Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Calabria
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Allegati
Allegato 1 - Comitato paritetico regionale artigianato
Allegato 2 - Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3.9.96 (CPRA)
Allegato 3 - Organismo paritetico territoriale (OPTA)
 Allegato 4 - Regolamentazione per il funzionamento degli OPTA costituiti ai sensi dell’A.I. 3.9.96.
Allegato 5 - Regolamentazione per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3.9.96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)

B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali del lavoratori della Calabria, di fronte all’ipotesi di dare corso alla assunzione di importanti impegni derivanti dalle adempienze previste per le imprese dal D.Lgs. n.626/94, ribadiscono che la soluzione migliore, sia per le esigenze delle imprese che dei lavoratori, debba essere individuata attraverso il metodo della concertazione. Tale metodo, nel rispetto delle reciproche autonomie, dovrà essere ulteriormente sviluppato a partire dal confronto sul problemi generali di interesse sociale per sviluppare quelli già specifici dell’artigianato e del lavoro dipendente dando pratica attuazione alla premessa politica e programmatica dell’A.l. regionale del 28 maggio 1992. È quindi preliminare, ad ogni stabilizzazione del rapporti, un approfondito confronto su tutti gli aspetti che qualificano, per entrambe le parti, le relazioni riguardo la moderna organizzazione e la coerente armonizzazione del sistema e dei livelli contrattuali, le politiche per l’occupazione, gli incentivi per lo sviluppo della specificità artigiana, gli ammortizzatori sociali, l’attivazione e la gestione degli strumenti, il confronto con le istituzioni. Particolare cura dovrà essere inoltre dedicata all’ineludibile problema del federalismo visto, non solo come obiettivo di riforma dello Stato, ma come terreno di coraggiosa individuazione e sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di autonomia nelle materie oggetto delle relazioni industriali. In questo quadro le parti, pur nella consapevolezza di dar corso ad adempimenti derivanti dalla legislazione vigente, non ignorano le gravi difficoltà i cui versano le imprese artigiane calabresi e i rischi che queste comportano sul piano dello sviluppo e di riflesso sull’occupazione. Per queste ragioni mentre si trovano a dovere affrontare uno sforzo aggiuntivo per rilanciare e dare così completezza alle funzioni dell’Ebca, in modo particolare rispetto alla sicurezza, si assumono la responsabilità di adoperarsi per bilanciare il sacrificio economico con una azione politica che mai come ora necessita di tutto l’impegno concertativo che può essere messo in campo. Sul piano specifico ritengono indispensabile mantenere un costante contatto ai massimi livelli per evitare sia il sorgere di incomprensioni che il degenerare di situazioni altrimenti governabili, individuando fin da ora alcuni problemi prioritari da affrontare:
a) una politica concertata di interventi sui settori che soffrono di crisi strutturale, al fine di trovare i giusti correttivi che consentano a imprenditori e lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro, riconoscendo che gli interventi dell’ente bilaterale possono essere di supporto, ma vanno ricercate soluzioni strutturali concordate;
b) un rapporto congiunto verso l’Ente Regione che, fuori da logiche puramente assistenziali, sappia mantenere costante l’attenzione del pubblico verso settori produttivi e di servizio nella nostra regione, al fine di trovare le soluzioni più idonee a fenomeni degenerativi, avendo ben presente che un investimento nella imprenditorialità diffusa è un investimento su tutto il tessuto sociale calabrese
c) la ricerca di un rapporto contrattuale meno conflittuale e farraginoso che sappia cogliere le opportunità positive che si presentano. Su questo punto le parti convengono essere di grande aiuto oltre che il funzionamento degli osservatori contrattuali di categoria, il funzionamento dell’osservatorio regionale del settore per misurare lo stato di salute delle imprese e la loro produttività.
In questo quadro deve essere attivato il secondo livello di contrattazione, adeguandolo attraverso gli accordi di riallineamento, confermando che quello rispondente alle esigenze del sistema artigiano è il livello regionale.
Le parti sono consapevoli di essere ad un punto di svolta nella costruzione di una vera politica concertativa nella nostra regione anche attraverso le funzioni e i compiti affidati all’Ebca. Ciò può determinare una nuova stagione di risultati positivi per far avanzare i rapporti sindacali fin qui costruiti. Per questa ragione quanto concordato acquista il valore di sperimentazione coraggiosa, da verificare in itinere e con l’impegno di mantenere libero il giudizio finale delle parti, sulla opportunità di continuare sulla strada intrapresa.

Visto
- l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3.9.96

Convengono
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (all.1 atto di costituzione).
1.1 Il CPRA ha sede presso l’Ebca che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica, entro la data indicata al punto 1
1.3 La carica dei componenti il CPRA ha durata quadriennale.
2. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (all.2 atto di costituzione).
2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica presso l’Ebca, entro la data indicata al punto 2.1..La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale.
2.3 Il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Relazioni Sindacali. Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3. Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a L. 10.000 per ciascun dipendente, di cui L. 8.000 per l’attività del rappresentante del lavoratori alla sicurezza territoriale e di L. 2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3.9.96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione del rappresentanti territoriali alla sicurezza e L.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Ogni impresa è tenuta ai versamento entro il 30 novembre di ogni anno presso il Fondo relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con C.F.L., non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori stagionali. Per i lavoratori part-time il contributo è dovuto in misura intera.
3.4 Le imprese che alla data del versamento hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell’attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.5 il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.lgs. n°626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, che attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico. Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti al rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Relazioni Sindacali e da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell’ambito del FSR - Risanamento. Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici. Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la Formazione, costituito in seno all’Ente Bilaterale Regionale ai sensi dell’A.I. del 2.2.93.
5. Per le imprese di cui al punto 6 Al. 3.9.96, in applicazione del comma 6.3., si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda.
6. L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Cgia, Cna, Casa e Claai e/o che applichino i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo.
L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica, per i vari settori, a tutte le imprese associate alle OO.AA. firmatarie. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma. Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengano effettuati tramite l’Ente Bilaterale.

Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Entro il 31 maggio 1998 sono costituiti gli Organismi Paritetici (OPTA) previsti dall’art. 20 del Decreto Legislativo 626/94. L’ambito territoriale degli OPTA coincide con le cinque Provincie Calabresi già individuate quali sedi di Bacino dell’Ebca, specificatamente CZ, CS, RC, KR, VV.
L’OPTA opera presso una sede delle Organizzazioni sociali, da definire per ciascun ambito territoriali tramite accordo tra le parti, contestualmente alla data di cui sopra che ne curerà la segreteria tecnica. L’OPTA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n.1 . L’OPTA è costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA. e 3 in rappresentanza delle OO.SS. In sede di Bacino le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell’OPTA con quelli dell’Ebca territoriale Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. I pronunciamenti dell’OPTA vengono assunti all’unanimità.
L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione dei RLS territoriali così come previsto dall’accordo nazionale 3.9.96 e dal presente accordo attuativo regionale. L’OPTA riceve per parte del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori la comunicazione delle aziende redatta secondo il facsimile allegato n.2, dei nominativi del responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. L’OPTA riceve inoltre da parte delle aziende comunicazione del nominativo del rappresentante interno alla sicurezza, redatta secondo il facsimile allegato n.3. L’OPTA riceve da parte delle Organizzazioni sindacali i nominativi dei rappresentanti territoriali alla sicurezza.
L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’Accordo Nazionale 3.9.96. In merito le parti convengono che l’applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza dove tendere a favorire la crescita di una nuova cultura per le aziende ed i lavoratori del comparto artigiano, in tema di salute e prevenzione nell’ambiente di lavoro. Pertanto, in tutti i casi di controversia sulle modalità applicative delle norme di legge, i soggetti interessati sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di bacino al fine di ricercare e concordano idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA. Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’elenco dei medici competenti. Tutte le informazioni fomite all’OPTA sono utilizzabili al fini di quanto previsti dall’accordo nazionale 3.9.96 e dal D.Lgs. 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art.9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati fra le parti firmatarie del presente accordo.

Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Entro il 31.5.1998 è costituito il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) previsto dal punto 2 dell’Accordo Nazionale del 3.9.96. Il CPRA ha sede presso l’Ebca regionale che ne curerà la segreteria. Il CPRA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato 4. Il CPRA e costituito da non più di 7 componenti espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Il CPRA è anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di OPTA. Il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne sia esterne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, anche per supportare l’attività degli OPTA.
Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. Il CPRA è coordinato congiuntamente da un componente espressione delle OO.AA. e da un componente di espressione delle OO.SS., che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento. I pronunciamenti del CPRA vengono assunti all’unanimità.

Allegati
Allegato 1
Comitato paritetico regionale artigianato

1. È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA). Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.1. Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli OPTA e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni al fine di proporre le iniziative conseguenti;
- raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela, della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati al lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato al programmi di risanamento ambientale per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie, non rivolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti di esse componente;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS..
1.3 Il comitato è coordinato congiuntamente da un componente espressione delle OO.AA. e un componente di espressione delle OO.SS., che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento regionale e restano in carica per un biennio.

Allegato 2
Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3.9.96 (CPRA)

1. Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L.2.000) delle L.10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi del punti 4.11 e 4.12 dell’A.l. 3.9.96.
2. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 3.9.96, le risorse per il funzionamento dei RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall’A.I. 2 1.7.88). Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’A.I 3.9.96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 ottobre. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.l. 3.9.96, sono tenute al versamento di una quota pari a L.25.000 di cui L.10.000 per la costituzione del Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Il PRA potrà costituire una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L.7.500 per la rappresentanza sindacale, L.1.500 per il Fondo gestione, L.8.000 per i RLST, L. 2.000 per il funzionamento della segreteria tecnica fornita dall’Ebca al CPRA.
3. Compiti del CPRA:
L’Organismo promuove e coordina l’attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi. Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza del lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti. Il CPRA promuove e programma l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza. Il CPRA predispone il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, I RLS, I lavoratori e le imprese. Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l’attività di vigilanza.
Il CPRA:
- raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione, esercitando un monitoraggio sullo stato di applicazione del D.Lgs 626/94 e dei relativi accordi attuativi;
- costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elenchi nominativi dei componenti degli stessi e dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e del responsabili alla sicurezza delle imprese;
- svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell’OPTA.
4. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle OO.AA. e uno di espressione delle OO.SS., che vengono nominati nella riunione di insediamento del CPRA e restano in carica per un biennio.

Allegato 3
Organismo paritetico territoriale (OPTA)

1. È costituito in data odierna, tra le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e promozione di iniziative anche formative nel confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e datori di lavoro. Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA:
- procede all’analisi del bacino di utenza sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
- è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi dei presente accordo tra le parti: al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale, effettuando, sulla base del dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.;
- può fornire alle ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento del compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- riceve con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre alle designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese;
1.3 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) comma 1dell’art. 19 del D.Lgs. n.626/94, avviene alla presenza dell’associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
1.4 L’associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato, dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 gg. dalla comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 gg. il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque all’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini di cui al punto precedente.
1.5 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza del lavoratori,
1.6 Le parti concordano, per le imprese di cui al punto 6 dell’AI.3.9.96 in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino con un preavviso di almeno 3 gg. alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.
2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a darne opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle Associazioni territoriali, l’organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e qualificazione di tale servizio.
2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
2.3 L’OPTA è prima istanza in merito a controversie su modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
2.4 L’OPTA e composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle OO.AA e OO.SS.
2.5 L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente espressione delle OO.AA. e da uno di espressione delle OO.SS.. Essi vengono nominati alla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.

Allegato 4
Regolamentazione per il funzionamento degli OPTA costituiti ai sensi dell’A.I. 3.9.96.

1. II Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell’attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell’A.I. nazionale dei 3.9.96.
2. le risorse necessarie verranno impegnate dai Fondo relazioni sindacali cosi come previsto dai punti 4 e 5 dell’Allegato 3 dell’A.I. regionale 28.5.1992.
3. L’OPTA:
- promuove la prevenzione anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi;
- orienta e promuove le iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro,
- programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA;
- procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati fomiti dagli enti preposti e dagli osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
- è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione: al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale ed effettua il monitoraggio del servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.;
- può fornire alle ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire lo svolgimento dell’intero arco dei compiti ad esse assegnati e la tenuta in conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- riceve, con relativa comunicazione, l’elenco del responsabili e degli addetti, del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese;
- é prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie applicative delle norme di legge regolamentate dall’accordo 3.9.96.
4. L’OPTA è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle OO.AA. e uno di espressione delle OO.SS. che vengono nominati alla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo e restano in carica un biennio.
5. Le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle attività svolte che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.
6. Il comitato di gestione dell’EBCA verifica, in corso d’anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l’eventuale compatibilità delle risorse impegnate.

Allegato 5
Regolamentazione per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3.9.96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)

1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei lavoratori alla sicurezza (di seguito nominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. 3.9.96, intendendosi per quest’ultime sia le organizzazioni confederali che le rispettive federazioni di categoria. I RLST potranno essere designati o eletti dai lavoratori delle imprese territorialmente interessate.
2. Concorrono ai finanziamento dei RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’A.I. 3.9.96, non sia stato eletto il Rappresentante aziendale per la sicurezza.
Il finanziamento risulta pari a L.10.000 annue per dipendente. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I.3.9.96, sono tenute al versamento di una quota pari a L.25.000 di cui L.10.000 per la costituzione dei Rappresentanti territoriali alla sicurezza e L.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Sulla base di quanto previsto ai punto 4.13 dell’A.I.3.9.96, le risorse per il funzionamento degli RLST e dei CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al fondo relazioni sindacali. Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali non sia stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza, sono tenute a versare al fondo relazioni sindacali L.19.000 annue per ogni dipendente in forza la 31 ottobre. Il CPRA potrà costituire una Commissione paritetica di controllo per verificare il flusso dei versamenti, ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L.7.500 per la rappresentanza sindacale, L.1.500 per il fondo gestione, L.8.000 per i RLST, L.2.000 per il funzionamento della segreteria tecnica fornita dall’EBCA al CPRA.
3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano le assunzioni di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Le imprese di nuova costituzione si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente. I datori di lavoro esporranno, in uno del righi in bianco dei quadri B-C del mod. dm10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del contributo a favore del fondo relazioni sindacali preceduto dalla dicitura “Contr. Ass. Contr.” e dal codice “W150”. Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di scadenza del dm10. Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al fondo relazioni sindacali sia agli adempimenti relativi all’Al 3.9.96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza potranno sommare gli importi ed effettuare un unico versamento entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per i RLST, derivano dall’utilizzo di una parte (L.8.000) delle L.10.000 a dipendente, versate dalle imprese al sensi dei punto 4.11 dell’A.l. 3.9.96.
5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall’A.I.21.7.88.
6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. I RLST sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede degli OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.
8. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLST avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla medesima di indicare uno o più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST. Entro 7 gg. dal ricevimento della richiesta, l’Associazione cui l’impresa è iscritta o ha conferito mandato, deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i 7 gg. successivi. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei termini sopra previsti anche in caso di mancata conferma. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 gg. per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato.
9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni previste dall’art.19 comma C e ss. della 626, presso la sede dell’OPTA. Le aziende pertanto, devono inviare presso la sede dell’OPTA le autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.
10. Qualora i RLST siano dipendenti di imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che il hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.
11. I RLST restano in carica 3 anni.
12. Per lo svolgimento dell’attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate presso il fondo relazioni sindacali, che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.

B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda (RLSA) è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con preavviso di almeno 3 gg, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione dei RLSA.
3. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RLSA eletto.
6. Il RLSA resta in carica 3 anni.
7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. il RLSA deve comunicare al datore di lavoro con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all’art.19 della 626 lettere b,c,d,g,i,l.
8. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLSA e tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art.11 c.1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzioni in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 gg. lavorativi di preavviso e con un ondine del giorno scritto.