Tipologia: Accordo
Data firma: 4 ottobre 2007
Parti: Wind, Italia On Line, IT Net e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi-Telecomunicazioni, Wind
Fonte: fistelsardegna.it

Sommario:

  Premessa
Commissioni paritetiche - Osservatorio
RSU e Coordinamento Nazionale
RLS
Permessi sindacali
Bacheca elettronica
  Posta elettronica
Assemblee sindacali
Disposizioni finali e transitorie
Allegato A Composizione unità produttive e distribuzione RSU e RLS

Verbale d’accordo tra le Società Wind Telecomunicazioni spa, Italia On Line, IT Net e le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Roma, 4 ottobre 2007

Le parti
• valutate positivamente le prassi e metodologie di lavoro sperimentate nel corso degli anni, che hanno consentito di rafforzare un modello relazionale che assume come obiettivo strategico la prevenzione dei conflitti attraverso il confronto costante, mirato alla definizione di soluzioni reciprocamente convenienti;
• avuto riguardo della centralità del ruolo delle RSU, come riconosciuto anche dal vigente CCNL delle telecomunicazioni;
• considerati i cambiamenti intervenuti negli assetti organizzativi e produttivi delle aziende nel corso degli ultimi anni
convengono quanto segue

Commissioni paritetiche - Osservatorio
Alla luce del positivo contributo offerto dalle commissioni bilaterali e dei gruppi di lavoro ad hoc
costituiti su specifiche tematiche, viene confermata la centralità delle Commissioni Nazionali nel
modello aziendale di relazioni sindacali.
Avuto comunque riguardo delle evoluzioni registrate nel contesto di riferimento, a far data dalla presente intesa, il sistema degli organismi bilaterali nazionali sarà così ridefinito:
- Commissione Formazione e Professionalità;
- Commissione Premio di Risultato
- Commissione Pari Opportunità;
- Osservatorio controllo a distanza;
Per quanto concerne le materie dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, le parti convengono che gli incontri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 626/94 si terranno, a livello nazionale, con frequenza quadrimestrale e, comunque, in numero di almeno 2 nel corso dell’anno.
Le commissioni e l’osservatorio di cui al presente paragrafo saranno composte da 3 rappresentanti per le OO.SS. e 3 rappresentanti aziendali; i rappresentanti di parte sindacale cd aziendale all’interno della Commissione potranno essere affiancati da altri componenti la RSU e da componenti di nomina aziendale, aventi specifica conoscenza in ordine a particolari tematiche trattate. Il numero degli ulteriori componenti la Commissione non potrà, in ogni caso, superare il numero massimo di tre per parte. Le riunioni avverranno, di norma, con cadenza quadrimestrale
Rimane integralmente confermato quanto attualmente vigente in ordine al Fondo di Solidarietà Wind.
Le parti ritengono altresì di comune interesse valorizzare il livello territoriale di confronto, al fine di poter esaminare in maniera mirata le specificità di ciascun sito.
A livello territoriale si procederà, oltre a quanto previsto dal CCNL, a:
- analisi dell’impatto dell’innovazione organizzativa sul sito produttivo;
- gestione delle problematiche di rilievo locale;
- applicazione delle strumentazioni individuate a livello superiore;
- esame congiunto in tema di flessibilità.

RSU e Coordinamento Nazionale
Le parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 in materia di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro.
In questa ottica le OO.SS. competenti si impegnano ad avviare le procedure elettorali nelle unità produttive interessate, come di seguito definite.
Esclusivamente ai fini dell’elezione delle RSU nonché, al loro interno, dei Rappresentanti per la Sicurezza, le parti convengono di individuare le unità produttive secondo gli ambiti territoriali riportati nella tabella dell’Allegato A; al fine di garantire la massima rappresentatività delle strutture sindacali aziendali e l’efficacia del confronto con l’Azienda, i collegi elettorali verranno costituiti in modo da rappresentare gruppi territorialmente omogenei di lavoratori.
In ogni caso il numero dei componenti ciascuna RSU (i cui valori attuali sono indicati nella tabella dell’Allegato A) è determinato sulla base di quanto disposto dal citato Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e non subirà modificazioni per il periodo di durata in carica delle medesime; tre mesi prima della scadenza l’Azienda comunicherà alle OO.SS. firmatarie la forza presente nell’unità produttiva interessata, ai fini del rinnovo della RSU.
Al fine di valorizzare il contributo delle RSU a tutte le attività previste dal modello di relazioni sindacali definito con la presene intesa, verrà costituito un Coordinamento Nazionale RSU Wind, composto da 30 delegati complessivi (inclusi un rappresentante della società Italia On Line ed un rappresentante della società IT Net), eletti all’interno delle RSU e che avrà la rappresentanza, congiuntamente alle Segreterie Nazionali, per i temi di rilevanza nazionale.
In occasione degli incontri con l’Azienda (compreso il giorno precedente, qualora risulti necessario per la preparazione dell’incontro stesso) e per un massimo di 4 ulteriori coordinamenti tra RSU nel corso dell’anno (richiesti unitariamente o per singola organizzazione), a queste RSU verranno rimborsate le spese di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia; nel caso di incontri che non abbiano un ordine del giorno di portata generale, le OO.SS. ed il Coordinamento Nazionale valuteranno di limitare la partecipazione ad un numero inferiore di membri del Coordinamento stesso, comunque idoneo a garantire l’efficace trattazione degli argomenti in discussione.
I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale RSU Wind dovranno essere comunicati alla Direzione Aziendale da parte delle OO.SS. di appartenenza.

RLS
In caso di dimissioni di un RLS, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti; nel caso in cui nell’unità produttiva non dovesse essere più presente alcun candidato, l’OO.SS. di appartenenza del dimissionario provvederà alla designazione di uri sostituto, individuandolo tra le RSU in carica.
Per quanto non previsto dal presente accordo troveranno applicazione le disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

Permessi sindacali
A ciascun componente della RSU sono riconosciute 96 ore retribuite su base annua per l’espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della L. 300/70.
A ciascun RLS sono attribuite le ore di permesso previste dall’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, eventualmente cumulabili con quanto previsto al punto precedente.
[…]
Le ore impiegate per la partecipazione agli incontri con l’azienda (ivi inclusi quelli in sede territoriale o di Commissione/Osservatorio/Gruppo di lavoro) sono estranee al monte ore di cui al presente accordo.
[…]
Inoltre, a completamento di quanto sopra, si specifica che, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive:
• durante l’orario di lavoro i dipendenti potranno chiedere l’autorizzazione ai loro superiori per recarsi a colloquio con le RSU, nei locali destinati a tal fine, senza comunicare l’argomento del colloquio (durante tali assenze gli interessati saranno regolarmente retribuiti);
• i componenti le RSU potranno assentarsi dal posto di lavoro in qualsiasi momento, per svolgere attività sindacale, a frazioni minime di 30 minuti, informando preventivamente i diretti superiori e notificando comunque l’assenza al Responsabile HR territorialmente competente.

Bacheca elettronica
Per quanto concerne il diritto di affissione previsto dall’art. 25 della L. 300/70, le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 11 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Pertanto, qualora la RSU ne faccia richiesta, l’Azienda procederà all’implementazione di una bacheca elettronica (intendendosi per tale una pagina web attivata dall’azienda nell’ ambito del sistema intranet dell’azienda medesima) in ciascuna sede aziendale in cui risulti regolarmente costituita una RSU ai sensi di quanto previsto dal presente accordo.
Nelle unità produttive di rilievo multi-regionale verrà data visibilità ai comunicati di tutti i territori interessati.
La bacheca elettronica potrà essere utilizzata dalle RSU e dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo per la diffusione di comunicazioni (contenenti testi ed, eventualmente, foto) relative a:
a) testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro; il diritto di affissione sarà esercitato, caso per caso dalle RSU di unità produttiva;
b) comunicazioni di carattere generali concernenti l’attività delle Organizzazioni sindacali e quella delle strutture locali di RSU;
c) comunicazioni riguardanti la convocazione di assemblee nelle singole unità produttive aziendali;
Le suddette comunicazioni saranno contestualmente inoltrate dalla singola RSU alla Direzione aziendale che ne cura l’inserimento nella intranet entro 24 ore dal ricevimento; la singola RSU comunicherà alla Direzione aziendale i nominativi dei 3 componenti responsabili e abilitati all’invio dei documenti da pubblicare.
Poiché ciò dovrà avvenire con modalità che garantiscano la sicurezza dei sistemi informativi aziendali; ai suddetti rappresentanti sindacali sarà garantita la necessaria formazione di tipo tecnico.
La bacheca sindacale attivata nella intranet sarà articolata in 4 aree, dedicate rispettivamente alle RSU e a ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo; a loro volta tali aree saranno suddivise in sezioni, secondo un criterio di corrispondenza con le sedi aziendali (i lavoratori di ciascuna sede potranno consultare esclusivamente la sezione riservata alla RSU della propria unità produttiva nonché, per l’area riservata alle OO.SS., la sezione riservata alle strutture nazionali e quella della regione in cui è ubicata la sede di appartenenza).
Potranno essere inseriti nella sezione riservata alle RSU i documenti che siano stati approvati dalla maggioranza dei componenti la RSU medesima; pertanto verranno eliminati quei documenti per i quali almeno la metà della RSU dovesse avanzare una esplicita richiesta di rimozione.
I documenti inseriti nella bacheca elettronica non dovranno in alcun modo, per quantità e tipologia, causare problemi di ordine tecnico per la gestione e il funzionamento delle applicazioni informatiche di supporto; nel caso in cui dovessero manifestarsi criticità di tipo tecnico che possano pregiudicare il sistema informativo aziendale, previa informazione alle strutture sindacali interessate, l’Azienda potrà provvedere alla rimozione dei documenti che abbiano determinato la malfunzione.
I comunicati di cui al presente punto saranno conservati nella bacheca elettronica ed accessibili per un minimo di 3 anni dalla data di immissione.
Le OO.SS. e le RSU saranno responsabili a tutti gli effetti di quanto diffuso mediante la bacheca sindacale elettronica.
Sarà inoltre garantito, attraverso i sistemi in dotazione, l’accesso alla bacheca elettronica di cui sopra anche ai lavoratori che operano con le modalità di cui al Verbale di Accordo del 28.7.2006 e al Verbale di Incontro del 17.11.2006.
L’attuazione di quanto sopra non è sostitutiva degli spazi di affissione previsti dalla L. 300/70 e dal CCNL.
Per eventi nazionali di particolare rilevanza (ad es. rinnovo del CCNL, sottoscrizione di accordi aziendali, iniziative di carattere sindacale anche a livello interconfederale), 1 Azienda si rende disponibile all’invio a tutti i dipendenti di un messaggio di posta elettronica che segnali la presenza di un nuovo documento all’interno della bacheca elettronica.

Posta elettronica
Nelle unità produttive indicate nell’allegato A sarà creato un account di posta elettronica per le rappresentanze sindacali effettivamente costituite.
L’utilizzo di tale account sarà consentito esclusivamente per comunicazioni con le OO.SS., con la direzione aziendale e per ricevere eventuali segnalazioni da parte dei singoli lavoratori; sarà inoltre consentito l’uso della posta elettronica ai singoli componenti le RSU per reciproche comunicazioni di interesse sindacale, anche verso altre unità produttive.
Resta inteso che le comunicazioni elettroniche a carattere collettivo dovranno essere gestite esclusivamente attraverso lo strumento della bacheca elettronica di cui al punto precedente.

Assemblee sindacali
I dipendenti che parteciperanno alle assemblee dovranno registrare, con le modalità ordinarie, l’uscita dal servizio ed il successivo rientro, al fine di consentire una puntuale gestione amministrativa del relativo monte ore.
Gli spostamenti dalla propria sede al luogo di svolgimento dell’assemblea, qualora diverso dalla prima, verranno gestiti con le modalità attualmente in essere.

Disposizioni finali e transitorie
Con il presente accordo vengono superate le disposizioni previgenti sulla stessa materia di cui agli accordi del 28 febbraio 2000 e del 21 dicembre 2001.

Allegato A
Composizione unità produttive e distribuzione RSU e RLS

(Settembre 2007)

 

Unità produttiva

Sito

RSU

NORD OVEST

Lombardia Est

Bergamo - Sondrio

3

NORD OVEST

Genova

Genova

3

NORD OVEST

Ivrea

Ivrea

9

NORD OVEST

Milano

Milano- Sesto S. Giovanni

15

NORD OVEST

Piemonte - Aosta

Torino - Cuneo - Novara - Aosta - Domodossola

3

 

 

Totale Nord-Ovest

33

NORDEST

Emilia-Romagna

Bologna-Parma

3

NORDEST

Friuli Venezia Giulia

Udine

3

NORDEST

Veneto

Venezia - Belluno - Padova

6

NORDEST

Veneto - Trentino

Verona-Trento

3

 

 

Totale Nord-Est

15

CENTRO

Ancona

Ancona

3

CENTRO

Sardegna

Cagliari-Sassari-Selargius

3

CENTRO

Abruzzo - Umbria

Chieti- Pescara-Terni

3

CENTRO

Firenze

Firenze

3

CENTRO

Toscana Ovest

Pisa - Pomarance

3

CENTRO

Roma

Roma

24

 

 

Totale Centro

39

SUD

Puglia

Bari - Brindisi - Foggia

3

SUD

Campania

Pozzuoli - Napoli - Salerno - Rotonda

21

SUD

Catania

Catania

3

SUD

Calabria

Catanzaro - Rende

3

SUD

Palermo

Palermo

6

 

 

Totale Sud

36

 

 

TOTALE

123