Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0196/Pres.
Integrazione, ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai Regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi approvati con D.P.G.R. n. 045l/l987, n. 0303/2000 e con D.P.Reg. n. 0451/2001 e n. 0118/2002. Approvazione.
B.U.R. 14 luglio2 004, n. 28

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 concernente «Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
VISTO, in particolare, il Capo VIII della legge regionale n. 30/1984 concernente «Interventi per la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica» ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, a concedere contributi alle imprese industriali, loro consorzi e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici;
VISTO il proprio decreto n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni»;
VISTO il successivo decreto n. 0220/Pres. del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate alcune modifiche al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/1987;
VISTO il Capo IX della legge regionale n. 30/1984 concernente «Incentivi alle imprese industriali per l’utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale» ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l’acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività oppure a migliorare l’organizzazione aziendale;
VISTO il proprio decreto n. 0451/Pres. del 27 novembre 2001 con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2»;
VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»;
VISTI, in particolare, i commi da 33 a 39 dell’articolo 8 della succitata legge regionale in base ai quali l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
VISTO il proprio decreto n. 0303/Pres. del 18 agosto 2003 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 8»;
VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 concernente «Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
VISTI, in particolare, i commi da 1 a 7 dell’articolo 6 della legge regionale medesima con i quali si stabiliscono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;
VISTO il proprio decreto n. 0118/Pres. del 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l’utilizzo della provvista mista di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001»;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»;
VISTO il Capo VI della legge regionale n. 18/2003, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;
VISTO, in particolare, il comma 3 dell’articolo 73 della citata legge regionale che stabilisce l’obbligo di integrare i regolamenti disciplinanti le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;
RITENUTO necessario integrare i succitati Regolamenti con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1298 del 21 maggio 2004;

DECRETA

È approvata l’integrazione, ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., D.P.Reg. 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., D.P.Reg. 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., previsti dalle leggi regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali integrazioni a Regolamenti della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 2004

ILLY

 

Integrazione, ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai Regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi, approvati con D.P.G.R. 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., D.P.Reg. 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., D.P.G.R. 18 agosto 2000, n. 0303/Pres. e D.P.Reg. 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. previsti dalle leggi regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001.

 

Art. 1
(Integrazione al regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0451/1987)

1. Dopo l’articolo 8 del «Regolamento di attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n.
30 e successive modificazioni ed integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0220/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 8 bis
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all’istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell’azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell’autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l’autore dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo, comprensivo degli interessi legali.».

 

Art. 2
(Integrazione al Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0451/2001)

1. Dopo l’articolo 4 del «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 4 bis
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all’istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell’azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell’autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l’autore dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo, comprensivo degli interessi legali.».

 

Art. 3
(Integrazione al Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0303/2000)

1. Dopo l’articolo 5 del «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 8» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 5 bis
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all’istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell’azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell’autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l’autore dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo, comprensivo degli interessi legali.».

 

Art. 4
(Integrazione al Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0118/2002)

1. Dopo l’articolo 4 del «Regolamento per l’utilizzo della provvista mista di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 4 bis
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all’istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell’azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell’autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l’autore dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo, comprensivo degli interessi legali.».

 

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY