Tipologia: CIA (Testo unico)
Data firma: 26 maggio 2010
Validità: 01.01.2010-31.12.2011
Parti: Gruppo Allianz e RSA/Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Allianz
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Cap. 1) Sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Cap. 2) Mutui e prestiti personali
Art. 1) Mutuo Unico
Art. 2) Prestiti personali
Cap. 3) Agevolazioni ai lavoratori studenti
Cap. 4) Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati
Cap. 5) Diritto all’informazione
Cap. 6) Orario di lavoro e permessi

Art. 1) Orario flessibile
Art. 2) Permessi
Art. 3) Fruizione dei venerdì in occasione di ferie (per i funzionari)
Art. 4) Sospensione dell'attività lavorativa
Art. 5) Festività civili cadenti di domenica
Art. 6) Tolleranza per il personale soggetto a orario rigido
Art. 7) Reperibilità
Art. 8) Turni del centralino sedi di Milano e Trieste
Art. 9) Turni di lavoro operatori SIAL
Cap. 7) Funzionari
Art. 1) Ruolo
Art. 2) Formazione e aggiornamento professionale
Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva
Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Cap. 9) Formazione professionale
Cap. 10) Indennità speciali
Cap. 11) Buono pasto

Art. 1)
Art. 2)
Art. 3) Sede di Roma
  Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 1) Trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 2) Part-time orizzontale
Art. 3) Part-time misto
Art. 4) Part-time verticale
Cap. 13) Premio aziendale di produttività
Art. 1) PAP fisso
Art. 2) PAP variabile
Art. 3) Regole comuni a PAP fisso e PAP variabile
Cap. 14) Personale esterno
Art. 1) Diarie
Art. 2) Rimborsi spese di pernottamento
Art. 3) Rimborso forfettario
Art. 4) Rimborsi spese chilometriche
Art. 5) Spese per parcheggio
Art. 6) Prestito auto
Art. 7) Fondi spese
Cap. 15) Trattamento di trasferta per interni
Cap. 16) Genialloyd

Art. 1) Copertura del servizio
Art. 2) Schemi di orario settimanali
Art. 3) Indennità di turno
Art. 4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
Art. 5) Permessi
Art. 6) Velo di copertura
Art. 7) Trattamento economico
Art. 8) Mobilità professionale
Allegati
Cap. 17) Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze
Cap. 18) Previdenza complementare e forme previdenziali
Cap. 19) Validità ed inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Cap. 20) Decorrenza e durata
Allegati

Testo unico del contratto integrativo aziendale per il personale dipendente non dirigente alle dipendenze delle società Acif, Agcs, Aim, Allianz, Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni, Antoniana Veneta Popolare Vita, L'Assicuratrice Italiana Vita, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd, Lare, La Vita, Rb Vita, Sistemi Informativi Allianz, 26 maggio 2010

Il giorno 26 maggio 2010, tra le Società Acif, Agcs, Aim, Allianz, Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni, Antoniana Veneta Popolare Vita, L'Assicuratrice Italiana Vita, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd, Lare, La Vita, Rb Vita, Sistemi Informativi Allianz e le Rappresentanze Sindacali Aziendali presso le predette Società costituite da Fisac/Cgil, Fiba/Cisl, Fna, Snfia, Uilca si è convenuto il seguente Testo unico del contratto integrativo aziendale

Cap. 1) Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente CIA si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo art. 2 - è regolato dal vigente CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
Al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione si applica esclusivamente la normativa dei seguenti capitoli del CIA Allianz:
[. . . ]
Diritto all'informazione . . . . . .
Ambiente e salute . . . . . .
Formazione professionale . . . . .
[…]
Pari Opportunità . . . . . . .
[…]

Cap. 5) Diritto all’informazione
Le parti concordano di regolare l'informazione prevista dagli artt. 10 e 11 del CCNL 17/9/2007 e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.
Incontri/argomenti:
1) nel mese di febbraio di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio corrente
- previsioni e prospettive circa le attività delle Compagnie;
- previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;
- numero e tipologie di corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL 17/9/2007;
[…]
b) con riferimento all'esercizio precedente
- numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni, con ripartizione per sesso;
2) nel mese di aprile di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio precedente:
- orario flessibile: dati relativi alla distribuzione degli ingressi e delle uscite per fascia di quarto d'ora, suddivisi per uffici di Milano, Trieste, Roma e Torino;
- dati relativi all'utilizzo dei permessi di cui al Cap. 6, art. 2;
- rapporti di lavoro a tempo parziale secondo la regolamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione della relativa prestazione giornaliera;
[…]
- percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;
- numero complessivo delle mobilità verificatesi, con l'indicazione dei passaggi di livello, sia per il personale amministrativo che per quello di produzione;
- numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali - delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri.
- andamento della medicina preventiva;
- numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale e relativo inquadramento;
[…]
3) nel mese di giugno di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio precedente:
[…]
- costo del lavoro, rispettivamente per il personale amministrativo e di produzione, suddiviso per l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, nonché - per il solo personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- per quanto riguarda il servizio sinistri: numero medio dei sinistri in carico ai singoli per modalità di liquidazione (polo, CLD)
b) con riferimento all'esercizio corrente:
- eventuali attività date in appalto nell'ambito della legge 23 ottobre 1960, n. 1.369;
- stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 98 e 99 del CCNL 17/9/2007;
4) nel mese di ottobre di ogni anno:
- ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione semestrale (solo per le Compagnie tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti richiesti;
5) in via preventiva almeno 15 giorni prima dell'operatività dell'evento:
comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell'organizzazione delle Compagnie.

Cap. 6) Orario di lavoro e permessi
Art. 1) Orario flessibile

a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all'art. 101 del CCNL vigente, viene praticato l'orario flessibile.
Nel caso di modifiche del CCNL nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguentemente necessari.
b) Il funzionamento dell'orario flessibile risulta definito con apposito regolamento riportato in allegato al presente TU.
c) L'orario flessibile si applica a tutti i dipendenti delle Società firmatarie del presente Contratto Integrativo salvo quanto previsto nel comma che segue.
L'orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
Per tale personale continua ad applicarsi l'orario di lavoro attualmente praticato. Relativamente ai dipendenti inquadrati nel 7° livello - Funzionari, fermo restando quanto disposto dal predetto art. 101 e dagli artt. 130 e seguenti del vigente CCNLL, essi si uniformeranno alle disposizioni previste dal presente cap. 6 per quanto a loro applicabili.
d) In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Compagnie - dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno disporre che i dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare l'orario normale di lavoro in essere prima dell'entrata in vigore dell'orario flessibile. L'orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Compagnie per periodi che non superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare.
Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali.
e 1) Con esclusione di coloro che operano presso la sede di Trieste, per tutti i dipendenti che svolgano attività direzionali e fermo restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al punto a), in conseguenza dell'adozione dell'orario flessibile, è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9. 00 alle ore 17. 00, fatta eccezione per l'intervallo di 1 ora. Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 12. 30.
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 7,45 alle 9,00
termine dalle 17,00 alle 18,15
- il venerdì: inizio dalle 7,45 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 14,00
e 2) Esclusivamente per i dipendenti che svolgano attività direzionali presso la sede di Trieste è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9. 00 alle ore 17. 00, fatta eccezione per l'intervallo, della durata minima di 45 minuti, che può essere usufruito con la seguente modalità:
- inizio dalle 12,30 alle 12,45;
- termine dalle 13,30 alle 14,30.
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo stabiliti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 17,00 alle 18,30
- il venerdì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 13,45
f) Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 12. 30 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore.
Nelle giornate semifestive, fermi restando gli orari di ingresso di cui ai punti e. 1) ed e. 2), l'attività lavorativa avrà termine alle ore 12.
Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate di norma con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici.
g) La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore per i dipendenti di cui al punto e1) e 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
Le ore eccedenti il saldo positivo massimo previsto non possono essere considerate lavoro straordinario e non sono retribuite.
Il superamento del saldo negativo del massimo previsto costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 101 del vigente CCNL e viene trattato di conseguenza.
h) L'effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere, per i dipendenti di cui al punto e1) dalle ore 18. 15 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14 del venerdì e per i dipendenti di cui al punto e2) dalle ore 18. 30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 13. 45 del venerdì, con l'osservanza delle vigenti procedure aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o superiore a 10 ore per i dipendenti di cui al punto e1) e a 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a partire dalle ore 17 dal lunedì al giovedì e a partire dalle 12. 30 al venerdì.
Le ore straordinarie non possono essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
i) Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti (in tali casi solo se fruiti a giornate intere) s'intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero.
Nel caso di sciopero, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ripristinato il normale orario giornaliero.
j. 1) Il c. d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi, etc. ) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,30 alle 17,30
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov. )
dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
j. 2) Per i soli dipendenti di cui al punto e2) il c. d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi di fruizione di permessi diversi da quelli di cui agli artt. 39 1°comma e 115 del vigente CCNL e dei permessi retribuiti del monte ore annuo di cui al cap. 6 art. 2 lettera a) e art. 1 lettera m) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 17,00
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,00 alle 12,00 (dal lun. al venerdì. ) 
k) Con l'adozione dell'orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto presso le compagnie.
l) Al personale esterno con funzioni interne non soggetto alla disciplina di cui alla nota a verbale all'art. 101 del vigente CCNL sarà applicato l'orario flessibile secondo le norme che seguono. Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all'art. 101 del vigente CCNL, avrà la possibilità di scegliere l'orario giornaliero entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 8,00 alle 9,00 e termine dalle 17,00 alle 18,00;
- al venerdì: inizio dalle 8,00 alle 9,00 e termine dalle 12,30 alle 13,30 con un minimo di 4 ore di attività obbligatoria;
- nei semifestivi: inizio dalle 8,00 alle 9,00 e termine alle 12,00.
La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 6 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente e il c. d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi, etc. ) - è il seguente:
dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov.) dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
Nota a verbale
Fermo quanto sopra restano validi eventuali accordi attuali o futuri tra le parti ovvero convenuti fra collaboratore e Responsabile del Servizio diversi dallo schema sopraindicato, al fine di garantire la migliore efficienza operativa delle specifiche strutture periferiche e la conseguente qualità del servizio resa alla clientela.
m) Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell'orario di lavoro, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in sostituzione del riporto, al mese di gennaio di ogni anno, delle ore di lavoro maturate a "credito" nel mese di dicembre dell'anno precedente - per la trasformazione delle stesse (non meno di 1 ora e, comunque, non oltre il massimo previsto) in una corrispondente quantità di ore fruibili - previa comunicazione preventiva - a titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente CIA per l'istituto del monte ore di permesso retribuito annuo.

Art. 2) Permessi
a) Ribadito che per i lavoratori soggetti all'orario flessibile è obbligatoria la presenza sul posto di lavoro nelle fasce orarie cosiddette rigide, a ciascun dipendente, soggetto all'orario flessibile in relazione a quanto dispone il 3° comma dell'art. 39 del CCNL vigente, è riconosciuta la disponibilità di un monte ore annuo di permessi retribuiti […]
[…]
g) Ai lavoratori portatori di handicap gravi, o con familiari portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 55 del vigente CCNL e bisognosi di assistenza riabilitativa continuativa o affetti da malattia grave attestata da certificazione medico specialistica, potranno essere concessi ulteriori permessi retribuiti per un massimo di 15 giorni lavorativi all'anno.
[…]

Art. 7) Reperibilità
Con riferimento alla forte evoluzione dei sistemi informatici quale supporto fondamentale per la gestione di tutte le attività aziendali si rende necessario prevedere, nell'ambito dell'operatività delle società del Gruppo maggiormente coinvolte da tale sviluppo, SIAL (Unità Infrastruttura Tecnologica) e Genialloyd (Unità Organizzazione e Sistemi informativi), l'attivazione dell'istituto della reperibilità al fine di garantire la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
A tale scopo le Parti - fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del vigente CCNL e ad integrazione del medesimo - convengono inoltre che:
a) La reperibilità viene espletata al di fuori del normale orario di lavoro, in particolare:
1. dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
2. il venerdì dalle ore 13 alle ore 8 del giorno successivo;
3. il sabato dalle ore 8 alle ore 8 della domenica successiva;
4. la domenica o altro giorno festivo dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo;
5. il giorno semifestivo dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo.
b) Al personale in reperibilità strutturale o occasionale sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad un importo lordo di:
- 41,60 euro nella giornata di cui al precedente punto 1.;
- 46,80 euro nella giornata di cui al precedente punto 2.;
- 62,40 euro nelle giornate di cui al precedente punto 3.;
- 83,20 euro nelle giornate di cui al precedente punti 4. e 5.
c) Il personale in reperibilità verrà dotato di idonea strumentazione - computer portatile e telefono cellulare - per consentire tempestività e puntualità negli interventi da effettuare.
[…]
d) Il personale interessato all'istituto della reperibilità - entro il limite annuo di 80 giorni - sarà costituito:
- per SIAL e Allianz relativamente alla reperibilità strutturale dai dipendenti svolgenti attività di sistemisti e circa la reperibilità occasionale anche dai dipendenti svolgenti attività di analisti/programmatori;
- per Genialloyd, sia per la reperibilità strutturale che per quella occasionale, tutti i dipendenti appartenenti all'Unità Organizzazione e Sistemi Informativi.
Nota a Verbale
L'impresa conferma che - ferma la normativa di cui sopra - per Genialloyd la necessità di attivare la reperibilità - allo stato attuale - riguarda le giornate del sabato, della domenica e dei festivi con una frequenza media - di norma - di 5 occasioni di reperibilità all'anno per ciascun interessato.

Art. 9) Turni di lavoro operatori SIAL
[…]
Nello stabilire la rotazione degli addetti sui turni, per quanto riguarda il personale ex- RAS in servizio alla data del 1° luglio 2001, l'azienda si impegna a limitarne l'adibizione nelle giornate del sabato con una cadenza massima di un sabato su tre.
3) Velo di copertura
In ragione delle specificità operativa della "sala macchine" di SIAL e della necessità di mantenere attivo il servizio in situazioni di eccezionalità eventualmente coincidenti con domeniche o altre giornate festive o semifestive, a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all'attività prestata e da fruirsi, di norma, entro il mese successivo, previo accordo con il Responsabile del servizio.
[…]
5) Clausola finale
Le Parti convengono che, in relazione alla necessità di progressivi miglioramenti di un servizio sempre più funzionale alle molteplici esigenze di adeguata corrispondenza tra complessità del prodotto offerto e qualità dei relativi supporti informatici, qualora non fosse sufficiente il ricorso al velo di copertura e l'impiego di lavoratori di nuova assunzione - le Parti si incontreranno per prevedere apposite variazioni alla turnistica sopra prevista.

Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva

Fermo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, a richiesta degli interessati, sono previste le seguenti visite mediche - a carico dell'impresa - presso medici e/o studi medici convenzionati:
- antitumorale femminile:
a) visita senologica e - se prescritto dal medico - mammografia
b) papilloma virus biennale (sostitutivo, nell'anno di effettuazione, del pap-test annuale);
- antitumorale maschile:
visita urologica annuale (suggerita per persone di almeno 45 anni); esame PSA solo se prescritto dal medico a seguito dell'esame antitumorale maschile (visita urologica);
- cardiologica per i lavoratori che abbiano superato i 40 anni - annuale;
- esame del sangue solo se prescritto dal medico a seguito dell'esame cardiologico di cui sopra;
- esame ematochimico e urinario mirato: ogni 2 anni dopo il compimento del 50° anno di età e sostitutivo, nell'anno di effettuazione, degli altri esami antitumorali e della visita cardiologica;
Verrà inoltre, ogni anno, somministrato ai lavoratori che lo richiedessero il vaccino antinfluenzale.
I referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati direttamente dai medici incaricati.
Le predette visite mediche saranno, preferibilmente, fissate durante l'orario di lavoro.
Per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 50 del CCNL la Commissione "Ambiente e salute" si attiverà affinché - una volta all'anno - il medico o i medici incaricati delle visite tengano un incontro informativo collettivamente con i lavoratori interessati per fornire informazioni di prevenzione e/o di cura in relazione a manifestazioni morbose eventualmente manifestatesi e che riguardino la collettività.
Gli incontri di cui al comma precedente saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro e agli stessi potranno partecipare le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nota a verbale
Per quanto concerne le visite mediche del personale con funzioni esterne, in considerazione della peculiarità delle strutture organizzative decentrate, le stesse saranno effettuate presso strutture pubbliche ed il relativo costo (ticket) sarà assunto a proprio carico dalle Aziende su presentazione della corrispondente ricevuta o fattura.
L'effettuazione di tali visite sarà maggiormente favorita attraverso l'attuazione di adeguate modalità gestionali ed operative.

Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all'informazione collettiva

Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
L'Azienda si impegna a realizzare annualmente a favore degli RLS una giornata di formazione dedicata all'aggiornamento normativo sul tema della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle novità legislative e regolamentari conseguenti agli obblighi legislativi in materia (D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 1) Trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

[…]
b) Il part-time sarà ammesso preferibilmente per ragioni attinenti:
• alla necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed i familiari conviventi gravemente ammalati o diversamente abili;
• alla necessità di curare i figli di età inferiore ai 16 anni di età;
• a motivi personali.
[…]
d) Saranno ammessi, per ogni anno di durata della regolamentazione, rapporti a part-time per non più del 9% dell'organico totale (dirigenti esclusi) - come risultante al 31. 12 dell'anno precedente - appartenente alle società destinatarie del CIA Allianz.
[…]
f) Non è ammesso il lavoro a tempo parziale per i dipendenti inquadrati nell'attuale livello 7 - funzionari e per coloro che osservano un orario di lavoro a turni settimanali. Non é, altresì, ammesso il lavoro a tempo parziale per i dipendenti inquadrati negli attuali 5° e 6° livello che abbiano la responsabilità, anche solo vicaria, della conduzione di uffici e/o di altri collaboratori.
Resta confermata la disponibilità dell'azienda a valutare eventuali situazioni personali di particolare necessità o gravità, sempre in coerenza con le esigenze organizzative dell'azienda.
[...]
h) Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto compatibili ed in particolare quelle che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali. Con riferimento ai predetti istituti la retribuzione, se dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato. I permessi personali saranno concessi in misura proporzionale al tempo lavorato.
[…]

Cap. 15) Trattamento di trasferta per interni
[…]
Tra la fine di una missione e l'inizio della successiva attività lavorativa sarà osservato un intervallo di almeno 10 ore.