Categoria: Normativa regionale
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Regione Sicilia
Assessorato della sanità
Decreto 22 dicembre 2006.
Programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto nei lavoratori interessati.
G.U.R. 2 febbraio 2007, n. 6

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991;
Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994;
Vista la circolare n. 79 del 13 marzo 1995;
Visto il D.P.Reg. del 27 dicembre 1995 "Piano di protezione dell'ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", che, al punto 5.4.4, ultimo comma, prevede che "si rende indispensabile la programmazione di specifici corsi di formazione professionale del personale";
Visto il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 "Linee guida del dipartimento di prevenzione";
Visto il decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, concernente "l'attuazione della direttiva n. 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
Considerate le refluenze in termini di salute discendenti dall'esposizione all'amianto per le popolazioni interessate, per cui emerge la necessità della tutela delle stesse ai fini della prevenzione di malattie cronico-degenerative (mesotelioma pleurico e peritoneale, K polmonare, etc.), nonché la necessità di misure preventive per i lavoratori esposti, attraverso anche uno specifico piano di formazione regionale;
Considerato che l'obiettivo prioritario ai fini della prevenzione dei rischi sanitari connessi all'esposizione da amianto nella popolazione ed in particolare nei lavoratori esposti è costituita da una adeguata e qualificata attività di formazione, con aggiornamento della stessa, sia sotto il profilo conoscitivo che tecnico-pratico;
Considerato, in base alla normativa sopracitata, di dovere definire gli obiettivi formativi, le caratteristiche dei corsi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, al fine di uniformarne l'attuazione su tutto il territorio regionale;
 

 

Decreta:

Art. 1
Tipologia corsi

Sono previsti corsi di formazione operativi destinati ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto, corsi gestionali destinati ai responsabili tecnici che dirigono sul posto le suddette attività, corsi destinati agli operatori delle strutture di controllo delle aziende unità sanitarie locali, nonché corsi di aggiornamento.

 

Art. 2
Finalità corsi

I corsi operativi sono finalizzati soprattutto all'acquisizione di un'adeguata conoscenza sulla valutazione del rischio sanitario da esposizione all'amianto, nonché ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed al rispetto delle procedure operative.
I corsi gestionali sono finalizzati al coordinamento delle attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale contenente amianto, comprese le procedure organizzative e di coordinamento per il conferimento in discarica.
I corsi per operatori delle strutture di controllo sono finalizzati all'aggiornamento degli addetti delle aziende unità sanitarie locali in tema di controllo e vigilanza in materia d'amianto.
I corsi di aggiornamento sono finalizzati, attraverso un'adeguata e periodica attività di formazione, al mantenimento dell'idoneità e validità dell'attestato di abilitazione conseguito.
La partecipazione ai corsi operativi non può considerarsi propedeutica al corso di livello gestionale.

 

Art. 3
Corsi operativi

I corsi operativi possono essere organizzati da:
a) dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, tramite gli S.Pre.S.A.L., che si possono avvalere anche delle UU.OO. di formazione interne all'azienda unità sanitaria locale;
b) enti di formazione professionale legalmente riconosciuti ed accreditati dalla Regione;
c) organizzazioni di categoria datoriali e sindacali.
Gli enti organizzatori garantiranno locali e sussidi didattici adeguati, attraverso un'appropriata conduzione a cura del direttore del corso, individuato da ciascun ente.
Gli stessi predisporranno, nelle sedi di svolgimento del corso, un registro, ove verranno indicate le ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni.
Per i discenti verrà approntato da parte dei soggetti organizzatori apposito registro di presenza sul quale dovrà essere annotata la data, l'orario di entrata e di uscita di ogni lezione con a fianco la firma.
Gli enti organizzatori devono procedere alla nomina dei docenti, del tutor e del direttore del corso stesso.
Il direttore del corso, al quale va affidato il controllo dell'attività didattica, deve essere in possesso di esperienza almeno triennale nel settore della formazione, comprovata da curriculum professionale datato e firmato con dichiarazione di responsabilità.
I docenti del corso dovranno essere in possesso di specifico diploma di laurea (medicina, biologia, ingegneria, chimica e fisica), a seconda della materia trattata, e dovranno avere maturato esperienza triennale nel settore della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Per i docenti della parte pratica, si può fare ricorso anche a soggetti muniti di diploma di secondo grado con esperienza almeno triennale nel settore dell'amianto.
A tal fine per la partecipazione alla didattica del corso dovrà essere richiesto a tutti i docenti curriculum professionale datato e firmato con dichiarazione di responsabilità.
Per i corsi organizzati dagli enti ed organizzazioni di cui alle lett. b) e c) dovrà essere data comunicazione preventiva allo S.Pre.S.A.L. competente per territorio, almeno 30 giorni prima dell'inizio.
Tale comunicazione dovrà contenere:
- la sede di svolgimento del corso, con formale dichiarazione di responsabilità circa l'idoneità dei locali e il possesso di sussidi didattici;
- il programma e la durata del corso, comprensivo del calendario delle lezioni e dei relativi docenti, con formale dichiarazione di responsabilità circa la rispondenza a quanto previsto dal presente decreto;
- l'elenco dei docenti con allegati curricula professionali rispondenti ai requisiti previsti dal presente decreto;
- il nominativo del direttore del corso con allegato curriculum professionale rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto;
- il numero di partecipanti ammessi.
Gli S.Pre.S.A.L, a seguito dell'avvenuta comunicazione preventiva, ed entro i trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, potranno raccordarsi con gli enti organizzatori ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie.
Decorsi i trenta giorni, il corso potrà essere avviato.
Sarà cura degli S.Pre.S.A.L., inoltre, dare comunicazione al dipartimento I.R.S. - servizio I - prima dell'inizio dell'attività formativa, sia dei corsi organizzati da enti esterni che dei corsi organizzati internamente all'azienda unità sanitaria locale.

 

Art. 4
Ammissione, durata, articolazione e frequenza dei corsi operativi

Ai fini dell'ammissione ai corsi operativi è richiesto il possesso del diploma di licenza media inferiore.
Ai suddetti corsi non possono essere ammessi più di n. 25 allievi per modulo.
La durata minima di tali corsi è prevista in 30 ore, da articolarsi in incontri della durata non superiore a quattro ore ciascuno, e comunque, non superiori complessivamente alle otto ore giornaliere, comprendenti lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Per l'ammissione all'esame finale di verifica dovrà essere necessaria la presenza dei discenti ad almeno l'80% delle ore di corso previste.

 

Art. 5
Programma didattico

Il programma didattico dei corsi operativi dovrà prevedere lo svolgimento di una parte teorica, articolata in almeno 22 ore e di una parte pratica di almeno 8 ore.
La parte teorica dovrà sviluppare i seguenti argomenti:
Normativa (4 ore)
Concetti generali sulla tutela della salute e sui rischi lavorativi.
Aspetti generali sugli obblighi, i diritti e i doveri dei lavoratori.
Evoluzione della normativa in materia, con particolare riguardo al ruolo di tutela attiva dei lavoratori.
Legislazione specifica sull'amianto.
Organi di vigilanza e controllo.
Tutela assicurativa, statistiche e registro infortuni.
Caratteristiche e rischi dell'amianto (4 ore)
Caratteristiche dell'amianto, proprietà fisiche e tecnologiche (proprietà di sfaldamento e concetto di "respirabilità" in rapporto alle dimensioni delle fibre).
Tipi di prodotti e materiali che possono contenere amianto.
Proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute umana, incluso l'effetto sinergico del tabagismo.
Rischio amianto e patologia da esposizione a fibre di amianto.
Rischio specifico e conoscenza sui dispositivi di protezione individuale (DPI in particolare respiratori).
Valore limite e monitoraggio ambientale.
Conoscenza e significati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici degli esposti ad amianto (sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti).
Rischi e prevenzione in cantiere (6 ore)
Rischi generici e misure di prevenzione connessi con la specifica attività nei cantieri di bonifica con particolare riguardo a cadute dall'alto, incendi, elettricità.
Misure di sicurezza nell'uso di opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, etc.) e sistemi anticaduta.
Rischi specifici da amianto e misure per la prevenzione per il rischio specifico.
Dispositivi di protezione individuale (DPI in particolare respiratori ed abbigliamento specifico): scelta, corretto impiego, limiti e modalità di pulitura.
Procedure di emergenza.
Trattamento materiali compatti (2 ore)
Trattamento dei materiali compatti (cemento amianto, vinil amianto).
Procedure di rimozione, deposito, confezionamento e procedure di decontaminazione di materiali e persone.
Scelta ed utilizzo delle tecniche di glove-bag, procedure operative e decontaminazione di materiali e persone.
Trattamento materiali friabili (4 ore)
Strumenti ed attività per la sicurezza in cantiere.
Predisposizione dei locali da bonificare ed allestimento aree di decontaminazione, confinamento statico e dinamico.
Utilizzo di filtri, estrattori d'aria, cabine di decontaminazione.
Percorsi del personale e dei materiali.
Trattamento dei materiali.
Decontaminazione dei DPI e delle attrezzature.
Criteri di restituibilità dei locali bonificati.
Modalità di smaltimento dei rifiuti (2 ore)
Classificazione dei rifiuti in relazione alla loro tipologia.
Modalità corrette per il trasporto dei rifiuti.
Smaltimento in discarica.
Conoscenza dei siti adibiti a discarica nella Regione.
La parte pratica dovrà sviluppare simulazioni ed esercitazioni per un totale di 8 ore da effettuare o presso una ricostruzione fedele (cantiere scuola) o presso un cantiere sui seguenti aspetti:
- simulazione di attività di bonifica in cantiere comprendente rimozione, smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile;
- prove pratiche di utilizzo e pulitura dei DPI e delle attrezzature;
- prove pratiche relative ai sistemi di sicurezza;
- esercitazione sui percorsi da seguire all'interno delle unità di decontaminazione;
- simulazione delle procedure da mettere in atto in caso di emergenze.

 

Art. 6
Corsi gestionali

I corsi gestionali possono essere organizzati dagli stessi enti e con le stesse modalità previste dall'art. 3 del presente decreto.

 

Art. 7
Ammissione, durata, articolazione e frequenza di corsi gestionali

Ai fini dell'ammissione ai corsi gestionali è richiesto il possesso del diploma di licenza media superiore.
Ai suddetti corsi non possono essere ammessi più di 20 allievi per modulo.
La durata minima di tali corsi è prevista in 50 ore, da articolarsi in incontri di durata non superiore a 4 ore ciascuno, e, comunque, non superiori complessivamente alle 8 ore giornaliere, comprendenti lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Per l'ammissione all'esame finale di verifica dovrà essere necessaria la presenza dei discenti ad almeno l'80% delle ore previste.

 

Art. 8
Programma didattico

Il programma didattico dei corsi gestionali dovrà prevedere lo svolgimento di una parte teorica articolata in almeno 40 ore e di una parte pratica di almeno 10 ore.
La parte teorica dovrà sviluppare i seguenti argomenti:
Normativa (6 ore)
Quadro normativo generale ed evoluzione storica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. n. 164/56, decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni e decreto legislativo n. 235/03.
Conoscenza delle modalità di valutazione del rischio e della proporzionalità tra livello di rischio e procedure di sicurezza.
Concetti generali di prevenzione con particolare riferimento al ruolo, obblighi, responsabilità e funzioni degli addetti aziendali della prevenzione.
Rapporti con gli organi di vigilanza.
Aspetti fondamentali della normativa sull'amianto.
Evoluzione scientifica e tecnologica sul divieto e commercializzazione dell'amianto.
Caratteristiche dell'amianto e rischi connessi con l'esposizione (6 ore)
Caratteristiche dell'amianto, proprietà fisiche e tecnologiche (con particolare riguardo a sfaldamento e "respirabilità").
Tipi di prodotti e materiali che possono contenere amianto.
Proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute umana, incluso l'effetto sinergico del tabagismo.
Patologia da esposizione a fibre di amianto.
Valore limite e monitoraggio ambientale.
Sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti, anche in relazione alla cessazione dell'esposizione.
Dati epidemiologici sull'esposizione specie in ambito regionale.
Rischi e prevenzione in cantiere (6 ore)
Rischi generici connessi con la specifica attività nei cantieri di bonifica (cadute dall'alto, incendi, elettricità, etc.) e misure di prevenzione.
Valutazione della calpestabilità delle coperture e misure da adottare.
Modalità di allestimento e utilizzo corretto di ponteggi, parapetti, impianti di sollevamento, reti a caduta, etc.
Rischi specifici da amianto e misure per la prevenzione.
Scelta, corretto impiego, limiti e modalità di pulitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI in particolare respiratori ed abbigliamento), nonché delle attrezzature utilizzate in cantiere.
Procedure di emergenza.
Trattamento e procedure di sicurezza nelle lavorazioni su materiali compatti (6 ore)
I cantieri per la lavorazione di materiali compatti.
Procedure di rimozione, incapsulamento e confinamento di materiali in cemento amianto e vinil amianto.
Deposito, confezionamento dei rifiuti e loro smaltimento.
Scelta di utilizzo della tecnica del glove-bag, decoibentazione e procedure operative, modalità di smaltimento e conferimento dei rifiuti e metodi di decontaminazione.
Trattamento di decontaminazione di materiali e persone.
Trattamento e procedure di sicurezza nelle lavorazioni su materiali friabili (6 ore)
Predisposizione dei locali da bonificare, allestimento della zona confinata e delle aree di decontaminazione del personale e dei materiali.
Confinamento statico e dinamico, sistemi di controllo.
Utilizzo e gestione di aspiratori con filtro assoluto e di estrattori d'aria.
Modalità di posizionamento degli estrattori d'aria ed attuazione del confinamento dinamico.
Montaggio ed uso della cabina di decontaminazione.
Percorsi differenziati per personale e materiali contaminati.
Trattamento preliminare, tecniche di imbibizione del materiale, rimozione, confezionamento e decontaminazione.
Deposito e confezionamento dei rifiuti sino al loro conferimento in discarica.
Procedure di accesso e vestizione, sistemi di decontaminazione.
Pianificazione e gestione in sicurezza delle attività di bonifica (6 ore)
Gestione della sicurezza in un cantiere di bonifica.
Monitoraggio dell'inquinamento ambientale da amianto e della tenuta del confinamento.
Procedure e campionamento per analisi (MOC e SEM).
Redazione di un piano di lavoro (art. 34, decreto legislativo n. 277/91) e controllo sulla corretta attuazione in corso d'opera.
Procedure per la restituzione di locali bonificati.
Prevenzione e gestione di incidenti e situazioni d'emergenza.
Gestione dei rifiuti (4 ore)
Classificazione dei rifiuti.
Procedure per lo smaltimento.
Trasporto e conferimento in discarica.
La parte pratica dovrà sviluppare simulazioni ed esercitazioni per un totale di 10 ore da effettuare presso una ricostruzione fedele (cantiere scuola) o presso un cantiere sui seguenti aspetti:
Predisposizione di un piano di lavoro.
Criteri di scelta dei sistemi di bonifica e di valutazione delle situazioni di rischio.
Criteri metodologici per l'attuazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in cantiere.
Procedure di lavoro e coordinamento nelle attività di bonifica, manutenzione, controllo e smaltimento.
Addestramento al corretto utilizzo di attrezzature di prevenzione e controllo.
Utilizzo dei DPI: manutenzione e pulitura, controllo ed addestramento dei lavoratori al loro impiego.
Metodiche di isolamento e ventilazione nell'allestimento dei cantieri.
Procedure nelle situazioni di emergenza; misure antinfortunistiche.
Metodi di restituibilità di aree, edifici, impianti e mezzi bonificati.
Gestione del corretto smaltimento dei rifiuti.

 

Art. 9
Verifica finale corsi operativi e gestionali

La verifica finale del grado di acquisizione delle conoscenze di merito sui rispettivi programmi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla sicurezza e prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto, verrà effettuata, ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, da una commissione esaminatrice così composta:
- dal dirigente responsabile del servizio n. 1 igiene pubblica del dipartimento I.R.S. o suo delegato, con funzioni di presidente;
- dal direttore del corso, componente;
- da n. 2 docenti del corso rispettivamente, uno per la parte teorica ed uno per la parte pratica, componenti;
- da un rappresentante dello S.Pre.S.A.L, con qualifica non inferiore a dirigente del ruolo sanitario o professionale, componente;
- da un dirigente medico dell'ufficio periferico INAIL competente per territorio, componente.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale amministrativo fornito dall'ente organizzatore.
Per la commissione esaminatrice dovrà essere predisposta, in sede di esame, a cura dell'ente organizzatore:
- relazione conclusiva del corso a firma del direttore dello stesso attestante che il corso è stato svolto in conformità al programma didattico prescritto, l'elenco dei soggetti ammessi al corso e l'elenco dei soggetti non ammessi all'esame finale per la frequenza.
In sede di esami dovrà essere redatto apposito verbale, in cui per ogni discente verrà annotato il risultato della prova pratica e della prova teorica.
L'esame si intende superato con il conseguimento di un giudizio di idoneità per entrambe le prove.
A seguito del superamento dell'esame, verrà rilasciato attestato di abilitazione, firmato dal presidente della commissione esaminatrice e dal direttore del corso.

 

Art. 10
Istituzione registro regionale

È istituito presso l'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario - servizio n. 1 - il registro regionale dei soggetti formati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto, in cui verranno annotati i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione.
A tal fine tutti gli enti organizzatori dovranno trasmettere al servizio I del dipartimento I.R.S. l'elenco nominativo completo dei soggetti abilitati con allegata copia conforme dell'attestato conseguito.

 

Art. 11
Validità attestati di abilitazione

Tutti gli attestati di abilitazione, compresi quelli già rilasciati da enti o soggetti autorizzati antecedentemente al presente decreto, hanno validità biennale dalla data di rilascio.

 

Art. 12
Corsi di aggiornamento

Il rinnovo degli attestati di abilitazione è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento della durata di almeno 8 ore, avente per oggetto il richiamo e l'aggiornamento degli argomenti, di cui ai relativi programmi previsti nel presente decreto, nonché al superamento di un test finale d'idoneità innanzi la commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del presente decreto.
Analoga procedura dovrà essere seguita per il rinnovo degli attestati di abilitazione, già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla predetta data.
Dei corsi di aggiornamento dovrà essere data comunicazione preventiva, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento I.R.S. - serv. n. 1 - e trasmesso successivamente l'elenco degli idonei, con allegati in copia conforme i relativi attestati conseguiti, al fine dell'aggiornamento del registro d'iscrizione previsto dall'art. 10 del presente decreto.

 

Art. 13
Tariffazione

La realizzazione dei corsi da parte dei dipartimenti di prevenzione, tramite gli S.Pre.S.A.L., tenuto conto dei costi di progettazione e di organizzazione dei corsi, anche per la parte pratica, nonché dei costi dei docenti e della commissione di esame, verrà finanziata mediante quota d'iscrizione a carico di ogni singolo partecipante, che è stabilita in € 300,00 per i corsi operativi, € 450,00 per i corsi gestionali ed € 150,00 per i corsi di aggiornamento.
Le somme introitate dovranno tenere conto delle seguenti voci di spesa ed, in rapporto al costo preventivo e consuntivo del singolo corso, verranno ripartite tendenzialmente con le seguenti modalità:
- 5% all'azienda unità sanitaria locale;
- 25% per le spese organizzative del corso nei confronti dell'unità organizzatrice;
- 20% alla commissione in parti uguali fra presidente e componenti;
- 50% ai docenti in proporzione alle ore effettuate.

 

Art. 14
Corsi per operatori strutture di controllo delle aziende unità sanitarie locali

I corsi, in relazione alle funzioni svolte dagli addetti in tema di vigilanza e controllo ed alle necessità di aggiornamento del personale, potranno essere svolti, previa approvazione dell'Assessorato regionale della sanità, da dipartimenti universitari di igiene o medicina del lavoro o da enti formatori nel campo sanitario riconosciuti dalla Regione.

 

Art. 15
Flussi informativi

Ai fini del monitoraggio sull'attività di formazione di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio regionale, gli S.Pre.S.A.L dovranno comunicare, con cadenza semestrale, al dipartimento ispettorato regionale - servizio I - i corsi organizzati sia dai dipartimenti di prevenzione che dagli altri enti nel territorio di rispettiva competenza.
Detto flusso dovrà contenere i dati relativi agli enti organizzatori, al numero dei partecipanti a ciascun corso ed alla sede e data di inizio e conclusione dei corsi comprensivi dell'elenco degli attestati di abilitazione rilasciati.

 

Art. 16
Norme finali

I corsi espletati dopo la pubblicazione del presente decreto, in difformità da quanto previsto dallo stesso, sono ritenuti nulli ed il relativo attestato di abilitazione, eventualmente rilasciato, non valido.

 

Art. 17

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 22 dicembre 2006.

CIRIMINNA