Tipologia: CIA
Data firma: 11 novembre 2010
Validità: 01.12.2010-31.12.2010
Parti: Banca Agrileasing e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Agrileasing
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Premio di Risultato
Art. 2 Concorso spese tranviarie
Art. 3 Contributo pasto
Art. 4 Coinvolgimento sindacale
Art. 5 Politiche attive per l'occupazione
Art. 6 Ticket pasto
Art. 7 Sicurezza del lavoro e condizioni igienico sanitarie
Art. 8 Malattie ed infortuni
Art. 9 Formazione, aggiornamento, rotazioni
• Formazione
  • Qualificazione e specializzazione
• Aggiornamento e addestramento
• Corsi di autoformazione
• Informativa sindacale
• Valorizzazione risorse Interne
• Rotazioni e avvicendamenti
Art. 10 Part-time
Art. 11 Nuovi profili professionali e ruoli chiave
Art. 12 Pari opportunità
Art. 13 Decorrenza
Dichiarazione dell’Azienda
Allegato

Contratto integrativo aziendale per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali di Banca Agrileasing

Il giorno 11/11/2010, presso la sede di Banca Agrileasing spa, in Roma, via Lucrezia Romana n. 41-47, tra Banca Agrileasing […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Sincra-Ugl Credito […], Fabi […]

Premesso che, nel definire ai sensi del vigente CCNL le tematiche relative al rinnovo del contratto integrativo aziendale per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali di Banca Agrileasing, le parti hanno confermato la condivisa esigenza di valorizzare la dimensione partecipativa, la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, la distribuzione dei valori creati, le politiche sociali e dell'occupazione, si è convenuto quanto segue:

Art. 4 Coinvolgimento sindacale
Fermo quanto previsto in materia dal CCNL, l'Azienda fornirà alle RSA firmatarie un'informativa annuale:
- in via preventiva, in merito agli elementi ed ai criteri adottati in materia di sistema incentivante, coerenti con l'esigenza di oggettività e trasparenza di cui all'art. 50 del vigente CCNL
- a consuntivo, in merito al numero delle richieste di rotazioni/avvicendamenti del personale ed al numero delle domande accolte
- a consuntivo - fermo quanto stabilito al successivo art. 10 - sul numero complessivo delle richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time che non è stato possibile accogliere pur in presenza della "capienza" prevista dal 3° comma All. E del vigente CCNL
- sul numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell'ambito della Sede, nonché di ogni dipendenza, specificando il numero dei lavoratori interessati
- sugli appalti di servizi ad aziende che non applicano il CCNL Federcasse, relativamente alle esigenze dell'Azienda, alla natura delle attività, al tipo di servizi forniti ed alle Aree interessate.

Art. 5 Politiche attive per l'occupazione
Le Parti stipulanti si dichiarano in linea con i concetti espressi nella Carta Valori del Credito Cooperativo, che ritengono quella del lavoro a tempo indeterminato la forma contrattuale più idonea per le Società del Gruppo Bancario Iccrea.

Art. 7 Sicurezza del lavoro e condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
• l'Azienda si impegna ad incontrare, su sua richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o le RSA per esaminare eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico- sanitarie dell'ambiente di lavoro
• se necessario, in tale occasione verranno effettuati sopralluoghi o indagini al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare
• laddove, a seguito di tali interventi, le Parti concordassero sull'esigenza di accertamenti specialistici o check-up da effettuare una volta tanto, le relative modalità di attuazione saranno concordate fra le Parti medesime
• nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, l'Azienda provvederà ad informare preventivamente le RSA sul progetto e sui relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di adeguamento a fini di sicurezza e/o igiene sul lavoro
• ai lavoratori che debbano sottoporsi a visite specialistiche, esami di laboratorio e clinici specialistici non effettuabili fuori dall'orario di lavoro, vengono concessi permessi retribuiti per la durata di dette visite, condizionati dalla presentazione di idonea certificazione che ne specifichi orario e durata. Analogo permesso viene concesso per l'effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
Agli interessati verrà altresì concesso di assentarsi fino ad un massimo di 1 ora prima della visita per il percorso di andata e, nel caso di rientro al posto di lavoro, fino ad un massimo di 1 ora dopo la stessa.
• i lavoratori che siano addetti in via continuativa a videoterminali e/o lavorano in sala macchine del servizio EAD e/o prestano continuativamente la loro attività in locali sotterranei saranno sottoposti a visita oculistica annuale su loro richiesta
• gli addetti a monitor, p.c. e/o videoterminali ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, potranno essere sottoposti - a loro richiesta e previa conferma della relativa necessità da parte del medico aziendale competente - a visita specialistica oculistica e/o ortopedico-posturale.

Art. 9 Formazione, aggiornamento, rotazioni
Rotazioni e avvicendamenti

Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati pratica opportuna, da favorire largamente, così che i dipendenti acquistino conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, tenendo comunque conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 117 del CCNL:
- nel caso in cui il dipendente richieda un avvicendamento in altra struttura, l'Azienda valuterà con la massima attenzione una possibile soluzione che, in caso di caratteristiche professionali adeguate, potrà prevedere l'accoglimento della richiesta
- coloro che svolgono le stesse mansioni da oltre cinque anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati ad altre mansioni equivalenti. Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro sei mesi
- il dipendente, dopo dieci anni di adibizione alla medesima mansione, può chiedere l'impiego in altre mansioni equivalenti.
- L'Azienda è tenuta all'accoglimento della domanda - secondo una tempistica che terrà conto della priorità temporale delle richieste e della permanenza nelle stesse mansioni - entro il limite temporale di 12 mesi dalla sua presentazione e, comunque, entro un numero massimo di 10 spostamenti all'anno nell'intera Azienda.
Eventuali situazioni di impossibilità nell'accoglimento della richiesta o che determinino il superamento del limite temporale suddetto, verranno comunicate ai Sindacati stipulanti ed al lavoratore richiedente.

Art. 10 Part-time
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time saranno valutate, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo in considerazione, in ordine di priorità a scalare, le seguenti motivazioni:
o assistenza figli, o affidati, portatori di handicap;
o assistenza del coniuge o convivente o figli o genitori gravemente ammalati;
o necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni;
o necessità di accudire figli di età tra i 3 ed i 6 anni;
o necessità di accudire figli di età superiore fino a 14 anni;
o motivi di studio di cui all'art. 10 L. 20.5.1970, n. 300 (in alternativa ai permessi di cui all'art. 68 CCNL 21/12/2007).
Quanto ai requisiti connessi all'assistenza di figli costituirà titolo di preferenza, a parità delle altre condizioni, averne più di uno o la mancanza del coniuge o convivente "more uxorio".
Ove dette richieste si concentrino in uno stesso servizio, al fine di non penalizzare gli interessati la questione verrà esaminata in sede sindacale entro 15 giorni dalla sua segnalazione per ricercare soluzioni condivise.
- in caso di rifiuto aziendale di trasformazione del contratto, pur in presenza di capienza, l'Azienda darà adeguata informativa alle RSA.
- in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3° della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui all'allegato "E" del CCNL 21/12/2007, le nuove assunzioni ad orario normale verranno segnalate preventivamente al personale a part-time onde favorire eventuali richieste di trasformazione del loro rapporto a tempo pieno.
- per i dipendenti a tempo parziale, le eventuali ore di lavoro supplementare potranno essere usufruite, su richiesta, sotto forma di permesso retribuito frazionabile con un limite minimo di 15 minuti.
- a parità di requisiti prevarrà il dipendente con il figlio di età inferiore. In caso di parità nelle motivazioni e nei requisiti prevarrà, nell'ordine, il dipendente con maggiore anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
Ai lavoratori con contratto a tempo parziale saranno garantite pari opportunità di formazione professionale, nonché tutte le provvidenze disposte a favore del restante personale.

Art. 12 Pari opportunità
Le Parti convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità uomo/donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di cui al Capitolo XV del CCNL.
L'Azienda ribadisce il proprio impegno a non porre in atto discriminazioni di sesso in termini di possibilità di carriera e formazione professionale.