Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 26 novembre 1997
Validità: 26.11.1997 - 31.12.1998
Parti: Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato*, Abruzzo
Fonte: EBNA
Note*: L'accordo non si applica al settore edile

Sommario:

 Premessa
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Rappresentanze (imprese fino a 15 dipendenti)
• Dichiarazione a verbale
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
Finanziamento dell’attività di rappresentanza
Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Finanziamenti dell’attività formativa/informativa
Procedure di consultazione ed informazione del rappresentante dei lavoratori
Rappresentante territoriale
1. Accesso ai luoghi di lavoro
 2. Consultazioni del RLS territoriale
• Aziende sino a 10 addetti
• Per le altre aziende (ad esclusione di quelle che superano i 15 dipendenti)
3. Designazioni
4. Formazione
5. Attività di prevenzione
6. Informazioni provenienti dagli enti di vigilanza
7. Controversie OPTA
Rappresentante interno all’azienda
Decorrenza e durata
Campo di applicazione
Allegati

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premesso
• quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94. in particolare dagli artt. 18 - 19 e 20 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/96;
• quanto previsto dall’Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs.vo n. 626/94, sottoscritto in data 03.09.1996, che formano parte integrante della presente intesa;
Considerato che i miglioramenti dei livelli di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, oltre che dovere civile, è interesse sia dei titolari delle imprese che dei lavoratori;
Ritenuto opportuno, nell’interesse generale, regolare i rapporti sindacali tra i rappresentanti delle associazioni artigiane di categoria e i sindacati dal lavoratori, su una base di collaborazione e reciproco impegno;
Considerata la volontà di predisporre le norme di attuazione dell’accordo Interconfederale nazionale del 3 settembre 1996 a livello Regionale
Si concorda il presente documento d’intesa applicabile alle imprese con personale dipendente

Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Entro il 31/12/1997 è costituito il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) previsto dal punto 2 dell’Accordo Nazionale 3/9/1996. Il CPRA ha sede presso l’Ebrart Regionale che ne curerà la segreteria tecnica. Il CPRA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 4. Il CPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA. e 6 in rappresentanza delle OO.SS.. Nel caso di adesione di altre associazioni firmatarie dell’Accordo Nazionale 03.09.1996, il numero dei componenti del CPRA sarà proporzionalmente aumentato tra le parti. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato.
Il CPRA è anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di OPTA. Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il CPRA definirà le procedure relative alle controversie. Il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento, anche per supportare l’attività degli OPTA. Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 2/3 del componenti. I pronunciamenti del CPRA vengono assunti all’unanimità dei presenti. Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili al fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 319/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo. I lavori di ciascuna CPRA vengono coordinati congiuntamente da un componente di parte datoriale e da uno di parte sindacale, nominati all’atto dell’insediamento di ogni CPRA che restano in carica per un triennio e che provvedono alla convocazione dell’organismo con lettera da inviarsi almeno 7 giorni prima

Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Entro il 31 gennaio 1998 sono costituiti gli Organismi Paritetici (OPTA) previsti dall’art. 20 del Decreto Legislativo 626/94. L’ambito territoriale degli OPTA costituiti nella Regione Abruzzo, corrisponde alle sedi di bacino così come di seguito individuate:
Pescara - Teramo - L’Aquila - Chieti - Avezzano/Sulmona - Lanciano/Vasto.
L’OPTA opera presso le sedi delle OO.AA. abruzzesi, che saranno successivamente individuate dal CPRA e che ne cureranno la segreteria tecnica.
L’OPTA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 1. L’OPTA è costituito, alla data odierna, da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA. e 3 in rappresentanza delle OO.SS. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente. Nel caso di adesione di altre associazioni firmatarie dell’Accordo Nazionale numero del componenti dell’OPTA e di tutti gli altri organismi previsti accordo, saranno proporzionalmente aumentati tra le parti. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione del propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 2/3 del componenti. I pronunciamenti dell’OPTA vengono assunti all’unanimità del presenti. L’ OPTA e la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione del RLS territoriali cosi come previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.96 e dal presente Accordo attuativo regionale. L’OPTA riceve per parte del rappresentante alla sicurezza del comunicazione delle aziende, redatta secondo il facsimile allegato n. 2, dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
L’OPTA riceve inoltre da parte delle aziende comunicazione del nominativo del rappresentante interno alla sicurezza, redatta secondo il facsimile allegato n 3. L’OPTA riceve da parte delle Organizzazioni sindacali i nominativi dei rappresentanti territoriali alla sicurezza. L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’Accordo Nazionale in merito le parti convengono che l’applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza deve tendere a favorire la crescita di una nuova cultura per le aziende ed i lavoratori del comparto artigiano, in tema di salute e prevenzione nell’ambiente di lavoro. Pertanto, in tutti i casi di controversia sulle modalità applicative delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione dal rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA. Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi del rappresentanti del lavoratori per la sicurezza e l’elenco del medici competenti. Tutte le informazioni fomite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo. I lavori di ciascun OPTA vengono coordinati congiuntamente da un componente di parte datoriale e da uno di parte sindacale, nominati all’atto dell’insediamento di ogni OPTA che restano in carica per un triennio e che provvedono alla convocazione dell’organismo con lettera da inviarsi almeno 7 giorni prima.

Rappresentanze (imprese fino a 15 dipendenti)
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti gli apprendisti ed i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione Le parti, firmatarie del presente Accordo, convengono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
Conseguentemente concordano che nell’ambito di ciascun bacino vengano formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i rappresentanti territoriali per la sicurezza di seguito denominati RLS. Le OO.AA. prendono atto dello schema redatto dalle OO.SS. come da allegato 11.
Il mandato ha durata triennale ed i RLS territoriali possono essere sostituiti. Per l’espletamento dell’attività del RLS territoriali, prevista dal D.Lgs.vo 626194, le aziende provvederanno al versamento previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 di lire 10.000 o lire 20.000 annue per dipendente al Fondo di Rappresentanza Sindacale, secondo le modalità riportate al punto “Finanziamento dell’attività di rappresentanza”. Le aziende che non hanno provveduto, devono informare i lavoratori, mediante affissione del comunicato di cui al facsimile allegato 5. I lavoratori dipendenti sottoscriveranno apposita dichiarazione di opzione (facsimile allegato 8) che sarà conservata dal datore di lavoro il quale ne invierà copia all’OPTA. In applicazione delle norme di legge nelle imprese fino a 15 dipendenti il rappresentante del lavoratori per la sicurezza potrà anche essere individuato all’interno dell’azienda, secondo i tempi stabiliti nel comunicato di cui all’allegato 5.

Dichiarazione a verbale
Le OO.SS confermano che l’Accordo Nazionale 3/9/1996 ha demandato alle Organizzazioni nazionali di categoria la definizione delle modalità di elezione nonché delle condizioni necessarie per l’esercizio delle funzioni del RLS interno in assenza di tali modalità di elezione, le Organizzazioni nell’ambito aziendale si intenda procedere all’elezione del fare riferimento alle modalità di elezione indicate per le aziende con più di 15 dipendenti sempreché i lavoratori non vi avessero già provveduto Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di ‘datori di lavoro’ successivamente alla data del 31/12/1997, i lavoratori che optano per il rappresentante interno dovranno procedere all’elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. A fronte dell’opzione del RLS territoriali, i lavoratori provvederanno alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al facsimile allegato 8, e l’azienda provvederà al relativo versamento entro il 20 novembre di ogni anno. I rappresentanti territoriali per la sicurezza esplicheranno esclusivamente i compiti previsti dal D.Lgs.vo 626/94. Tutte le informazioni fornite ai rappresentanti del lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti apprendisti ed i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del limite dei dipendenti nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto dal lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
Le aziende che non hanno provveduto devono informare i lavoratori, mediante affissione del comunicato di cui al facsimile allegato n. 5. Per quanto concerne le procedure di elezione vengono concordati i facsimile allegati n. 6 e 7 relativi alla scheda ed al verbale di elezione. Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 31.12.1997, i lavoratori potranno procedere all’elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. Nel corso della vigenza del presente Accordo le parti firmatarie ne verificheranno in sede regionale l’applicazione.
Qualora venissero riscontrate disapplicazioni sui Bacini, le parti regionali si incontreranno per attivare congiuntamente opportune iniziative, fermo restando quanto previsto da leggi e contratti di lavoro. Tutte le informazioni fomite al rappresentanti del lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall’art 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

Finanziamento dell’attività di rappresentanza
In conformità a quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996, le imprese, nell’ambito delle quali si è optato per il RLS territoriale, accantoneranno in un Fondo Regionale la quota di L. 10.000 annue per dipendente, di cui L. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e L. 2.000 destinate quale concorso al finanziamento dell’attività formativa/informativa e per programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante per la sicurezza e OPTA Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. del 3 settembre 1996, sono tenute al versamento di una quota pari a lire 20.000 annue per dipendente di cui lire 8.000 per l’attività del RLS e lire 12.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 novembre di ogni anno presso il Fondo Regionale per la Sicurezza (sottoconto del Fondo di Rappresentanza Sindacale) con riferimento del dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno. Non concorrono alla determinazione del limite del 15 dipendenti:
- gli apprendisti
- i lavoratori assunti con Contratti di Formazione Lavoro.
Per tali lavoratori le imprese non sono tenute al versamento delle quote di cui ai commi e 2 del presente capitolo “finanziamento dell’attività di rappresentanza”. Per i lavoratori part-time il contributo è dovuto in misura intera. Considerato che le norme di legge ed i conseguenti Accordi attuativi sulla sicurezza nel luoghi di lavoro prevedono una specifica attività bilaterale di rappresentanza, le parti stipulanti individueranno con apposito Accordo forme di finanziamento per garantire l’insieme delle suddette attività. Viene costituita all’interno del F.R.S.-626 una Commissione paritetica di controllo composta da 6 componenti di cui 3 espressi dalle OO.AA. e 3 dalle OO.SS. avente il compito di verificare il flusso del versamenti e la loro destinazione. Nel caso di adesione di altre associazioni firmatarie dell’Accordo Nazionale 03.09.1996, il numero del componenti della Commissione Paritetica di controllo sarà proporzionalmente aumentato tra le parti.

Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti
Il CPRA promuove ed elabora pacchetti formativi e materiale formativo/informativo per i soggetti interessati che riguarderà i rischi di carattere generale e i rischi specifici per ogni categoria. Gli OPTA mettono a disposizione delle aziende tramite le Organizzazioni Artigiane e L’Ebrart tale materiale formativo/informativo.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia territoriale che interno all’azienda ha diritto, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera g) e art. 22 punti 4 e 6 del Decreto Leg.vo 626/94, a specifica formazione. Tale formazione, salvo diverse disposizioni legislative, sarà pari rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza interni e pari a 160 ore complessive nel triennio, di cui 80 ore per il primo anno, 40 ore rispettivamente per il secondo e terzo anno per i RLS territoriali in base a programmi e con le modalità che in sede di CPRA anche tramite il Fondo di Formazione Regionale. Al corsi di formazione per i RLS territoriali potranno partecipare anche i rappresentanti delle OO.AA..

Finanziamenti dell’attività formativa/informativa
Al finanziamento dell’attività formativa/informativa si provvederà:
- attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico così come stabilito dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996;
- mediante quota versata da parte delle imprese per tale titolo nel caso di rappresentante territoriale (lire 2.000 per dipendente);
- tramite quote di rimborso versate da parte delle imprese per la formazione del rappresentante interno
- con quote destinate a tale titolo da parte del Fondo Sostegno al Reddito in base a specifici Accordi Sindacali regionali
Nella fase iniziale le spese relative alla stampa del materiale formativo/informativo saranno sostenute dal Fondo Formazione

Procedure di consultazione ed informazione del rappresentante dei lavoratori
Rappresentante territoriale
Gli obblighi di consultazione ed informazione del RLS territoriali, previsti dal D.Lgs.vo 626/94 e dal D.Lgs.vo 242/96, vengono assolti da parte delle imprese presso la sede dell’OPTA, cosi come previsto dall’Accordo Nazionale del 3/9/1 996 punto 1.6, secondo le procedure di seguito definite:

1. Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 19 comma 1 lettere a) - n) e comma 5
L’esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato adottando la seguente procedura:
Il RLS territoriale deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti tecnici. Il Rappresentante dell’Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il RLS territoriale procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nel termini temporali precedentemente menzionati.
Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a tre giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. Le funzioni del Rappresentante dell’Associazione potranno essere assolte da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.

2. Consultazioni del RLS territoriale
Art. 4 comma 6-art 19 comma 1 lettere b) - e)
L’esercizio di tali attribuzioni si riterrà assolto da parte del datore di lavoro con la seguente procedura:
• Aziende sino a 10 addetti
Le aziende trasmetteranno al RLS territoriale presso l’OPTA l’autocertificazione di avvenuta valutazione del rischi riportata nel facsimile allegato 9, entro tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente Accordo. Le aziende di nuova costituzione, con personale dipendente, invieranno tale documentazione entro 90 giorni dall’inizio dell’attività

• Per le altre aziende (ad esclusione di quelle che superano i 15 dipendenti)
Le imprese trasmetteranno copia della valutazione dei rischi al RLS territoriale presso l’OPTA o, in alterativa, potranno inviare la scheda riassuntiva di cui al facsimile allegato 10, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Le parti sottoscriventi il presente Accordo hanno definito nella scheda riassuntiva di cui sopra le informazioni minime per assolvere l’obbligo di “consultazione preventiva e tempestiva” di cui all’art. 19 comma 1 lett. b. Tale scheda non sostituisce in alcun caso la valutazione del rischio che dovrà comunque essere redatta ai sensi di legge e tenuta presso l’azienda a disposizione anche del RLS territoriali

3. Designazioni
Art 8 commi 2 e 6 - Art 10 comma 1 - Art. 19 comma 1 lettera c)
Al fini della consultazione dei RLS territoriali sulla designazione degli addetti al Servizio di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione del lavoratori e del Servizio di prevenzione e protezione, le aziende provvederanno a trasmettere preventivamente allo stesso presso l’OPTA, la comunicazione di cui al facsimile allegato 2 dell’Accordo Regionale. Resta salva la facoltà del RLS territoriale di formulare eventuali osservazioni in merito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella fase iniziale eventuali osservazioni potranno essere formulate entro sei mesi dalla data di ricevimento delta comunicazione di cui sopra.

4. Formazione
Art. 19 comma 1 lettera d)
Il RLS territoriale farà riferimento ai criteri ed alle modalità individuate dal CPRA per la formazione dei lavoratori incaricati dall’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

5. Attività di prevenzione
Art. 19 comma 1 lettere h) - m)
Il RLS territoriale promuove, attraverso l’OPTA, la prevenzione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, secondo le procedure definite dal CPRA per tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratori.

6. Informazioni provenienti dagli enti di vigilanza
Art. 19 comma 1 lettere f) - i)
Tali attribuzioni verranno esercitate dal RLS territoriale presso l’OPTA secondo quanto sarà definito in sede di CPRA

7. Controversie OPTA
In tutti i casi di controversie sulle modalità di applicazione delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di Bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA

Rappresentante interno all’azienda
Le funzioni di consultazione ed informazione/documentazione del RLS interno si svolgono nell’ambito aziendale, secondo le modalità previste dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996 e dal presente Accordo regionale. Il Rappresentante interno è impegnato a coinvolgere l’OPTA di Bacino per tutte le controversie sulle modalità applicative della normativa sulla sicurezza, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA.

Decorrenza e durata
Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/1998 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempre che non venga disdettato da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza. Le parti firmatarie si incontreranno comunque, entro la data del 30/06/1998 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente Accordo.

Campo di applicazione
L’accordo si applica nelle imprese artigiane o unità produttive aderenti a CNA Abruzzo, CASA Abruzzo e CLAAI Abruzzo e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. Sono escluse le imprese dell’edilizia.

Allegati
Il presente accordo è composto da 11 allegati e dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996 che ne costituiscono parte integrante. Con il presente Accordo, da sottoporre ai rispettivi Organi decisionali, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata data piena attuazione agli impegni concordati in sede di Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.