parti si impegnano, pur nella considerazione della necessaria differenziazione dei
tempi di applicazione dei singoli punti, ad una attuazione integrale e sollecita del presente Accordo.

Firenze, 22 dicembre 2008

Cna Toscana
Confartigianato Imprese Toscana
Casartigiani Toscana
Cgil Toscana
Cisl Toscana
Uil Toscana


Allegato 1 al verbale dell’accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore artigianato
Le parti concordano che il versamento previsto per la funzionalità del Rappresentante territoriale per la sicurezza nell’Artigianato di euro 9 così come previsto dall’accordo interconfederale del 3 Settembre e successive integrazioni e del DLGS.81/2008 sarà effettuato presso il CC intestato a CPRA su Banca Nazionale del Lavoro Filiale Firenze Repubblica *** entro il 31 Marzo 2009 per l’anno 2008.

Allegato 2 al verbale dell’accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore artigianato
Le Parti concordano che l’operatività dei Rappresentanti Territoriali alla sicurezza nell’artigianato, così come previsto dal presente accordo, sarà condizionata dall’effettivo versamento al fondo previsto per la copertura dei costi e delle spese dei rappresentanti stessi e al raggiungimento della piena funzionalità degli OPTA territoriali.
Le Parti si riterranno pertanto libere dall’accordo medesimo qualora i versamenti previsti a titolo di copertura dei costi conseguenti degli RLST così, come stabilito dall’accordo interconfederale del 3 Settembre e dal DLGS. 81/2008 comma 3 dell’art. 52 non avessero piena applicazione.

Allegato al verbale dell’accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore artigianato
Le Organizzazioni Sindacali Regionali di Cgil-Cisl-Uil Toscane nominano in via transitoria i seguenti rappresentanti territoriali alla sicurezza ai sensi di DLGS 81/2008: Vedi elenco allegato

Allegato al verbale di accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore artigiano: Elenco nomi dei rappresentati alla sicurezza
Arezzo ***   ***
Firenze ***   ***
Grosseto ***   ***
Livorno ***   ***
Lucca ***   ***
Massa Carrara ***
Pisa ***
Pistoia ***   ***
Prato ***   ***
Siena ***   ***