Quesito
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Quale sia la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il RLS. In particolare l’istante evidenzia che il 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell'Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 siglato da CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA e dalle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra. Le parti firmatarie valutano concordemente che il RLST costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; le parti firmatarie concordano inoltre sul fatto che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il RLST operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; sempre per espressa volontà delle parti, non possono essere né eleggibili né elettori, come RLS, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. E' dunque necessaria la presenza del RLS - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori oppure no?
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Risposta
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La Commissione, visti: a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in tutte le aziende, o unità produttive sia eletto o designato il RLS; ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di RLS debbano essere esercitate dal RLST o dal RLSSP.
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Note
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Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”, la Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.
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