Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo
Data firma: 6 ottobre 1995
Parti: Unione Parmense degli Industriali e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Parma
Fonte: cgilparma.it


Verbale di accordo

Addì 6 ottobre 1995, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra l'Unione Parmense degli Industriali […] e le Segreterie Provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Parma […]
- Visto l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 che dà applicazione al Decreto Legislativo 626/1994 riguardante le misure sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Considerato che l'Accordo medesimo attribuisce alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- Ritenuto che le parti intendono proseguire negli adempimenti con lo spirito partecipativo che ha ispirato l'Accordo Interconfederale si conviene quanto segue:

A) Organismo Paritetico Provinciale.
1. Costituzione e composizione
L’Organismo Paritetico Provinciale di cui ali punto 2.2 del citato Accordo Interconfederale è costituito da 3 componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Cgil-Cisl-Uil Provinciali e da 3 componenti effettivi designati dall'Unione Parmense degli Industriali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
2. Compiti
All'Organismo Paritetico Provinciale sono attribuiti i seguenti compiti:
- composizione di controversie insorte fra le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) in ordine all‘applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge o di contratto in materia di igiene e sicurezza del lavoro (sulla scorta delle disposizioni di procedura di cui all'allegato 3);
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito ai diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 626/1994.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lettera G, del Decreto Legislativo 626/1994, per essere preparato allo svolgimento delle proprie funzioni.
Tale formazione, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, deve comunque prevedere un programma base di 32 ore (salvo diverse previsioni settoriali stabilite a livello di contrattazione nazionale). Per tale formazione l'organismo paritetico regionale costituito tra Associazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil sta predisponendo un comune programma di corsi.
A livello provinciale la formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà gestita dalle Parti stipulanti, attraverso i rispettivi Enti di formazione professionale.
Tale formazione che, come sopra detto, deve prevedere un programma base di 32 ore, sarà articolata sui seguenti argomenti:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalia normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
I programmi corsuali formeranno oggetto di valutazione e verifica in sede di Organismo Paritetico Provinciale ove saranno validati e resi esecutivi.