Interpello n. 16 del 25 ottobre 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

 

Oggetto

Necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

 

Soggetto interpellante
 

Regione Marche.

 

Quesito

Quale sia la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il RLS.
In particolare l’istante evidenzia che il 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell'Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 siglato da CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA e dalle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra. Le parti firmatarie valutano concordemente che il RLST costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; le parti firmatarie concordano inoltre sul fatto che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il RLST operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; sempre per espressa volontà delle parti, non possono essere né eleggibili né elettori, come RLS, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
E' dunque necessaria la presenza del RLS - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori oppure no?

 

Risposta

La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in tutte le aziende, o unità produttive sia eletto o designato il RLS;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di RLS debbano essere esercitate dal RLST o dal RLSSP.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 2, 47, 48; Artigianato: Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi, 13 settembre 2011.

 

Note

Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”, la Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.