Regione Liguria
Decreto direttoriale 29 dicembre 2010, n. 4413
Piano Regionale Amianto - Programmi delle attività di formazione professionale di cui ai corsi previsti dall'art. 10 del DPR 8/8/94 per "Addetti all'attività di Bonifica Amianto" e "Dirigenti delle attività di Bonifica Amianto".
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa a "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che all'articolo 10 prevede la durata minima dei corsi per Addetto e Dirigente delle attività di bonifica
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 numero 106 e che abroga il Decreto Legislativo 626/1994, che al Titolo IX Capo III affronta la tematica amianto
VISTA la Legge Regionale 6 Marzo 2009 n. 5 avente ad oggetto "Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento"
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 avente ad oggetto "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257"
VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ad oggetto "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" definito SISTRI, che va a sostituire l'obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari e, dal 2011, del MUD
TENUTO CONTO delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di formazione professionale
PRESO ATTO in particolare che all'articolo 7 della citata deliberazione del Consiglio Regionale è prevista l'approvazione da parte della Regione di programmi per corsi di formazione professionale per il personale delle imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di materiali contenenti amianto sulla base di quanto contenuto nel citato articolo 10 del DPR 8.8.1994
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 e numero 197 dell'8 Marzo 2002 aventi ad oggetto "Programma dei corsi di formazione di cui all'articolo 10 del DPR 8.8.1994" finalizzati al rilascio della abilitazioni per "Addetto alle attività di bonifica da amianto" e "Dirigente delle attività di bonifica da amianto"
VISTO altresì il Decreto Dirigenziale numero 188 del 31 Gennaio 2008 di oggetto analogo alle richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale
PRESO atto che le attività in questione sono promosse ed attuate dalle Amministrazioni Provinciali che hanno competenza in materia di formazione professionale, assumendo con ciò il ruolo di soggetti formatori e che le stesse possono assegnare ad altri Enti tale ruolo, provvedendo sempre comunque direttamente al rilascio degli attestati di partecipazione e frequenza
RITENUTO che l'introduzione del citato Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 in tema di rifiuti determini l'esigenza di un ulteriore arricchimento contenutistico del corso per "Dirigente delle Attività di Bonifica da Amianto (Responsabile/Coordinatore di Cantiere)"; lasciando inalterati i contenuti del corso per "Addetto alle attività di Bonifica da Amianto" già adottati ed integrati con le richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 e numero 197 dell'8 Marzo 2002 e Decreto Dirigenziale numero 188 del 31 gennaio 2008, nel rispetto ed entro i limiti fissati dall'articolo 10 del DPR 8.8.1994 e dall'articolo 7 della Delibera del Consiglio Regionale 105/96
VALUTATO il persistere della coerenza degli obiettivi formativi da fornire agli interessati sugli obblighi, attualmente in essere in Italia anche in relazione ai contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 come modificato dal Decreto Legislativo 106/2009, dei datori di lavoro, dei preposti di cantiere e delle maestranze, sulle competenze tecniche e normative necessarie e sulle problematiche connesse alla bonifica dell'amianto e di quelle relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione in genere
CONSIDERATO che con sempre maggiore frequenza vengono iscritte alla partecipazione ai corsi in questione persone provenienti da paesi europei recentemente entrati a far parte della Unione Europea ed anche da paesi extra europei, prive o scarsamente dotate di conoscenza della lingua italiana, che potrebbe determinare
anche difficoltà di comprensione delle terminologie specifiche connesse con l'apprendimento tecnico dell'insegnamento impartito
PRESO ATTO che l'avviamento alle attività formative specifiche per il conseguimento delle abilitazioni ai ruoli di Addetto e Dirigente le attività di bonifica da amianto, nell'interesse primario degli stessi operatori avviati ai corsi, debba essere effettuato solamente nei confronti di persone in possesso di sufficienti ed idonee conoscenze linguistiche e di comprensione
RITENUTO che tra gli insegnamenti di ambedue le tipologie, in aderenza alle necessità di sempre maggiore professionalità degli operatori, debbano essere assicurate informative su contenuti e finalità della formazione, sul Piano Regionale Amianto, sulla sicurezza nei cantieri prescindendo anche dalla specifica tematica amianto
RITENUTO altresì debbano essere, confermate l'effettuazione di esercitazioni operative in cantieri simulati di bonifica amianto ricavati all'interno di appositi spazi formativi o in ambiti opportunamente attrezzati ed il contributo da parte di esperti, attraverso loro testimonianze dirette, relativamente alle procedure di lavoro ed alla tutela sanitaria delle persone
RITENUTO pertanto di procedere alla migliore individuazione dei contenuti formativi previsti per gli insegnamenti da impartire ai Dirigenti delle attività di bonifica da amianto (Responsabile di cantiere), confermando quelli rivolti agli Addetti alle attività di bonifica da amianto, entrambi esplicitati nell'allegato A annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, adeguando il numero delle ore di insegnamento per il corso Dirigenti, portandole complessivamente a 68
RITENUTO di confermare quali destinatari della formazione in questione, resa sempre più consona alle crescenti esigenze di apprendimento e di professionalità degli operatori ed organizzata per corsi e fornita a personale titolare o dipendente da ditte, imprese o società che operano o intendono operare nel campo della bonifica da amianto, ma anche a tecnici, operatori e, più in generale a tutti coloro che intendono fruire della formazione in relazione alle esigenze, opportunità e fabbisogni anche non strettamente legati a scopi specifici di natura professionale
RITENUTO che l'ammissione alle attività formative debba avvenire nel rispetto di criteri oggettivi da valere sull'intero territorio regionale comuni a tutti gli interessati
RITENUTO che a garanzia dell'efficacia della partecipazione alle attività formative debbano essere accertati a cura della struttura formativa che organizza l'attività
- il requisito preliminare della conoscenza linguistica parlata e scritta da parte del candidato,
- la presenza dello stesso ad almeno il 90% del totale delle ore corsuali svolte
- il superamento di una prova di valutazione conclusiva, redatta e somministrata ai candidati da parte della struttura medesima, finalizzata al conseguimento di un attestato di frequenza e profitto, come previsto dall'originaria deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000 ed i cui esiti saranno messi a disposizione della Commissione esaminatrice che attribuirà il titolo di abilitazione dovrà rilasciare, previo superamento dell'accertamento finale da parte del Candidato, l'attestato di abilitazione previo superamento da parte del Candidato dell'accertamento finale previsto dal Decreto Dirigenziale 7 maggio 2009 numero 1091
PRESO atto che detto attestato di abilitazione, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000, viene rilasciato dalle singole Amministrazioni Provinciali che organizzano l'attività previo accertamento, attraverso lo svolgimento di apposite prove di valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte dei partecipanti
CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività formative comprese le verifiche finali di idoneità per i rilascio degli Attestati di Abilitazione, non comporterà alcun onere finanziario a carico della Regione Liguria
DATO atto infine che il presente decreto dovrà essere opportunamente portato a conoscenza dei Ministeri interessati, dell'Albo Gestori Ambientali e della Segreteria ligure del medesimo, delle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria e Artigianato
DECRETA
1. che, a seguito dell'adozione del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ad oggetto "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" definito SISTRI, che va a sostituire l'obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari e, dal 2011, del MUD, gli insegnamenti da impartire nel corso per "Dirigente delle Attività di Bonifica da Amianto (Responsabile/Coordinatore di Cantiere)", siano implementati adeguatamente per assicurare la trattazione dell'argomento, lasciando inalterati i contenuti del corso per "Addetto alle attività di Bonifica da Amianto" già adottati ed integrati con le richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 e numero 197 dell'8 Marzo 2002 nel rispetto ed entro i limiti fissati dall'articolo 10 del DPR 8.8.1994 e dall'articolo 7 della Delibera del Consiglio Regionale 105/96
2. di confermare, in aderenza alle verificate necessita di sempre maggiore professionalità degli operatori, l'inserimento nel contesto degli insegnamenti di
- una informativa su contenuti e finalità della formazione e sul Piano Regionale Amianto
- elementi conoscitivi legati alla sicurezza di cantiere prescindendo dalla specifica tematica amianto
- esercitazioni operative in cantieri simulati di bonifica amianto realizzati o allestiti all'interno di appositi spazi formativi
- testimonianze riguardanti le procedure di lavoro e la tutela sanitaria delle persone
3. di adeguare il numero delle ore di insegnamento, per effetto dell'introduzione delle citate tematiche formative ambientali, esercitazioni operative e testimonianze professionali, elevandole a complessive 68 ore per i "Dirigente delle Attività di Bonifica da Amianto (Responsabile/Coordinatore di Cantiere)", lasciando inalterate le previste 44 ore per gli "Addetto alle attività di Bonifica da Amianto", entrambe ne rispetto dei contenuti che vengono richiamati nell'unito allegato A
4. di rivolgere la formazione in questione, organizzata per corsi, a personale titolare o dipendente da ditte, imprese o società che operano o intendono operare nel campo della bonifica da amianto, a tecnici che svolgono o intendono svolgere il ruolo di Responsabile per la gestione del problema amianto, a professionisti che all'interno di studi professionali seguono e gestiscono pratiche tecnico amministrative connesse alla vigilanza e/o alla bonifica da amianto e, più in generale, a tutti coloro che intendono fruire della formazione in relazione alle esigenze, opportunità e fabbisogni anche non strettamente legati a scopi specifici di natura professionale
5.di stabilire che la partecipazione ai corsi da parte delle persone che intendano fruire della formazione, debba essere assicurata per l'intero territorio regionale da oggettivi criteri comuni di accesso che sono definiti d'intesa con le Amministrazioni Provinciali che gestiscono la formazione
di incaricare la struttura formativa interessata, a garanzia dell'efficacia della partecipazione alle attività formative dei candidati, ad accertare il requisito preliminare della conoscenza linguistica parlata e scritta
7. di fissare ad almeno il 90% del totale delle ore corsuali, le ore di presenza effettiva; eventuali deroghe dovute a giustificati motivi, dovranno essere valutate dalla struttura formativa e segnalate alla Commissione che presiede all'accertamento conclusivo
8. di stabilire che l'ammissione all'accertamento finale potrà avvenire solamente con il superamento di una prova di valutazione conclusiva, redatta e somministrata ai candidati da parte della struttura formativa interessata; chi supererà tale prova conseguirà comunque un attestato di frequenza e profitto
originariamente previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000 ed i cui esiti saranno messi a disposizione della Commissione esaminatrice che attribuirà il titolo di abilitazione, previo superamento da parte del Candidato dell'accertamento finale previsto dal Decreto Dirigenziale 7 maggio 2009 numero 1091
9. di prendere atto che lo svolgimento delle attività formative, comprese le verifiche di idoneità finali per il rilascio degli Attestati di Abilitazione, non comporterà alcun onere finanziario a carico della Regione Liguria
10. di autorizzare l'inoltro del presente atto ai competenti Ministeri, al Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ed alla Segreteria ligure del medesimo, alle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria e Artigianato
11. di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire alle utenze interessate di acquisire gli elementi di conoscenza opportuni e di inserirlo ne portale regionale www.liguriainformasalute.it.
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Sergio Schiaffino)