Tipologia: Verbale di accordo
Data firma: 16 novembre 1996
Parti: Telecom Italia Mobile spa e Slc/Cgil, Silt/Cisl, Uilte/Uil
Settori: Servizi, TLC, TIM
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
 Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

Verbale di accordo TIM

Il giorno 16 novembre 1996 tra la Telecom Italia Mobile spa e le Segreterie Nazionali di Slc/Cgil, Silt/Cisl, Uilte/Uil

considerato che il D.Lgs. n. 626/1994 (così come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996) demanda alla contrattazione collettiva la definizione di taluni aspetti applicativi in materia di rappresentanza dei lavoratori relativamente alla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
considerato che le parti, nella logica del perseguimento di criteri di partecipazione, intendono dare attuazione al suddetto rinvio per ciò che concerne la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
premesso che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in avanti indicati come RLS) di cui agli artt. 18 e segg. del D.Lgs. n. 626/1994 ha competenza esclusiva rispetto a tutte le tematiche in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei processi e dei luoghi di lavoro;
considerate le peculiarità della struttura di Telecom Italia Mobile e della sua articolazione territoriale;
si conviene quanto segue:

Art. 1
Ai fini del presente accordo viene identificata un’unica unità produttiva, coincidente con l’intera Azienda.
Allo scopo di assicurare una rappresentanza diffusa sul territorio, si individuano nei territori corrispondenti alle aree di Commercializzazione Territoriale (nei quali sono ricomprese anche le sedi di GTR) i poli di riferimento per la determinazione del numero dei rappresentanti per la sicurezza.
I bacini di competenza dei RLS sono coincidenti con le aree di Commercializzazione Territoriale, e pertanto i RLS saranno 6 per l’area di Commercializzazione Territoriale di Roma (in quanto vi insiste anche la Direzione Generale) e 3 per ognuna delle altre 6 aree di Commercializzazione Territoriale (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Palermo).

Art. 2
Le Parti converranno i tempi e le modalità dell’elezione dei RLS, che avverrà contestualmente a quella delle RSU e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 3
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto; hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’area di riferimento come individuata all’art. 1, comma 2.
Risulterà eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, dopo lo spoglio delle schede, redige il verbale dell’elezione e lo comunica senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dell’incarico è di 3 anni.

Art. 4
Al RLS spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
In caso di sostituzione nell’incarico, il nuovo RLS avrà diritto, in luogo di quanto previsto al comma precedente, alle ore di permesso non ancora usufruite dal suo predecessore.

Art. 5
Il diritto di accesso nei luoghi di lavoro sarà esercitato, con le limitazioni previste dalla legge, nel rispetto delle esigenze produttive.
Il RLS comunica preventivamente le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro a POQ/RI-AS, al suo diretto Responsabile e al Responsabile del luogo di lavoro da visitare.
Tali visite potranno svolgersi anche congiuntamente a persona all’uopo incaricata dall’Azienda.

Art. 6
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proposte ed opinioni, che saranno riportate nel verbale della consultazione.
Il RLS conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 7
Per l’esercizio dei compiti attribuitigli dal D.Lgs. n. 626/1994 il RLS utilizza di norma, previa autorizzazione di POQ/RI-AS, i mezzi aziendali di normale dotazione, ove ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.
In particolare, egli potrà utilizzare mezzi di trasporto sociali o, in difetto, percepire il rimborso delle spese sostenute per il mezzo pubblico più idoneo.

Art. 8
Qualora il RLS dovesse recarsi, previa autorizzazione di POQ/RI-AS, al di fuori della sua sede di lavoro per l’espletamento delle sue funzioni, potrà godere dei trattamenti per le trasferte previste dai contratti ed accordi collettivi in essere.

Art. 9
In attuazione dell’art. 19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 626/1994 la formazione dei RLS si svolgerà mediante permessi retribuiti da destinarsi esclusivamente a tale attività. I costi della formazione sono a totale carico dell’Azienda.
Per il primo anno di carica del RSL viene previsto un modulo, pari a 30 ore, di formazione di base e specifica; per il secondo e terzo anno di carica viene previsto un modulo, pari a 10 ore per ciascun anno, di formazione di aggiornamento.

Art. 10
Due volte l’anno l’Azienda indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 11
Le Parti, nella condivisa opinione che la gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia da collocare in un contesto partecipativo e di superamento delle posizioni di conflittualità, convengono di istituire un Organismo Paritetico Aziendale al quale sono demandati i seguenti compiti:
- elaborazione di linee guida ed indirizzi operativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- coordinamento delle attività di formazione e valutazione di opportunità di programmi formativi con ricorso al finanziamento dell’UE o di altri enti pubblici comunitari o nazionali;
- attivazione di scambi di informazioni e di valutazioni sull’applicazione delle normative afferenti la materia in oggetto;
- valutazione dell’impatto di normative nazionali e comunitarie;
- tenuta di un elenco nazionale dei nominativi dei RLS.
Detto Organismo è composto da 3 membri designati dall’Azienda e da 3 membri designati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo; i membri di parte sindacale godono, per le riunioni dell’Organismo, di permessi retribuiti in misura pari agli RLS.