Regione Liguria
Decreto del dirigente settore prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale, 24 settembre 2012, n. 3236
Piano Regionale Amianto - Accertamenti per il conseguimento degli Attestati di Abilitazione ai compiti di Addetto e Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) attività di bonifica da amianto - Stesura aggiornata del DD 1091 del 7.05.09
B.U.R. 17 ottobre 2012, S.O. n. 42

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 numero 106 e che abroga il Decreto Legislativo 626/1994, che al Titolo IX Capo III affronta la tematica amianto
VISTA la Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 “Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 41/2000 ad oggetto “Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria relativi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 8.8.1994
VISTO il Decreto Dirigenziale 6 maggio 2009 numero 1095 ad oggetto “Piano Regionale Amianto – Programmazione dell’attività formativa in tema di amianto”
VISTO il Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2010 numero 4413 ad oggetto “Piano Regionale Amianto – Programmi delle attività di formazione professionali di cui ai corsi previsti dall’articolo 10 del DPR 8 agosto 1994 per Addetti e dirigenti delle attività di bonifica da amianto”
CONSIDERATO che le Amministrazioni Provinciali, che per competenza in materia di formazione professionale hanno promosso e promuovono le iniziative corsuali e che a seguito del superamento, da parte del candidato, di una prova di valutazione finale accertata da una apposita Commissioni, provvedono al rilascio degli attestati di abilitazione di cui all’articolo 10 comma 2 lettera h) della legge 257/92
RITENUTO che, per il conseguimento dei fini contenuti nell’articolo 10 del DPR 8.8.94 già richiamato, debbano essere specificamente definite l’idonea composizione della Commissione, l’articolazione delle prove, l’organizzazione e la durata delle prove medesime
VALUTATA l’opportunità, a fini di omogeneità comportamentale e di contenuto, di fissare i seguenti principi operativi:
a) ciascuna Commissione deve essere composta nel modo seguente:
- un Presidente di Commissione – dipendente dell’Amministrazione Provinciale da individuarsi secondo le modalità vigenti
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto – nominato dal Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale con livello non inferiore a D6
- un esperto delle tematiche legate al controllo, smaltimento e bonifica dall’amianto nominato dalle Aziende USL competenti per territorio
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la bonifica dall’amianto nominato dalle Organizzazioni Sindacali degli Imprenditori
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la bonifica dall’amianto nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative
- un docente del corso o altro incaricato del Gestore della formazione dove è stata svolta l’attività formativa, con funzioni di segretario;
b) l’articolazione delle prove di accertamento su quanto trattato per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dallo standard dei corsi per operatori e Dirigenti (Responsabili/Coordinatori di cantiere) vengano svolte secondo la seguente articolazione:
- compilazione individuale di un questionario a risposte multiple per l’accertamento delle competenze cognitive relative alla normativa vigente
- una simulazione, elaborata in gruppo, per l’accertamento delle competenze tecniche inerenti il rispetto delle procedure operative previste nelle diverse fasi di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva laddove necessari od opportuni;
- colloquio individuale per accertare il grado di consapevolezza relativamente al pericolo derivante dalle attività di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica dall’amianto per se stessi, per la popolazione residente e per l’ambiente ed il livello di motivazione ad operare in sicurezza
c) l’organizzazione e la durata delle prove preveda:
- come sede di effettuazione delle medesime la sede di svolgimento del corso di formazione
- la disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante lo svolgimento dei corsi di formazione
- l’articolazione delle prove in due sedute successive di Commissione (indicativamente quattro ore per la compilazione del questionario e l’effettuazione della simulazione; quattro ore per lo svolgimento dei colloqui individuali) fatta salva la possibilità di incrementare la durata della prova – da parte del Presidente della Commissione – con una ulteriore seduta di non più di quattro ore per il completamento dei colloqui individuali allorquando il numero dei partecipanti superi le quindici unità;
RITENUTO di dover fornire indicazioni specifiche circa lo svolgimento dei lavori delle Commissioni preposte agli accertamenti finali finalizzati al rilascio degli Attestati di abilitazione
RITENUTO inoltre utile acquisire da ciascuna ditta od organismo che chiede la partecipazione alle attività formative di proprio personale (titolare o dipendente) gli elementi identificativi della medesima ditta od organismo ai fini della loro corretta registrazione
RITENUTO altresì di mantenere in vigore presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale la registrazione in apposito documento, da aggiornare periodicamente e da pubblicizzare sul sito internet della regione e sul BURL, delle persone abilitate
 

DECRETA

1. di mantenere alle singole Amministrazioni Provinciali della Regione Liguria le incombenze derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 del DPR 8.8.94 relativamente alla costituzione delle Commissioni di accertamento ed allo svolgimento degli accertamenti medesimi per il rilascio degli “Attestati di abilitazione” previsti e definiti dalla citata norma riguardanti i corsi per “Addetto alle attività di bonifica da amianto” e “Dirigente delle attività di bonifica da amianto (Responsabile/Coordinatore di Cantiere)”
2. di confermare che la verifica finalizzata all’accertamento delle conoscenze per il rilascio dell’attestato di Abilitazione sia sostenuta davanti ad una specifica Commissione così composta:
- un Presidente di Commissione – dipendente dell’Amministrazione Provinciale da individuarsi secondo le modalità vigenti
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto – nominato dal Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale con livello non inferiore a D6
- un esperto delle tematiche legate al controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica dell’amianto nominato dalle ASL competenti per territorio
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la bonifica dell’amianto nominato d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali degli Imprenditori
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la bonifica dell’amianto nominato d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative
- un docente del corso o altro incaricato del Gestore della formazione dove è stata svolta l’attività formativa, con funzioni di segretario
3. di prendere atto che le Commissioni che verranno nominate dalle singole Amministrazioni Provinciali svolgeranno il proprio compito nella sede di effettuazione del corso che verrà indicata dall’Ente Gestore 4. di prevedere che le prove di accertamento vertano su quanto trattato per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dallo standard dei corsi per operatore e dirigente (responsabile/coordinatore di cantiere) contenuti nel Decreto Dirigenziale 4413/2010 e negli eventuali successivi decreti di adeguamento dei contenuti all’evoluzione tecnico scientifica e vengano svolte secondo la seguente articolazione:
- compilazione di un questionario a risposte multiple per l’accertamento delle competenze cognitive relative alla normativa vigente
- simulazione per l’accertamento delle competenze tecniche inerenti il rispetto delle procedure operative previste nelle diverse fasi di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettiva laddove necessari ed opportuni
- colloquio per accertare il grado di consapevolezza relativamente al pericolo derivante dalle attività di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica dell’amianto per se stessi, per la popolazione residente e per l’ambiente ed il livello di motivazione ad operare in sicurezza;
5. di stabile che l’organizzazione e la durata delle prove preveda:
- come sede di effettuazione delle medesime la sede presso cui è stato tenuto il corso di formazione
- la disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante lo svolgimento del corso di formazione
- una durata complessiva delle prove pari a due sedute successive di Commissione (indicativamente quattro ore per la compilazione del questionario e l’effettuazione della simulazione;
quattro ore per lo svolgimento dei colloqui individuali) fatta salva la possibilità di incrementare la durata della prova – da parte del Presidente della Commissione – con una ulteriore seduta di non più di quattro ore per il completamento dei colloqui individuali allorquando il numero dei partecipanti superi le quindici unità;
6. di stabilire inoltre che l’accertamento di abilitazione per i corsi di Addetto e Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle attività di bonifica amianto venga svolto dalla Commissione preposta nel rispetto delle procedure indicate nell’allegato 1 al presente decreto
7. di stabilire altresì che ciascuna ditta od organismo che chiede la partecipazione alle attività formative di proprio personale (titolare o dipendente) fornisca gli elementi identificativi della medesima indicati nell’allegato 2 al presente decreto ai fini della loro corretta registrazione
8. di mantenere in vigore presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, la registrazione in apposito documento, da aggiornare periodicamente e da pubblicizzare sul sito internet della regione e sul BURL, delle persone abilitare 9. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet www.liguriainformasalute.it affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza.

 

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino
 

Allegato